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... Anno 2014

Ecco il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), aggiornato a dicembre 2014
Il Decreto Legislativo 81/2008 che disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008, ha subito nel corso del tempo numerose modifiche ed integrazioni.
In questo articolo proponiamo la nuovissima versione predisposta dal Ministero del Lavoro, comprensiva di note e commenti, con tutte le integrazioni e correzioni introdotte fino ad oggi.
Le novità di maggior rilievo presenti in questa versione sono le seguenti:

   - modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13            della Legge 30/10/2014, n. 161, relativi rispettivamente all’oggetto della                  valutazione dei rischi e alle modalità di effettuazione della valutazione
   - sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto                          dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti            abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
   - inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli              semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di              sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di          sicurezza sostitutivo
   - inserito il Decreto interministeriale 22 luglio 2014 contenente “Disposizioni             che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle                 manifestazioni fieristiche…”
   - sostituito il Decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il Decreto dirigenziale       del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad                     effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria
   - inseriti i nuovi Interpelli sulla sicurezza (dal n. 10 al n. 15 dell’11 luglio 2014,        dal n. 16 al n. 23 del 06 ottobre 2014 e dal n. 24 al n. 25 del 4 novembre                2014)
   - eliminato il refuso della lettera f) all’art. 69 comma 1

 

18 dicembre 2014

Ecco il nuovo tasso di interesse legale da utilizzare dal 2015 per affitti e ravvedimenti operosi
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 che modifica il saggio di interesse legale.
La Legge 662/1996 demanda al MEF la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Il MEF, dunque fissa a partire dal primo gennaio 2015 il saggio di interesse legale pari a 0,5 %.
Ricordiamo ai lettori che il tasso di interesse legale si applica, tra l’altro:

   - nel caso di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), dovuto ad            esempio per versamenti in ritardo di IMU, TASI, etc.
   - depositi cauzionali relativi agli affitti

Da notare che sino alla data del 31 dicembre 2014 continua ad applicarsi il saggio di interesse legale 2014 nella misura dell’1%.
In allegato proponiamo, oltre al Decreto, una tabella con le variazioni del saggio di interesse legale dal 1942 ad oggi, utile per valutare interessi legali prolungati in più anni.

Regione Piemonte: costo di Costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2015
In ottemperanza al comma 9 dell’articolo 16 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” del DPR 380/2001(Testo Unico Edilizia), la Regione Piemonte ha aggiornato il costo di costruzione dei fabbricati residenziali, in conformità alla variazione percentuale registrata dall’indice ISTAT generale nazionale.
L’aggiornamento del costo di costruzione per l’anno 2015 viene proposto a titolo collaborativo dalla Regione ai Comuni, fermo restando che resta in capo a quest’ultimi la determinazione di assunzione di tali valori.
Il costo di costruzione proposto, aggiornato in base all’indice ISTAT, da assumere per il 2015 è di Euro 391,55 al metro quadrato.

 

16 dicembre 2014

Le distanze minime possono essere derogate per l’eliminazione delle barriere architettoniche?

Per realizzare strutture volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, in linea generale, è possibile intervenire in deroga alle distanze di sicurezza tra fabbricati, ma non sempre.
In questo articolo analizziamo il caso di una società alla quale viene negato il titolo abilitativo per l’installazione di un ascensore esterno per disabili, a causa del mancato rispetto delle distanze previste dal D.M. 1444/1968, dal Codice civile e dal Regolamento edilizio comunale.
La società, a fronte del parere negativo della Commissione Edilizia Comunale, presenta ricorso al TAR Lazio per chiedere l’annullamento di tale diniego.

Con la Sentenza 726/2014, i giudici del TAR ribadiscono che la realizzazione di opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche può avvenire in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (art. 79 D.P.R. 380/2001), salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 Codice Civile, che prescrivono una distanza minima di 3 metri utile a garantire le giuste condizioni di salubrità e salute.

In definitiva, il ricorso presentato viene accolto, ma viene anche chiarito che in generale si cerca un bilanciamento tra gli interessi contrastanti. 

Ad esempio, tra la salvaguardia del patrimonio storico artistico e l’interesse dei disabili solitamente prevale il secondo; mentre, rispetto agli interessi dei disabili, in linea generale prevalgono quelli dei proprietari degli edifici vicini e delle condizioni di salubrità dell’edificio stesso.

 

04 dicembre 2014

Prevenzione incendi, quali sono le procedure da seguire in caso di installazione di impianti fotovoltaici?

Il D.P.R. 151/2011 definisce le modalità operative, le procedure e le semplificazioni di prevenzione incendi per le attività assoggettate (divise nelle categoria A, B e C), in relazione al rischio incendio connesso.
In linea generale gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Tuttavia, se l’installazione dell’impianto a servizio di un’attività comporta un aggravio del preesistente livello di rischio, gli adempimenti da seguire sono quelli previsti dal regolamento antincendio.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno fornisce nuovi chiarimenti relativamente ai casi e alle attività in cui devono essere attivate le procedure previste dall’art. 3 o dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011, al fine del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

In particolare, con la recente nota prot. 12678 del 28 ottobre 2014, il Ministero precisa che gli adempimenti da seguire sono riferiti:

   - all'art. 3 del DPR 151/2011 se, dalla valutazione del rischio incendio per                attività di categoria B o C, si evidenzia un aggravio delle preesistenti                        condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti                  fotovoltaici;
   - all'art. 4 del DPR 151/2011, per le attività di categoria A, B e C per le quali               dall’analisi del rischio non risulta un’incidenza notevole in seguito                           all'installazione di un impianto fotovoltaico.

Pertanto, nel secondo caso è sufficiente presentare la SCIA con l'asseverazione a firma di un tecnico abilitato, a cui sono allegate relazione tecnica ed elaborati grafici conformi e certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, a firma di un professionista antincendio.

 

04 dicembre 2014

Detrazione 65%, stop alla comunicazione per i lavori a cavallo di più periodi di imposta

L'art. 12 del recente Decreto legislativo n. 175/2014, contenente misure in materia di semplificazione fiscale (v. articolo “Prende il via la semplificazione fiscale: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. 175/2014”) dispone che non è più necessaria la presentazione del modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) all'Agenzia delle Entrate.

Fino ad oggi, infatti, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. 185/2008 e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, entro il 31 marzo di ogni anno i contribuenti che hanno fruito del bonus del 55%-65% per i lavori che proseguono per più periodi di imposta dovevano inviare telematicamente il modello IRE con le spese sostenute.

Tale obbligo viene ora definitivamente annullato.

 

04 dicembre 2014

TARI – Esclusione dei magazzini e delle aree “collegate” alla produzione di rifiuti speciali
Nella risposta del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., con un’istanza in materia di TARI e TARSU, che dovrebbe prossimamente essere trasformata in un atto ufficiale del medesimo Ufficio.
Come noto, con riferimento alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, l’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 stabilisce che non si deve tener conto della parte di questa dove si formano rifiuti speciali.
In sostanza, sono escluse dall’ambito applicativo della TARI le aree ed i magazzini in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
Tuttavia, nella medesima disposizione, viene riconosciuta ai Comuni la possibilità di:

   - “assimilare” alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, facendoli rientrare, quindi, nel       campo di applicazione della TARI;
   - individuare le aree ed i magazzini (di materie prime e di merci) che, pur non          essendo siti in cui si producono direttamente rifiuti speciali non assimilabili,          sono “funzionalmente collegati” all'esercizio di dette attività produttive e,                dunque, non sono tassabili ai fini TARI.
Il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per chiarire l’interpretazione di detta norma, in risposta a una specifica istanza in materia di TARI e TARSU (che dovrebbe prossimamente essere trasformata in un atto ufficiale del medesimo Ufficio).
In particolare, il Ministero precisa che sono escluse dalla TARI tutte le superfici (aree scoperte e magazzini, sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono “asservite” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.
Ciò premesso, i Comuni, nell’ambito del loro potere regolamentare, possono solo prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
Viceversa, i medesimi Comuni, non possono estendere l’applicabilità della TARI a superfici non tassabili alla luce della normativa nazionale.
Questo, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, è l’unico modo per evitare un’ingiustificata duplicazione di costi a carico delle imprese che, infatti, devono già provvedere alle spese necessarie per lo smaltimento di rifiuti speciali, senza in alcun modo utilizzare il servizio comunale.

 

02 dicembre 2014

Abrogazione della responsabilità solidale negli appalti in materia fiscale
Soppressa la disposizione del DL 223/2006 che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate
Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti al riguardo, si segnala che il comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 175/2014 (GU n.277 del 28/11/2014), ha disposto l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del DL 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Viene, pertanto, soppressa la disposizione che aveva introdotto, per gli appalti di opere o servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore per le prestazioni effettuate.
E’ altresì eliminata la sanzione (da 5mila a 200mila) a carico del committente che paga il corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Il provvedimento entrerà in vigore il 13/12/2014.

 

01 dicembre 2014

Secondo correttivo al c.d. Codice Antimafia (D.Lgs.159/2011)

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art.85) - Con una modifica del comma 3 è stato unicamente precisato che i familiari – conviventi dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater (per l’elenco completo dei soggetti da controllare si rinvia all’Allegato) – da assoggettare a controllo sono solo quelli di maggiore età.
Validità della documentazione antimafia (art.86) - Ai sensi del nuovo comma 2-bis, le comunicazioni e informazioni antimafia acquisite sono valide (nei termini, rispettivamente, semestrale ed annuale) e producono effetti anche in altri procedimenti rispetto a quelli per i quali sono state acquisite, riguardanti i medesimi soggetti. Seppur utile – nella misura in cui esonera i soggetti ex art. 83, commi 1 e 2, del Codice Antimafia dall’acquisire più volte (per ogni singolo procedimento avviato) la documentazione antimafia inerente al medesimo operatore economico – la modifica in argomento sembra tuttavia destinata a sortire effetti limitati, dovendosi presumere che l’utilizzabilità (per l’intera durata della sua validità), in procedimenti diversi da quelli per cui è stata acquisita, ivi sancita possa valere solo per la sola documentazione antimafia, inerente alla medesima impresa, acquisita dal medesimo soggetto (art.83, commi 1 e 2, del Codice) controllore (ciò, almeno, ove non venga espressamente consentito alla Prefettura competente di trasmettere, a ogni soggetto-controllore richiedente, l’ultima documentazione già rilasciata e in corso di validità). Devesi, però, ricordare che le ipotesi in cui i soggetti controllori (art.83, commi 1 e 2) sono obbligati ad acquisire la documentazione antimafia sono sempre meno. Per affidare contratti e/o autorizzare sub-contratti (di qualsivoglia importo) inerenti alle attività per le quali sia ammessa l’iscrizione nelle cc.dd. “white lists”, infatti, detti soggetti non devono né possono più (ex art.29 del DL 90/2014) acquisire la documentazione antimafia ma sono unicamente obbligati a consultare l’elenco delle imprese iscritte alla white-list e, transitoriamente (ma non oltre il 24 giugno 2015), quello delle imprese richiedenti l’iscrizione. Essendo l’iscrizione nella white list divenuta la forma necessitata attraverso la quale accertare, per i soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l’assenza di motivi ostativi ai fini antimafia, il legislatore ha opportunamente (“...al fine di evitare che il prevedibile incremento delle domande d’iscrizione possa determinare negative ripercussione sull’affidamento di commesse pubbliche inerenti alle predette “permeabili” attività...”) stabilito che, in sede di prima applicazione (e, comunque, non oltre il 24 giugno 2015), l’avvenuta presentazione della richiesta d’iscrizione nella white list equivale (a condizione che la stazione appaltante comunichi alla competente Prefettura di essere in attesa dell’esito della richiesta e ferma la risoluzione, ex art.94 commi 1 e 2, nelle ipotesi di esito negativo) all’iscrizione. Ne deriva che la situazione delle imprese esercenti le nove attività elencate all’art.1, comma 53, della legge 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) dovrà sempre (e solo) essere verificata (analogamente a quanto avverrà per tutte le imprese -ex art.87, comma 1, del Codice antimafia – quando sarà operativa la Banca dati unica nazionale) mediante consultazione diretta degli elenchi appositamente istituiti presso la Prefettura competente.
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87) - Come sopra anticipato, la comunicazione antimafia sarà, nella maggior parte dei casi, acquisita (ai sensi del nuovo comma 1 dell’art.87) mediante consultazione diretta della banca dati unica nazionale da parte dei soggetti autorizzati di cui all’art.97 (al momento: stazioni appaltanti pubbliche e general contractor, ordini professionali, camere di commercio e ANAC, sicché non è dato sapere come le SOA – pur essendo obbligate, ex art.67 comma 1 lett. e) del Codice antimafia, a compiere le medesime verifiche – potranno procedervi). Ai sensi dell’art.88, commi 2, 3 e 3–bis, continuerà, invece, a essere rilasciata (entro 30 giorni dalla consultazione della banca dati unica nazionale) dal Prefetto (della provincia in cui risiede/ha sede la persona fisica/l’impresa da controllare) allorché:
   - dalla consultazione della banca dati emerga la sussistenza di cause di                  decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e risultino                      necessarie ulteriori verifiche;
   - la richiesta riguardi un soggetto non censito nella banca dati unica nazionale.
Nelle predette ipotesi, decorso il termine anzidetto (30 giorni dalla consultazione), i soggetti ex art.83 commi 1 e 2 (cioè, i soggetti obbligati a effettuare i controlli in argomento) procedono, previa acquisizione dell'autocertificazione, in assenza della comunicazione antimafia, ma i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al sub-contratto. Il versamento delle erogazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'art.83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. Entro cinque giorni dall’adozione della comunicazione antimafia interdittiva, il Prefetto dovrà comunicarla - secondo le modalità previste dall'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti, all'impresa, società o associazione interessata. Ai sensi del nuovo art. 89-bis del Codice antimafia, il Prefetto che pur verificando l’assenza delle cause di decadenza di cui all’art. 67 (che giustificherebbero il rilascio di una “liberatoria”) accerti il tentativo d’infiltrazione mafiosa nella compagine dell’impresa, potrà comunque adottare un’informazione antimafia interdittiva dandone comunicazione alle amministrazioni richiedenti
Competenza al rilascio dell'informazione antimafia (art. 90) - Speculari a quelle apportate alla disciplina delle comunicazioni antimafia sono le modifiche inerenti alle modalità di acquisizione delle informazioni antimafia. Pertanto, anche l’informazione antimafia è, di norma, conseguita mediante consultazione della banca dati da parte dei soggetti autorizzati di cui all’art. 97 (i medesimi prima elencati). Ai sensi dell’art.92, commi 2 e 3, continuerà, invece, a essere rilasciata (entro 30, e non più 45, giorni dalla consultazione della banca dati unica nazionale) dal Prefetto (della provincia in cui risiede/ha sede la persona fisica/l’impresa da controllare) allorché:
   - dalla consultazione della banca dati emerga la sussistenza di cause di                  decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e risultino                      necessarie ulteriori verifiche;
   - la richiesta riguardi un soggetto non censito nella banca dati unica nazionale.
Come nel caso della comunicazione antimafia, anche l’informazione antimafia interdittiva va comunicata all’impresa dal prefetto con le identiche modalità (raccomandata a/r, PEC, ecc,) entro 5 giorni dalla sua adozione.
Banca dati unica nazionale (artt. 99 e 99-bis) - Il neo-introdotto comma 2-ter dell’art.99 del Codice prevede che, con uno o più regolamenti, possano disciplinarsi le modalità attraverso cui la banca dati unica nazionale della documentazione antimafia:
   - acquisisce, mediante l’anagrafe nazionale della popolazione residente                  istituita presso il Ministero dell'interno, i dati anagrafici dei titolari dell’impresa,      i suoi rappresentanti legali, i soci, gli amministratori, i direttori, i membri del            collegio sindacale e i loro familiari conviventi maggiorenni (ovvero i soggetti di      cui all’art. 85, comma 3);
   - raffronta tali dati con quelli presenti nel CED costituito presso il Dipartimento        della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
Il nuovo art. 99-bis disciplina, invece, le ipotesi di mancato funzionamento della banca dati nazionale, prevedendo che la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 mentre l’informazione antimafia viene rilasciata secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 92, quindi dal Prefetto, entro 30 gg dalla richiesta (comma 1). I commi 2 e 3 dell’art. 99-bis prevedono, rispettivamente, che il sito Internet del Ministero dell’interno nonché i siti delle prefetture diano pubblico avviso del mancato funzionamento della banca dati unica nazionale della documentazione antimafia (comma 2) nonché dell’avvenuto ripristino del funzionamento della stessa banca dati (comma 3). Il periodo di mancato funzionamento è accertato con decreto (pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente") del Capo del dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno ovvero di alto dirigente delegato.

 

25 novembre 2014

Attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori
La Camera di Commercio di Alessandria informa che sono in corso attività di vigilanza presso le imprese della provincia con riferimento ai seguenti ambiti:
Metrologia legale: è prevista la sorveglianza sugli strumenti metrici utilizzati nelle transazioni commerciali, vigilanza sui laboratori autorizzati alla verifica degli strumenti metrici, vigilanza sui metalli preziosi, vigilanza sui preimballaggi, sorveglianza sui centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi digitali e cronotachigrafi CEE;
Sicurezza prodotti: sono previste verifiche di giocattoli, prodotti elettrici a bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale di I categoria, prodotti generici per quanto attiene al Codice del Consumo;
Prodotti tessili e calzaturieri: sono previsti controlli in relazione alla presenza e correttezza delle relative etichettature.
Tali attività sono stabilite dal Regolamento n. 765/2008/CE e dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23) e si concretizzano nelle seguenti azioni:
   - verifiche eseguite presso le imprese per accertare il rispetto formale della               normativa relativa ai prodotti;
   - controlli di tipo documentale sulle specificazioni tecniche relative ai prodotti;
   - prove di laboratorio finalizzate all’accertamento delle caratteristiche di                    conformità.

 

24 novembre 2014

Ponteggi, il quaderno tecnico per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta dall’alto

Il ponteggio fisso, costituito da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro, è tra le opere provvisionali maggiormente utilizzate.

In questo articolo proponiamo un’interessante guida realizzata dall’Inail sui ponteggi fissi, un utile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori e sia per coloro che operano nell’ambito della sicurezza sui cantieri, finalizzato alla riduzione del rischio di caduta dall’alto durante le operazioni di montaggio, uso e smontaggio.

Il documento, adeguatamente illustrato, contiene informazioni riguardanti l’evoluzione legislativa e normativa connessa all’innovazione tecnologica; nel dettaglio è così strutturato:

   - definizioni

   - documenti di riferimento

   - classificazione in base alle classi di carico

   - classificazione in base agli elementi costruttivi

   - marcatura

   - indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio e      la manutenzione

   - faq (frequently asked questions)

 

06 novembre 2014

Impianti fotovoltaici, dal GSE le istruzioni per “spalmare” gli incentivi

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato le Istruzioni operative riguardanti i meccanismi di rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW.

 

I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW possono scegliere fra 3 alternative:

   1) incentivo per 24 anni, ricalcolato secondo determinate percentuali di            riduzione indicate nell’Allegato 2 al Decreto Competitività;

   2) incentivo erogato in 20 anni e rimodulato "a doppio periodo", ossia con        un primo periodo di riduzione dell’incentivo seguito da un secondo              periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura,                secondo modalità fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
   3) incentivo erogato in 20 anni e ridotto, per il periodo residuo di                      incentivazione, secondo le seguenti modalità:

          - riduzione del 6% per gli impianti aventi potenza nominale superiore             a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW
          - riduzione del 7% per gli impianti aventi potenza nominale superiore             a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW
          - riduzione dell’8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore             a 900 kW

 

Nelle Istruzioni del GSE sono descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto-conguaglio, delle tariffe incentivanti.
La scelta dell’opzione potrà essere effettuata dai soggetti responsabili degli impianti fino alle ore 23,00 del 30 novembre 2014, esclusivamente attraverso l’applicazione web FTV/SR del portale informatico del GSE.
In caso di mancata comunicazione dell’opzione scelta entro i termini indicati, il GSE applicherà la rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 26, come previsto dalla norma.

 

06 novembre 2014

Ape non necessario nelle vendite all'asta
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato la procedura da seguire nel caso di vendita forzata di immobili e, in particolare, l’obbligo della presentazione dell’attestato di prestazione energetica. In particolare, è chiarito che
nella formulazione legislativa non sembra ravvisarsi la volontà di estendere le regole sull’attestato energetico anche alle vendite forzate attuate a mezzo di decreto di trasferimento giudiziale.

 

03 novembre 2014

Deduzione Irpef per acquisto abitazioni da locare
Per l'acquisto, effettuato dal 01/10/2014 al 31/12/2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001), cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di € 300.000,00.

 

05 novembre 2014

Regione Piemonte: aggiornamento tariffe del diritto di escavazione
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 42 del 16 ottobre u.s., la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-378 del 6 ottobre 2014 contenente l’“Aggiornamento dei parametri unitari delle “Tariffe del diritto di escavazione”. Articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n.14”, che Vi trasmettiamo in allegato.
L’importo dei parametri unitari per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione, a carico degli esercenti le cave o miniere, deve essere aggiornato ogni due anni con Deliberazione della Giunta regionale. L’ultimo aggiornamento risale al 17 maggio 2011 con la DGR n. 68-2067, in quanto nel 2013 non era stato attuato l’aggiornamento biennale previsto in relazione alla presentazione da parte della Giunta regionale, del Disegno di Legge n. 364, del 24 settembre 2013, che conteneva anche modifiche all’istituto delle tariffe.
Le tariffe aggiornate con la DGR del 2011, erano state determinate considerando la variazione percentuale dell’indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo per il biennio 2009 – 2010 (pari al 3,5%), facendo risultare i seguenti parametri unitari per il calcolo delle tariffe stesse:
   - sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant          per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,49        al metro cubo;
   - pietre ornamentali: euro 0,81 al metro cubo;
   - argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi,                sabbie silicee e torba: euro 0,54 al metro cubo;
   - minerali di I° categoria: euro 0,54 al metro cubo;
   - altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti: euro 0,54 al            metro cubo.
Essendo trascorsi tre anni dall’aggiornamento dei parametri e considerato che l’indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo ha avuto una variazione percentuale, per il triennio 2011 – 2012 – 2013, pari a 6%, i parametri unitari per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione, rivalutati secondo la variazione percentuale dell’indice sopra indicato, per il biennio 2014 – 2015, risultano i seguenti:
   - sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,52 al metro cubo;
   - pietre ornamentali: euro 0,86 al metro cubo;
   - argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,57 al metro cubo;
   - minerali di I° categoria: euro 0,57 al metro cubo;
   - altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti: euro 0,57 al metro cubo.
Nella Delibera in studio vengono indicati gli importi dei parametri unitari in relazione alle percentuali dovute alla Regione Piemonte, ai Comuni e agli enti di Gestione delle Aree protette.

 

30 ottobre 2014

Corte di Cassazione: appalto nullo senza titolo edilizio
Con la recente sentenza n. 21350 della II sez. Civ. della Corte di Cassazione è stato confermato un consolidato ordinamento giurisprudenziale secondo il quale il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza titolo abilitativo edilizio risulta nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile (avendo un oggetto illecito) per violazione delle norme imperative in materia
urbanistica. Di conseguenza tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre i suoi effetti. Nel caso trattato dalla citata sentenza, erano stati appaltati lavori di ristrutturazione ma la data di ultimazione delle opere era antecedente a quella di rilascio del titolo abilitativo edilizio: di conseguenza si è verificata l’invalidità del contratto che era stato eseguito prima dell'ottenimento del titolo abilitativo necessario per quel tipo di intervento.
La Cassazione ha precisato che la nullità del contratto non sussiste quando il prescritto titolo edilizio risulta assente nel momento della sottoscrizione del contratto, ma sopravviene in momento successivo.
Il titolo abilitativo edilizio può non esistere all'avvio dei lavori, ma deve sopraggiungere prima della ultimazione degli stessi: in tale ipotesi, il contratto d'appalto può intendersi condizionato sospensivamente al rilascio del suddetto atto.
Sulla base di quanto ribadito dalla Cassazione è quindi sempre consigliabile inserire nel contratto di appalto gli estremi del titolo edilizio rilasciato ovvero indicare la data in cui ne è stato chiesto il rilascio o presentata la domanda. In sua mancanza dovrà essere precisato, in ogni caso, che il contratto resta condizionato all’impegno del committente di chiedere/ottenere il titolo edilizio.

 

27 ottobre 2014

Regione Piemonte: ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga
Tramite il Comunicato dell’Assessore Valmaggia (con delega all’Ambiente, all’Urbanistica, alla Programmazione territoriale e paesaggistica, allo Sviluppo della montagna, ai Parchi e alla Protezione civile) del 16 ottobre u.s., la Regione Piemonte ha fornito “ulteriori chiarimenti in merito alla legge 12 luglio 2011, n. 106, interventi edilizi in deroga”.
Il comunicato (in allegato e pubbl. sul S.O. n. 2 del B.U.R. n. 42 del 16/10/2014 ) fa seguito alla Circolare del Presidente della Giunta regionale piemontese del 9 maggio 2012, n. 7/UOL (anch’essa in allegato) e fornisce delucidazioni in ordine ad alcuni aspetti che si erano rivelati poco chiari nella pratica applicativa dei disposti normativi. In particolare, esprime ulteriori indicazioni operative sul concetto di “interesse pubblico”, oltre a fornire chiarimenti terminologici e di portata della norma, sui tempi di istruttoria, sulla successiva gestione del permesso di costruire in deroga rilasciato ai sensi della L. 106/2011 e della sua menzione sul certificato urbanistico, oltre a evidenziare una traccia di “deliberazione comunale quadro”.

 

27 ottobre 2014

Fresato d’asfalto: sentenza consiglio di stato

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4798/2014 depositata il 6 ottobre u.s., viene confermato quanto già affermato dalla sentenza n. 4151/2013 sulla qualifica del fresato d’asfalto come sottoprodotto, rispettando quanto delineato dall’art. 184 bis del Codice Ambientale e, quindi, non essere considerato come rifiuto.
Si allega il testo della sentenza, il servizio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

17 ottobre 2014

Eventi alluvionali del 13 ottobre u.s. – Domande di CIGO edilizia

Come noto, ai fini della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, la sospensione o riduzione di attività può ritenersi determinata anche da eventi oggettivamente non evitabili, in particolare quando si verifichino avvenimenti sottratti ad ogni possibile iniziativa del datore di lavoro, compresa l’adozione di rimedi preventivi atti a contrastarli.
Un evento oggettivamente non evitabile, pertanto, presenta i requisiti della non imputabilità al datore di lavoro o agli operai (evento esterno all’azienda, in quanto determinato da cause di forza maggiore o caso fortuito) e dell’imprevedibilità (evento improvviso e non rientrante nel rischio di impresa).
Tra le causali principali elenchiamo:
   - alluvioni, crolli, incendi;
   - motivi tecnici conseguenti ad azioni di sciopero e a ordinanze di autorità                  competenti;
   - interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore;
   - eventi naturali diversi dalle intemperie.
La causale degli eventi oggettivamente non evitabili determina che, normalmente, le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale.
Si ricorda, pertanto, alle Imprese associate interessate dagli eventi alluvionali dello scorso 13 ottobre che è possibile prendere contatto con gli uffici dello scrivente Collegio (Area Relazioni Industriali, Dott. Marco Massone e Dott. Cristiano Zanardi) per la necessaria consulenza relativa alla presentazione delle domande di CIGO, con particolare riferimento alla corretta indicazione della causale da addurre a sostegno della richiesta.

 

16 ottobre 2014

Prorogato l'ecobonus 65% e la detrazione 50% anche nel 2015

E' confermato: con la Legge di stabilità 2015 approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono prorogate di un altro anno – dunque fino al 31 dicembre 2015 – l'ecobonus al 65% e la detrazione fiscale al 50% per le ristrutturazioni in casa.

Ricordiamo che attualmente la normativa prevedeva che l'aliquota incentivante del 65% andasse in scadenza al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari e al 30 giugno 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. Senza una proroga - che per fortuna è intervenuta - nel 2015 l'ecobonus sarebbe sceso al 50% e poi al 36% nel 2016. 
Dunque, sono state accolte le richieste arrivate negli ultimi mesi dagli operatori del settore, che in più occasioni hanno chiesto di mantenere anche nel 2015 le attuali aliquote per dare continuità ad un'agevolazione che ha dato buoni risultati, in termini di investimenti, risparmio energetico ed occupazione.
Infatti, i più recenti dati dell'Enea hanno dimostrato che le pratiche inviate nel 2013 per usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica  degli edifici sono state più di 355.000, con un aumento di circa il 35% rispetto al 2012.

 

16 ottobre 2014

Distanze tra edifici e decorrenza dei termini per il ricorso

Quando il proprietario di un fondo confinante con un'area interessata da intervento edilizio censura, dinanzi al giudice amministrativo, titoli edilizi per la violazione delle prescrizioni generali in materia di distanze di cui al D.M. 1444/1968, va tenuto conto - al fine di vagliare la tempestività del ricorso in sede giurisdizionale - della conoscenza o meno dell'inizio dell'attività costruttiva.

In tale ipotesi è proposto in ritardo il ricorso, laddove risulti attestato da verbale di sopralluogo della Polizia Municipale che, ben oltre 60 giorni prima dalla proposizione del ricorso, erano già state erette le mura perimetrali del contestato edificio, per cui, anche se i lavori non risultavano ancora ultimati, era di facile rilevazione la difformità dell'opera dai limiti sulle distanze tra edifici.
Così si è espressa la Sentenza n. 4901/2014 del 2 ottobre 2014, emessa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.
Secondo Palazzo Spada, dunque, chi ritiene sia intervenuta una violazione di un vincolo di inedificabilità ha il dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi; ed a tale scopo, è sufficiente che sia nota l'esistenza o la lesività del titolo.

 

16 ottobre 2014

Qualificazione del formatore in materia di sicurezza - Interpello n. 21/2014

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/2014, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sul quarto e sul quinto criterio tra quelli definiti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014.
Il dicastero, innanzitutto, rammenta che, oltre al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori), la normativa prevede:
   - per il quarto criterio: corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e      sicurezza e almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale, non              episodica, coerente con l’area tematica di docenza più una delle quattro                  alternative specifiche di didattica indicate nel decreto;
   - per il quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel      campo della salute e sicurezza, coerente con l’area tematica di docenza più            una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto.
Nel precisare che i requisiti richiesti al docente hanno valenza generale e sono indipendenti dall’appartenenza ad un albo o ad un ordine, il Ministero puntualizza che il possesso dei criteri di qualificazione può essere dimostrato con qualsiasi idonea documentazione (ad es. attestazione del datore di lavoro, lettere di incarico, ecc.) finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di sicurezza, con esclusione quindi di una mera autodichiarazione del soggetto interessato.

 

13 ottobre 2014

Regione Piemonte: linee di intervento nel settore “dell’affitto” per l’anno 2014

La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 16-362 del 29/09/2014 (in allegato e pubbl. sul S.O. n. 2 al B.U.R. n. 40 del 2/10/2014) ha approvato le “Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto, per l’anno 2014”.
Con tale deliberazione sono state individuate le misure di intervento da porre in essere nell’anno 2014 al fine di fornire risposte alle problematiche abitative nel settore dell’affitto, relativamente :

   - al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

   - alle Agenzie sociali per la locazione;
   - al Fondo per la morosità incolpevole;
   - al Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale.
L’attuazione di queste misure di intervento comporterà l’attivazione di circa 19 milioni di euro. Si assume quale elemento comune alle misure di cui sopra, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine dell’individuazione del limite di accesso alle diverse forme di sostegno, nei limiti sotto indicati:
   - misura A – Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: limite      di accesso ISEE fino a € 6.186,00;
   - misura B – Agenzie sociali per la locazione: limite di accesso ISEE fino a €            26.000,00;

   - misura C – Fondo per la morosità incolpevole: limite di accesso ISEE fino a             26.000,00;
   - misura D – Fondo sociale: limite di accesso ISEE fino a € 6.186,00.
Gli aspetti attuativi e gestionali delle misure di intervento sono demandati a determinazioni dei Settori regionali competenti.

 

13 ottobre 2014

D.M. 140/2014: i criteri per la formazione degli amministratori Condominio

Il 9 settembre u.s. è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13/8/2014 (in allegato e pubbl. sulla G.U. 24 settembre 2014, n. 222) recante i criteri e le modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.
Il Decreto, in attuazione alla c.d. riforma del Condominio (Legge n. 220/2012) e alla previsione contenuta all'art. 1, comma 9 del D.L. 145/2013, ha determinato i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle “disposizioni per l'attuazione del Codice civile”. Si ricorda che, in base a quest’ultima disposizione normativa, tra i requisiti necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio è previsto:
   - il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

   - la frequenza a un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di attività di              formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
E’ concessa la deroga al possesso dei requisiti relativi al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla frequenza di un corso di formazione iniziale (pur restando obbligatoria la formazione periodica):

   - qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile;

   - a quanti hanno svolto l’attività di amministrazione di condominio per almeno un       anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della c.d.           “Riforma del condominio” (L. 220/2012), ossia al 18/06/2013.
Con il DM 140/2014 è stato quindi stabilito che il corso di formazione iniziale debba avere una durata di almeno 72 ore e debba essere articolato - nella misura di un terzo della sua durata effettiva - secondo moduli che prevedano esercitazioni pratiche.
E’ stato altresì stabilito un obbligo formativo di aggiornamento annuale della durata di almeno 15 ore. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere erogato anche in via telematica, salvo l'esame finale, che deve essere svolto nella sede individuata dal responsabile scientifico.

 

13 ottobre 2014

Regione Piemonte: costituzione del catasto degli impianti termici e approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica

Si informa che, a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di impianti termici con l’emanazione del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, che approva i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché ad opera del decreti ministeriali 10 febbraio 2014 e 26 giugno 2014 (si veda circolare 257/2014); la Regione Piemonte ha adeguato le proprie disposizioni in materia di catasto energetico degli impianti termici e di documentazione ad esso allegata al fine di consentire un allineamento alla normativa nazionale.
Mediante D.G.R del 6 ottobre u.s. n.13-381, la Regione Piemonte istituisce il catasto degli impianti termici (CIT) sostituendolo al Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT), descrivendone le disposizioni operative mediante l’allegato A alla delibera ed approva i nuovi modelli cartacei di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica inseriti negli allegati I, II, III, IV, e V.
Dal 15 ottobre p.v. occorre quindi provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto, tale avvicendamento avverrà con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal d.p.r. 74/2013 all'art. 7 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra citati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli.
Con tale provvedimento regionale viene previsto un periodo di sperimentazione per le attività di caricamento dei nuovi modelli di libretto di impianto e di controllo di efficienza energetica all’interno del nuovo catasto degli impianti termici a partire dal 15 ottobre 2014 e fino al 14 novembre 2014.
La delibera dispone altresì che la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica e dei dati del libretto di impianto nel catasto degli impianti termici debba avvenire non oltre i 60 giorni successivi a quello della loro redazione, fatta eccezione per la prima fase di implementazione del suddetto Catasto (comprendente il periodo dal 15 novembre 2014 al 31 gennaio 2015) in cui la trasmissione potrà avvenire entro 90 giorni.

 

10 ottobre 2014

Ecobonus 65%, ministro Maurizio Lupi: "Sarà prorogato per il 2015"

Il bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie e quello del 65% per la riqualificazione energetica saranno prorogati per il 2015 con la Legge di stabilità.

Lo ha detto domenica scorsa a Campi Bisenzio (Firenze) il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, nel corso delle celebrazioni per i 50 anni dell’autostrada del Sole.
“Fu il mio Ministero e il sottoscritto - ha affermato il Ministro Lupi - a volere con forza lo scorso anno l’aumento del bonus dal 55 al 65% e l’ampliamento alla filiera industriale, compresi i mobili. Ci siamo impegnati tutti  affinché nella Legge di stabilità ci sia questo provvedimento, cioè quello che serve all’Italia per uscire dalla crisi e per rimettere in moto con fiducia i consumi dei cittadini e riqualificare un intero patrimonio edilizio. Sono certo che nella Legge di stabilità questo provvedimento ci sarà e si completerà con il decreto Sblocca Italia, che mette 4 miliardi di euro a disposizione” - ha concluso Lupi.
Ribadendo quanto già annunciato in più occasioni da diversi esponenti dell’Esecutivo, Lupi ha confermato che il Governo punta a prorogare per il 2015 il bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie e l’ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica.
E a quanto pare, l’intento del Governo è quello di mantenere l’aliquota dell’ecobonus al 65%, modificando la Legge di stabilità 2014 la quale prevede che nel 2015 scenda dal 65 al 50% (dal 1° gennaio 2015 per i privati, dal 1° luglio 2015 per i condomìni).
Secondo il Ministro Lupi “questo provvedimento è uno dei pochi che ha funzionato, poiché ha messo in moto 29-30 miliardi di euro”. Dopo aver perso il treno del decreto Sblocca Italia, la proroga delle due agevolazioni dovrebbe quindi arrivare con la Legge di stabilità per il 2015, che inizierà a prendere forma nelle prossime settimane.
Cosa prevede la normativa oggi vigente
La detrazione fiscale per la riqualificazione energeticadegli edifici è pari al 65% fino a fine 2014, per poi scendere al 50% nel 2015 e al 36% nel 2016. Nei condomìni le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 saranno detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiranno del bonus al 50%.
La detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico vale soltanto per le prime case e per gli edifici produttivi situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003). L’aliquota è del 65%, con un tetto di spesa di 96.000 euro, e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni).
Il bonus ristrutturazioni avrà l’aliquota al 50%, con un tetto di spesa pari a 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2014.  Nel 2015 la detrazione fiscale calerà al 40%, ma il tetto di spesa continuerà ad essere 96.000 euro. A partire dal 2016, il bonus tornerà all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.

 

07 ottobre 2014

Pubblicate le revisioni delle norme UNI TS 11300 per la certificazione energetica e il calcolo delle prestazioni energetiche

La norma UNI TS 11300 è nata con l'obiettivo di definire una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

Essa è suddivisa in quattro parti:

   - UNI TS 11300 parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica                dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
   - UNI TS 11300 parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei      rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda        sanitaria
   - UNI TS 11300 parte 3: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei      rendimenti per la climatizzazione estiva
   - UNI TS 11300 parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di                    generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua              calda sanitaria

 

Attese già da tempo, sono da poco state pubblicate le revisioni delle parti 1 e 2.
Inoltre, è presente anche la UNI TR 11552, la nuova norma sull’abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici.

Le nuove norme introducono varie modifiche rispetto al metodo di calcolo precedente, relativamente ai vari contributi che determinano il fabbisogno di energia termica e primaria dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale.

Tali modifiche cambiano in maniera sostanziale le modalità di calcolo per le certificazioni energetiche e il calcolo degli indici (EPi e EPe) delle prestazioni energetiche: ad esempio, non sarà più possibile far riferimento ad incrementi percentuali per la valutazione dei ponti termici o all'abaco della norma UNI EN ISO 14683.

Le novità principali introdotte dalla nuova norma sono elencate di seguito:

   - Nuova modalità di valutazione dei ponti termici con il calcolo agli elementi finiti;
   - Nuovo modalità di calcolo per il periodo di riscaldamento e di raffrescamento;
   - Nuova modalità di valutazione degli apporti di energia termica dovuti alla                radiazione solare;
   - Nuovo calcolo per la determinazione della portata di ventilazione;
   - Introduzione dello scambio di energia termica verso ambienti non climatizzati
   - Valutazione dei fabbisogni di energia termica latente
   - Calcolo del rendimento dell’efficienza di un recuperatore di calore
   - Calcolo degli impianti aeraulici
   - Valutazione del consumo energetico relativo agli impianti di ventilazione                  meccanica, differenziato per edifici residenziali e non residenziali
   - Valutazione del consumo energetico per illuminazione artificiale di edifici non          residenziali
   - Valutazione del recupero termico con l’utilizzo di pompe di calore endotermiche

 

03 ottobre 2014

Agevolazioni fiscali per la realizzazione di opere pubbliche – Guida aggiornata

Alla luce delle ultime novità sulla disciplina delle agevolazioni fiscali riconosciute per la realizzazione, in “project financing”, di opere pubbliche, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la relativa Guida operativa, che riepiloga le misure di “defiscalizzazione” per le diverse tipologie di infrastrutture previste dalla normativa
Per opportuna conoscenza delle Imprese associate, si trasmette la guida ANCE riepilogativa delle misure di “defiscalizzazione” per le diverse tipologie di infrastrutture previste dalla normativa.
Come noto, i benefici fiscali consistono in:
  1. un credito d’imposta ai fini IRES ed IRAP per la realizzazione di infrastrutture         in condizioni di squilibrio economico/finanziario, per le quali non sono previsti         contributi pubblici a fondo perduto (art.33 DL 179/2012, convertito, con                   modificazioni, nella legge 221/2012 - cd. “Decreto Sviluppo 2”). Sul tema, è, da       ultimo, intervenuto l’art.11 del D.L. 133/2014 (cd. “Decreto Sblocca Italia”), in         corso di conversione in legge (atto n.2629/C) che, modificando l’art.33 del D.L.       179/2012, ha stabilito:
         • la riduzione da 200 milioni a 50 milioni di euro, dell’importo minimo delle                 opere realizzabili in “project financing” con il meccanismo della                                 “defiscalizzazione”;
         • l’estensione del meccanismo a tutte le nuove opere “previste in piani o                    programmi approvati da amministrazioni pubbliche”, la cui progettazione                definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016.
  2. un finanziamento mediante “defiscalizzazione” ai fini IRES, IRAP ed IVA, per         le nuove infrastrutture per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo               perduto (art.18 legge 183/2011 - legge di Stabilità 2012). Si tratta, in pratica,           dell’esenzione dal pagamento di tali imposte (generate durante il periodo di             concessione), in sostituzione, totale o parziale, del contributo pubblico                     stanziato per l’opera.
Si ricorda che il CIPE, con la Delibera 18 febbraio 2013, n.1, ha emanato le “Linee guida” sulle modalità applicative generali delle agevolazioni.
Le disposizioni normative di riferimento sono contenute nell’appendice alla Guida, che tiene conto delle modifiche intervenute, da ultimo, con il D.L. 133/2014.

 

30 settembre 2014

Appalti, caos sanzioni sugli errori delle imprese
Le stazioni appaltanti non possono più escludere le imprese da una gara per una dichiarazione sostitutiva mancante o irregolare, ma devono sanzionarle e chiedere la regolarizzazione, con un procedimento che presenta vari problemi.
Le nuove norme introdotte nel Codice appalti dalla legge 114/2014 mirano a garantire la massima partecipazione, evitando che la dimenticanza di una dichiarazione, magari per semplice distrazione di chi ha preparato l'istanza, comporti l'esclusione dalla gara. Nel Dlgs 163/2006 è stato quindi introdotto all'articolo 38 il comma 2-bis, il quale prevede che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria, che deve essere stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nel bando. Il range della sanzione è individuato tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara (quindi con riferimento alla base d'asta), ma con un massimale di 50mila euro.

La prima criticità rilevante deriva proprio dall'applicazione della sanzione, in quanto la disposizione individua fattispecie differenti di violazioni delle regole di gara: la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, per cui necessiterebbe, in base al principio della gradualità, un'articolazione in base alla diversa gravità delle infrazioni. Nei primi bandi di gara emanati con la nuova norma, tuttavia, la scelta effettuata da molte stazioni appaltanti si è concretizzata nella definizione di una sanzione unica.
La norma richiede inoltre che il versamento della sanzione sia garantito dalla cauzione provvisoria, quindi con possibilità di escussione parziale solo quando il concorrente non paghi. Tuttavia molte PP.AA. hanno scelto di prevedere nel bando anche un'integrazione supplementare del valore della garanzia provvisoria, corrispondente alla sanzione, determinando un maggior onere per le imprese.
Il nuovo comma 2-bis prevede che la stazione appaltante richieda al concorrente di rendere la dichiarazione mancante, di completarla o di regolarizzarla, dando un termine massimo di 10 giorni. Solo se l'operatore non provvede, l'amministrazione potrà escluderlo. La regolarizzazione, peraltro, non è correlata al pagamento della sanzione, quindi le imprese che abbiano reso o completato le dichiarazioni insufficienti sono ammessi alla gara, indipendentemente dall'assolvimento della sanzione.
Problemi altrettanto rilevanti sono determinate dal nuovo articolo 46, comma 1-ter del Codice appalti, introdotto anch'esso dalla legge 114, il quale prevede che le disposizioni del comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Proprio il riferimento agli elementi che devono essere prodotti in gara induce a ritenere che questi non siano riferiti tanto al contenuto delle dichiarazioni sostitutive, quanto ai documenti che devono essere presentati in gara. Questa lettura ha portato molte PP.AA. a disciplinare nel bando la sottoposizione alla sanzione e alla regolarizzazione anche di situazioni come la mancata presentazione della cauzione provvisoria o dell'attestazione di pagamento del contributo gare, che sono invece obblighi per la partecipazione alla gara.


29 settembre 2014

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