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... Anno 2017

Strutture di calcestruzzo, pubblicata in italiano la UNI EN 1766

La commissione tecnica Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato ha pubblicato in italiano la norma europea EN 1766 sui calcestruzzi di riferimento per prove:

La norma UNI EN 1766:2017 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di prova - Calcestruzzi di riferimento per prove" 

La norma, in riferimento ai calcestruzzi da utilizzarsi nei metodi di prova per misurare i requisiti prestazionali dei prodotti e dei sistemi per la riparazione e la protezione delle strutture di calcestruzzo, specifica:

  • la composizione
  • le caratteristiche
  • il procedimento di preparazione substrati

Inoltre, viene chiarito che le disposizioni presenti nella norma si applicano ai calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a:

  • 16 mm o 20 mm
  • 8 mm o 10 mm

La norma è in vigore dal 16 marzo 2017.

 

25 maggio 2017

Gabbioni metallici ad uso strutturale, arrivano i chiarimenti del CSLLPP

A seguito delle diverse segnalazioni pervenute in riferimento all'utilizzo di gabbioni non conformi ai fini strutturali (ad esempio come paramassi), il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso agli Enti e alle Amministrazioni competenti, la nota 3703/2017.

Nel documento, avente ad oggetto la qualificazione di gabbioni e reti metalliche ad uso strutturale, vengono chiariti, innanzitutto, i seguenti punti:

  • le NTC 2008 stabiliscono che, nelle costruzioni, qualsiasi materiale o prodotto per uso strutturale deve essere preventivamente identificato e qualificato a cura del fabbricante
  • il direttore dei lavori ha l'onere di accettare il materiale e/o prodotto in cantiere prima della posa in opera, eseguendo le prove di accettazione pertinenti
  • le responsabilità del collaudatore in materia di controlli sui materiali e prodotti impiegati

Come previsto dalle NTC 2008, cap. 11.1 lett. C, l'impiego di gabbioni con finalità strutturale è consentito se si è in possesso di certificato di idoneità tecnica rilasciato dal servizio tecnico centrale.

La nota precisa, inoltre, che l'impiego di gabbioni e delle reti metalliche con finalità è anche consentito se si è in possesso della necessaria marcatura CE che faccia riferimento ad un ETA (valutazione tecnica europea) rilasciato sulla base di un EAD (documento di valutazione europea), ai sensi del regolamento UE 305/2011 e delle NTC.

Nella nota, inoltre, sono riportati alcuni esempi di EAD.

Infine, si sottolinea che le norme tecniche non prevedono deroghe e, pertanto, eventuali inadempienze sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 95 del dpr 380/2001.

 

18 maggio 2017

Distanze legali tra fabbricati, cosa accade in caso di demolizione e ricostruzione?

Il proprietario di un fabbricato, dopo aver demolito e ricostruito il proprio immobile, citava in giudizio il vicino, contestando il mancato rispetto delle distanze legali tra fabbricati di 3 m (come previsto dall'art. 873 cc).

Le opere oggetto di lite erano state edificate in epoca anteriore alla demolizione dell'antico fabbricato degli attori. 

Il Tribunale di primo grado, accoglieva il ricorso e stabiliva il ripristino dello stato dei luoghi.

In appello veniva ribaltata la sentenza di primo grado e annullata la demolizione delle opere che non rispettavano la distanza legale tra fabbricati. Il proprietario dell'immobile presentava, dunque, ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di appello.

 

Distanze legali tra fabbricati: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10302/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione.

Il ricorrente sostiene che:

  • l'immobile è stato ricostruito sulla stessa area di sedime, con lo stesso perimetro del manufatto originario e che quindi le distanze dai confini e dagli immobili della proprietà del vicino rimarrebbero inalterate
  • la ricostruzione, nonostante l'edificazione di un nuovo piano, non costituisce nuova costruzione in quanto il piano di recupero comunale ammette la sopraelevazione senza che ciò costituisca nuova unità immobiliare

La Corte di Cassazione, ribadendo quanto affermato dai giudici d'appello, stabilisce che il ricorrente non può vantare il diritto di prevenzione. 

Ricordiamo che il principio della prevenzione temporale è basato sugli artt. 873, 874, 875 e 877 del cc, secondo cui il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini.

Secondo gli Ermellini il fabbricato, a seguito della demolizione e ricostruzione, deve essere qualificato come nuova costruzione. Di fatto l'avvenuta sopraelevazione ha determinato la trasformazione dei preesistenti corpi di fabbrica con aumento del numero di piani e conseguente aumento dell'altezza, delle volumetrie, delle cubature e delle superfici.

Come sopra esposto i manufatti realizzati dal vicino risultano essere edificati in un'epoca antecedente alla demolizione e ricostruzione del nuovo fabbricato. Per questo motivo viene meno il presupposto della preesistenza della propria costruzione (in quanto nuova costruzione).

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal proprietario del fabbricato.

In tema di rispetto delle distanze legali tra fabbricati, in caso di demo/ricostruzione se il nuovo edificio viene qualificato come nuova costruzione, non è più possibile far valere il diritto di prevenzione, caratterizzante la costruzione originaria.

 

11 maggio 2017

La guida alla piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri

Nei cantieri edili le cadute dall'alto rappresentano una costante nell'ambito degli infortuni gravi sul lavoro.

Nell'eseguire lavori in quota, si va sempre più diffondendo l'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), o più semplicemente cestelli.

Si tratta di mezzi mobili, comandati direttamente dalla piattaforma di lavoro senza dover usare scale, per l'accesso aereo di persone che devono eseguire lavori temporanei in quota dai 2 ad oltre 100 metri di altezza dal piano terra; ossia:

  • a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (trabattelli)
  • a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisionali (ponteggi)

Se usate in sicurezza, le PLE riducono significativamente il rischio di infortuni da cadute dall'alto; permettono, inoltre, di risparmiare tempo e rendere i lavori in quota più efficienti, efficaci e sicuri rispetto ai metodi di accesso tradizionali.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza durante l'uso dei mezzi mobili di accesso aereo, l'Inail ha pubblicato la guida PLE nei cantieri, edizione 2016.

 

Guida piattaforme di lavoro elevabili

La pubblicazione ha lo scopo di fornire a tutti gli addetti ai lavori le conoscenze base per utilizzare in sicurezza le piattaforme, prendendo in considerazioni i seguenti elementi:

  • tipologia e caratteristiche della macchina utilizzata
  • ambiente di lavoro
  • tipologia di lavoro da eseguire

Ricorda, inoltre, che tra le cause più frequenti di incidenti si ha:

  • il ribaltamento della macchina dovuto a errato posizionamento o stabilizzazione o a cedimento del terreno e il cedimento o ribaltamento
  • causato da sovraccarico
  • il ribaltamento durante la fase di carico o scarico su mezzi di trasporto
  • l'urto con altri mezzi in movimento
  • l'urto con strutture fisse
  • l'intrappolamento tra la base e la struttura
  • la discesa incontrollata per guasto ai componenti
  • l'intrappolamento con parti mobili
  • le cadute dal cestello

La guida introduce il quadro legislativo di riferimento e passa, poi, ad analizzare:

  • le tipologie, i criteri di scelta e modalità d'uso delle piattaforme
  • le cause degli incidente
  • gli elementi da considerare nella valutazione dei rischi
  • la gestione delle emergenze e le procedure operative

Inoltre, il documento approfondisce anche altri  aspetti molto importanti:

  • i doveri e le responsabilità in caso di nolo delle PLE
  • l'uso della PLE nelle gallerie in costruzione


11 maggio 2017

Come usare correttamente il CIG (Codice identificativo Gara). Istruzioni dall’Anac

A seguito dell’entrata in vigore della delibera n. 1/2017, recante indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG, l’Anac ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti in merito alle modalità da seguire per ottemperare agli obblighi previsti dalle relative disposizioni.

In particolare si comunica che per i CIG acquisiti entro il 30 aprile 2011, di importo inferiore a 40.000 euro (non soggetti agli obblighi comunicativi e contributivi) non si applicano le disposizioni di cui alla Delibera n. 1/2017.

 

Che cos’è il Codice Identificativo Gara?

Il CIG è un codice alfanumerico che ha i seguenti scopi:

  • identificare e monitorare univocamente una procedura di selezione del contraente
  • tracciare i flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso
  • adempire agli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato
  • controllare la spesa pubblica

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che il CIG vada inserito in:

  • fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni
  • contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori

 

04 maggio 2017

Agevolazione prima casa: le Entrate chiariscono la questione lavoro e residenza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 53/2017, con cui risponde ad un interpello relativo alla validità dell’agevolazione prima casa nonostante il mancato rispetto del requisito di lavorare o risiedere nel Comune in cui è ubicato l’immobile.

Nel caso specifico un avvocato aveva sfruttato l’agevolazione prima casa, dichiarando di possedere uno studio legale e svolgere attività lavorativa nel Comune in cui è sita la casa acquistata.

Dopo un breve periodo il professionista, per sopraggiunte cause lavorative, chiudeva lo studio.

L’interpellante chiede, quindi, di conoscere se, nonostante non eserciti più in quel Comune, possa conservare i benefici fiscali prima casa, fruiti per l’acquisto dell’immobile, con l’impegno di fissare la propria residenza nel Comune.

 

Agevolazione prima casa, la risposta delle Entrate

L’Agenzia chiarisce che l’acquirente può ugualmente mantenere l’agevolazione prima casa se dichiara di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso comune dell’immobile.

Tra le condizioni prescritte per beneficiare dell’agevolazione prima casa è previsto che:

  • l’acquirente risieda nel Comune in cui è sito l’immobile ovvero
  • si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto ovvero
  • svolga la propria attività nel medesimo Comune

Nel caso in esame l’acquirente non svolgendo più attività lavorativa nel Comune in cui era ubicato l’immobile non può più usufruire del beneficio. Tuttavia, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa ugualmente beneficiare delle agevolazioni prima casa, assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall’acquisto agevolato.

Occorre dunque procedere alla redazione di un nuovo atto secondo le medesime formalità giuridiche di quello di acquisto e deve essere prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’atto originario.

La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell’atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l’Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.

 

04 maggio 2017

Occhio alla false certificazioni energetiche! Si rischia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto

In caso di vendita di un immobile con una classe energetica non corrispondente a quella dichiarata nell’APE (Attestazione di prestazione energetica), il venditore è responsabile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza 1664/2017, che ha accolto il ricorso avanzato dall’acquirente, ribaltando la precedente sentenza della Corte di Appello.

L’APE attesta il consumo di un edificio; tale informazione deve essere garantita dal venditore al compratore e deve essere un’informazione veritiera.

Nel caso in cui i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (art. 1490 Codice Civile).

 

Il fatto

Il caso in esame riguarda la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica, e quindi con falsa attestazione della prestazione energetica (APE).

 

Corte di appello

In seguito alla denuncia da parte dell’acquirente, la Corte di appello assolve il venditore/costruttore dell’immobile dal reato di truffa contrattuale. In particolare, viene esclusa la responsabilità dell’imputato ritenendo che fosse in “buona fede” in quanto si era affidato alle valutazioni dei tecnici.

Avverso tale sentenza l’acquirente propone ricorso per Cassazione.

 

Corte di Cassazione

Se un immobile viene venduto con caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate nell’APE, la buona fede del venditore è respinta in quanto non può non conoscere la tipologia di intervento che ha portato ad un contenimento della spesa.

Per i giudici di Cassazione:

la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto. 

Sebbene il tecnico certificante ritiene di aver rispettato il progetto, non è esclusa la colpevolezza del costruttore: non poteva non sapere che erano stati utilizzati materiali diversi con qualità e costi inferiori a quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.

 

04 maggio 2017

Chiusura balcone e realizzazione di una veranda, quando è necessario il permesso di costruire?

Il proprietario di un appartamento aveva proceduto senza titolo edilizio alla chiusura di un balcone con una veranda in alluminio (4 metri x 2 metri).

Il Comune, a seguito di un accertamento dei vigili urbani, ordinava la demolizione dell’opera abusiva, in quanto l’intervento, essendo una vera e propria ristrutturazione, necessitava del titolo abilitativo del permesso di costruire.

Il proprietario si rivolgeva al Tar Campania contro l’ordinanza di demolizione.

Secondo il proprietario,  la veranda sarebbe stata presente fin dagli anni ’50 e quindi l’intervento sanzionato sarebbe costituito semplicemente dalla sostituzione della precedente finitura.

 

Chiusura balcone senza permesso di costruire, la sentenza del Tar Campania

Il Tar Campania con la sentenza n. 1921/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del balcone.

La ricorrente, premettendo che si tratta di mere opere minori, deduce violazione della normativa urbanistica ed edilizia trattandosi di ristrutturazione consentita dagli strumenti urbanistici.

Il Tar chiarisce che la realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi, come tale, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dpr n. 380 del 2001. In questo caso è stato creato un nuovo volume edilizio, incidente anche sotto il profilo dell’alterazione dei prospetti e della sagoma dell’edificio.

Il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumentrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. In materia edilizia, una veranda è da considerarsi un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.

Nel caso in esame è stato realizzato un aumento volumetrico, nonostante l’uso di pannelli in alluminio.

Pertanto il Tribunale amministrativo respinge il ricorso e conferma la demolizione della veranda.

 

27 aprile 2017

Frazionamento unità immobiliare: quando è possibile sanare l’abuso?

Nel mese di giugno 2014 il proprietario di un’unità immobiliare aveva presentato al Comune una CIL (Comunicazione di inizio lavori) per eseguire i seguenti lavori di manutenzione straordinaria:

  • abbattimento e ricostruzione di tramezzi interni
  • diversa ridistribuzione degli ambienti

A seguito di sopralluogo il Comune riscontrava i seguenti abusi edilizi:

  • frazionamento dell’unità abitativa in 2 distinte unità
  • realizzazione e spostamento di pareti

Per i lavori sopra citati era necessario il permesso di costruire. Pertanto il Comune disponeva la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.

Contro tale decisione veniva presentato ricorso al Tar Campania, sezione staccata di Salerno e quindi al Consiglio di Stato.

A seguito dell’entrata in vigore dello Sblocca Italia il proprietario comunicava al Comune la volontà di frazionare l’immobile in 4 distinte unità abitative, presentando una relazione di un tecnico, ad integrazione della CIL originariamente presentata.

Il decreto Sblocca Italia (dl n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014), entrato in vigore il 12 settembre 2014, ha modificato l’art.3 lettera b del dpr 380/2001 nel seguente modo:

“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso"

 

Frazionamento unità immobiliare, la sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 1566/2017, si esprimono sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Il CdS, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 689, nega che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei (il fondamento di istituti che escludono l’esistenza dell’illecito o che producono effetti più lievi rispetto a quelli che si verificherebbero altrimenti).

L’orientamento giurisprudenziale prevede che l’illecito amministrativo vada assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole. E ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione.

Pertanto il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, confermando l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

In conclusione possiamo riassumere che:

  • per i lavori di frazionamento di un’unità immobiliare, all’epoca della presentazione della domanda, era necessario il permesso di costruire
  • il decreto Sblocca Italia, entrato in vigore durante i lavori, in ottica di semplificazione edilizia, aveva modificato il testo unico e previsto che per interventi di frazionamento era possibile presentare una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
  • i giudici hanno però sentenziato che l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane dunque inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole
  • viene confermata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

 

27 aprile 2017

Autorizzazione paesaggistica semplificata, arrivano i chiarimenti del Ministero

Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dpr n. 31/2017,  entrato in vigore il giorno 6 aprile 2017, recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Al riguardo il Mibact, con la circolare n.15 del 21 aprile 2017, ha fornito una serie di chiarimenti sulle nuove disposizioni e gli ambiti di applicazione.

Ricordiamo che allegati al regolamento individuano:

  • 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A)
  • 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B)

Nei casi di interventi di lieve entità (allegato B) il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.

Il decreto, all’articolo 13, prevede l’efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

 

Interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica

L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all’allegato “A” si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale.

Nelle Regioni a statuto speciale, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.

 

Procedimenti già avviati e sottoposti secondo l’abrogato dpr 139/2010 a procedura ordinaria e secondo il dpr 31/2017 a regime semplificato

Se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente.

Riguardo al termine riservato alla Soprintendenza per la pronuncia del parere vincolante (45 giorni), opera il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni.

Nei casi in cui l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento il procedimento deve essere concluso.

Nei casi in cui l’istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell’amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.

 

Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato

Il nuovo regime semplificato prevede una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell’ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso.

Non appare, pertanto, necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del vecchio dpr n. 139/2010 o del vecchio dpr n. 31/2017.

Il termine sono stati ridotti da 30 a 20 giorni per la trasmissione della proposta al Soprintendente e i termini a quest’ultimo per l’espressione del parere vincolante sono stati ridotti da 25 a 20, atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso.

Al riguardo appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l’amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.

 

27 aprile 2017

Distanza minima tra le costruzioni e dal confine, come si esegue la misurazione?

Un Comune aveva rilasciato un'autorizzazione per la realizzazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale.

Il vicino, proprietario di un immobile ad uso abitativo, si rivolgeva al Tar Abruzzo chiedendo l'annullamento del provvedimento comunale, adducendo le seguenti violazioni relative a:

  • norme imperative di legge in materia di distanze tra gli edifici e dal confine
  • prescrizione normativa in materia di altezza massima dei chioschi
  • regolamento comunale recante il piano chioschi

 

Sentenza n. 109/2017 del Tar Abruzzo

Il Tar Abruzzo con sentenza n.109/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell'immobile ad uso abitativo.

Il ricorrente ritiene che siano state eseguite le seguenti violazioni:

  1. della distanza minima tra le costruzioni (10 m)
  2. della distanza minima dal confine (5 m)
  3. dell'altezza massima chiosco (3,5 m)
  4. del requisito di amovibilità della struttura

Il Tar ritiene che in tema di rispetto di distanza minime legali il chiosco risulta essere in regola. I giudici richiamano una sentenza pregressa del Consiglio di Stato, secondo cui per poter applicare la regola della distanza minima di 10 m posta dall'art. 9 del dm n. 1444/968 è necessaria l'esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata. In tal caso la distanza di 905 cm, chiamata in causa dal ricorrente, si riferisce alla distanza del basamento del chiosco e non dalla parte finestrata, che dista 10 m.

Dunque la distanza minima legale tra le costruzioni è rispettata.

Per lo stesso motivo è rispettata la distanza minima dal confine (5,10 m).

Secondo il Tribunale non vengono neanche violate le norme tecniche di attuazione del Prg comunale in merito all'altezza del chiosco. In tal caso l'altezza di 4 metri comprende lo spessore del cornicione (50 cm), quindi la dimensione è proprio di 3,5 metri, consentita nelle aree destinate a spazi pubblici attrezzati a parco.

In ultimo il giudice di primo grado si esprime a favore del ricorrente in merito al regolamento comunale dei chioschi.

Il chiosco in questione ha la fondazione costituita da un basamento antisismico in calcestruzzo armato di 30 cm di spessore, completamente interrato rispetto al piano campagna, che non può ritenersi amovibile. Il basamento fa si che non sia rispettato il requisito dell'amovibilità, che determina la violazione della prescrizione normativa contenuta nella variante al piano chioschi che vieta l'uso di "piattaforme" in cemento armato.

Pertanto il Tar accoglie il ricorso, non per violazione delle distanze minime legali, ma per violazione del requisito dell'amovibilità.

 

13 aprile 2017

Detrazioni fiscali in edilizia, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con la circolare n. 8 del 7 aprile 2017,  l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi ai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata (Telefisco e Videoforum) sulle detrazioni fiscali in edilizia.

I quesiti e le risposte fornite sono suddivise nei seguenti argomenti:

  • detrazioni per l'edilizia, risparmio energetico e arredi
  • ritenute in condominio
  • maxi e iper ammortamento
  • cedolare secca
  • regime per cassa
  • comunicazioni IVA
  • rottamazione cartelle
  • sanzioni, accertamento
  • voluntary disclosure
  • dichiarazione precompilata

Di seguito una sintesi delle principali precisazioni fornite.

 

Bonus ristrutturazioni, risparmio energetico, arredi

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, è possibile fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute anche dal convivente di fatto, sebbene non possessore o non detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori.

In particolare, è stato chiarito che la legge 76/2016, che ha esteso tale diritto spettante ai coniugi anche ai conviventi di fatto, trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Inoltre, in riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, è stato chiarito che in caso di errori nel bonifico, e nei casi in cui sia impossibile ripetere il pagamento, il beneficio non decade.

In particolare, non si perde l'agevolazione se l'impresa beneficiaria del pagamento attesta, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito

 

Ritenute in condominio

Dal 1° gennaio 2017, il condominio può effettuare il versamento della ritenuta quando (legge di Bilancio 2017):

  • l'ammontare delle ritenute operate raggiunge i 500 euro, all'atto del pagamento

oppure

  • entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno

Pertanto, in base ai chiarimenti forniti, la disposizione riguarda anche le ritenute relative a dicembre 2016, da versare entro il successivo 16 gennaio 2017.

Inoltre, la soglia dei 500 euro va verificata cumulando le ritenute mese per mese; è possibile continuare a versare le ritenute secondo la vecchia modalità (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate), anche se di importo inferiore a 500 euro.

 

Maxi e iper ammortamento

Ecco le principali indicazioni per usufruire del maxi e iper ammortamento per l'acquisto di un bene "industria 4.0":

  • in caso di bene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software embedded, necessario per il suo funzionamento, anche quest'ultimo può beneficiare della maggiorazione del 150%
  • l'iper ammortamento con maggiorazione del 150% riguarda solo i titolari di reddito d'impresa (esclusi esercenti arti e professioni)
  • usufruiscono dell'iper ammortamento i beni materiali nuovi rientranti nell'allegato A alla legge 232/2016, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017; un bene di quel tipo consegnato nel 2016 può beneficiare solo della maggiorazione del 40%
  • se il bene è acquistato nel 2016 ed entra in funzione nel 2017, la maggiorazione del 40% è fruibile dal 2017 (periodo d'imposta di entrata in funzione del bene)
  • la maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell'allegato B della legge 232/2016 è riconosciuto ai soggetti che fruiscono già dell'iper ammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia riferibile o no al bene materiale agevolato
  • un bene si può definire "interconnesso", ed ottenere il beneficio dell'iper ammortamento, se:
    • scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio, gestionale, di pianificazione, monitoraggio) e/o esterni (come clienti, fornitori, partner nella progettazione) tramite collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqt, eccetera)
    • è identificato univocamente mediante standard internazionali, tipo indirizzo Ip

Cedolare secca

La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% si applica anche ai contratti transitori (da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi), a condizione che si tratti di un contratto a canone concordato; nonché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca non determina la decadenza; l'opzione è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016 (dl 193/2016).

 

Irpef

L'esclusione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari per gli anni 2017-2019 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (legge di Bilancio 2017), compete solo alle persone fisiche.

 

Versamenti rateali

In riferimento ai termini relativi al versamento delle imposte dichiarative, in caso di rateizzazione, sono confermate  le scadenze per le rate successive alla prima:

  • entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva
  • entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti

 

Comunicazioni Iva

Non c'è più l'obbligo di trasmettere le operazioni attive e passive documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale; sono, inoltre, esclusi dallo spesometro:

  • i produttori agricoli situati nelle zone montane
  • i contribuenti in regime forfetario
  • i contribuenti in regime dei nuovi minimi
  • le amministrazioni pubbliche in riferimento alle fatture ricevute

 

Dichiarazione infedele e credito d'imposta

In caso di dichiarazione infedele a credito, la prevista sanzione dal 90 al 180% si applica solo alla parte di credito non spettante effettivamente utilizzata dal contribuente.

 

Dichiarazione precompilata

Nella circolare n.7 dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati e le indicazioni in ordine agli obblighi di comunicazione a carico degli amministratori di condominio, alla correzione del visto infedele, alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche.

 

13 aprile 2017

Ripartizione spese lastrico solare, cosa succede se crolla la terrazza per omessa manutenzione?

A chi spettano le spese per il rifacimento del lastrico solare condominiale?

Ai sensi dell’art. 1126 cc è previsto che:

quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

In base a tale principio la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva stabilito che le spese per il rifacimento della terrazza erano le seguenti:

  • 1/3 a carico del proprietario dell’appartamento che ne aveva l’uso esclusivo
  • 2/3 a carico del proprietario dell’immobile sottostante alla terrazza

Contro tale decisione il proprietario dell’immobile sottostante la terrazza proponeva ricorso per Cassazione.

 

Ripartizione spese lastrico solare, la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3239/2017 si esprime sulla ripartizione delle spese il rifacimento del lastrico solare in questione.

La terrazza è stata rifatta a seguito del crollo della stessa, che è stato determinato (secondo la ricostruzione del Ctu) dall’assenza di manutenzione del pavimento e, quindi, dalla corrosione delle strutture portanti in ferro.

Secondo il ricorrente tale fatto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a ritenere il proprietario del terrazzo responsabile esclusivo del crollo e quindi unico obbligato ad accollarsi le spese per il rifacimento.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato; nello specifico viene citato l’art. 2051 cc, secondo cui :

ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Il proprietario esclusivo della terrazza è quindi anche il custode del bene ed è obbligato ad effettuare la manutenzione del lastrico solare.

Il crollo, secondo il Ctu, è ascrivibile all’assenza di manutenzione e dunque al custode della terrazza, in questo caso il proprietario che ne ha l’uso esclusivo.

Pertanto la sentenza di Appello, sulla base del citato principio, deve essere cassata.

 

06 aprile 2017

Come segnalare illeciti negli appalti: ecco i modelli PDF editabili dell’Anac

L’attività di vigilanza Anac è attivata dall’ufficio competente nei seguenti casi:

  • grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Anac
  • mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante
  • segnalazioni presentate all’Anac secondo i moduli allegati
  • segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico

Le segnalazioni possono essere presentate mediante i moduli allegati.

I moduli devono essere compilati in ogni suo campo obbligatorio, corredato dall’eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante.

Il segnalante indica, altresì, l’indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell’Anac.

Il procedimento deve essere avviato entro 60 gg. dalla ricezione della segnalazione.

Entro 180 giorni dal termine dalla comunicazione di avvio del procedimento, il responsabile del procedimento predispone la Comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) con la quale l’Anac indica l’atto di conclusione del procedimento di vigilanza.

 

30 marzo 2017

Il progettista è sempre responsabile in caso di crollo della struttura?

La responsabilità del progettista, in caso di crollo di un edifico dovuto ai suoi errori, è valutata in riferimento al rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15138/2017, con cui vengono fornite chiare indicazioni ad architetti, ingegneri e geometri in caso di problemi.

 

Il fatto

Il caso in esame riguarda il crollo di un edificio avvenuto a causa di una serie di interventi effettuati negli anni successivi alla sua realizzazione:

  • in origine il fabbricato, realizzato negli anni ’60, era costituito da un seminterrato e da un pian terreno rialzato con destinazione residenziale
  • successivamente sono stati realizzati in sopraelevazioni ulteriori 2 piani
  • in seguito ci sono stati progetti di ampliamento del piano terra, a firma del progettista imputato
  • ulteriori lavori aventi ad oggetto le opere interne e il cambio di destinazione, sempre a cura dell’imputato

A distanza di 40 anni circa dalla realizzazione dei lavori avviene il crollo dovuto al cedimento del setto murario nella struttura a piano terra, che nel tempo ha dovuto sostenere carichi sempre maggiori.

Il setto murario, originariamente realizzato come struttura portante del fabbricato, veniva nel tempo trasformato in muro di spina, con funzione portante rispetto ad un fabbricato notevolmente diverso e di maggiori dimensioni.

 

Sentenza in appello

Dopo il primo grado, il progettista è condannato in appello: il fulcro della condanna è la stima del carico a cui è stato sottoposto nel corso degli anni il muro in oggetto.

Il consulente tecnico ha operato la stima sull’eccesso di carico, un carico 5 volte maggiore rispetto a quello consentito, avendo come riferimento il dm 20 novembre 1987, sicuramente non vigente all’epoca dell’ampliamento del piano terreno, che risale al 1964.

 

Sentenza di Cassazione

In base a quanto assentito dai giudici di Cassazione, per valutare in maniera corretta la situazione, sarebbe stato necessario prendere in considerazione le tabelle di carico previste nei manuali in uso nel 1964.

Il progettista ha applicato, quindi, quanto previsto dalla normativa vigente al momento del suo operato.

Pertanto, ribaltando la sentenza in appello, il progettista risulta non penalmente imputabile per quanto accaduto: non si poteva chiedere di applicare standard tecnici in vigore solo dopo decenni.

Non è stata, invece, effettuata un’adeguata disamina circa la prevedibilità del crollo; non risulta un’osservanza delle regole di cautela (norme tecniche in tema di staticità e carichi massimi) cui il progettista si sarebbe dovuto attenere.

 

Conclusioni

Il progettista è responsabile per il crollo di un edificio dovuto a suoi errori solo nel caso in cui non abbia rispettato le norme tecniche in vigore durante il suo operato.

Non risulta penalmente imputabile se invece a determinare il crollo sia stato il cedimento di un muro che, nel tempo, era diventato il supporto di una struttura molto più grande.

 

30 marzo 2017

Sistemi di evacuazione calore e fumo, pubblicata la parte 1 e 2 della norma UNI 9494

Eliminare fumo e calore da un edificio in fiamme è tra gli obiettivi principali delle misure antincendio. I sistemi di evacuazione calore e fumo consentono di evitare che fumo e calore possano danneggiare, persone, beni ed edifici.

La UNI 9494 (la prima edizione è del 1989) è la norma che fornisce tutte le indicazioni utili a garantire la loro efficienza nelle condizioni critiche che si possono verificare in caso di incendio.

La norma è divisa in 3 parti che trattano, rispettivamente:

  1. Parte 1 – La progettazione e l’installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore, SENFC
  2. Parte 2 – La progettazione e l’installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, SEFFC
  3. Parte 3 -Il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore

Le commissioni tecniche Protezione attiva contro gli incendi e Sistemi per il controllo di fumo e calore hanno pubblicato le norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2 in materia di sistemi di evacuazione di fumo e calore naturale e forzata.

 

UNI 9494-1:2017

La UNI 9494-1:2017 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)” stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi in caso d’incendio.

In particolare, la norma si applica ad ambienti con superficie minima di 600 m2 ed altezza minima di 3 m nel caso di:

  • edifici monopiano
  • ultimo piano di edifici multipiani
  • piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura

La norma è relativa a sistemi realizzati con evacuatori installati su tetto e fornisce indicazioni e concetti per sistemi realizzati con evacuatori installati su parete.

La norma sostituisce la precedente UNI 9494-1:2012.

 

UNI 9494-2:2017

La UNI 9494-2:2017 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)” stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi in caso d’incendio.

La norma si riferisce ai sistemi in ambienti aventi superficie minima di 600 m2 ed un’altezza minima di 3 m; contiene procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.

Il dimensionamento dell’impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti casi:

  • ambienti a rischio di esplosione
  • corridoi
  • corridoi con scale

La norma ritira e sostituisce la norma UNI 9494-2:2012.

 

23 marzo 2017

Per realizzare un gazebo stagionale è necessario il permesso di costruire?

La realizzazione del gazebo stagionale per attività commerciale richiede il permesso di costruire in quanto si classifica come un’opera non precaria.

A chiarirlo è la sentenza 409/2017 del Tar Calabria.

Nel caso in esame, il Comune rigetta la richiesta per autorizzare l’installazione stagionale di un gazebo rimovibile di 110 m² con telo plastificato; nonostante il diniego, il montaggio del gazebo viene ugualmente effettuato.

Il Comune dispone l’ordinanza di demolizione del gazebo stagionale realizzato abusivamente, ossia in assenza della prescritta autorizzazione edilizia.

Il proprietario presenta ricorso al Tar che lo respinge: i gazebi stagionali non sono opere precarie, serve quindi il permesso di costruire.

 

Gazebo non precario e permesso di costruire

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la realizzazione del gazebo necessita del permesso di costruire nel caso in cui abbia una finalità non transitoria. Il gazebo non precario è destinato a soddisfare esigenze durature nel tempo, rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta.

L’utilizzo di materiali leggeri e l’assenza di opere murarie non rileva la precarietà strutturale del manufatto, ossia la rimovibilità della struttura, essendo a tutti gli effetti un’opera che altera lo stato dei luoghi, con incremento del carico urbanistico.

Solo il gazebo precario non richiede il permesso di costruire.

Riguardo al gazebo in questione, esso si caratterizza come opera non precaria, destinata ad un utilizzo reiterato nel tempo in quanto stagionale.

Al riguardo i giudici calabresi hanno ribadito che è la precarietà dell’opera ad esonerare dall’obbligo del possesso del permesso di costruire e non la sua stagionalità.

La stagionalità, infatti, non esclude la destinazione del gazebo al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Pertanto, il gazebo stagionale si caratterizza come nuova costruzione e serve il permesso di costruire per la sua realizzazione.

 

23 marzo 2017

Ascensori sicuri, il vademecum degli interventi per la prevenzione degli incidenti

Il CNA Roma, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa, ha pubblicato un utile vademecum con consigli per garantire il corretto utilizzo e la giusta manutenzione degli ascensori.

Prima di tutto viene ricordato che, a salvaguardia della sicurezza di tutti coloro che li utilizzano, gli ascensori devono essere:

  • progettati da personale qualificato per garantire il funzionamento automatico dei dispositivi di sicurezza in caso di anomalia
  • controllati regolarmente da un manutentore abilitato e ogni 2 anni da un ingegnere di un organismo competente autorizzato dallo Stato

 

Il vademecum per la sicurezza degli ascensori

Il vademecum riporta in 8 punti i possibili fattori di rischio che potrebbero rivelarsi causa di incidenti durante l’utilizzo dell’impianto o durante le operazioni di manutenzione.

Si consiglia a tutti i proprietari di ascensori di valutare insieme al manutentore dell’impianto, gli interventi necessari da eseguire per eliminare o almeno ridurre i rischi e per prevenire gli incidenti.

Ecco gli 8 punti da seguire:

  1. Affidare la manutenzione a una ditta specializzata e in regola con le prescrizioni di legge.
  2. Non permettere a nessuno di eseguire operazioni che sono di competenza del manutentore.
  3. Sospendere l’esercizio dell’ascensore in caso di incidente e segnalarlo al manutentore.
  4. Installare un combinatore vocale bidirezionale collegato a un centro di soccorso: ciò garantisce che le persone intrappolate in cabina vengano soccorse tempestivamente e nel modo migliore.
  5. Installare un sistema di livellazione precisa al piano, per evitare che gli utenti inciampino nell’entrare o uscire da una cabina non ben livellata.
  6. Installare dispositivi a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche.
  7. Installare porte sulle cabine che ne siano prive.
  8. Adeguare ascensori idraulici in modo da portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici.

 

23 marzo 2017

Soppalco ad uso ripostiglio, ci vuole il permesso di costruire?

Il proprietario di un immobile aveva ricevuto un’ingiunzione di demolizione di un soppalco ad uso ripostoglio costruito all’interno della propria abitazione in quanto realizzato senza permesso di costruire.

La struttura, di altezza interna modesta, era in pratica un soppalco ad uso ripostiglio.

A seguito dell’ordinanza comunale di demolizione il proprietario presentava ricorso al Tar del Lazio. Il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso, ritenendo che l’intervento fosse effettivamente soggetto a permesso di costruire.

Contro tale sentenza, il ricorrente in primo grado propone appello.

 

Soppalco ripostiglio: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.985/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del soppalco ripostiglio.

Il ricorrente sostiene che il soppalco, in quanto non praticabile, non sarebbe soggetto a permesso di costruire, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.

I giudici di Palazzo Spada, richiamando una sentenza pregressa, chiariscono che il permesso di costruire è necessario quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dpr 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle superfici dell’immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico.

Nel caso in esame il soppalco non incrementa la superficie dell’immobile, è di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone: si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio.

Rientra quindi nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali il permesso di costruire non è richiesto.

Pertanto il Consiglio di Stato si esprime a favore del ricorrente, annullando l’ingiunzione di demolizione.

 

23 marzo 2017

Valutazione impatto ambientale, in arrivo semplificazioni nei procedimenti

Modificata l’attuale disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione impatto ambientale, in attuazione della direttiva 2014/52/UE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per l’attuazione e l’adeguamento della normativa nazionale, concernente la valutazione impatto ambientale, alla direttiva europea 2014/52/UE:

Schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

La revisione della precedente direttiva (2011/92/UE) ha lo scopo di garantire

  • il miglioramento della protezione ambientale
  • una maggiore efficienza delle risorse
  • il sostegno alla crescita sostenibile nell’Unione europea

A tal fine le procedure in essa contenute devono essere semplificate e armonizzate.

Il decreto appena approvato contiene nuove norme che modificano l’attuale disciplina per dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE, consentendo di:

  • recepire fedelmente la direttiva
  • efficientare le procedure
  • innalzare i livelli di tutela ambientale
  • contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile

 

Le novità della riforma

Di seguito una sintesi delle principali semplificazioni procedimentali introdotte, in considerazione del fatto che, allo stato attuale occorrono circa 3 anni per la conclusione dei procedimenti e circa 11,4 mesi per la verifica di assoggettabilità a VIA:

  • provvedimento unico ambientale, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali
  • riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come perentori
  • norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti
  • nuova definizione di “impatti ambientali”, in riferimento alle prescrizioni della direttiva Ue
  • elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità, o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti
  • eliminazione dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella verifica di assoggettabilità a Via; sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale
  • pre-screening, ovvero la possibilità di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti
  • riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA; si costituirà un Comitato tecnico di supporto per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie
  • regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni
  • completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti; è prevista l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa

 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Ricordiamo che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un procedimento su istanza di parte che si effettua per individuare, descrivere e valutare gli impatti negativi significativi di un progetto, pubblico o privato, sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

In pratica, il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale:

  • sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto
  • contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti

Le norme vigenti distinguono i progetti in:

  • progetti da sottoporre direttamente a VIA (Allegati II e III alla parte seconda del dlgs 152/06) in quanto ritenuti sempre forieri di potenziali impatti negativi e significativi
  • progetti per cui è necessario procedere ad una verifica preliminare di assoggettabilità, cosiddetta screening, in quanto i possibili impatti ambientali negativi e significativi dipendono da una serie di circostanze/criteri, puntualmente elencati (Allegato V alla parte seconda del dlgs 152/06)

 

16 marzo 2017

Piani di Manutenzione: la guida per la corretta redazione

Il Piano di Manutenzione delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 33 del dpr 207/2010, è un elaborato obbligatorio del progetto esecutivo.

Il piano di manutenzione deve essere redatto tenendo conto dell’opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza. La normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le prestazioni del manufatto in corso di progettazione affinché tali caratteristiche possano essere stimate e garantite.

Nella redazione del piano, inoltre, vanno individuati puntualmente i requisiti prestazionali e i controlli previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM -dm 11 gennaio 2017) secondo quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti (dlgs 50/2016).

Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto l’obbligo di allegare al progetto strutturale esecutivo il “piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera”.

Il progettista deve farsi carico, per tutte le opere pubbliche e private, di redigere questo ulteriore elaborato che la norma definisce nel seguente modo:

il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico

Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

Il Piano di manutenzione deve essere costituito dai 3 seguenti documenti operativi:

  • manuale d’uso
  • manuale di manutenzione
  • programma di manutenzione

Non sono previste particolari restrizioni. Tutti i progettisti possono redigere il Piano di Manutenzione (ingegneri, architetti, geometri, etc.).

 

Manuale d’uso

Il manuale d’uso deve contenere le informazioni relative all’uso corretto “delle parti più importanti del bene”.

Lo scopo del manuale d’uso è evitare danni derivanti da un’utilizzazione impropria e far conoscere all’utente le operazioni atte alla conservazione del bene.

La normativa introduce il concetto di “parti più importanti del bene” e prevede che il progettista, in questa fase di redazione dell’elaborato, debba “scomporre” l’opera.

 

Manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione deve fornire “in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio” (art. 38 c. 5).

Le parti più importanti del bene sono, dunque, le unità tecnologiche; questa definizione è ripresa da normative UNI inerenti la manutenzione delle opere edili, alle quali il Legislatore fa più volte riferimento.

Tra i contenuti del manuale di manutenzione (che rispetto al manuale d’uso ha carattere più tecnico essendo rivolto principalmente ad operatori specializzati), individuati al comma 6 dell’art. 38, troviamo “il livello minimo delle prestazioni”.

Ai sensi dell’art. 38 c.6 lettere e) f) g), il progettista deve individuare le anomalie riscontrabili e distinguere le manutenzioni eseguibili dall’utente da quelle eseguibili da personale specializzato.

 

Programma di manutenzione

Il terzo ed ultimo documento del piano di manutenzione è il programma di manutenzione.

Il programma di manutenzione deve essere articolato secondo 3 distinti sottoprogrammi:

  1.  il sottoprogramma delle prestazioni
  2.  il sottoprogramma dei controlli
  3.  il sottoprogramma degli interventi

Il sottoprogramma delle prestazioni, infatti, “prende in esame, per classi di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.”

Per il progettista c’è dunque l’obbligo di individuare per ogni parte dell’opera e per ogni suo componente (che con terminologia ripresa dalle norme UNI abbiamo precedentemente indicato come “elemento mantenibile”) requisiti e relative prestazioni; l’introduzione del concetto di requisito e di prestazione costituisce, per il professionista tecnico, l’elemento di maggiore innovazione della normativa.

Da ultimo, nei sottoprogrammi dei controlli e degli interventi, il progettista è chiamato a definire un programma di controlli, verifiche ed interventi (indicandone la cadenza temporale o “altrimenti prevista”).

In particolare nel sottoprogramma dei controlli, il progettista dovrà indicare i valori estremi delle prestazioni: quello di collaudo e quello minimo (di norma o da lui stimato).

 

16 marzo 2017

Agevolazioni fiscali interventi edilizi: pubblicata la guida 2017 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova guida che individua nel dettaglio tutte le agevolazioni fiscali previste in caso di lavori di ristrutturazione edilizia.

La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La guida delle Entrate è suddivisa in 5 parti, ognuna delle quali tratta i seguenti argomenti:

La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione

  1. Chi può fruire della detrazione
    • Per quali lavori spettano le agevolazioni
    • Misure antisismiche
    • Acquisto box: quando spetta l’agevolazione
    • Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
    • Come si può perdere la detrazione
    • Se cambia il possesso
    • Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico
    • Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
  2. L’IVA sulle ristrutturazioni edilizie
    • Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
    • Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
  3. La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
    • Condizioni richieste per fruire dell’agevolazione
  4. La detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui
    • In cosa consiste
    • Condizioni richieste per ottenere la detrazione
  5. I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione Irpef
    • Interventi sulle singole unità abitative
    • Interventi sulle parti condominiali

 

16 marzo 2017

Idoneità tecnico-professionale, quando si deve verificare la regolarità delle imprese?

Il proprietario di un capannone si rivolgeva ad un’impresa per effettuare dei lavori per la sistemazione del tetto.

Durante il sopralluogo, necessario per stabilire la tipologia della riparazione e del materiale eventualmente necessario, un operaio cadeva dal tetto e si infortunava mortalmente.

Il Tribunale di Novara condannava il committente dei lavori per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice.

Il Tribunale aveva applicato nei suoi confronti l’art. 90, comma 9 del dlgs. 81/2008, secondo cui:

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.

Avverso la suddetta pronuncia il proprietario del capannone proponeva ricorso in Cassazione.

 

Idoneità tecnico-professionale, la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n.10014/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del capannone.

Il Committente motiva il ricorso evidenziando che si trattava di un semplice sopralluogo e che non era stato stipulato alcun contratto con l’impresa. Viene richiamata, inoltre, la normativa in tema di sicurezza la quale prevede che sia necessario il perfezionamento dell’accordo e non solo un semplice contatto tra il fruitore delle opere e la ditta non ancora incaricata della loro esecuzione.

La Cassazione, ribadendo quanto affermato dal Tribunale di Novara, fonda la responsabilità del ricorrente sulla culpa in eligendo, costituita nella mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa.

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro implicano, a norma dell’art.15 dlgs. 81/2008, la valutazione preventiva e l’eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire posti a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell’opera.

Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula del contratto, sia perché la norma in esame non contempla tale tipologia contrattuale.

Pertanto la Corte di Cassazione conferma la condanna del committente in quanto risultano insussistenti i titoli di idoneità prescritti dalla legge in capo alla ditta esecutrice dell’opera.

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa rappresenta dunque un adempimento, preliminare e necessario, del committente e deve essere fatta in relazione all’attività che dovrà essere svolta successivamente nella fase esecutiva.

 

09 marzo 2017

Bando riqualificazione periferie, in Gazzetta il decreto con le nuove tempistiche di finanziamento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 16 febbraio 2017, recante modifica dei decreti 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie.

Parliamo del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dalla legge di Stabilità 2016.

Inizialmente erano stati stanziati 500 milioni di euro, a cui poi si sono sommati 1,6 miliardi di euro, finalizzati alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate.

Si tratta di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e al potenziamento delle prestazioni urbane.

La modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione delle periferie sono contenute nel bando, approvato con decreto 25 maggio 2016.

Il decreto 6 dicembre 2016 contiene, invece, l’approvazione della graduatoria circa gli interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate.

Il recente provvedimento, decreto del 16 febbraio 2017, interviene in modica dei seguenti commi:

  • commi 3 e 4 dell’art. 4 del decreto 25 maggio 2016
  • commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 del decreto 6 dicembre 2016

I nuovi commi descrivono le nuove tempistiche per l’erogazione delle diverse quote di finanziamento, in funzione di determinate verifiche da compiersi.

 

23 febbraio 2017

Ricostruzione solaio di interpiano: attenzione allo spessore e alle parti comuni!

Il proprietario di un appartamento (Piano B), nel corso della ristrutturazione del proprio locale, aveva sostituito il vecchio solaio in legno con un nuovo solaio latero-cementizio. Nello specifico, il solaio preesistente era caratterizzato da travi emergenti in legno.

Il nuovo solaio latero-cementizio era stato realizzato con uno spessore maggiore, pari a quello delle travi emergenti, e aveva occupato di fatto anche lo spazio vuoto che intercorreva tra le travi lignee.

Il proprietario del Piano A lamentava che a seguito dei lavori il livello del soffitto della stanza di sua proprietà si era abbassato, rendendo il vano inabitabile; pertanto conveniva in giudizio il proprietario del Piano B.

Il Tribunale disponeva in un primo momento la sospensione dei lavori; tuttavia, dopo il deposito della relazione del CTU, revocava la sospensione.

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado.

Secondo la Corte lo spazio vuoto compreso tra le travi emergenti non costituiva volumetria del Piano A, piuttosto era da considerarsi come elemento integrante la struttura tipica del solaio in legno e compreso nella proprietà comune dei due piani.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il proprietario del Piano A.

 

Parti strutturali solaio: la sentenza di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 3893/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del Piano A che sosteneva che lo spazio esistente tra le travi in legno facesse parte della volumetria del suo vano.

La Corte, richiamando alcune sentenze pregresse in materia, chiarisce l’appartenenza delle parti strutturali di un solaio.

Il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve la seguente duplice funzione:

  • di sostegno del piano superiore; è questo il caso del pavimento che poggia sul solaio, che appartiene esclusivamente al proprietario dell’abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimosso o sostituito secondo la sua utilità e convenienza
  • di copertura di quello inferiore; è questo il caso del soffitto dell’appartamento sottostante ed è dunque liberamente utilizzabile dal proprietario

Gli spazi pieni o vuoti, in adiacenza al soffitto od al pavimento,  che non sono essenziali all’indicata struttura, rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell’esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale.

La Corte di Cassazione accerta, quindi, la limitazione della cubatura utilizzabile nell’appartamento sottostante. Discende, dunque, l’esistenza di un danno per la riduzione del godimento del bene quale conseguenza del restringimento della cubatura e per la diminuzione del valore commerciale del locale.

Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata va dunque cassata.

 

23 febbraio 2017

Diniego concessione edilizia, è possibile chiedere i danni al Comune per ritardo della comunicazione?

Un imprenditore presentava il 16 giugno 1998 domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale ad uso magazzino e rimessa attrezzi, previa demolizione del manufatto esistente.

Il Comune in un primo momento faceva richiesta di documentazione integrativa (presentata dal richiedente) e solo dopo 3 anni (8 giugno 2011) emetteva il provvedimento di diniego della concessione edilizia.

A seguito di detto comportamento il richiedente lamentava un danno riconducibile alla violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 4 della legge n. 493/93.

Ecco cosa prevedeva l’art. 4 della legge 493/1993 (poi abrogato dal testo unico per l’edilizia – dpr 380/2001):

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

Pertanto veniva inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana.

 

Diniego concessione edilizia: la sentenza del Tar Toscana

Il Tar della Toscana, con la sentenza n. 168/2017, si esprime sul ricorso presentato dall’imprenditore.

A seguito del ritardo con il quale si è espresso il Comune dopo la richiesta di concessione edilizia, il ricorrente presenta richiesta di risarcimento danni, quantificabili nel seguente modo:

  • mancato guadagno, che avrebbe potuto ottenere dall’esercizio dell’azienda agricola
  • spese affrontate per presentare la domanda di concessione edilizia

Il giudice, richiamando una serie di sentenze pregresse sull’argomento, ricorda che è necessario che il danneggiato debba provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Il risarcimento del danno da ritardo risulta ammissibile se il danneggiato prova:

  • la violazione dei termini procedimentali
  • il dolo o la colpa dell’amministrazione
  • il nesso di causalità materiale o strutturale
  • il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei predetti termini

Pertanto il Tar ritiene infondato il ricorso e lo respinge, in quanto il ricorrente non ha fornito prova dell’esistenza del danno subito, ma si è limitato a prospettare l’esistenza di un danno in conseguenza della violazione del termine di conclusione del procedimento.

 

16 febbraio 2017

Conto finale dei lavori, cos’è e come si redige

La contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.

Tra i documenti contabili ricordiamo:

  • giornale dei lavori
  • libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
  • registro di contabilità e relativo sommario
  • stato di avanzamento dei lavori (SAL)
  • conto finale dei lavori

 

Il Conto finale (o Stato finale) dei lavori , cos’è

Il Conto finale dei lavori è un atto contabile emesso dal Direttore dei lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori che definisce in maniera esatta i lavori eseguiti, il corrispettivo dell’appaltatore e l’eventuale credito.

Nella pratica il Conto finale rappresenta l’ultimo Stato di avanzamento dei lavori con il riepilogo di tutti i Certificati di pagamento emessi; pertanto il Conto finale è solitamente denominato “Stato finale dei lavori”.

Il Conto finale è accompagnato dalla Relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono un quadro completo su tutto lo svolgimento dell’appalto e sull’esecuzione dei lavori.

 

Come si redige lo Stato finale dei lavori

Di seguito riportiamo i contenuti dello Stato finale e alcune immagini esplicative.

La prima parte dello Stato finale riporta la situazione dell’ultimo Stato di avanzamento dei lavori, con lavori a misura, lavori a corpo, ecc.

Per ciascuna lavorazione a misura viene riportata la quantità, il prezzo unitario e l’importo.

Per ciascuna lavorazione a corpo eseguita viene riportata l’aliquota percentuale di avanzamento, l’importo unitario del copro d’opera e l’importo totale.

Successivamente è presente il riepilogo finale contenete alcune informazioni relative all’appalto e l’importo totale dei lavori.

L’ultima parte del documento contiene il “Riepilogo dello Stato finale dei lavori“.

In esso sono riportati:

  • totale netto dei lavori
  • acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti; tali acconti si evincono dai vari certificati di pagamento emessi, la cui somma costituisce proprio le somme già versate a favore dell’impresa
  • eventuale credito a favore dell’impresa

A tal fine si precisa che dallo Stato finale può emergere un credito a favore dell’impresa dovuto, ad esempio, ad eventuali ritenute a garanzia effettuate in occasione dei vari Certificati di pagamento (lo svincolo delle ritenute sarà effettuato solo dopo il collaudo).

NOTA: Le ritenute possono anche essere svincolate durante l’esecuzione dei lavori a seguito di opportune fideiussioni fornite dall’appaltatore alla Stazione appaltante.

 

Differenza tra Stato finale dei lavori e ultimo SAL

Da notare che lo Stato finale dei lavori non coincide con l’ultimo SAL.

Lo Stato finale, come abbiamo appena visto, contiene il riepilogo con l’importo dei lavori eseguiti, gli importi di tutti i certificati emessi (compreso quello afferente all’utlimo SAL) e l’eventuale credito dell’impresa.

L’ultimo SAL, invece, riporta solo il riepilogo finale con l’importo dei lavori “a tutto il” da utilizzare per l’emissione del relativo (ultimo) Certificato di Pagamento.

Dunque, il flusso per generare lo Stato finale è il seguente:

  • produrre l’ultimo SAL (a cura del DL)
  • predisporre il Certificato di pagamento relativo all’ultimo SAL (a cura del RUP)
  • produrre lo Stato finale dei lavori (a cura del DL)

 

Allegati alla Relazione del Conto finale

Il Direttore dei Lavori deve allegare alla Relazione sul Conto finale tutta la seguente documentazione:

  • i verbali di consegna dei lavori
  • gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore
  • le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione
  • gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione
  • gli ordini di servizio
  • la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite
  • i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause
  • gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze
  • i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove
  • le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP
  • gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità)
  • tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo

 

La Relazione sul conto finale, come si compila

La Relazione sul conto finale contiene tutti i dettagli dell’appalto. Sono indicate tutte le vicende che hanno interessato l’opera e l’esecuzione dei lavori.

In particolare, la Relazione riporta:

  • dati sul Contratto principale: data di stipula, registrazione, importi, ecc.
  • perizie di variante e suppletive: date, approvazione, importo complessivo, suddivisione degli importi (a corpo, a misura, in economia), somme a disposizione della stazione appaltante,
  • nominativi figure dell’appalti (RUP, coordinatore sicurezza, direttore dei lavori,
  • consegna dei lavori (date e modalità)
  • tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo
  • eventuale sospensione dei lavori
  • ripresa dei lavori (verbali, ecc.)
  • eventuali proroghe
  • ultimazione dei lavori (data, ecc.)
  • eventuale premio di accelerazione
  • danni di forza maggiore
  • verbali di nuovi prezzi
  • anticipazione in denaro
  • andamento dei lavori
  • ordini di servizio
  • assicurazione operai contro gli infortuni sul lavoro
  • polizze assicurative
  • eventuali infortuni in corso di lavoro
  • regolarità contributiva impresa
  • avvisi ai creditori
  • cessioni di credito da parte dell’Impresa:
  • riserve dell’Impresa
  • ecc.

 

Relazione finale riservata del RUP

Il Conto finale, insieme agli allegati e alla relazione, è trasmesso dal Direttore dei lavori al RUP.

Il Conto finale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria. All’atto della firma, l’impresa affidataria non può iscrivere nuove riserve e deve confermare quelle già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice appalti o l’accordo bonario. Se l’impresa non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a 30 giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Dopo che il Conto finale è stato firmato dall’impresa oppure scaduto il termine assegnato, il RUP entro i successivi 60 giorni redige una propria Relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

 

16 febbraio 2017

Adeguamento antisismico scuole, slittata a giugno la scadenza per assegnare i lavori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dm 7 dicembre 2016, n. 969, contenente la proroga dei termini di aggiudicazione in merito agli interventi di adeguamento antisismico nelle scuole.

Prorogato al 30 giugno 2017 il termine di approvazione della progettazione ed aggiudicazione dei 50 interventi beneficiari dello stanziamento di 37,5 milioni di euro, indicati nel dm 943/2015.

 

Adeguamento antisismico scuole, il decreto 23 dicembre 2015, n. 943

Il decreto 943/2015, riguardante l’assegnazione dei fondi per per l’adeguamento strutturale ed antisismico negli edifici scolastici, definisce:

  • i termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori
  • l’elenco delle scuole assegnatarie delle risorse per l’adeguamento antisismico degli edifici, divise per Regione

In particolare, entro il 2 febbraio 2017 gli enti locali avrebbero dovuto approvare la progettazione esecutiva ed affidare l’appalto, almeno in via provvisoria. Dall’aggiudicazione definitiva alla fine dei lavori, la durata dei lavori non deve superare i 2 anni.

Con la pubblicazione del dm 969/2016 è stato prorogato di 5 mesi il termine per aggiudicare i lavori previsti un anno fa dalla Buona Scuola al fine di rendere più sicure le scuole che sorgono nelle zone particolarmente esposte a rischio sismico.

 

Modalità di erogazione

Le erogazioni sono disposte in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il restante 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

 

09 febbraio 2017

Dall’Inps chiarimenti sul Durc on line

Il Durc è il documento che attesta la regolarità contributiva, ossia l’assolvimento da parte di un’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Il dm 23 febbraio 2016 è intervenuto in modifica del dm 30 gennaio 2015, contenente le modalità per la richiesta telematica del documento di regolarità contributiva, il c.d. Durc on-line.

In particolare, sono modificati i seguenti articoli del dm 30 gennaio 2015:

  • art. 2 – Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia
  • art. 5 – Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali

 

Chiarimenti Inps Duc on line, la circolare 17/2017

Con la recente circolare n. 17/2017, l’Inps fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte.

La modifica introdotta all’art. 2  fa si che la verifica sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili venga effettuato anche da parte delle imprese che, sebbene classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà che tutte le richieste di Durc on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.

Per quanto riguarda la modifica introdotta all’art. 5, l’impresa deve essere regolare in merito agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della circolare.

 

09 febbraio 2017

Bonifica amianto negli edifici pubblici, ecco le FAQ del Ministero

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le FAQ sulla bonifica amianto negli edifici pubblici, in riferimento al bando per il finanziamento degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, il Collegato Ambiente (legge 221/2015) ha istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5,536 milioni di euro per il 2016.

Il 24 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per le modalità di accesso al finanziamento, nonché i criteri di valutazione e formazione della graduatoria (decreto del 21 settembre 2016).

Il finanziamento copre i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura di corrispettivi a base di gara per l’affidamento di tali servizi, fino a un massimo di 15.000 euro.

Gli immobili interessati sono edifici e strutture di proprietà degli enti pubblici, destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico.

I termini di presentazione delle richieste di finanziamento vanno dal 30 gennaio 2017 al 30 marzo 2017, esclusivamente attraverso l’applicativo disponibile presso il sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 

FAQ bonifica amianto edifici pubblici

In riferimento al bando per il finanziamento, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le risposte alle domande frequenti, quali:

  • Chi può presentare le domande per il finanziamento previsto dal bando?
  • Quante domande può presentare ciascun ente?
  • Cosa si intende per “più edifici o unità locali”?
  • Quali sono i costi ammissibili al finanziamento?
  • Cosa si intende per progettazione preliminare e definitiva?
  • In quale forma va presentata la domanda di finanziamento?
  • Quando è possibile presentare domanda di finanziamento?
  • Quali tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento?
  • Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili?

 

09 febbraio 2017

Tettoia aperta su 3 lati: occorre il permesso di costruire?

La realizzazione di una tettoia su un terrazzo può necessitare di un titolo abilitativo diverso a seconda delle dimensioni, della superficie, del volume e del materiale della struttura.

Il permesso di costruire va richiesto nei seguenti casi:

  • quando si modifica la sagoma di un immobile vincolato
  • in caso di cambio di destinazione d’uso nei centri storici

Con una recente sentenza i giudici del Tar Campania hanno chiarito che non serve il permesso di costruire in caso di realizzazione di una tettoia aperta su 3 lati.

 

Tettoia aperta su 3 lati: la sentenza del Tar Campania

Con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 109 i giudici campani hanno respinto la richiesta di demolizione avanzata dal Comune in riferimento alla realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire, ed in particolare:

“di una tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di m² 31,42 ed altezza in gronda di m 2,50 ed alla gronda di m 2,65, sul terrazzo al primo piano, ad esclusivo servizio di detto piano, poggiante per un lato direttamente sulla struttura esistente del fabbricato e per l’altro su pilastrini in legno”

Nel caso in esame, l’ordinanza di demolizione ha come presupposto la realizzazione di opere di ristrutturazione pesante in difformità dal titolo edilizio, quali:

  • tettoia aperta su 3 lati
  • copertura a lastrico solare invece che a falde
  • ampliamento di un portico

 

Il permesso di costruire in base al dpr 380/2001

In riferimento all’art. 10 comma 1 del dpr 380/2001, l’intervento edilizio che necessita del permesso di costruire, e che quindi in caso di assenza di titolo deve essere demolito, è quello che:

  • genera un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
  • comporta modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

Questo non è il caso della tettoia in esame. Essendo aperta su 3 lati non sviluppa cubatura e non rientra, quindi, tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire.

Inoltre, come ribadito in sentenza, il titolo abilitativo (permesso di costruire) è richiesto quando:

  • si effettuano lavori che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nei centri storici (zona A)
  • si altera la sagoma degli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004)

L’edificio in esame non era vincolato né si trovava in un centro storico!

In definitiva, viene accolta la richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione: la realizzazione di una tettoia aperta su 3 lati, sebbene realizzata in difformità dal titolo edilizio, non va demolita.

 

09 febbraio 2017

Posto auto condominiale: è lecita l’assegnazione esclusiva con delibera condominiale?

Un condominio, dopo regolare assemblea, deliberava quanto segue:

  • assegnazione di 24 posti auto nel cortile condominiale comune, uno per ciascuno dei 24 appartamenti
  • autorizzazione a realizzare a proprie spese una copertura per il posto auto
  • obbligo di realizzare le eventuali coperture tutte con le stesse caratteristiche

Uno dei condòmini si rivolgeva al Tribunale ordinario, che però rigettava il ricorso.

Il conseguente giudizio di appello annullava la delibera condominiale per i seguenti motivi:

  • violazione del comma 2 art. 1120 cc
  • esclusione dalla decisione dei proprietari dei locali commerciali, che dal verbale non risultavano non essere proprietari del cortile

Pertanto il condominio presentava ricorso per Cassazione.

 

Posto auto condominiale: la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23660/2016 si esprime sul ricorso presentato dal condominio.

Il ricorrente presenta ricorso, lamentando:

  • errata applicazione, da parte della Corte,  del secondo comma, anziché il primo, dell’art. 1120 cc
  • la decisione della Corte di avere censurato la delibera per aver escluso dall’assegnazione dei posti auto i proprietari dei locali commerciali, senza tener conto che era previsto che l’area retrostante dell’edificio fosse ceduta ai soli assegnatari degli alloggi

Innanzitutto richiamiamo l’art. 1120 cc, secondo cui:

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

  1. le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti
  2. le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune

La Corte di Appello aveva sentenziato che:

  • era chiaro il contrasto con il c.2 art. 1120, in quanto si vuole trasformare un’area di uso comune indivisa in porzioni di uso esclusivo
  • l’invalidità del quorum dell’assemblea, che escludeva i proprietari dei fondi commerciali, in quanto non si evinceva da alcuna parte che gli stessi non potevano servirsi del cortile condominiale

La Corte di Cassazione considera ragionevoli le motivazioni della Corte di appello e rigetta il ricorso presentato dal condominio.

In particolare viene sottolineato che per attuare un qualunque frazionamento è necessaria la stipulazione di un atto notarile.

 

02 febbraio 2017

Certificato di pagamento, cos'è e come si redige

La contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.

Tra i documenti contabili ricordiamo:

  • giornale dei lavori
  • libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
  • registro di contabilità e relativo sommario
  • stato di avanzamento dei lavori (SAL)
  • conto finale dei lavori

 

Il Certificato di pagamento, cos’è e a che serve

In questo articolo parliamo del Certificato di pagamento, il documento emesso dopo SAL finalizzato al pagamento dell’impresa.

Generalmente i pagamenti per le opere eseguite vengono versati all’impresa a scadenze prestabilite o in base al raggiungimento di un certo importo.

Nei documenti di gara e nel contratto sono riportate le condizioni in corrispondenza delle quali saranno emessi i certificati che corrispondono al raggiungimento di determinati importi o allo scadere di determinati periodi.

L’entità degli acconti viene individuata in maniera da non gravare l’amministrazione troppo spesso e per cifre modeste e, contemporaneamente, in modo da non rendere eccessivamente lungo il periodo che intercorre tra i pagamenti e quindi la durata delle anticipazioni a carico dell’esecutore.

Dopo che il Direttore dei lavori ha emesso il SAL (Stato avanzamento lavori), il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), sulla base dei documenti contabili emessi dal Direttore dei Lavori ad ogni SAL (Stato Avanzamento Lavori), predispone il Certificato di pagamento.

Lo scopo del Certificato è proprio quello di determinare la rata da liquidare in favore dell’impresa ad ogni SAL.

 

Certificato di pagamento, diagramma di flusso

Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, a valle il RUP rilascia il certificato di pagamento.

Entro i tempi stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto, dopo la ricezione del SAL da parte del Direttore dei Lavori, il RUP redige il Certificato di Pagamento e lo invia alla stazione appaltante. A sua volta, la stazione appaltante emette il mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

Il mandato di pagamento è comunque sottoposto alle regole stabilite per il pagamento dei titoli di spesa a carico dello Stato dalla legge sulla contabilità generale.

Relativamente alla tempistica, le linee guida Anac sul RUP, già pubblicate in Gazzetta, prevedono che il RUP debba rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori. La stazione appaltante dovrà emettere il mandato di pagamento intervenendo entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

 

Certificato di pagamento e regolarità contributiva

L’operazione preliminare al rilascio del Certificato di pagamento da parte del RUP è la verifica della regolarità contributiva dell’impresa e del subappaltatore.

In caso di riscontro di un Durc (Documento di regolarità contributiva) irregolare in capo all’appaltatore, la stazione appaltante può trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

La stessa stazione appaltante pagherà direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali l’importo dell’inadempienza.

In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo art. 30 comma 5 del nuovo Codice appalti,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti […], la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

 

Certificato di pagamento e anticipazione all’esecutore

Per quanto riguarda l’anticipazione da corrispondere all’esecutore, vale quanto stabilito dall’art. 35 comma 18 del nuovo Codice appalti, ove si precisa che

l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

L’anticipazione, così come la ritenuta per garanzia, viene recuperata in ogni certificato di pagamento fino a raggiungimento dell’importo totale della stessa. Generalmente il recupero dell’anticipazione su ciascun certificato di pagamento è pari al 20% del SAL.

 

Certificato di pagamento, come si determina la rata

Per determinare la rata si parte dal dato base che è l’importo del SAL.

Ricordiamo, brevemente, che l’importo di un dato SAL costituisce l’importo totale maturato “a tutto il…”, ossia maturato alla data di emissione del SAL stesso. Tale importo rappresenta l’ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni eseguiti a quella data (dall’inizio dei lavori fino a quel momento).

Oltre all’importo del SAL potrebbero esserci anche altri importi, soggetti o meno a ritenute.

Dopo aver individuato l’ammontare degli importi soggetti a ritenute, da questi occorre detrarre i seguenti importi:

  • ritenuta per infortuni, pari a 0,5%
  • recupero dell’anticipazione, pari generalmente al 20%
  • eventuali altre detrazioni

Successivamente occorre sottrarre l’ammontare di tutte le rate dei precedenti

 

Certificati di pagamento.

In tal modo si ottiene il credito a favore dell’impresa, che può essere arrotondato discrezionalmente.

Da notare che la rata del Certificato di pagamento è sempre al netto di IVA.

Certificato di pagamento e annotazioni

Ogni certificato di pagamento, a valle dell’emissione da parte del RUP, deve essere annotato dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.

Inoltre, tutti i Certificati di pagamento vanno riportati anche nello stato finale dei lavori.

Al certificato di pagamento, inoltre, vanno allegati i documenti necessari a giustificare determinate particolarità.

 

02 febbraio 2017

Permesso di costruire: cosa succede se non sono rispettate le NTA (Norme tecniche di attuazione)?

Un Comune rilasciava un permesso di costruire ad un’impresa per la realizzazione di un fabbricato destinato ad uffici.

Successivamente, il provvedimento veniva sospeso da Comune che riteneva necessari approfondimenti istruttori sullo stesso. Trascorso il periodo di 45 giorni e non avendo ricevuto alcuna informazione dal Comune, l’impresa riprendeva i lavori e quindi completava l’intervento.

A distanza di oltre 7 anni il Comune torna sulla questione e valuta l’area come non urbanizzata: si rende necessaria l’approvazione del piano particolareggiato richiesto dalle Nta del PRG.

Dispone, dunque, l’annullamento del permesso di costruire e la demolizione delle opere realizzate, nonostante alcune di esse fossero già state vendute ad alcuni privati cittadini.

L’impresa costruttrice, insieme ai proprietari degli immobili, contesta l’ingiunzione di demolizione, presentando ricorso al Tar della Campania, che però lo respinge.

La ricorrente, pertanto, si appella al Consiglio di Stato.

 

Validità permesso di costruire: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3997/2016 si esprime sul ricorso presentato dall’impresa.

La ricorrente ritiene che il Comune, avendo rilasciato il permesso di costruire, abbia considerato implicitamente l’area compiutamente urbanizzata senza ritenere necessaria la previa approvazione del piano esecutivo.

Ancora, secondo l’impresa, la prescrizione del PRG, sulla previa necessaria approvazione dei piani particolareggiati, è stata superata poiché la necessità dello strumento attuativo dipende dalla situazione concreta in cui lo stesso è destinato ad operare e quindi dal grado effettivo di edificazione e di completezza delle opere di urbanizzazione in relazione al peso insediativo della cui realizzazione si tratta. La stessa valutazione sarebbe stata operata dall’Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire e quindi ritenuto, salvo poi contraddirsi, l’area come urbanizzata.

I giudici di Palazzo Spada, richiamano la pregressa giurisprudenza amministrativa, che individua situazioni in presenza delle quali il permesso di costruire può essere legittimamente rilasciato anche in assenza del piano attuativo, tenendo conto del grado di urbanizzazione dell’area.

Pertanto il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell’impresa ricorrente, cassando la sentenza di primo grado.

Prima di rilasciare il permesso di costruire il Comune avrebbe dovuto considerare indispensabile la previa adozione del piano attuativo e verificare lo stato reale di urbanizzazione della intera zona.

 

26 gennaio 2017

Norme tecniche per le costruzioni 2017 a Marzo in Gazzetta? Ecco il punto della situazione secondo il CNI

Il CNI con la circolare del 20 gennaio 2017 fa il punto della situazione sulle nuove NTC.

Le osservazioni degli ingegneri arrivano a seguito del parere positivo ricevuto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, tenutasi lo scorso 22 dicembre 2016.

 

Norme tecniche per le costruzioni 2017, modifiche al testo unico dell’edilizia

In sede di Conferenza Stato-Regioni viene richiesta l’introduzione delle seguenti modifiche al testo del dpr 380/2001:

  • il vincolo del fascicolo del fabbricato o altro analogo strumento
  • una formazione specifica per la progettazione strutturale in zona sismica
  • adeguati processi di controllo
  • nuovi criteri per l’aggiornamento delle norme

Il CNI apprezza l’idea di avere poche regole, semplici e chiare, e rinviare a linee guida, circolari, ecc. tutti gli altri aspetti in cui può maggiormente liberarsi la responsabilità e la creatività del progettista.

 

Norme tecniche per le costruzioni 2017, osservazioni sul testo esaminato

Il CNI informa innanzitutto che le nuove norme saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel mese di marzo 2017, entrando in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. Inoltre, si presume di avere la contemporaneità nell’uscita dei due testi, decreto e circolare esplicativa.

Entrando nel merito, si evidenzia la modifica del coefficiente ? per interventi di:

  • adeguamento sismico, per cui è previsto ? = 0,8. L’adeguamento è obbligatorio per tutti gli interventi che apportino modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV
  • miglioramento sismico:
    • per le costruzioni di classe III ad uso scolastico è previsto ? = 0,6
    • per le costruzioni di classe IV è previsto un valore di ? = 0,4
    • per tutte le altre classi, viene mantenuto il livello minimo di ? = 0,1, da intendersi però come incremento minimo di sicurezza rispetto allo stato attuale

Altro tema importante è lo snellimento dei controlli sui materiali, posti a carico del Direttore dei Lavori, per le opere di piccola entità.

Infine la Conferenza ha definito il periodo transitorio tanto per opere pubbliche che private.

Nel primo caso si potrà continuare ad applicare il testo del 2008 per:

  • le opere in esecuzione
  • i contratti già affidati
  • i progetti definitivi ed esecutivi già affidati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, purché la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni da detta data.

Per i lavori privati possono essere applicate le NTC 2008 nel caso dei lavori in corso e nei casi in cui sia già stato depositato il progetto esecutivo delle strutture.

 

26 gennaio 2017

Nuova dichiarazione di successione on-line: i risultati del confronto del software delle Entrate con uno professionale

La dichiarazione di successione deve essere presentata da:

  • gli eredi
  • i chiamati all’eredità
  • i legatari

entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide generalmente con la data del decesso del de cuius.

Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e la relativa voltura per via telematica, grazie ai servizi telematici delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un applicativo gratuito che consente di compilare la dichiarazione di successione da presentare poi telematicamente.

 

 

Nuove regole per dichiarazione di successione e voltura

La nuova dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale, con riferimento alle successioni aperte successivamente al 3 ottobre 2006, deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Tuttavia, nell’arco di tutto il 2017 (periodo transitorio) è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il vecchio Modello 4 all’ufficio territoriale competente, che coincide con l’ultima residenza nota della persona deceduta.

Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006, è necessario utilizzare le vecchie regole con la compilazione del Modello 4. Anche per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una precedente dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA (Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma).

Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali Territorio dell’Agenzia.

 

26 gennaio 2017

Password non sicure, ecco le 12 da evitare assolutamente!

Keeper, azienda informatica che protegge le password di milioni di persone e aziende, ha recentemente analizzato più di 10 milioni di password utilizzate dagli utenti nel 2016.

Molti utenti sono stati vittime di furti o violazioni d’account negli ultimi 12 mesi, per colpa di una password poco sicura.

Infatti, ad oggi, nonostante la diffusione dei sistemi tecnologici e servizi internet di vario tipo, molte persone tendono ancora ad utilizzare delle password veramente banali e poco raccomandate.

In questo modo semplici algoritmi contenenti elenco di password “deboli” possono tentare di violare i nostri account (tipo Facebook, Gmail o addirittura conti bancari).

Pertanto, chiunque utilizzi password deboli o banali dovrebbe aggiornarle quanto prima.

I consigli per una buona password sono i seguenti:

  • utilizzare almeno 8 caratteri (meglio se più di 8)
  • utilizzare password alfanumeriche
  • utilizzare anche lettere maiuscole
  • utilizzare caratteri speciali, come ad esempio:”_ ç ° § * é ^ ? =”, ecc.
  • non utilizzare la propria data di nascita

 

Password non sicure, ecco l’elenco delle più deboli

Di seguito riportiamo l'elenco delle password più comuni, da evitare assolutamente per i propri account.

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • 12345678
  • 111111
  • 1234567890
  • 1234567
  • password
  • 123123
  • 987654321
  • qwertyuiop
  • mynoob

 

19 gennaio 2017

Distanze tra fabbricati: la violazione può riguardare anche le distanze verticali?

Il proprietario di un’abitazione lamentava una serie di violazioni in termini di distanze legali a seguito di alcuni lavori eseguiti dall’inquilino del piano di sopra.

Le opere oggetto di controversia, di cui era richiesta la demolizione, consistevano in:

  • porzione di fabbricato adiacente il cortile di piano terra con arretramento, a livello di primo piano, del muro perimetrale nell’ampliamento di una centrale termica al secondo piano
  • intera porzione di fabbricato posta a distanza dai confini inferiore a 3 m
  • parte del fabbricato elevata oltre i limiti massimi assentiti

Il Tribunale di primo grado ravvisava violazione delle distanze legali rispetto la chiostrina di proprietà attrice posta a piano terra e ordinava la demolizione delle seguenti opere:

  • porzione di centrale termica posta al secondo piano
  • pareti delle chiostrine poste al primo piano
  • parapetto di queste due chiostrine
  • parapetto del lastrico solare

La Corte di Appello ribaltava la sentenza in questione e accoglieva il ricorso di parte convenuta. Il giudice di Appello evidenziava che la domanda di riduzione in pristino in materia di distanze legali non poteva essere presentata dal proprietario dell’immobile sottostante, ma eventualmente dal proprietario dell’immobile frontista.

Il proprietario della chiostrina proponeva ricorso per Cassazione.

 

Distanze legali tra fabbricati: la sentenza di Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 98/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Egli lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 cc..

In particolare ai sensi dell’art. 873:

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 m.

Il ricorrente sostiene che, in qualità di titolare del diritto di proprietà del fondo finitimo alla costruzione del proprietario del piano superiore, ha la titolarità piena di far valere i diritti che ne derivano e in particolare il rispetto della distanza minima legale.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso, sostenendo la tesi del Tribunale di Appello.

Per gli Ermellini le distanze legali che sono oggetto della previsione di cui all’art. 873 sono le sole distanze lineari (misurate in orizzontale).

Pertanto la violazione delle distanze legali tra fabbricati riguarda le sole misurazioni lineari e non possono essere considerate né le distanze che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi.

 

19 gennaio 2017

Obbligo 50% fonti rinnovabili, rinvio al 2018

Rinviato al 2018 l’obbligo della quota del 50% di utilizzo delle rinnovabili termiche nei nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti.

Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 304 del 30 dicembre scorso, prevede alcune novità che interessano il settore delle costruzioni e delle energie rinnovabili.

Oltre al rinvio al 30 giugno dell’obbligo di installazione di contabilizzatori e termovalvole nei condomini, il dl ha posticipato le scadenze fissate dal dlgs 28 del 2011 (decreto rinnovabili) sull’obbligo di utilizzo di rinnovabili per le nuove costruzioni o in caso di grandi ristrutturazioni.

In particolare, il Milleproroghe ha stabilito che anche per il 2017 gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potranno coprire il 35% del fabbisogno energetico. Quest’ultimo è legato alle seguenti tipologie impiantistiche:

  • riscaldamento invernale
  • raffrescamento estivo
  • produzione di acqua calda sanitaria

È stato dunque posticipato di un anno l’aumento dal 35% al 50% dell’obiettivo di rinnovabili termiche per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti, che decorrerà sulla base dei titoli.

 

12 gennaio 2017

Sottotetto condominiale: non sempre il costruttore può rivendicarne la proprietà esclusiva

Un’impresa realizzava un edificio condominiale nell’ambito di un piano di edilizia economico-popolare. La costruzione prevedeva una volumetria massima, nella quale non erano computati i sottotetti, che risultavano dunque non abitabili.

Il costruttore si rivolgeva al Tribunale di primo grado, convenendo il condominio e rivendicando la proprietà esclusiva dei sottotetti, in quanto non erano stati oggetto di compravendita all’atto di acquisto dei singoli appartamenti.

Il condominio eccepiva il difetto di legittimazione passiva e comunque invocava il disposto dell’art. 1117 del codice civile, formulando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’impresa a rimuovere le chiusure dei sottotetti ed a risarcire i conseguenti danni.

Il Tribunale di Bergamo, rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale in merito alla rimozione delle chiusure delle porte di ingresso dei vani sottotetto.

L’impresa costruttrice impugnava la sentenza e si rivolgeva alla Corte di appello. I giudici di appello confermavano la decisione di primo grado affermando l’applicabilità dell’art. 1117 cc, secondo cui sono inclusi nelle parti comuni di un fabbricato i sottotetti destinati per le caratteristiche funzionali all’uso comune.

Pertanto l’impresa richiedeva la cassazione della sentenza della Corte d’Appello.

 

Sottotetto condominiale, la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23902/2016 si esprime sul ricorso presentato dall’impresa.

Viene preliminarmente chiarito che:

  • il fabbricato è realizzato in regime di edilizia convenzionata/agevolata
  • l’Amministrazione comunale aveva specificato le condizioni di commercializzazione dei singoli alloggi e delle parti comuni, determinando i prezzi ed escludendo da ogni negoziazione il sottotetto al rustico

L’impresa costruttrice asserisce che la riserva inerente la proprietà dei sottotetti sarebbe nulla e che l’art. 1117 cc non è applicabile.

La Corte di Cassazione chiarisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, agli effetti dell’art. 1117 c.c.  i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.

La proprietà del sottotetto si determina, dunque, solo in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso è destinato in concreto (ad esempio funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano).

Nel caso in esame i locali sottotetto sono da sempre utilizzati da tutti i condomini e gli stessi non risultano oggetto di un autonomo godimento.

Pertanto la Corte di Cassazione desume la condominialità dei sottotetti e conferma la sentenza di Appello.

 

12 gennaio 2017

Obbligo valvole termostatiche e contabilizzazione del calore, le linee guida del CNI

Il CNI ha elaborato un’apposito documento contenente valutazioni tecnico-economiche relative all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, ai sensi dell’art. 9, comma 5 del dlgs 102/2014.

Ricordiamo, brevemente, che il dlgs 102/2014 (decreto efficienza energetica)  impone l’obbligo al 1° gennaio 2017, (termine prorogato al 30 giugno 2017 dal decreto Milleproroghe 2017), per tutti i condomìni con riscaldamento centralizzato l’installazione di:

  • valvole termostatiche
  • contabilizzatori di calore
  • ripartitori di calore
  • dispositivi di termoregolazione

L’installazione riguarda tutti quei dispositivi che consentono di determinare la temperatura degli ambienti e di misurare i consumi di energia appartamento per appartamento, in modo da pagare in base a quanto effettivamente viene consumato (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune).

Se l’edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito “a zona“) bisognerà installare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna unità. Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) occorrerà installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari.

I proprietari di immobili e i condomìni che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro.

L’unica deroga prevista è l’impossibilità tecnica che deve essere accertata mediante una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato dalla quale risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici  potenziali.

 

Contabilizzazione del calore: condizioni di esonero

Le condizioni esimenti dall’obbligo sono due:

  1. condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b). L’installazione di tali sistemi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. In tal caso l’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459
  2. condizione di esonero dall’obbligo di contabilizzazione indiretta previa installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (art. 9, comma 5, lettera c). L’installazione di tali sistemi non risulta essere efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459

L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del decreto legislativo risulta quindi derogabile se, in successione, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle lettere b) e c).

La sussistenza delle citate condizioni esimenti dovrà essere accertata e dichiarata per entrambe in apposita relazione tecnica predisposta dal progettista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dovrà essere effettuata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

In definitiva, di norma devono essere installati contacalorie di tipo diretto. Per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati “a zone” ovvero “a distribuzione orizzontale”, dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un’unica derivazione d’utenza.

Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnicamente non fattibile ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche.

La prescritta installazione dei dispositivi di misura e termoregolazione decade qualora la stessa sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.

 

 

12 gennaio 2017

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