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... Anno 2015

Cala il tasso di interesse legale da utilizzare dal 2016 per affitti e ravvedimenti operosi 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 291 del 15 dicembre 2015 il DM 11 dicembre 2015 che riduce anche quest’anno, come ormai avviene da diversi anni, la misura del tasso di interesse legale.

La Legge 662/1996 demanda al MEF la facoltà di modificare la misura del tasso di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il MEF, dunque, fissa a partire dal primo gennaio 2016 il tasso di interesse legale pari a 0,2%.

Ricordiamo ai lettori che il tasso di interesse legale si applica, tra l’altro:

  • nel caso di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), dovuto ad esempio per versamenti in ritardo di IMU, TASI, etc.
  • depositi cauzionali relativi agli affitti

Da notare che sino alla data del 31 dicembre 2015 continua ad applicarsi il saggio di interesse legale 2015 nella misura dello 0,5%.

 

23 dicembre 2015

Approvata la legge di Stabilità 2016, ecco le misure definitive per cittadini, imprese e professionisti

La manovra per il 2016 è finalmente legge!

Il Senato, infatti, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo composto da un solo articolo e 999 commi, arrivato dalla Camera con 162 voti favorevoli, 125 contrari e nessun astenuto, dando il contestuale via libera definitivo al provvedimento. Anche da Palazzo Madama è arrivato l’ok con 154 voti favorevoli, 9 contrari e nessun astenuto.

Di seguito riportiamo le principali misure presenti nella versione definitiva della legge di Stabilità per il 2016, di interesse per cittadini, professionisti ed imprese.

In allegato è possibile scaricare la scheda di sintesi con le principali novità in formato PDF.

 

Legge di Stabilità 2016, le principali novità per cittadini, professionisti ed imprese

Imu (commi 8-11)

Sono esentati dal pagamento dell’Imu:

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti
  • i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso

Inoltre, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante (colui che dà in comodato) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

 

Tasi

Viene abolita la Tasi sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale.

Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce e si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero (IVIE).

 

Detrazione Iva acquisto immobili nuovi

Prevista una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

 

Agevolazioni edilizia convenzionata

Prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.

 

Affitti in nero

Previsto l’obbligo a carico del locatore di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni. Nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto sarà pari a 3 volte la rendita catastale aggiornata.

 

Ecobonus 65%, detrazioni 50% e bonus mobili

Confermata la proroga fino al 31 dicembre 2016 sia dell’ecobonus del 65% per il miglioramento energetico degli edifici che della detrazione del 50% per le ristrutturazioni.

Introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a 16.000 euro.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

Detrazione per domotica

Prevista la detrazione del 65% anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

 

Leasing prima casa

Viene introdotta la locazione finanziaria per le abitazioni in via sperimentale per 5 anni, dal 2016 al 2020.

Sono deducibili ai fini IRPEF nella misura del 19% i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

 

Super ammortamenti

Imprese e professionisti che investono dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 in beni materiali strumentali nuovi possono portare in ammortamento un valore pari al 140% (maggiorazione del 40%).

Regime forfettario (ex minimi) per professionisti ed imprese

Modificato il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva: la soglia per il regime forfettario per i professionisti è innalzata fino a 30.000 euro (prima erano 15.000) e si pagherà un’aliquota unica del 15%. Viene estesa a 5 anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5%.

 

Immobili strumentali

Gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali potranno scegliere, entro il 31 maggio 2016, di escludere tali beni dal patrimonio d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

 

Estensione del reverse charge

Esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment).

 

Incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio senza incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta.

 

Canone RAI e fondo per l’innovazione

Il canone RAI per il 2016 è fissato nella misura di 100 euro (rispetto a 113,50 euro dovuti per il 2015). Si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone suddiviso in 10 rate.

Non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il 2016 sarà riservata all’Erario) sono destinati all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da 6.713,98 euro (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a 8.000 euro.

Una parte delle maggiori entrate confluirà nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sulle reti radiofoniche e televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali, fermo restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

 

Sgravi contributivi (commi 83-86) 

Previsto per il settore privato uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016.

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

 

Art bonus e credito d’imposta

Viene reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus).

La misura del credito d’imposta viene confermata al 65% anche a decorrere dal 2016.

 

Credito d’imposta per alberghi

Esteso il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (Piano Casa).

Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Beni culturali

Una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione.

 

Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati da eventi calamitosi

Previste disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza.

Il finanziamento deve essere erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese.

Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

 

Appalti nei piccoli Comuni

I Comuni con meno di 10.000 abitanti potranno eseguire in autonomia gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro.

 

Pagamenti elettronici e POS

Dal 1° gennaio 2016 diventerà obbligatorio accettare pagamenti elettronici di qualsiasi importo.

Non avranno l’obbligo di dotarsi del POS i professionisti che dimostrano l’esistenza di una oggettiva impossibilità tecnica. Le multe per i trasgressori saranno definite con un futuro decreto del Mise.

 

Videosorveglianza

Previsto un credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza digitale. I criteri per il suo funzionamento saranno definiti con un decreto del Mef. 

 

23 dicembre 2015

Detrazione Iva su acquisto casa, in arrivo nuove agevolazioni fiscali

Ancora novità sugli ultimi emendamenti alla legge di Stabilità 2016 approvati dalla Commissione Bilancio alla Camera.

Molte novità sono proprio relative alla casa: dopo la questione del leasing immobiliare esteso alla prima casa, è arrivata anche un’altra misura per stimolare l’acquisto di nuove case direttamente dal costruttore.

Si tratta della possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 50% dell’Iva del costo della casa, se l’acquisto è effettuato direttamente dal costruttore.

 

Imposte sull’acquisto della casa

In linea generale le imposte sulla casa variano in funzione del venditore: se l’immobile è venuto da impresa costruttrice in regime Iva, si applica l’Iva al 10% o al 4% (se prima casa), mentre se il venditore è un privato si applica il regime dell’imposta di registro (9% o 2%).

Di seguito si riportano il regime di imposizione in funzione del venditore e dell’immobile (prima casa o altra abitazione).

 

Regime Iva (l’immobile è venduto da costruttore in regime Iva)

Prima casa

In caso di acquisto della prima casa direttamente da impresa costruttrice è dovuta l’Iva con aliquota pari al 4% dell’importo oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:

  • Iva al 4%
  • imposta ipotecaria 200 euro
  • imposta catastale fissa di 200 euro
  • imposta di registro fissa di 200 euro

Altro immobile 

In caso di acquisto di un immobile che non gode del beneficio prima casa è dovuta l’Iva con aliquota pari al 10% (o al 22% in caso di immobile di lusso) oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa:

  • Iva al 10 % (o al 22% in caso di immobile di lusso)
  • imposta ipotecaria 200 euro
  • imposta catastale fissa di 200 euro
  • imposta di registro fissa di 200 euro

Inoltre, in tutti i casi si applica, eccetto alcune eccezioni particolari, anche un’imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale). In caso di acquisto di “seconda casa”, l’Iva dovuta è pari al 10%.

 

Regime imposta di registro (l’immobile è venduto privato)

In caso di acquisto dell’immobile  da soggetto privato (o da impresa ma con vendita esente da Iva) non è dovuta l’Iva ma solo l’imposta di registro (valore minimo pari a 1.000 euro).

Prima casa

Se l’immobile gode delle agevolazioni sulla prima casa, si ha:

  • imposta di registro del 2%
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • imposta catastale fissa di 50 euro

Altro immobile

Se l’immobile non gode delle agevolazioni sulla prima casa, si ha:

  • imposta di registro del 9%
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • imposta catastale fissa di 50 euro

Pertanto risulta ben evidente che il regime di imposizione è sempre più conveniente nel caso di acquisto da privato piuttosto che da costruttore, a maggior ragione se prima casa (l’Iva è il doppio dell’imposta di registro).

 

Detrazione Iva su acquisto casa

Il nuovo emendamento appena votato dalla Commissione Bilancio della Camera punta a far riprendere un mercato in grande sofferenza, ossia quello degli immobili di nuova costruzione invenduti.

Nel caso di acquisto di immobili soggetti ad Iva, si potrà detrarre il 50% dell’Iva versata.

I requisiti per poter detrarre il 50% dell’Iva versata sono i seguenti:

  • l’immobile deve essere di tipo residenziale
  • l’immobile deve essere di classe energetica A o B
  • l’acquisto dove essere completato entro la fine del 2016

La detrazione andrà ripartita in 10 anni, proprio come la detrazione per ristrutturazione.

 

Esempio pratico detrazione Iva

In caso di acquisto di un immobile da 100.000 euro destinato a prima casa, si ottiene un’imposta pari a 4.000 euro (4%) e sarà quindi possibile detrarre 2.000 euro direttamente dalla dichiarazione dei redditi, da suddividere in 10 rate, ottenendo un risparmio di 200 euro all’anno.

In caso di acquisto di un immobile non di lusso di importo pari a 100.000 euro che non gode del beneficio prima casa, si applica un’aliquota pari al 10%, ottenendo l’Iva paria a 10.000 euro. Sarà quindi possibile detrarre 5.000 euro da suddividere in 10 rate, ottenendo un risparmio di 500 euro all’anno.

 

Altri sgravi sulla casa

Tra le altre misure votate dalla commissione Bilancio della Camera, c’è anche il credito di imposta per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.

Rimaniamo comunque in attesa dell’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016 e della sua pubblicazione in Gazzetta. 

 

17 dicembre 2015

Sicurezza cantieri, le 8 regole vitali per i lavori in edilizia

Sicurezza cantieri e regole di base: ecco un altro opuscolo pubblicato dal SUVA relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In questo documento, utile a tutti i tecnici per sensibilizzare la cultura della sicurezza nei cantieri, vengono illustrate le 8 regole basilari per lavorare in sicurezza all’interno di un cantiere edile, corredate da opportune immagini fotografiche.

Le regole d’oro sono:

  1. mettere sempre in sicurezza le aperture nel vuoto a partire da un’altezza di 2 m
  2. mettere subito in sicurezza le aperture nel solaio
  3. manovrare in maniera opportuna le gru ed imbracare i carichi in modo sicuro
  4. utilizzare un ponteggio per facciate con altezze superiori a 3 m
  5. controllare la sicurezza dei ponteggi ogni giorno
  6. realizzare accessi sicuri a tutti i posti di lavoro
  7. utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale
  8. mettere sempre in sicurezza gli scavi con profondità maggiore di 1,5 m

 

17 dicembre 2015

Linee guida Anac, nuove regole per lo svolgimento delle ispezioni

L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato le nuove linee guida Anac per lo svolgimento delle ispezioni, che regolano e definiscono l’attività ispettiva in tutte le materie sottoposte alla vigilanza della stessa, attraverso l’indicazione di precise regole comportamentali e di specifici protocolli adottabili in tale sede.

Il documento ha la finalità di orientare, coordinare e rendere omogenea l’attività ispettiva dell’Autorità, attraverso la definizione di precise indicazioni su come procedere durante le ispezioni, assicurando il rispetto dei principi del contraddittorio procedimentale e la tutela dei diritti dell’ispezionato.

Le linee guida Anac sono così strutturate:

  • la funzione ispettiva dell’Autorità
  • la fase preliminare all’ispezione
  • l’accertamento ispettivo
  • allegati con varie check-list e moduli

 

17 dicembre 2015

Distanze tra fabbricati, la distanza di 10 m va considerata tra pareti finestrate

 

Distanze tra fabbricati e DM 1444/1968

Il DM 1444/1968 all’articolo 9 definisce le distanze minime di sicurezza da rispettare in caso di nuova costruzione.

In particolare, le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

  • zona A: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
  • nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
  • zona C: è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 m

Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

  • 5 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7 m
  • 7,5 m per lato, per strade di larghezza compresa tra  7 m e 15 m
  • 10 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

 

Distanze tra fabbricati e sentenza del 5365/2015 del Consiglio di Stato

Un Comune aveva concesso il permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio su due unità immobiliari di loro proprietà. I lavori assentiti prevedevano, tra l’altro, la demolizione di un vano a piano terra, sul cui lastrico solare si apriva una porta-finestra del vicino, e la conseguente ricostruzione del medesimo a una quota più bassa con l’apertura di un accesso a servizio del nuovo appartamento.

Ritenendo il permesso di costruire illegittimo, il vicino (che aveva l’accesso al lastrico con la porta finestra) lo ha impugnato, denunciando tra le altre cose la violazione dell’art. 9 del D.M. n.1444/1968.

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso.

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta, il vicino ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Il CdS chiarisce che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, condizione indispensabile per potersi applicare il regime della distanza minima pari a 10 metri, è l’esistenza di due pareti che si contrappongono di cui almeno una finestrata.

Questa regola si riferisce esclusivamente a pareti munite di finestre qualificabili come vedute e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette lucifere (v. articolo “Distanze tra edifici, quali interventi devono sempre rispettarle?“).

Pertanto, secondo i giudici, poiché la porta finestra non costituisce una veduta, l’invocato art. 9 del D.M. n. 1444/1968, non risulta applicabile al caso di specie. 

 

10 dicembre 2015

Rent to buy, la nuova guida completa del Notariato

Rent to buy è il nuovo tipo di contratto introdotto dal decreto Sblocca Italia (DL 133/2014 convertito in legge 164/2014) che consente di acquistare casa, pur non avendo la disponibilità economica immediata per l’acquisto.

Il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore e futuro acquirente, il quale paga un canone che deve comprendere due distinte quote: una per il pagamento dell’utilizzo e una da imputare al prezzo finale di vendita.

Dopo un certo periodo di tempo concordato, il conduttore può decidere se acquistare o meno il bene, e comunque ha la possibilità di sottrarre dal prezzo la componente dei canoni pagati destinata al prezzo di acquisto.

Al riguardo segnaliamo la nuova Guida Il rent to buy e altri modi per comprare casa, a cura del Consiglio nazionale dei Notai e delle principali Associazioni a difesa del consumatore.

Ecco quanto analizzato nella guida:

La guida fornisce ulteriori chiarimenti rispondendo ai dubbi più frequenti, come ad esempio:

Nella parte finale del documento vengono presentate le altre forme contrattuali di compravendita alternative al rent to buy, di cui sono indicati tutti gli eventuali vantaggi e gli svantaggi. 

 

10 dicembre 2015

 

Deduzione del 20% per chi acquista e affitta casa: ecco come funziona

Il DL 133/2014 (convertito dalla legge 164/2014) ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a destinazione abitativa e lo affitta, consistente in una deduzione dal proprio reddito del 20% del costo di acquisto dell’immobile, o delle spese di costruzione, risultante dall’atto notarile di compravendita.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 settembre 2015 che definisce compiutamente le modalità di attuazione e le procedure di verifica.

 

Deduzione 20%, in cosa consiste

La deduzione fiscale consiste nel sottrarre un onere fiscale dal reddito complessivo: in tal caso si ottiene un abbattimento della base imponibile, ossia del valore su cui si calcola poi l’imposta mediante l’applicazione delle aliquote.

L’art.21 del DL 133/2014, “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, riconosce, a chi acquista un immobile ad uso residenziale dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017  e lo cede successivamente in affitto, una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto.

Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, ottenendo la possibilità di portare in deduzione un importo massimo di 60.000 euro in 8 anni (7.500 euro all’anno).

 

Deduzione 20%, le nuove regole

Le modalità di attuazione e le condizioni per poter usufruire della deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita’ immobiliari da destinare alla locazione, sono indicate nel DM 8 settembre 2015.

DM 8 settembre 2015: unità immobiliari invendute

Si definiscono unità immobiliari invendute gli immobili che al 12 novembre 2014 risultavano già interamente o parzialmente costruiti oppure gli immobili per i quali era già stato rilasciato il titolo riabilitativo. Si considerano unità immobiliari invendute anche gli immobili per i quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (ad esempio convenzione tra Comune e privato o accordi similari).

DM 8 settembre 2015, deduzioni spettanti

Alle persone fisiche non esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 acquistano:

  • unità immobiliari invendute a destinazione residenziale
  • unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo

è concessa una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita.

Il limite massimo è pari a 300.000 euro comprensivo di IVA.

Inoltre, è possibile usufruire anche di una deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Le deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di unita’ abitative per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso (art. 25 DPR 380/2001) nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Le deduzioni spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale (DM 22 aprile 2008).

La deduzione sul prezzo di acquisto è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

DM 8 settembre 2015, costruzioni su aree edificabili

La deduzione è riconosciuta anche per le spese sostenute per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraverso fattura.
La deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

DM 8 settembre 2015, requisiti per l’accesso alle deduzioni

Le deduzioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo
  • l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del DM 1444/1968
  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
  • il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 DPR 380/2001 ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
  • non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario
  • accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate

DM 8 settembre 2015, divieto di ripetibilità delle deduzioni

Le deduzioni possono essere riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile.

DM 8 settembre 2015, trasferimento dell’abitazione nel periodo di locazione obbligatoria

L’agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto. 

 

10 dicembre 2015

Chi può impugnare il permesso di costruire?

Il Consiglio di Stato con la Sentenza 5278/2015 fornisce ulteriori indicazioni su chi è legittimato a impugnare il permesso di costruire e sul concetto di “vicinitas” .

Nel caso in esame, il titolare di una struttura alberghiera impugna il permesso di costruire con cui una società aveva ottenuto l’autorizzazione a riqualificare un vicino complesso industriale dismesso, attraverso la demolizione e realizzazione di 3 nuovi edifici, uno dei quali destinato ad uso turistico-alberghiero.

Ritenendo detto permesso illegittimo e soprattutto lesivo dei propri interessi (la costruzione di un nuovo albergo nelle vicinanze lo avrebbe danneggiato), il titolare dell’attività avanza ricorso al Tar Abruzzo chiedendo l’annullamento del titolo edilizio.

Sia il Comune che parte resistente sostengono, tra le altre cose, l’illegittimità a procedere da parte del ricorrente.

Il Tar, respingendo le eccezioni sollevate dal Comune e dalla società titolare del permesso di costruire, accoglie il ricorso e annulla il permesso di costruire.

La società resistente e il Comune ricorrono a loro volta al Consiglio di Stato che accoglie il ricorso.

Il Consiglio di Stato si sofferma sulla nozione di “vicinitas”: ad impugnare il permesso di costruire può essere il proprietario di un immobile confinante, adiacente o prospiciente su quell’oggetto dell’intervento assentito oppure da altri soggetti che si trovano in una situazione di “stabile collegamento” con la zona.

Nel corso degli anni il concetto di “vicinitas” si è via via affinato, fino a riconoscere una più ampia platea di soggetti abilitati al ricorso: anche agli operatori economici è consentito far ricorso contro un permesso di costruire cui è correlata un’autorizzazione commerciale, a condizione che siano in grado di dimostrare che l’intervento autorizzato comporterebbe una lesione dei loro diritti.

L’impugnazione del permesso di costruire non deve essere un modo per ostacolare la concorrenza e la libertà di stabilimento e deve essere supportata da valide motivazioni da valutare caso per caso.

Se il nuovo insediamento commerciale serve in tutto o in parte lo stesso bacino di clientela circoscrivibile in un determinato ambito spaziale, può rappresentare un danno per l’operatore alberghiero già presente; se, invece, il bacino di clientela non è facilmente determinabile, il ricorso deve essere considerato come un tentativo di porre limiti alla libera concorrenza.

Nel caso in esame, quindi, in base a una serie di considerazioni, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e conferma la validità del permesso di costruire.

 

03 dicembre 2015

Impianti termici, la nuova guida su esercizio, controllo e manutenzione 
 

Impianti termici, cosa sono

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti.

Tra gli impianti termici devono essere annoverati:

  • tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (es: impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, etc.)
  • tutti gli impianti per il raffrescamento estivo (es: impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, etc.)
  • gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica (es: caldaie, condizionatori, pompe di calore)
  • le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso, quando la somma delle potenze al focolare per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
  • gli impianti di climatizzazione estiva
  • gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate (es: applicazioni per palestre o centri sportivi, produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria)
  • gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi

Non sono invece impianti termici i singoli scaldabagni, i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare, nonché gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.

 

Manutenzione impianti termici

Una corretta regolazione e una puntuale manutenzione degli impianti termici consentono di ridurre sensibilmente i consumi di energia e di ottenere quindi un reale risparmio economico e una minore quantità di gas emessa nell’atmosfera, con conseguente incremento della sicurezza per gli utenti e tutela della salute.

 

Guida agli impianti termici e alla corretta regolazione

Proponiamo, al riguardo, la nuova guida pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico e redatta dall’Enea che fornisce utili indicazioni sul corretto esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Il documento, rivolto sia ai cittadini che agli addetti ai lavori, fornisce chiarimenti su come effettuare la manutenzione e i controlli di sicurezza e su come adempiere ai più recenti obblighi di legge, ossia:

  • il d.p.r. 74/2013, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari
  • il d.m. 10 febbraio 2014, che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica

 

Il documento è così strutturato:

  • cos’è un impianto termico
  • chi è il responsabile dell’impianto
  • cos’è il nuovo libretto di impianto
  • i valori massimi di temperatura ambiente
  • il controllo degli impianti termici (la manutenzione e l’efficienza energetica degli impianti)
  • le ispezioni sugli impianti termici e relative sanzioni
  • la normativa di riferimento

 

03 dicembre 2015

Terre e rocce da scavo: al via la consultazione pubblica sulla proposta di regolamento
Con un comunicato il ministero dell’Ambiente ha annunciato l’avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante la "disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", approvato, in via preliminare, lo scorso 6 novembre dal Consiglio dei Ministri. La fase di consultazione pubblica, prevista espressamente dall’art. 8 del d.l. 133/2014, si concluderà il 19 dicembre 2015, fino a tale data chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni e rilievi allo schema di regolamento. A tal fine è necessario compilare l’apposito questionario on-line, composto da 23 domande a risposta multipla e reperibile sul sito internet http://esurv.org/online-survey.php?surveyID=LLMEMH_76a4e9dd. Si evidenzia, inoltre, che visti i riflessi per il settore, ANCE Alessandria sta predisponendo specifiche osservazioni in materia. Conclusa la fase di consultazione, il Ministero avrà a disposizione 30 giorni per pubblicare eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate, dopodiché Il provvedimento, dovrà essere sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, nonché delle competenti commissioni parlamentari e quindi approvato definitivamente da parte del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, si ricorda che, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivamente approvato, si continueranno ad applicare le norme e le procedure attualmente in vigore, di cui all’art. 41 bis del d.l. 69/2013 e al d.m. 161/2012.

 

25 novembre 2015

Arriva il nuovo modello unico per i piccoli impianti fotovoltaici

A seguito della pubblicazione del decreto 19 maggio 2015, trascorsi già 180 giorni, (V. art. “Fotovoltaico, arriva il modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti“), è possibile utilizzare dal 24 novembre 2015 il nuovo modello unico piccoli impianti fotovoltaici, al fine di velocizzare e snellire le procedure per l’installazione.

 

Nuovo modello unico piccoli impianti fotovoltaici, per quali impianti si usa

Il  nuovo modello unico verrà utilizzato esclusivamente per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti aventi le seguenti caratteristiche:

  • essere realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
  • avere potenza nominale non superiore a 20 kW
  • avere potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
  • essere tra quelli per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto
  • essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del d.lgs 28/2011
  • non essere in presenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo
  • essere aderenti o integrati, ossia l’installazione non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, inclusa l’autorizzazione paesaggistica

 

Nuovo modello unico piccoli impianti fotovoltaici: come si compila

Il modello unico è costituito da 2 parti.

Nella prima parte del modello, da compilare prima dell’inizio dei lavori, vanno riportati i seguenti elementi:

  • dati anagrafici del richiedente e titolarità del diritto
  • data di inizio dei lavori, caratteristiche tecniche dell’impianto e dati catastali dell’immobile interessato
  • dati per procedere all’addebito dei costi di connessione (IBAN, carta di credito, addebito in bolletta)

Al modello vanno poi allegati:

  • schema elettrico unifilare dell’impianto
  • scansione di un documento d’identità
  • eventuale delega alla presentazione della domanda

Nella seconda parte del modello, da compilare ad intervento concluso, vanno indicati:

la data di ultimazione dei lavori
la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori
la conformità dell’impianto
la conoscenza del contratto e del regolamento di esercizio

 

26 novembre 2015

Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto, la guida Inail

Il rischio a cui sono sottoposti i lavoratori che operano nelle attività di scavo è elevatissimo: al fine di prevenire il rischio, nei cantieri temporanei e mobili si utilizzano particolari sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto.

Si tratta, generalmente, di dispositivi di protezione collettiva che proteggono il lavoratore che lavora all’interno dello scavo dal rischio di seppellimento.

I sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto si distinguono in:

  1. Sistemi realizzati in cantiere:
    • sistemi realizzati totalmente in legno
    • sistemi realizzati con puntoni in metallo
  2. Sistemi realizzati con componenti prefabbricati:
    • Sistemi realizzati mediante blindaggi
    • sistemi realizzati mediante palancole

In questo articolo proponiamo il quaderno tecnico dell’Inail “Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto“.

La pubblicazione, utile a tutti gli operatori impegnati nelle opere di scavo a cielo aperto, ha lo scopo di accrescere il livello di sicurezza dei lavoratori ed individuare le opportune misure di prevenzione contro gli infortuni gravi e mortali che possono avvenire durante i lavori.

Il documento è così strutturato:

  • Documentazione di riferimento
  • Cosa sono i sistemi di protezione degli scavi
  • Destinazione d’uso
  • Tipologia di sistemi di protezione degli scavi
  • Marcatura
  • Indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
  • Indicazioni essenziali di manutenzione
  • Riferimenti nel D.Lgs 81/2008

Nella parte finale è presente anche una FAQ con le risposte alle domande più frequenti sui sistemi di protezione dagli scavi. 

 

26 novembre 2015

Riforma degli appalti, ecco le novità in arrivo

Dopo un anno esatto dalla presentazione in Parlamento della riforma degli appalti, la Camera ha finalmente approvato il testo del disegno di legge di delega al Governo.

Sarà quindi compito di quest’ultimo scrivere le nuove regole sugli appalti, sulla base di ben 75 criteri direttivi.

Si tratta probabilmente di un’approvazione definitiva: i tempi stretti per il recepimento delle nuove direttive europee (da importare nel nostro Paese entro il 18 aprile 2016) , non lasciano spazio ad ulteriori modifiche in terza lettura al Senato.

 

I contenuti principali della riforma sugli appalti

Di seguito le principali misure:

  • l’Anac sarà dotato di poteri di intervento cautelari, come ad esempio la possibilità di bloccare in corsa gare irregolari
  • gli atti di indirizzo, ad esempio bandi-tipo, linee guida e pareri, diventano vincolanti per amministrazioni e imprese
  • è prevista anche l’istituzione di un albo nazionale dei commissari di gara
  • le deroghe potranno essere ammesse soltanto in caso di emergenze di protezione civile
  • prevista una forte stretta sulle varianti
  • prevista l’eliminazione delle aggiudicazioni con massimo ribasso; saranno premiate le offerte economicamente e qualitativamente più vantaggiose
  • le imprese saranno valutate anche sulla base della reputazione guadagnata in cantiere (rispetto dei tempi e bassa vocazione al contenzioso) legata al rating di legalità
  • previste limitazioni all’appalto integrato

 

19 novembre 2015

Intonaco termoisolante a base di calce: cos’è, quando si usa e quali sono i vantaggi 

Nel corso degli anni l’intonaco si è evoluto da  semplice materiale di finitura e protezione fino a diventare un sistema di rivestimento murario in grado di garantire prestazioni elevate.

Recentemente si stanno diffondendo molto gli intonaci termoisolanti: particolari tipi di intonaco che, una volta applicati sulle superfici murarie degli edifici, creano un vero e proprio strato isolante garantendo, con spessori contenuti, il miglioramento delle prestazioni termiche delle murature.

Consentono, inoltre,  di risolvere con efficacia e semplicità i ponti termici creati dall’accostamento di materiali differenti e con conducibilità diverse.

Conferiscono all’intonaco finito una tipica struttura microporosa con buone caratteristiche oltre che termiche anche fonoassorbenti e di resistenza al fuoco.

La posa in cantiere risulta relativamente semplice e, in ogni caso, non più complessa di quella di un normale intonaco.

Il rivestimento esterno a intonaco delle murature con prodotti termoisolanti è particolarmente adatto per soluzioni in bioedilizia, dato che l’origine rigorosamente naturale degli ingredienti garantisce il rispetto dei parametri fondamentali di

  • porosità
  • igroscopicità
  • traspirabilità
  • sostenibilità

L’intonaco termoisolante rappresenta, quindi, un’ottima alternativa ai materiali isolanti tradizionali, grazie alle seguenti caratteristiche:

  • facilità di posa in opera
  • adattabilità dell’intonaco a medie prestazioni di coibenza termica
  • possibilità di ridurre i ponti termici di forma e di struttura (sia interni che esterni)

 

Intonaco termoisolante: cos’è

Gli intonaci termoisolanti sono generalmente prodotti premiscelati appositamente creati per conferire determinate caratteristiche al prodotto; composti principalmente di leganti idraulici e fibre, sono utilizzabili con rapidità ed efficacia sia nell’ambito del recupero di edifici con problemi di coibentazione, che su edifici di nuova edificazione e sono in grado di garantire prestazioni particolarmente elevate.

Il basso valore di conducibilità termica certificato (λ = 0,07-0,09 W/mK), favorisce l’isolamento termico, consentendo di raggiungere ottimi valori di trasmittanza termica.

 

Intonaco termoisolante: quando si usa

Le qualità igroscopiche, la duttilità e il ridotto spessore rendono l’uso dell’intonaco termoisolante a base di calce adatto sia per il rivestimento esterno che interno dell’edificio.

Viene utilizzato sia negli interventi di recupero che in quelli di nuova costruzione.

 

Intonaco termoisolante:  vantaggi offerti

Ecco i vantaggi offerti dall’intonaco termoisolante a base di calce:

  • elevato valore isolante
  • ottima lavorabilità
  • materia prima naturale
  • elevata protezione antincendio
  • regolatore dell’umidità
  • facilità di posa
  • consigliabile ecologicamente
  • elevata permeabilità al vapore

 

Intonaco termoisolante a base di calce: modalità di impiego

Al fine di ottenere un buon risultato, ecco le corrette modalità di impiego del prodotto:

  • la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di 5° C durante la lavorazione e l’essiccazione del prodotto
  • il materiale deve essere coperto per almeno 3 giorni dopo la lavorazione, al fine di rimanere protetto dal gelo
  • in caso di impiego all’interno, è opportuno garantire un’adeguato ricambio d’aria e ventilazione (per fare presa in maniera corretta gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare anidride carbonica dall’aria e di cedere ad essa l’umidità)
  • evitare l’essiccamento troppo rapido di intonaci non ancora induriti, al fine di evitare la formazione di fessure (non utilizzare deumidificatori)
  • il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente scabro e consistente, esente da efflorescenze e prodotti distaccanti (olio disarmante o simili)
  • i giunti aperti e le cavità presenti nella muratura devono essere preventivamente sigillati con idoneo materiale

 

19 novembre 2015

Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia? Dipende dal momento del rilascio del titolo

Con la Sentenza 4381/2015 il Consiglio di Stato chiarisce che la classificazione di un intervento edilizio quale manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia dipende dalla disciplina in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire.

Nel caso in esame, il proprietario di un appartamento in un condominio situato nel centro storico otteneva dal Comune 2 distinti permessi di costruire:

  • nel 2009, il permesso di costruire per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento
  • nel 2011, il permesso di costruire in variante per la realizzazione di lavori di risanamento conservativo e di sostituzione edilizia (che per la loro natura e consistenza costituiscono una variante essenziale) quali:
    • l’inserimento di un vano ascensore in una posizione diversa da quella prevista
    • l’aumento dell’altezza dei depositi
    • il frazionamento in 2 unità abitative

La proprietaria di un immobile ricadente nello stesso fabbricato ricorre al Tar Puglia, chiedendo l’annullamento del permesso di costruire in variante in quanto i lavori da realizzare non potevano essere classificati come opere di manutenzione straordinaria.

Il Tar accoglie il ricorso e dispone l’annullamento del permesso di costruire in variante (del 2011), in base al quale erano stati autorizzati lavori di ristrutturazione edilizia che non potevano essere definiti in quanto tali.

Il Comune, propone ricorso al Consiglio di Stato, invocando l’applicabilità della categoria di manutenzione straordinaria, come configurata dal decreto Sblocca Italia (legge 164/2014), in modifica dell’art.3 del dpr 380/2001, per gli interventi oggetto del permesso di costruire rilasciato nel 2011.

Al riguardo,  il Consiglio di Stato chiarisce che nel momento in cui era stato rilasciato il titolo edilizio, gli interventi in questione non erano classificabili come manutenzione straordinaria e  risanamento conservativo.

In realtà, il decreto Sblocca Italia permette l’applicabilità della categoria di manutenzione straordinaria a interventi più spinti, come affermato dal Comune ricorrente, ma la verifica di legittimità va effettuata secondo il principio del tempus regit actum, ossia ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

In definitiva, il Consiglio di Stato, rigetta il ricorso in appello e condanna il Comune al pagamento delle spese giudiziarie. 

 

19 novembre 2015

IMU imbullonati – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul DdL Stabilità 2016
L’Agenzia delle Entrate - in risposta a quesiti formulati dal Servizio Bilancio del Senato in ordine alla cancellazione dell’IMU per i cd.imbullonati (misura contenuta nel DdL di Stabilità 2016, art. 4, co. 9-12) attualmente in discussione presso la Commissione Bilancio del Senato – ha precisato che l’eliminazione dei cd. “macchinari imbullonati” dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016 e non avrà effetti retroattivi per il passato.
Sul punto, si ricorda che in tema di IMU, al fine di alleviare il carico impositivo per le imprese, il DdL di Stabilità 2016 prevede l’eliminazione dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. “macchinari imbullonati”) dal valore catastale dei fabbricati industriali, assoggettato ad IMU. Ciò al fine di escludere l’incidenza di tali macchinari dal valore degli immobili d’impresa, su cui applicare la suddetta imposta.
Con riferimento a tale misura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali, proposti nella Stabilità 2016, hanno effetto dal 1°gennaio 2016, escludendo espressamente effetti retroattivi della nuova disposizione. Pertanto, la nuova disciplina non potrà applicarsi ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria IMU sui cd. macchinari imbullonati. Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma la stima dell’effetto sul gettito della nuova disposizione, pari a 530 milioni di euro, di cui 375 milioni come quota erariale e i restanti 155 come minor entrate per gli enti locali.

 

16 novembre 2015

Energia rinnovabile, la prima macchina che produce energia dalle onde del mare

A largo di piazza Sardegna a Marina di Pisa sono iniziati i lavori per l’installazione della prima “macchina delle onde”, il primo generatore in grado di trasformare l’energia prodotta dalle onde del mare in energia elettrica.

Realizzate e brevettate dall’azienda 40SouthEnergy, nell’impianto pisano, che assicura una completa integrazione nell’ambiente marino e facilità di manutenzione, le macchine H24 saranno in grado, secondo le prime stime, di produrre circa 220 MWh all’anno, sufficienti a soddisfare i consumi di oltre 80 famiglie.

Occuperanno una superficie di circa 2700 metri quadrati e produrranno energia elettrica ad impatto zero sull’ambiente, che confluirà direttamente nella rete elettrica preesistente; sono destinate ad alimentare la cabina elettrica del porto, ma anche ricaricare le barche ormeggiate, gli impianti di dissalazione e le auto elettriche.

Questo il primo passo all’utilizzo di diverse tecnologie innovative, con una sensibile diminuzione dei costi di produzione di energia. 

 

12 novembre 2015

Bonifica amianto, in arrivo incentivi per le imprese

Al fine di rilanciare i progetti di rimozione dell’amianto nelle strutture produttive, ai titolari delle imprese che nel 2016 effettuerannointerventi di bonifica amianto verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50%.

Questo quanto previsto in un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia circa 5 milioni di euro per il 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per incentivare le operazioni di bonifica dall’amianto nelle aree produttive non ancora adeguate alla normativa.

Per accedere al beneficio, il titolare dell’attività imprenditoriale deve dimostrare di attivare nell’arco del 2016 una serie di provvedimenti finalizzati alla rimozione dell’amianto all’interno delle  proprie strutture produttive per un investimento complessivo superiore ai 20.000 euro.

Il beneficio, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto solo per gli interventi realizzati nel 2016, pertanto, gli anni in cui recuperare il credito d’imposta accumulato saranno il 2017, 2018 e 2019.

Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Ecco la scheda di sintesi.

 

Proponenti e beneficiari

Soggetti titolari di reddito d’impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi imprese esercenti tutte le attività economiche.

 

Progetti Ammissibili

Il credito d’imposta sosterrà gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato da effettuare nel corso dell’esercizio 2016.

 

Spese Ammissibili

Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

 

Condizioni e misure del Contributo

Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.

 

Priorità e risorse
I fondi a disposizione ammontano a circa 16 milioni di euro. Per accedere al contributo sarà necessario presentare apposita istanza. 

 

12 novembre 2015

Quali sono i vantaggi che offrono i pannelli isolanti termoriflettenti?

In questo e nei prossimi articoli, illustriamo alcuni materiali che consentono di ottenere elevate prestazioni energetiche e aumentare il comfort abitativo degli immobili. Questa volta parliamo degli isolanti termoriflettenti.

I pannelli isolanti termoriflettenti sono materiali coibenti composti da pellicole di polietilene e ovatte accoppiate o termofuse su fogli di alluminio puro. Lo spessore è molto ridotto, ma hanno un elevato potere isolante, soprattutto grazie alla riflessione del calore trasmesso per radiazione.

I pannelli termoriflettenti possono essere impiegati per qualsiasi applicazione ed essere utilizzate come isolante di tetti, sottotetti e solai.

I pannelli termoriflettenti impiegati  sui tetti e sottotetti riescono a respingere i raggi solari evitando il surriscaldamento del sottotetto, d’inverno impedisce al calore di uscire limitando il fenomeno dell’escursione termica sia nell’arco della giornata sia su periodi più lunghi.

Sui solai con riscaldamento a pavimento fanno in modo che il calore irradiato dalla serpentina non si disperda nell’ambiente sottostante ma, riflettendosi, rimanga all’interno e garantisca un ottimo comfort abitativo.

L’uso dei termoriflettenti offre i seguenti vantaggi:

  • peso ridotto
  • facilità di trasporto e movimentazione
  • facilità della messa in opera e rimozione

Trattandosi di pellicole possono essere applicate sia all’interno che all’esterno, attraverso differenti tipi di fissaggio, dal semplice incollaggio alla avvitatura ma anche alla aggraffatura, talvolta senza neanche dover ricorrere all’ausilio di personale specializzato.

Inoltre, gli edifici isolati con i termoriflettenti garantiscono:

  • pareti interne più calde in inverno e fresche in estate
  • minori moti convettivi all’interno dell’ambiente
  • miglior comfort abitativo a parità di temperatura interna
  • messa a regime dell’impianto più rapida
  • barriera all’aria
  • continuità di isolamento
  • freno vapore
  • riduzione degli spessori delle strutture

 

12 novembre 2015

Anac, arriva il nuovo Piano anticorruzione 

Nella seduta del 28 ottobre 2015 l’Anac ha approvato un aggiornamento del Piano anticorruzione 2013-2016.

L’Anac sottolinea che i Piani fin qui adottati si sono rivelati gravemente carenti, soprattutto per la mancata individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione.

In attesa di un nuovo e più organico Piano nazionale anticorruzione 2016-2018, sul quale l’Autorità sta già lavorando, si è voluto segnalare alle amministrazioni la necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure proporzionate al rischio, coerenti con la funzionalità e l’efficienza, concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia.

L’aggiornamento è articolato in una parte generale, di ricostruzione dei limiti della esperienza pregressa e di indicazioni per una rapida correzione di rotta, e in una parte speciale, dedicata a due approfondimenti in  settori particolarmente esposti al rischio corruttivo: icontratti pubblici e la sanità (redatto in collaborazione con il Ministero della salute e con l’Agenas).

Per ciascuno di questi settori si individuano eventi rischiosi e si indicano alcune possibili misure di prevenzione.

Un paragrafo specifico è dedicato alla progettazione della gara in cui vengono evidenziati alcuni eventi rischiosi, quali ad esempio:

  • nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza
  • fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
  • attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
  • utilizzo improprio dei sistemi di affidamento e di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
  • predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
  • definizione dei requisiti di accesso alla gara  (in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti) al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)

 

05 novembre 2015

Albo gestori ambientali: sospensione dall'Albo per mancato pagamento del diritto annuale
L’Albo gestori ambientali del Piemonte ha stabilito che nella prossima seduta di fine ottobre verrà deliberata la sospensione dall’Albo per tutte le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale di iscrizione, il cui ammontare è stabilito dal DM 120/2014, art. 24 comma 3.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.M. citato, “l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento”.
Si invitano quindi le imprese a verificare attraverso il portale www.albogestoririfiuti.it alla voce “login Imprese” la regolarità dei pagamenti: entrando nella sezione “Diritti” si trova il dettaglio degli importi dovuti e la modalità di pagamento telematico.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 comma 1, lettera f, le imprese vengono cancellate d’ufficio dall’Albo qualora permangano per più di 12 mesi le condizioni di cui all’art.24, comma 7 del D.M. 120/2014.
Ricordiamo inoltre che dal 16 settembre 2015 è stato modificato il sistema dei pagamenti (diritti di segreteria e marca da bollo su istanza) per un’istanza telematica. Gli strumenti di pagamento disponibili sono:

  • Carta di credito
  • I Conto
  • Telemaco Pay
  • MAV

La Sezione regionale del Piemonte non accetta i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario.
Con la nuova versione l’ultimo passaggio del consolidamento per l’invio dell’istanza è denominato “completamento istanza”. Al termine dello stesso sara’ necessario effettuare i pagamenti.
I pagamenti dovranno essere effettuati dalla maschera dei “diritti” visibile ll’interno dell’area riservata dell’impresa (il sistema consente anche il reindirizzamento automatico a questa maschera mediante l’apposito comando “Va ai pagamenti” a al termine dei quali l’istanza sara’ spedita in automatico).

 

02 novembre 2016

Distanze tra edifici, i lucernari vanno considerati luci o vedute?

Il Consiglio di Stato con la Sentenza 4628 del 5 ottobre 2015 ha chiarito che le norme sulle distanze tra edifici non si applicano in caso di presenza di lucernari.

In particolare, il decreto ministeriale 1444/1968 sulle distanze tra edifici e standard urbanistici prevede, all’articolo 9, che la distanza minima che deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sia pari ad almeno 10 m.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, per pareti finestrate si intendono, secondo l’univoco e costante insegnamento della giurisprudenza, unicamente “le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci”.

I velux non possono di certo considerarsi “vedute” alla stregua dell’articolo 900 codice civile: non consentono infatti né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio), ma costituiscono semplici luci in quanto consentono il solo passaggio dell’aria e della luce.

Conseguentemente, l’articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968  non è applicabile in caso di presenza di un lucernario di tipo veluxposto su un tetto di un edificio da cui i proprietari dello stesso prendono luce ed aria. 

 

29 ottobre 2015

Gestione sostenibile dell’acqua: opportunità, vantaggi e modalità operative

L’acqua è una risorsa preziosa e i problemi legati alla sua disponibilità interessano numerosi ambiti.

I cambiamenti delle abitudini igieniche delle persone e la crescente urbanizzazione  sono fattori critici che fanno prevedere nei prossimi anni un forte aumento della richiesta di acqua nelle città. E’ necessario, quindi, che il cittadino partecipi alle politiche di sostenibilità idrica anche contribuendo con una gestione intelligente della risorsa e livello domestico.

Da diversi anni esistono, prevalentemente in Nord Europa ma ormai anche nel nostro paese, esempi di interventi edilizi o urbanisticivolti a permettere una gestione più sostenibile dell’ acqua  (il più noto è Potsdamer Platz a Berlino).

Si tratta in generale di interventi tesi a due fondamentali obiettivi:

  • ridurre il consumo di acqua potabile, favorendo il ricorso ad acque non potabili (acque di pioggia o acque usate adeguatamente depurate) per tutti gli usi che non richiedono acqua potabile
  • ridurre i problemi legati alla gestione urbana dell’acqua di pioggia, riducendo l’impermeabilizzazione o aumentando la capacità di laminazione diffusa del territorio, per evitare l’immissione delle acque bianche nella rete fognaria

Vi sono poi altri motivi per cui è opportuno procedere alla gestione sostenibile dell’ acqua nelle nostre città:

  • una riduzione dei consumi idrici avrebbe un effetto positivo di riduzione dei carichi inquinanti: oggi infatti la gran parte dei depuratori in Italia tratta scarichi troppo diluiti, riuscendo a rimuovere gli inquinanti solo in parte
  • recenti studi scientifici mostrano come sia sempre più necessario recuperare i nutrienti (in particolare azoto e fosforo) contenuti nelle acque di scarico per destinarli a riutilizzo, invece di scaricarli nelle acque superficiali

Pratiche come la raccolta delle acque di pioggia, il riuso delle acque grigie depurate, la creazione di aree verdi in grado di laminare e trattare il run off urbano o gli sfiori delle fognature miste, ma anche la raccolta Potsdamer Platz a Berlino (stadi, aeroporti, stazioni, centri commerciali, etc.) dovrebbero diventare pratiche abituali nelle trasformazioni urbane ed edilizie.

 

La gestione sostenibile dell’acqua in edilizia

Uno dei principi fondamentali della gestione sostenibile dell’acqua (sustainable sanitation) consiste nel considerare le acque di scarico come parte di un sistema completo e nell’esaminare non solo il trattamento e lo scarico delle acque reflue, ma anche l’intero processo di consumo delle risorse idriche.

Per essere sostenibile, un sistema di gestione delle acque richiede un uso efficiente dell’acqua, in grado di:

  • ridurre il consumo della risorsa
  • trattare le acque reflue a costi contenuti
  • recuperare le acque trattate per usi domestici o per l’irrigazione

Così le acque reflue, invece di essere considerate sostanze da eliminare, diventano una risorsa idrica.

Tale approccio permette di progettare le varie parti allo scopo di ottimizzare il sistema nel suo complesso.

Le soluzioni più innovative per l’igiene domestica sono quelle che prevedono la separazione all’interno dell’edificio di acque nere e acque grigie: tali tecniche, oltre a permettere di riciclare l’acqua all’interno dell’abitazione riducendo drasticamente i consumi, consentono anche di ottimizzare i sistemi fognari e di depurazione, riducendo i diametri delle fognature e semplificando le filiere di trattamento.

 

Il risparmio idrico domestico

In un’ottica di utilizzo efficiente della risorsa idrica, numerosi sono gli interventi praticabili, che differiscono in base ad ambito di applicazione ed utilizzatore finale, volti a ottenere un effettivo risparmio idrico e verso i quali si è registrata negli ultimi anni una crescita di interesse da parte sia del mondo scientifico che delle autorità competenti.

È stato dimostrato che, applicando dispositivi per il risparmio di acqua a rubinetti e wc, è possibile ridurre i consumi di circa il 50%(EEA, 2002).

La maggior parte dell’acqua consumata a livello domestico è impiegata per il WC (30%) e  per l’igiene personale (41%), mentre solo una minima percentuale per bere e cucinare (7%).

Di seguito si riporta un grafico che rappresenta una statistica sui consumi domestici medi e la loro ripartizione (i dati sono espressi in l/giorno pro-capite): il totale è 165 litri.

Dimezzare i consumi di acqua consente di risparmiare non solo acqua potabile ma anche il combustibile per riscaldarla, con un conseguente risparmio energetico (ed economico) e una diminuzione dell’inquinamento dell’aria e dell’effetto serra.

I dispositivi più semplici sono gli erogatori completi di diffusori e limitatori di flusso, da installare direttamente e in maniera semplice sui rubinetti di lavandini, cucine e docce.

Questi dispositivi contengono limitatori di flusso e dei diffusori: i primi permettono di regolare il flusso dell’acqua in funzione delle necessità e della pressione, i secondi, basandosi sul principio “Venturi”, consentono di creare una miscela aria-acqua, diminuendo così la quantità di acqua erogata senza alterare il livello di comfort.

Oltre a permettere il risparmio idrico, questi sistemi consentono di:

  • ridurre i depositi di calcare
  • ridurre i costi di manutenzione migliorando la pressione degli impianti idrosanitari
  • eliminare la mancanza di acqua calda nel caso di funzionamento contemporaneo di più docce

Inoltre, l’installazione non necessita di interventi tecnici.

Una gestione sostenibile dell’acqua si basa anche  sulla valorizzazione di acque meno nobili e sull’utilizzo dell’acqua di alta qualità esclusivamente laddove sono veramente richieste caratteristiche di qualità.

I principali interventi per attuare questo tipo di gestione sono realizzabili in maniera semplice ed economica e sono:

  • separazione delle reti di scarico delle acque nere (contenenti gli scarichi dei WC) e delle acque grigie (tutte le altre acque di scarico)
  • trattamento e riutilizzo delle acque nere e grigie per scopi non potabili, come ad esempio l’irrigazione di aree a verde e il riempimento delle cassette di risciacquo dei WC
  • recupero delle acque meteoriche, eventuale trattamento e riutilizzo per l’irrigazione o per altri scopi (cassette di risciacquo dei WC, lavaggio di piazzali, etc.)

 

29 ottobre 2015

 

Edilizia scolastica e indagini diagnostiche sui solai, arrivano i finanziamenti

Il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha pubblicato l’avviso per la procedura pubblica relativa al finanziamentoin favore degli enti locali per effettuare le indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici.

Scopo del finanziamento è quello di garantire la sicurezza nelle scuole e prevenire eventuali crolli di solai e controsoffitti, concedendo agli enti locali i contributi a favore di indagini diagnostiche sui solai degli edifici pubblici scolastici.

Ecco quanto indicato nell’avviso pubblico del Miur.

 

Indagini diagnostiche sui solai, soggetti ammessi

I soggetti ammessi al bando per il finanziamento sono tutti gli enti locali proprietari di un edificio scolastico (anche più di uno) di ogni ordine e grado.

 

Indagini diagnostiche sui solai, tipologia delle indagini e importo del contributo

Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano esclusivamente indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non dei solai di edifici pubblici scolastici (nel capitolato tecnico vengono descritte le tipologie di indagini ammesse).

L’importo massimo del contributo è pari a:

  • 4.000 euro per le indagini su elementi non strutturali per le scuole del primo ciclo
  • 6.000 euro per le indagini su elementi non strutturali per le scuole del secondo ciclo
  • 7.000 euro per le indagini su elementi strutturali per le scuole del primo ciclo
  • 9.000 euro per le indagini su elementi strutturali per le scuole del secondo ciclo

 

Indagini diagnostiche sui solai, modalità di presentazione della domanda

Gli enti locali interessati devono inviare la domanda di partecipazione, opportunamente completata con tutti i dati richiesti, dal 26 ottobre al 18 novembre 2015 attraverso l’apposito link.

 

Indagini diagnostiche sui solai, valutazione candidature

La valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi avviene sulla base di un punteggio. I punteggi si calcolano in base a:

  • vetustà degli edifici
  • quota di cofinanziamento per l’espletamento di ciascuna indagine
  • indice di rischio sismico
  • assenza o presenza di eventuale finanziamento negli ultimi 5 anni 

 

29 ottobre 2015

Rateizzazione Equitalia: nuove opportunità per diluire i pagamenti

Grazie al decreto legislativo 159/2015, chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

 

Rateizzazione Equitalia, come fare

Occorre presentare domanda di riammissione alla rateizzazione entro il 21 novembre 2015 compilando gli opportuni moduli, disponibili allo sportello o nell’apposita sezione del sito Equitalia.

 

Rateizzazione Equitalia, limiti

Ci sono alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e, in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, si decade nuovamente.

 

Rateizzazione Equitalia, vantaggi

La riapertura dei termini per ottenere una nuova rateizzazione offre importanti vantaggi:

  • finché si è in regola con i pagamenti a rate, non si è considerati inadempienti con gli enti creditori ed Equitalia non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura di riscossione
  • è possibile richiedere a Inps, Inail e Casse edili il DURC e all’Agenzia delle Entrate il certificato di regolarità fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti

 

29 ottobre 2015

Ministero del Lavoro – Maxisanzione lavoro nero
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxisanzione per lavoro nero, così come disciplinata dal D.Lgs. 151/2015.
In particolare, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, il Ministero del Lavoro conferma che viene applicato l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione. Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare.
Per le condotte iniziate con la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Il Ministero rammenta, inoltre, che per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 276/2003, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.

 

19 ottobre 2015

Centrale unica di committenza, ecco i nuovi chiarimenti Anac

L’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 ha riformulato completamente il comma 3-bis dell’art. 33 del D.lgs. 163/2006 (Codice Appalti): in base a tale norma, tutti i Comuni non capoluogo di provincia devono affidare gli appalti per mezzo di una Centrale unica di committenza e di soggetti aggregatori, indipendentemente dalla tipologia e dal valore.

In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Non sarà rilasciato il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

L’obbligo di procedere alle centrali di committenza è slittato più volte e ha generato una serie di dubbi tra gli operatori del settore.

L’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione) fornisce nuovi chiarimenti al riguardo con la Determinazione 11/2015 del 23 settembre 2015.

Ecco gli argomenti trattati:

  • Ragioni dell’intervento dell’Autorità
  • Quadro normativo di riferimento
  • Centrali di committenza, Soggetti aggregatori e obblighi dei Comuni
  • Obblighi dei Comuni e mercato elettronico
  • Obblighi dei Comuni e acquisti in economia
  • Ambito soggettivo di applicazione
  • Affidamenti delle società in house
  • Regioni a statuto speciale
  • Ambito oggettivo di applicazione
  • Forme di aggregazione preesistenti e prescrizioni del comma 3-bis
  • Convenzioni, consorzi e unioni di Comuni
  • Utilizzo delle società in house quale organo operativo
  • Modalità organizzative dei nuovi soggetti
  • Deroghe e proroghe dei contratti in essere

 

08 ottobre 2015

Valutazione rischio rumore, la nuova guida Inail

L’esposizione al rumore in ambiente lavorativo è una tra le principali cause di malattie professionali: nell’ultimo triennio, oltre il 70% delle malattie professionali è riconducibile all’esposizione ad agenti fisici.

Il d.lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) definisce le condizioni minime di sicurezza e salute da tenere per i lavoratori esposti ai rischi connessi all’esposizione al rumore durante le attività lavorative. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.

Al fine di migliorare la prevenzione delle conseguenze dovute al rischio rumore, l’Inail ha pubblicato la nuova guida dal titolo “La valutazione del rischio rumore”, rivolta ai datori di lavoro, agli RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione), ai lavoratori e più in generale a tutte le figure impegnate nel settore della sicurezza.

Il documento contiene una serie di utili informazioni, valido supporto metodologico ed operativo per gli adempimenti previsti dal testo unico sulla sicurezza per l’eliminazione o la riduzione del rischio rumore.

Il documento, inoltre, tratta i seguenti argomenti :

  • strategie di misura del rumore
  • calcolo delle incertezze di misura
  • dispositivi di protezione individuale (DPI) uditivi
  • indicazioni sulla valutazione del rischio, mediante riferimento a casi studio
  • metodologie ed interventi per ridurre il rumore

Sono riportati, infine, i modelli per la valutazione dell’esposizione a rumore, suddivisi per compiti e mansioni o per giornata intera.

 

08 ottobre 2015

Reti d’impresa e appalti pubblici, la guida Itaca

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 24 settembre 2015 la guida pratica realizzata da ITACA sulla partecipazione delle Reti d’Impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

La guida fornisce un ampio spettro di indicazioni pratiche, rivolte tanto alle stazioni appaltanti quanto agli operatori economici.

In particolare, partendo da un inquadramento generale, si procede ad una puntuale analisi in ordine agli adempimenti necessari e allamodalità partecipativa delle imprese alle procedure di affidamento.

Ecco gli argomenti trattati dalla guida:

contratti di rete: inquadramento giuridico
rete con soggettività giuridica
regime di responsabilità patrimoniale
profili giuslavoristici nelle reti
reti e appalti pubblici
indicazioni generali sulla partecipazione alle gare delle reti di impresa
modalità di partecipazione delle reti alle gare pubbliche
partecipazione delle reti di impresa al mercato elettronico della PA

Infine è presente una tabella con schede di sintesi degli adempimenti.

 

01 ottobre 2015

Movimentazione manuale dei carichi, le nuove regole per la Lombardia

Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) al Titolo VI e all’Allegato XXXIII dispone la valutazione del rischio per i lavoratori legato allamovimentazione manuale dei carichi.

In particolare occorre effettuare la valutazione del rischio per le diverse azioni:

  • sollevamento e trasporto
  • spinta e traino 
  • azioni ripetitive degli arti superiori

Al riguardo, la Regione Lombardia ha pubblicato il decreto n.7661 del 23 settembre 2015, “Linee Guida Prevenzione Patologie Muscolo Scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti“,  che regolamenta la materia della movimentazione manuale dei carichi.

Il decreto, che entra in vigore il giorno 8 ottobre 2015, stabilisce i criteri con cui effettuare la valutazione, con la definizione di una prima fase denominata “valutazione rapida” (quick assessment) ed una “valutazione approfondita” in caso di risultati dubbi.

Vengono, inoltre, introdotti nuovi criteri per la sorveglianza sanitaria e le periodicità, che risulta variabile in funzione delle fasce di rischio.

I contenuti sono i seguenti:

  • brevi riferimenti normativi
  • le patologie di interesse
  • il campo di applicazione
  • l’identificazione dei lavori ripetitivi e la valutazione rapida del rischio
  • la stima dell’esposizione e la valutazione del rischio
  • la sorveglianza sanitaria
  • gli aspetti medico-legali
  • orientamenti per la (ri)progettazione del lavoro e dei posti di lavoro con compiti ripetitivi
  • criteri per il reinserimento lavorativo di soggetti portatori di patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori sulla base di prime esperienze applicative

 

01 ottobre 2015

Testo unico sulla sicurezza: modificate alcune norme
E’ entrato in vigore il 24 settembre 2015 il decreto legislativo n. 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015. Le disposizioni di cui all’articolo 20 apportano modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza, di seguito TU) al fine di semplificare e razionalizzare la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Dalla lettura delle norme emerge che il Legislatore ha introdotto ulteriori oneri per le imprese tradendo il criterio di delega e non prendendo in considerazione i reali interventi di semplificazione della materia.
Si riportano di seguito le principali osservazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nelle diverse lettere del comma 1 del già citato articolo 20. Lettera c) - E’ stata modificata la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del TU. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, si registra una riduzione del numero dei componenti da 10 a 6, che determinerà una minore rappresentatività delle parti sociali (sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sia di quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale). Tale minore rappresentatività si tradurrà in marginalità soprattutto in ambito di votazione. È stato poi modificato, tra gli altri, il comma 8, lettera g), dello stesso articolo 6 del TU, con l’attribuzione alla Commissione consultiva il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Nella precedente formulazione la Commissione aveva invece il compito di “discutere in ordine ai” suddetti criteri. Lettera d) - E’ stato modificato l’articolo 12, “Interpello”, del TU, mediante l’estensione alle Regioni e Province autonome della facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpelli. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i Soggetti che compongono la Commissione risponderanno a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Lettera e) – E’ stato modificato l’articolo 28 del TU, con la previsione che l’Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. La previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi. Ad avviso dell’Ance dovrebbe invece essere garantita una positiva flessibilità in capo al datore di lavoro che sceglie le misure da mettere in atto per ridurre i livelli di rischio in funzione della loro efficacia e non necessariamente sulla base delle indicazioni fornite dall’Inail o dalla Asl.
Lettera f) - E’ stato modificato l’articolo 29 del TU demandando ad un decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente, l’individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del TU, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). Lettera g) - Sono state apportate modifiche all’articolo 34 del TU “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. Si tratta di una modifica più formale che sostanziale dal momento che rimane al datore di lavoro la possibilità di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Lettera l) - E’ stata modificata la definizione di “operatore” riportata nell’articolo 69 del TU relativo alle attrezzature di lavoro. Viene chiarito che operatore è non solo il lavoratore che fa uso delle attrezzature di lavoro, ma anche il datore di lavoro che ne fa uso. Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del TU, deve avere la specifica abilitazione disciplinata dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012. Lettera o) - Si modifica l’articolo 98 del TU sulla formazione dei coordinatori. I corsi (limitatamente al modulo giuridico), nonché i corsi di aggiornamento - le cui modalità sono riportate in allegato XIV - possono svolgersi in modalità e-learning secondo quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori. L’aggiornamento dell’allegato XIV è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Lettera p) - La modifica chiarisce che l’emissione sonora delle attrezzature di lavoro può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente. La modifica suddetta è stata apportata all’articolo 190 del TU “Valutazione del rischio” rumore, e appare di carattere redazionale poiché nella sostanza non cambia il principio secondo cui si può ricorrere alle banche dati esclusivamente in fase preventiva. L’Ance ha più volte proposto di estendere l’uso delle banche dati anche alla fase di valutazione del rischio. Si evidenzia che, ad oggi, l’unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte. Con l'articolo 21, comma 4, è abolito, a decorrere dal 23 dicembre p.v., l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
Infine si rimarca che, con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, le prime versioni del testo del decreto in esame contenevano la modifica, più volte proposta dall’Ance, del campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del TU. Tale modifica è stata “spostata” nella legge n. 115/2015 entrata in vigore il 18 agosto 2015.

 

28 settembre 2015

I materiali derivanti dalla demolizione possono essere riutilizzati?

I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio non possono essere considerati sottoprodotti, ma sono rifiuti. Vanno quindi portati in discarica e non possono essere riutilizzati.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sentenza 33028/2015, circa l’illecita gestione dei rifiuti (sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la dubbia natura degli inerti da demolizione.

Nel caso in esame, il legale rappresentante di un’impresa di costruzioni veniva condannato a seguito del trasporto senza titolo abilitativo e del riutilizzo (realizzazione di un sottofondo stradale provvisorio) di rifiuti speciali non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico.

Il ricorrente propone ricorso per Cassazione in base a tali considerazioni:

  • il materiale da demolizione è riconducibile ad un sottoprodotto (per l’assenza di trasformazioni preliminari e la sola frantumazione del materiale dopo la demolizione ed anche per non aver determinato condizioni peggiorative dell’ambiente)
  • in alternativa, anche se il materiale fosse un rifiuto, deve considerarsi applicata la disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti utilizzati come sottofondo stradale provvisorio per il transito dei mezzi

La Cassazione rigetta il ricorso presentato e conferma la condanna per la gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006).

La Cassazione ha chiarito che in base al Codice dell’ambientale (D.Lgs. 152/2006) può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto. La demolizione di un fabbricato, invece, è effettuata per eliminare un manufatto e non per produrre qualcosa.

Inoltre, risulta irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio: il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.

Al riguardo, considerando che i rifiuti vanno portati in discarica mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati, è opportuno ricordare le rispettive definizioni: 

  • sono definiti rifiuti speciali i materiali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
  • sono definiti sottoprodotti i materiali che provengono direttamente da un processo di produzione, quindi da un’attività finalizzata alla produzione ottenuta attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali

I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che regola l’utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.

 

24 settembre 2015

Rischio sismico negli edifici storici: scheda da allegare alla richiesta di autorizzazione
Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha emanato la circolare n. 15/2015 contenente una scheda sinottica da compilarsi in occasione di interventi di miglioramento sismico o che riguardano singoli elementi strutturali, oppure di manutenzione straordinaria che prevedono lavorazioni edili significative nei confronti dell’interazione con la struttura, sugli edifici storici sottoposti a tutela.
Tale scheda sinottica, che intende costituire non già una documentazione tecnica aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria bensì solo una sintesi degli interventi utile ad evidenziare l’approccio progettuale adottato, a partire dal 1° settembre 2015 deve essere allegata alla documentazione progettuale presentata per le autorizzazioni e i pareri di legge.
E’ soggetta ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. La scheda sinottica deve comunque essere presentata solo nei casi di intervento specificati all'inizio.
Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del già citato decreto legislativo, nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
Le Soprintendenze cureranno l’archiviazione delle schede sinottiche nella piattaforma “Community Mibac”, nell’apposita sezione “Mitigazione rischio sismico”, così costituendo una banca dati che potrà contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle mappe di rischio sismico dei centri urbani.
Si ricorda che gli indirizzi operativi per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato, in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare applicativa, sono contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011.

 

18 settembre 2015

Rifiuti: fissati i nuovi criteri per il conferimento in discarica
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2015 il decreto del ministero dell’ambiente 24 giugno 2015, con il quale sono state apportate importanti modifiche al dm 27 settembre 2010 contenente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il provvedimento, come chiarito anche dal Ministero dell’ambiente in un comunicato stampa, è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio Europeo 2003/33/CE. Tra le principali novità contenute nel decreto e volte a superare le obiezioni europee si segnala l’eliminazione del codice 101208 (scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni sottoposti a trattamento termico) tra quelli che possono essere conferirti in discarica senza la preventiva caratterizzazione, nonchè l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi. Rimane, invece, confermata la possibilità di conferire in discarica senza l’obbligo di effettuare la preventiva caratterizzazione dei codici relativi all’edilizia 170101 (Cemento), 170102 (mattoni), 170103 (mattonelle e ceramiche), 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 170202 (vetro) nonché 170504 (terra e rocce). Il decreto, infine, detta alcune indicazioni riguardo i metodi di campionamento e analisi dei rifiuti, stabilendo che il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità debbano essere effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. Viene anche ammessa la possibilità che il campionamento e le determinazioni analitiche siano effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori, qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

 

18 settembre 2015

Condono edilizio e limiti volumetrici, ecco quando la costruzione va demolita

Il limite volumetrico di 750 metri cubi per il condono edilizio, previsto dalla legge 724/1994 (secondo condono), è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza 31955/2015 circa una domanda di concessione in sanatoria e relativi limiti volumetrici consentiti.

 

Condono edilizio e limiti volumetrici della legge 724/1994

La legge 724/1994 introduce un nuovo condono edilizio per le opere realizzate successivamente al condono del 1985.

In particolare il nuovo condono è applicabile in base a 3 diversi criteri relativi a:

  • tempo, ossia alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993
  • stato dei lavori, ossia alla opere che risultano ultimate
  • limiti dimensionali, ossia alle opere i cui limiti dimensionali non eccedano una volumetria di 750 metri cubi ovvero gli ampliamentinon superiori al 30% della volumetria assentita

 

Condono edilizio e Sentenza Cassazione 31955/2025

Il caso in esame riguarda la domanda di sanatoria relativa a un manufatto a destinazione commerciale con volumetria superiore a 750 m³, edificato ex novo in zona sottoposta a vincolo ambientale.

Il Comune formulava il relativo diniego e ne ordina la demolizione.

Il responsabile dell’abuso propone ricorso, sostenendo che il limite volumetrico di 750 m³ fissato dalla legge 724/1994 (art. 39, comma 1) non sarebbe valido se riferito agli immobili ad uso non abitativo.

Nel ricorso esposto viene fatto esplicito richiamo alla Circolare 2241/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici secondo cui il limite volumetrico per l’ammissibilità della sanatoria si applicherebbe alle costruzioni abusive a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi.

Ad ulteriore sostegno, una pronuncia della Cassazione (9598/2012) in cui si affermava che il limite volumetrico dei 750 m³ sia attuabile solo alle costruzioni residenziali.

Pertanto, a detta del ricorrente, la sanatoria doveva essere concessa in quanto l’immobile in oggetto ha destinazione commerciale e non residenziale.

Di parere contrario è la Corte di Appello secondo cui il limite volumetrico di 750 m³ (di cui alla legge 724/2015) è applicabile anche agli immobili aventi destinazione non residenziale.

Oltre ad escludere ogni efficacia vincolante della Circolare ministeriale, ha sottolineato che, da una puntuale lettura dell’art. 39 della legge 724/1994, si evince che nell’individuare gli immobili oggetto di sanatoria non si effettua alcuna distinzione in relazione alla destinazione degli stessi. La distinzione sulla destinazione d’uso delle opere riguarda solo il calcolo della sanzione.

In conclusione la Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la validità dell’ordine di demolizione in quanto, indipendentemente dalla destinazione dell’edificio, non è possibile ottenere il condono edilizio se l’abuso supera il 30% della volumetria originaria o i 750 metri cubi.

 

17 settembre 2015

Abuso edilizio: quando è possibile la sanzione al posto della demolizione?

In questo articolo proponiamo una nuova Sentenza del Tar Campania relativa al ricorso di un privato nei confronti di un Comune che aveva disposto dapprima l’annullamento in autotutela della concessione edilizia e successivamente la demolizione delle opere rimaste prive di titolo abilitativo edilizio.

Il Tar rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente.

In particolare, i giudici amministrativi ricordano che “la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonché le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita“.

L’applicabilità della sanzione pecuniaria, inoltre, è subordinata alla dimostrazione dell’impossibilità di effettuare la demolizione senza danno per la parte eseguita in conformità.

Al riguardo, ricordiamo che l’art. 38 del il testo unico sull’edilizia (DPR 380/2001), in merito agli interventi eseguiti in base a permesso annullato, prevede che “in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica unasanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale”.

 

17 settembre 2015

Detrazione 65, il bonus vale anche per i fabbricati delle imprese concessi in locazione?

La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica può essere applicata anche alle società sugli immobili locati e comunque non strumentali. 

A chiarirlo è una recente sentenza della Ctr (Commissione tributaria regionale) della Lombardia 2692/2015 che ha bocciato il parere dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza in esame riguarda il ricorso di una società contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva emesso una cartella esattoriale per recuperare gli importi detratti dalla società a seguito della riqualificazione energetica di 3 immobili di proprietà, alcuni dei quali non strumentali per l’attività svolta.

Secondo l’Agenzia, gli immobili concessi in locazione non possono usufruire della detrazione del 65% in quanto viene meno il requisito della strumentalità.

Di parere contrario è invece la Ctr della Lombardia che, con la Sentenza  2692/2015, afferma che il bonus energetico spetta anche alle società per gli immobili non strumentali, sottolineando che nella norma non vi è alcun richiamo al requisito di “strumentalità” degli immobili per la richiesta di detrazioni fiscali.

In definitiva, la detrazione 65 spetta anche per immobili non strumentali.

 

17 settembre 2015

Condono edilizio: si possono effettuare modifiche in attesa dell’esito?

Il Consiglio di Stato (Sentenza 3943/2015) è intervenuto sulla questione relativa alla incidenza di interventi edilizi realizzati successivamente alla presentazione di domanda sanatoria edilizia.

Il caso in esame riguarda le richieste di condono edilizio relative ad un fabbricato sul quale, in attesa di risposta da parte del Comune (oltre 18 anni), gli interessati avevano comunque realizzato ulteriori interventi abusivi.

L’amministrazione comunale rigetta le istanze e dispone la demolizione dei manufatti ritenuti abusivi, avendo rilevato uno stato di fatto diverso da quello riferito nelle suddette istanze, conseguente all’esecuzione di opere ulteriori (nuovi vani, soppalchi, chiusura di balconi ed aumento unità immobiliari).

Le parti interessate impugnano il provvedimento innanzi al Tar Campania che rigetta il ricorso presentato, deducendo che gli interventi eseguiti successivamente hanno determinato “un radicale stravolgimento del fabbricato oggetto del condono“.

Presentato ricorso in appello, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR: gli interventi successivi, singolarmente considerati, non hanno inciso in maniera così radicale da impedire una valutazione dei presupposti per la concessione del condono.

Il Consiglio di Stato conclude che, in mancanza di un’espressa norma che impedisca di modificare immobili sui quali pende una domanda di sanatoria edilizia, la realizzazione di interventi successivi alla domanda non può giustificare il diniego se l’abuso iniziale da sanareè ancora riconoscibile.

Al contrario, va negato il condono nel caso in cui eventuali modifiche successive abbiano inciso in modo radicale sull’edificio e l’amministrazione non sia più in grado di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono.

 

10 settembre 2015

Testo unico sulla sicurezza: modificato il campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri
E’ stato modificato il campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IV, “Cantieri temporanei o mobili”, Capo I, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., cosiddetto “Testo unico della Sicurezza”. Come auspicato e più volte proposto dall’Ance, con la legge n. 115/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 3 agosto 2015, si è tornati alla previgente formulazione delle attività di cui alla lettera g-bis) dell’articolo 88, comma 2, del Testo Unico, alle quali non si applicano le norme del suddetto Titolo IV, Capo I. In particolare, il Capo I, contenente le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 18 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 115/2015) non si applica, tra gli altri, esclusivamente: «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X». La vecchia formulazione consentiva agli operatori economici di fuoriuscire da ogni tipo di controllo, dal momento che l’esclusione dal campo di applicazione dei piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno, permetteva al committente e/o all’affidatario di non effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici. Con la nuova formulazione tutti i lavori edili, a prescindere dalla loro entità, rientrano nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV.

 

08 settembre 2015

Tar Piemonte: “proroga automatica” dei permessi di costruire ai sensi del DL 69/2013
Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 1304 del 2015 dello scorso 31 luglio, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in ordine alle proroghe dei termini di validità per l’esecuzione dei lavori introdotte dall’art. 30 del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), definendo che, al fine della validità del prolungamento “automatico” di 3 anni dei termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione, non è necessario l’assenso del Comune.
A tal fine, si ricorda che il comma 3 dell’art. 30 di tale provvedimento, aveva disposto che “salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto”.
Lo stesso articolo 30 del D.L. 69/2013 ha altresì previsto (al comma 3 bis) che “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”.
Nello specifico, con la sentenza in oggetto il TAR ha esaminato il caso di un intervento finalizzato alla realizzazione di alcune unità immobiliari (villette), per il quale era stata stipulata nel 2006 una apposita convenzione e, successivamente, era stato ottenuto il relativo permesso di costruire. A seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. 69/2013, l'impresa nel 2013 ha richiesto la proroga del termine di conclusione dei lavori, alla quale il Comune piemontese (Castiglione Torinese) ha provveduto a respingere l'istanza di proroga, comunicando la decadenza del permesso edilizio.
Il Tar ha accettato il ricorso dell’impresa precisando che, a differenza di quanto previsto per la proroga biennale dei titoli abilitativi (permessi di costruire) prevista dal comma 3 bis del citato art. 30 D.L. 69/2013, dove è necessaria una comunicazione del soggetto interessato al Comune, la proroga dei termini di validità di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni risulta di fatto “automatica”. In sostanza, la proroga dei termini di validità dei c.d. permessi di costruire rilasciati in attuazione di convenzioni di lottizzazioni non risulta soggetta ad alcuna comunicazione (opera automaticamente) ed è ammissibile anche quando il termine originario sia già scaduto. In tali casi l'amministrazione comunale non può negare la proroga. Per questo motivo, il TAR ha censurato e invalidato la dichiarazione di decadenza di validità del permesso di costruire comunicata dal Comune all’impresa.

 

07 settembre 2015

Distanze tra edifici, quali interventi devono sempre rispettarle?

Ecco una nuova sentenza sul rispetto delle distanze tra edifici.

E’ la volta della sentenza 17043/2015 della Cassazione che fornisce opportuni chiarimenti circa l’esatta classificazione degli interventi edilizi, al fine di poter determinare quali sono tenuti a rispettare le distanze minime consentite tra due costruzioni.

Il caso in questione riguarda la realizzazione di un’opera, identificata come demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato rustico in disuso, assentita nel 1998.

Il titolare della concessione realizzava l’opera in aderenza ad altro fabbricato confinante.

I proprietari dell’immobile confinante citavano il titolare, in quanto l’immobile realizzato, usufruendo di un bonus volumetrico del 30%, risultava più alto del preesistente e quindi violava le distanze minime.

In particolare, l’opera non sarebbe qualificabile né come intervento di demolizione e ricostruzione né come intervento diristrutturazione.

La parte convenuta si difendeva sostenendo che in base al regolamento comunale, che prevede soglie massime d’incremento edilizio, l’opera in questione si potesse comunque classificare quale intervento di ristrutturazione edilizia, esonerandola dal rispetto delle distanze legali.

Il Tribunale di primo grado condannava il convenuto ad arretrare la costruzione di 5 m dal confine.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda demolizione del fabbricato e compensava integralmente le spese tra le parti.

Il procedimento continua in Cassazione.

La Corte di Cassazione chiarisce i concetti di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione per il rispetto delle distanze tra edifici, specificando che:

  • trattasi di ristrutturazione se gli interventi da realizzare comportano modifiche esclusivamente interne, mentre sussistono e rimangono inalterate le componenti essenziali dell’edificio, quali muri perimetrali, strutture orizzontali, copertura
  • si parla di ricostruzione qualora siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti dell’edificio preesistente e l’intervento si traduce nell’esatto ripristino delle stesse, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria
  • in presenza di aumenti di superficie o di volume, si configura invece un intervento di una nuova costruzione

Gli interventi di nuova costruzione sono sottoposti alla disciplina in tema di distanze vigente; al contrario le ristrutturazioni e le fedeli ricostruzioni sono esonerate da tale obbligo.

I giudici di Cassazione precisano che la “ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione, si attua, nel rispetto dell’art. 31, 1° comma, lett. d) della legge n. 457/78, mediante interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell’edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume.

In caso di aumenti di volume, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della medesima, e alla relativa tutela ripristinatoria, non essendo concesso ai regolamenti locali di incidere, neppure indirettamente attraverso la previsione di soglie massime d’incremento edilizio, sulle anzi dette nozioni normative e sui rimedi esperibili nei rapporti interprivati”.

In definiva, sulla base di tali considerazioni, la Cassazione accoglie il ricorso e dispone l’abbattimento dell’edificio ricostruito con incremento della volumetria, anche se il regolamento edilizio comunale non classificava tale intervento come nuova costruzione.

 

03 settembre 2015

Modelli unici edilizia, arriva la super DIA 2015

Dopo il via libera ai modelli unici per l’edilizia SCIA, permesso di costruire, CIL e CILA, è la volta della super DIA (denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire).

La Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome, infatti, ha approvato il 16 luglio 2015  il nuovo modello unificato che dovrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni entro 90 giorni dall’adozione in sede di Conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adegueranno la modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore.

Pertanto, entro il 14 ottobre 2015 sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello standard.

L’adeguamento è vincolante per le Regioni a statuto ordinario, mentre è opzionale per le tutte le Regioni a statuto speciale.

Inoltre, i nuovi modelli saranno adottati dalle Regioni che abbiano già previsto l’utilizzo della super DIA in alternativa al permesso di costruire (come ad esempio Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, etc.).

I modelli non saranno adottati dalle Regioni in cui non è previsto l’uso della super DIA, come ad esempio Toscana ed Emilia Romagna.

 

Quando è possibile usare la super DIA 2015

Gli interventi che si potranno eseguire con super DIA sono quelli indicati dall’articolo 22 comma 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia).

La super DIA va presentata al SUE (sportello unico edilizia) oppure, per le attività produttive, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza.

Ecco gli interventi per cui è possibile utilizzare la super DIA (nelle Regioni che lo prevedono):

  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
  • interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 10, comma 1 lettera c del DPR 380/2001

 

Nuovo modello super DIA 2015

Nel nuovo modello super DIA, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi all’immobile e alla tipologia di lavori da eseguire.

In particolare, occorre definire:

  • titolare dell’intervento
  • presentazione della denuncia di inizio attività
  • qualificazione dell’intervento
  • localizzazione dell’intervento
  • opere su parti comuni o modifiche esterne
  • descrizione sintetica dell’intervento
  • regolarità urbanistica e precedenti edilizi
  • calcolo del contributo di costruzione
  • tecnici incaricati
  • impresa esecutrice
  • diritti di terzi
  • rispetto delle norme sulla privacy

Occorre quindi compilare una check-list sulla documentazione già disponibile e allegata riguardante:

  • soggetti coinvolti
  • ricevuta di versamento diritti di segreteria
  • copie documenti di identità
  • documenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
  • dichiarazioni di assenso
  • modello Istat
  • calcolo preventivo del contributo di costruzione
  • notifica preliminare
  • documentazione fotografica
  • relazioni sul superamento delle barriere architettoniche
  • progetto impianti
  • relazione sui consumi energetici
  • documentazione di impatto acustico
  • autodichiarazioni varie
  • pareri preventivi vari
  • autorizzazione sismica
  • relazione geologica
  • relazione geotecnica
  • autorizzazioni e pareri vari in caso di vincoli

 

03 settembre 2015

Strutture temporanee e manufatti leggeri, quando occorre il permesso di costruire?

Le previsioni del decreto del fare

Il decreto del fare, all’art. 41 comma 4, dispone quanto segue: “All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti ” ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.”

In pratica, viene previsto che l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali

  • roulottes
  • campers
  • case mobili
  • imbarcazioni

che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, anche se con temporaneo ancoraggio al suolo in strutture ricettive, siano equiparati a interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il permesso di costruire. 

 

La Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta, su ricorso promosso dalla Regione Veneto, per dichiarare l’illegittimità della norma che considerava quali “interventi di nuova costruzione” l’installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere” che non fossero diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto”.

La norma illegittima è appunto l’art. 41, comma 4, del DL 69/2013 che aveva modificato l’art. 3, comma 1, lettera e.5), del TU Edilizia: tale previsione è rimasta in vigore per circa otto mesi (dal 21 agosto 2013 al 27 maggio 2014), dato che il  DL 47/2014 (decreto casa) ha sostituito la parola “ancorché” con le parole “e salvo che”.

Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione invade la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.

In definitiva, i giudici hanno spiegato che per evitare il permesso di costruire sono necessari due requisiti:

  • precarietà  dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati
  • precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.

 

27 agosto 2015

Permesso di costruire o SCIA, cosa succede se non c’è l’approvazione dei condòmini?

Via libera al permesso di costruire, anche se non c’è il consenso dei condòmini!

Questo quanto ribadito dai giudici del Tar di Salerno, con la Sentenza 1409/2015, in merito al ricorso presentato da alcuni condòmini per denunciare il proprio dissenso circa il rilascio del permesso di costruire per la trasformazione di due finestre in balconi di un edificio condominiale.

Nel caso preso in esame, i proprietari di due appartamenti in un condominio avevano comunicato all’assemblea condominialel’intenzione di trasformare due finestre in balconi in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata dello stabile.

I condòmini, tuttavia, bocciavano la proposta avanzata.
Ma i due proprietari non desistevano: dopo aver presentato una SCIA al Comune, realizzavano comunque l’intervento di trasformazione proposto in assemblea.

I condòmini, quindi, presentavano ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento del titolo abilitativo in quanto non era stato preso in considerazione il divieto dell’assemblea condominiale.

I giudici amministrativi hanno affermato che la PA non può intervenire nei rapporti tra privati, cioè quelli che intercorrono tra condòmini e confinanti.

In particolare, il Tar Campania sottolinea che la giurisprudenza consolidata prevede che deve assolutamente censurarsi quella prassi amministrativa che subordina il rilascio di titoli edilizi abilitativi al consenso dei titolari di diritti reali confinanti ovvero di diritti reali di comunione, tra cui il condominio.

I rapporti tra l’istante e i vicini hanno natura e rilevanza privatistica e non devono interessare l’amministrazione locale anche perché vi è comunque la clausola di salvaguardia generale che fa salvi i diritti dei terzi (prevista dall’art. 11 comma 3, dpr 6 giugno 2001 n. 380).

Pertanto, in linea generale, un titolo abilitativo può essere rilasciato a prescindere dall’approvazione dell’assemblea condominiale.

 

27 agosto 2015

Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, relative a 34 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.
Le norme, riportate nel decreto 3 agosto 2015 ed in vigore a partire dal 18 novembre 2015, si riferiscono ad attività industriali e produttive quali, tra le altre:

  • officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (attività 9);
  • depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m (attività 36);
  • stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti (attività 56);
  • cementifici con oltre 25 addetti (attività 57).

Si evidenzia che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme gli edifici destinati ad uso civile; gli ospedali/case di riposo; le strutture alberghiere/ricettive; le scuole, nonché i contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi (cosiddetti “diesel tank”) e i gruppi elettrogeni.
Alle suddette attività, pertanto, continuano ad applicarsi le relative norme tecniche in vigore. In particolare, per i contenitori-distributori mobili di carburanti finalizzati al rifornimento di macchine in uso presso i cantieri si fa riferimento al D.M. 19 marzo 1990; per i gruppi elettrogeni, il riferimento normativo è costituito dal D.M. 13 luglio 2011.
Le nuove norme tecniche comunque non sostituiscono le norme tecniche di prevenzione incendi vigenti per le singole attività: il progettista ha infatti facoltà di scegliere tra le due tipologie di riferimenti normativi.
Le nuove norme si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività specificate all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, siano esse di nuova realizzazione ovvero esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nei casi in cui tali misure non siano compatibili, le nuove norme si applicano all'intera attività.
Le norme tecniche possono altresì essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività specificate all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011.
Per quanto riguarda la struttura delle norme, il decreto si compone di quattro sezioni:

  • la sezione G, “Generalità”, contiene i principi fondamentali (tra cui le definizioni e i simboli grafici) per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
  • la sezione S, “Strategia antincendio”, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio. A titolo esemplificativo, sono trattati in questa sezione la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, il controllo dei fumi, la sicurezza degli impianti tecnologici, ecc.;
  • la sezione V, “Regole tecniche verticali”, fornisce indicazioni ad hoc per le singole tipologie di attività (o ambiti di esse);
  • la sezione M, “Metodi”, riporta metodologie di progettazione antincendio volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.

 

27 agosto 2015

Fatturazione elettronica tra privati
Per opportuna informazione si segnala che, il D.Lgs n. 127 del 5 agosto 2015 prevede, dal 1° gennaio 2017, la possibilità, per le imprese, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute, beneficiando di un “regime premiale” di semplificazione negli adempimenti amministrativi e contabili.
Con riferimento alla tempistica per l’attuazione del nuovo regime di fatturazione elettronica tra privati, il Provvedimento prevede il seguente iter:

  1. 1) dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di “generazione” e “trasmissione” e “conservazione” delle fatture elettroniche, per consentire a tutti i soggetti IVA di utilizzare fatture telematiche anche tra privati;
  2. 2) dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, mette gratuitamente a disposizione dei soggetti IVA il “Sistema di Interscambio” per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato. In merito, si evidenzia che tale meccanismo è previsto dal Legislatore in via facoltativa rispetto alle ordinarie regole di fatturazione, pertanto i soggetti IVA potranno utilizzare il nuovo sistema di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017. L’opzione per la fatturazione telematica può essere esercitata a partire dalla medesima data e ha una durata di cinque anni che, se non revocata, si rinnova automaticamente per un ulteriore quinquennio. Prossimamente, sarà emanato un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite preventivamente le associazioni di categoria, che definirà le modalità tecniche, il formato ed i termini per la trasmissione telematica delle suddette fatture.

Nel medesimo Provvedimento viene, altresì, previsto un sistema “premiale” per i soggetti IVA che esercitano l’opzione per il nuovo sistema di fatturazione elettronica tra privati. A tal riguardo, di particolare importanza per le imprese che decidono di optare per l’utilizzo della fatturazione elettronica tra privati, sono le semplificazioni in materia di rimborsi IVA. In particolare, viene previsto, per tali soggetti, il diritto di ottenere i rimborsi IVA (di cui all’art. 30 del D.P.R.
633/1972) in via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche in assenza dei presupposti descritti dalla medesima norma1. Inoltre, per i contribuenti che decidono di optare per il nuovo metodo di fatturazione telematica, è prevista l’eliminazione di una serie di adempimenti, quali:

  • la comunicazione telematica di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, cd. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010);
  • la comunicazione telematica annuale all’Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede/residenza nei cd. Paesi Black list (art. 1, co. 1, del DL 40/2010);
  • i modelli INTRASTAT, limitatamente alle sole prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario.

Infine, il decreto legislativo nell’ipotesi di mancato invio telematico delle fatture o di invio parziale dei dati, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n.471/1997 (da 258 a 2.065 euro), prevede la cessazione degli effetti premiali derivanti dall’esercizio dell’opzione.

 

26 agosto 2015

Calamità naturali, le nuove linee guida sulla gestione della sicurezza

E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova Direttiva del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali contenente le nuove “Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”

Le direttiva contiene le disposizioni per garantire la massima tempestività ed efficacia delle azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali; costituisce un aggiornamento della direttiva del 12 dicembre 2013.

In particolare, nella direttiva sono definite le azioni da intraprendere in caso di evento naturale derivante da azioni:

  • esogene: pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane
  • endogene: sisma, eruzione vulcanica

La struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali dovrà prevedere in particolare una Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici ed archeologici

Viene previsto, inoltre, che per le chiese ed i palazzi ritenuti di particolare rilevanza architettonica e culturale sarà costituito un apposito tavolo inter-istituzionale per la definizione e la programmazione delle attività di rilievo del danno e dell’agibilità e per la definizione degli interventi di messa in sicurezza.

 

30 luglio 2015

Imbracatura carichi, l’opuscolo SUVA per lavorare in sicurezza

Gran parte degli infortuni sul lavoro in edilizia avvengono durante le operazioni di imbracatura carichi, se non effettuate correttamente.

E’ pertanto necessario operare sempre in sicurezza, scegliendo gli accessori di imbracature carichi opportuni, fissando correttamente i carichi e valutando con attenzione l’imbracatura carichi e la loro conformità ai criteri di sicurezza.

L’istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni, SUVA, ha realizzato un’unità didattica  dal titolo “Imbracatura di carichi“, indirizzata agli operatori del settore edile.

 

Imbracatura carichi, il contenuto dell’opuscolo SUVA

Il documento è corredato da numerose istruzioni operative e illustrazioni di facile comprensione, utili sia ai tecnici in fase di redazione dei piani di sicurezza che alle imprese per la formazione dei dipendenti.

Nel dettaglio, la guida fornisce indicazioni in merito alle seguenti fasi:

  • controllo del dispositivo di sicurezza del gancio della gru
  • controllo delle imbracature
  • controllo del materiale da trasportare
  • scelta del punto d’imbracatura
  • fissaggio delle imbracature
  • posizione di lavoro dell’imbracatore
  • controllo del carico sospeso

 

30 luglio 2015

Distanze legali tra fabbricati, non valgono gli accordi tra privati in deroga ai regolamenti

Un cittadino privato aveva presentato domanda di condono per l’avvenuta trasformazione di un preesistente locale pertinenziale in fabbricato principale senza titolo edilizio.

Dopo aver ottenuto una sanatoria edilizia per la modifica della copertura del fabbricato, il ricorrente effettuava lavori di consolidamento statico mediante la presentazione di una DIA.

Nel corso di tali lavori non erano state rispettate le distanze legali dalla proprietà confinante e dalla strada. Il Comune, pertanto, negava il condono e ordinava la demolizione delle opere realizzate abusivamente, non curandosi del fatto che tra i due proprietari confinanti era stata stipulata una convenzione sulle distanze tra i fabbricati.

Il contribuente ricorreva al Tar di Firenze per l’annullamento del provvedimento del Comune.

 

Distanze legali, la decisione del Tar

Secondo il Tar di Firenze le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi in tema di distanze legali nelle costruzioni, essendo dettate – contrariamente a quelle del codice civile – a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati.

Ne consegue l’invalidità delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti, che siano in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze.

Resta salva peraltro la possibilità di accordi tra privati sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare (Cassazione civile sez. II, 04/02/2004, n.2117).

Tali accordi si risolvono in limitazioni del fondo confinante a favore di quello su cui l’opera in deroga alle distanze è stata realizzata il cui sfruttamento edilizio subisce una limitazione particolare dovendo compensare nei distacchi la distanza non osservata dal vicino. Una siffatta pattuizione equivale a una servitù prediale la cui costituzione può avvenire solo mediante contratto in forma scritta che, tra l’altro, nel caso in esame, non risulta essere stato stipulato.

 

23 luglio 2015

Istat giugno 2015 e glossario dei termini utilizzati

A giugno 2015 l’indice  nazionale  dei prezzi al consumo per l’intera collettività NIC  al lordo dei tabacchi, raggiunge il valore 107,2 eaumenta dello 0,2% sia rispetto al mese precedente sia nei confronti di giugno 2014, registrando una lieve accelerazione rispetto alla crescita tendenziale rilevata a maggio (+0,1%).

Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’inflazione di fondo è stabile allo 0,6%; stabile anche l’inflazione al netto dei soli beni energetici (+0,8%).

L’aumento su base mensile dell’indice generale è da ascrivere principalmente all’aumento – in larga parte condizionato da fattori stagionali – dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,2%).

L’inflazione acquisita per il 2015 sale a +0,2% (era +0,1% a maggio).

Rispetto a giugno 2014, i prezzi dei beni fanno registrare una flessione pari a quella rilevata a maggio (-0,3%) e quelli dei servizi una crescita stabile allo 0,7%. Di conseguenza, rispetto a maggio 2015 il differenziale inflazionistico tra servizi e beni non varia.

Tra le diverse tipologie di prodotto che contribuiscono all’inflazione generale, segnali di accelerazione o di ripresa della dinamica tendenziale si rilevano in particolare per i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,1%, da +0,9% di maggio) e i Beni durevoli (variazione nulla, da -0,4% del mese precedente).

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano una variazione congiunturale nulla e una crescita tendenziale stabile allo 0,8%.

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto non variano su base mensile e aumentano dello 0,2% su base annua (da +0,3% di maggio).

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e fa registrare una crescita su base annua stabile allo 0,2%, confermando la stima preliminare.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su maggio e diminuisce dello 0,1% rispetto a giugno 2014.

 

Glossario ISTAT

DI seguito proponiamo il glossario con i il significato dei termini più utilizzati.

  • Altri beni: comprendono i beni di consumo ad esclusione dei beni alimentari, dei beni energetici e dei tabacchi.
  • Altri beni regolamentati: comprendono l’acqua potabile e i medicinali.
  • Beni alimentari: comprendono oltre ai generi alimentari (come, ad esempio, il pane, la carne, i formaggi) le bevande analcoliche e quelle alcoliche.
  • Si  definiscono  lavorati  i  beni  alimentari  destinati  al  consumo  finale  che  sono  il  risultato  di  un processo di trasformazione industriale (come i succhi di frutta, gli insaccati, i prodotti surgelati). Si dicono  non lavorati  i beni alimentari non trasformati (carne fresca, pesce fresco, frutta e verdura fresca).
  • Beni  alimentari,  per  la  cura  della  casa  e  della  persona:  includono,  oltre  ai  beni  alimentari,  i beni per la pulizia e la manutenzione ordinaria della casa e i beni per l’igiene personale e prodotti di bellezza.
  • Beni durevoli: includono le autovetture, gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici.
  • Beni non durevoli: comprendono i detergenti  per la pulizia della casa, i prodotti per la cura della
  • persona, i medicinali.
  • Beni semidurevoli: comprendono i capi di abbigliamento, le calzature, i libri.
  • Beni energetici regolamentati: includono le tariffe per l’energia elettrica e il gas di rete per   uso domestico.
  • Beni energetici non regolamentati: comprendono i carburanti per gli autoveicoli ,  i lubrificanti  e i combustibili per uso domestico non regolamentati.
  • Beni regolamentati: includono i beni energetici regolamentati e gli altri beni regolamentati.
  • COICOP: classificazione dei consumi individuali secondo l’utilizzo finale.
  • Componente  di  fondo:  viene  calcolata  escludendo  i  beni  alimentari  non  lavorati  e  i  beni energetici.
  • Contributo  alla  variazione  tendenziale  dell’indice  generale:  permette  di  valutare  l’incidenza delle  variazioni  di  prezzo  delle  singole  componenti  sull’aumento  o  sulla  diminuzione  dell’indice aggregato. A tal fine, il tasso di variazione tendenziale dell’indice generale viene scomposto nella somma degli effetti attribuibili a ciascuna delle variazioni delle sue componenti. Poiché si tratta di un indice concatenato, il contributo della componente i-esima alla variazione dell’indice generale è funzione della dinamica di prezzo di tale componente e della modifica del suo peso relativo   nei due anni a confronto. I contributi alla variazione tendenziale dell’indice generale sono calcolati a partire  dagli  indici  elementari  di  prezzo  dei  prodotti  del  paniere  di  riferimento.  Per  effetto  degli arrotondamenti, la loro somma può differire dalla variazione dell’indice generale.
  • FOI: indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  • Inflazione  acquisita:  rappresenta  la  variazione  media  dell’indice  nell’anno  indicato,  che  si avrebbe  ipotizzando  che  l’indice  stesso  rimanga  al  medesimo  livello  dell’ultimo  dato  mensile disponibile nella restante parte dell’anno.
  • IPCA: indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione europea.
  • IPCA-AS: indici armonizzati dei prezzi al consumo per aggregati speciali. Sono indicatori costruiti secondo uno schema classificatorio alternativo alla COICOP-IPCA e diverso da quello utilizzato per gli indici NIC per tipologia di prodotto. Lo schema di classificazione e il metodo di calcolo sono comuni a quelli utilizzati da Eurostat.
  • IPCA-TC: indice armonizzato dei prezzi al consumo a tassazione costante per i Paesi dell’Unione europea.
  • NIC: indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività.
  • Prodotti ad alta frequenza di acquisto: includono, oltre ai generi alimentari, le bevande alcoliche e analcoliche, i tabacchi, le spese per l’affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e  manutenzione  della  casa,  i  carburanti,  i  trasporti  urbani,  i  giornali  e  i  periodici,  i  servizi  di ristorazione, le spese di assistenza.
  • Prodotti a media frequenza di acquisto: comprendono, tra gli altri, le spese di abbigliamento, le  tariffe elettriche e quelle relative all’acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e gli altri servizi di alloggio.
  • Prodotti a bassa frequenza di acquisto: comprendono gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l’acquisto  dei  mezzi  di  trasporto,  i  servizi  di  trasloco,  gli  apparecchi  audiovisivi,  fotografici  e informatici, gli articoli sportivi.
  • Servizi regolamentati: tipologie di servizio i cui prezzi sono stabiliti da amministrazioni nazionali o locali e da servizi di pubblica utilità soggetti a regolamentazione da parte di specifiche Agenzie (Authority). Comprendono i certificati anagrafici,  il passaporto, la tariffa per i rifiuti solidi, la tariffa per  la  raccolta  acque  reflue,  l’istruzione  secondaria,  le  mense  scolastiche,  i  trasporti  urbani unimodali  e  multimodali  (biglietti  e  abbonamenti),  il  trasporto  extraurbano  su  bus  e  quello extraurbano  multimodale,  i  taxi,  i  trasporti  ferroviari  regionali,  i  pedaggi  autostradali,  i  concorsi pronostici, il canone tv, i servizi di telefonia fissa, la revisione auto, le tasse per il trasferimento della proprietà delle autovetture e dei motoveicoli e alcuni servizi postali.
  • Servizi relativi all’abitazione: comprendono i servizi di riparazione, la pulizia e la manutenzione della casa, la tariffa per i rifiuti solidi,  la tariffa per la raccolta acque reflue,  il canone d’affitto, le spese condominiali.
  • Servizi relativi alle comunicazioni: comprendono i servizi di telefonia e i servizi postali.
  • Servizi  ricreativi,  culturali  e  per  la  cura  della  persona:  comprendono  i  pacchetti  vacanza,  i servizi  di  alloggio,  i  ristoranti,  bar  e  simili,  le  mense,  la  riparazione  di  apparecchi  audiovisivi, fotografici  e  informatici,  i  servizi  per  l’abbigliamento,  i  servizi  per  l’igiene  personale,  i  servizi ricreativi e culturali vari, i concorsi e le lotterie.
  • Servizi relativi ai trasporti: comprendono i trasporti aerei, marittimi, ferroviari, e stradali, i servizi di manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, i trasferimenti di proprietà, le assicurazioni sui mezzi di trasporto.
  • Servizi vari: comprendono l’istruzione, i servizi medici, i servizi per l’assistenza, professioni liberali, assicurazioni sugli infortuni, etc.
  • Variazione congiunturale: variazione rispetto al periodo precedente.
  • Variazione tendenziale: variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

16 luglio 2015

DURC on line – stato di attuazione e definizione delle nuove regole per le Casse Edili
La CNCE, con l’allegata nota n. 28/2015, oltre a fornire un primo quadro sull’andamento della nuova procedura DURC On Line, entrata in vigore dal 1° luglio scorso, fornisce alcuni dettagli operativi per ovviare alle criticità riscontrate in questi giorni e prontamente segnalate all’INPS e all’INAIL.
Come noto, infatti, è stata riscontrata una grave criticità riguardante l’emissione di documenti afferenti imprese edili, regolarmente iscritte alle Casse Edili, senza il riscontro di queste ultime.
Il problema, ha assicurato l’INPS, immediatamente segnalato, è già stato gestito e risolto dall’istituto.
Per quanto concerne però i suddetti DURC già erroneamente emessi, l’INPS ha garantito che procederà al relativo annullamento per permettere un nuova emissione.
Sarà pertanto necessario far pervenire alla CNCE il numero di protocollo di tali DURC anomali, unitamente al codice fiscale dell’impresa, per permetterne la trasmissione agli uffici INPS ai fini dell’annullamento. Si potrà così procedere ad una nuova richiesta.
Per immediata informativa si segnala altresì che il Comitato della Bilateralità, con la delibera n. 2/2015, ha approvato il documento sulle nuove regole che dovranno seguire le Casse Edili per l’istruttoria e l’emissione del DURC On Line. In proposito, si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti.

 

14 luglio 2015

Appalti e contratti: chi può rilasciare le garanzie fideiussorie a corredo dell’offerta?

Dopo una serie di segnalazioni pervenute su garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati, l’Anac ha pubblicato ilComunicato del 1° luglio 2015, in cui spiegato che, in base all’articolo 75 del Codice Appalti, la garanzia fideiussoria può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da soggetti iscritti nell’albo degli intermediari, previsto dal Testo Unico Bancario, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile.

Dal momento che l’Albo unico degli intermediari non è stato ancora istituito e che dal 12 maggio 2015 ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi, fino al 12 maggio 2016 gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario.

In particolare, si tratta di società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia e con un capitale determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di attività.

Le Stazioni Appaltanti dovranno quindi verificare che le garanzie a corredo dell’offerta siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati e inseriti negli elenchi della Banca d’Italia.

La Banca d’Italia ha messo a disposizione anche un elenco dei soggetti non autorizzati.

 

09 luglio 2015

Detrazioni fiscali, entro quanto tempo possono avvenire i controlli da parte del fisco?

La detrazione Irpef relativa alle spese di ristrutturazione ripartita in 10 anni non legittima l’estensione temporale del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate.

Lo ha chiarito la Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia con la Sentenza n. 2597/49/2015 .

Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%)  relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.

Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003e quindi erano scaduti i termini per i controlli.

La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.

Dopo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l’appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.

Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003.

Invece, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.

Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d’imposta 2007.

Tale fatto, non può legittimare l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, secondo i giudici, l’impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con più di 75 o 80 anni che hanno, in passato, rateizzato le spese in cinque o tre anni (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).

La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

 

09 luglio 2015

Nuovo codice appalti, ecco le novità principali

Il Senato ha finalmente approvato il disegno di legge per la riforma degli appalti, recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive europee in tema di lavori pubblici:

  • direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
  • direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE
  • direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

 

Nuovo codice appalti, delega al Governo entro  il 18 febbraio 2016

La delega al Governo dovrà essere attuata entro il 18 febbraio 2016 per il recepimento delle tre direttive. E’ prevista la redazione di unnuovo Codice degli appalti pubblici.

 

Nuovo codice appalti, criteri direttivi

Il ddl introduce quali criteri della delega:

  • il divieto di introdurre, o di mantenere negli atti di recepimento, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee
  • la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzata a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti
  • la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara
  • la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti
  • il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti
  • la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato
  • la revisione del sistema vigente di qualificazione degli operatori economici
  • la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto
  • il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni
  • l’individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento
  • la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni

 

Maggiori poteri all’Anac (Autorità anticorruzione)

Sono concessi maggiori poteri di intervento all’Autorità anticorruzione (Anac), che potrà emanare atti di indirizzo vincolanti verso le amministrazioni. Gli atti prodotti dell’Anac saranno vincolanti per le stazioni appaltanti, compresi i bandi tipo e le linee guida. Inoltre, all’Autorità sarà dato il potere di imporre lo stop alle gare irregolari in corso e anche annullare in autotutela quelle sospettate di essere oggetto di corruzione.
Anche le imprese interessate da fatti di corruzione saranno soggette ai poteri di azione dell’Anac: prima di provvedere al rinnovo degli organi sociali dell’azienda coinvolta oppure di subentrare temporaneamente nella sua gestione, l’Autorità guidata da Cantone potrà prescrivere alla stazione appaltante di valutare se si può procedere a una nuova gara o se un altro concorrente della gara iniziale è disponibile a subentrare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’aggiudicatario corrotto.

Inoltre, l’Anac viene inclusa tra i soggetti da consultare prima dell’emanazione dei decreti delegati.

 

Stop con le deroghe

Annullata la possibilità di ricorrere alle deroghe per le normali procedure negoziali per l’affidamento dei lavori pubblici. Il ddl prevede deroghe solo per lavori connessi a calamità naturali.

 

Stop alle varianti

Come per le deroghe, anche per le varianti in corso d’opera è prevista una forte stretta. L’inserimento di varianti dovrà in ogni caso garantire la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

 

Pagamento dei subappaltatori

E’ previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante in caso di inadempimento dell’appaltatore, come richiesto da diversi operatori di settore.

 

Qualificazione delle imprese

La partecipazione alle gare sarà più facile per le imprese virtuose: viene introdotta la valutazione dei costruttori attraverso un rating reputazionale che si basa sul comportamento tenuto nello svolgimento dei lavori eseguiti.

 

Stop al criterio del prezzo

Il nuovo codice Appalti individuerà come criterio di aggiudicazione da prediligere quello dell’offerta economicamnete più vantaggiosa; il criterio del prezzo più basso non potrà più essere l’unico valutabile nel caso delle gare di progettazione. Saranno individuati espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo.

 

Restrizione al ricorso all’appalto integrato

Arriva anche una restrizione al ricorso all’appalto integrato che prevede sia la progettazione che la realizzazione dei lavori. L’appalto integrato potrà essere utilizzato solo in caso di interventi ad alto tasso di tecnologia.

 

Albo dei commissari

Stop agli affidamenti effettuati dai general contractor che, come insegna il Caso Incalza, non ha portato a risultati entusiasmanti. Sarà l’ANAC a tenere un apposito registro dei commissari di gara, che saranno sorteggiati per la valutazione delle offerte. Ancora in fase di definizione i criteri per l’iscrizione all’albo e i requisiti di competenza e professionalità, che saranno individuate dall’Autorità di Cantone.

 

Albo nazionale dei commissari di gara

Viene introdotto l’albo nazionale dei commissari di gara, gestito dall’ANAC. I componenti delle commissioni dovranno essere estratti a sorte sulla base di un elenco di professionisti inviato alle stazioni appaltanti. Ancora in fase di definizione i criteri per l’iscrizione all’albo e i requisiti di competenza e professionalità, che saranno individuate dall’Autorità di anticorruzione.

 

Costi standard per lavori, servizi e forniture

Previsti costi standard per lavori, servizi e forniture al fine di contenere la spesa per le opere pubbliche.

 

Riduzione delle stazioni appaltanti

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie è previsto un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma. Per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro, ma inferiore alle soglie comunitarie, sono previsti livelli di aggregazione subprovinciali.

 

25 giugno 2015

Abusi edilizi e sanzioni: quanto si paga per evitare la demolizione?

Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) obbliga alla demolizione delle opere realizzate in difformità di un titolo edilizio o all’applicazione di una sanzione pecuniaria.

In particolare, l’art. 33 prevede che “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 […].”

L’ammontare della sanzione, quindi è pari al doppio del costo di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.

Ma cosa accade se si trasforma un volume tecnico (un sottotetto) in un vano abitabile, senza aumentare la superficie, ma aumentando la volumetria?

La risposta è nella Sentenza 2980/2015 del Consiglio di Stato.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato di altezza superiore a quella assentita. Non essendo possibile la demolizione della parte abusiva, senza pregiudizio per la parte conforme ai titoli edilizi rilasciati, il Comune ordina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per il cacolo della sanzione, il Comune  fa riferimento a tutto il volume del sottotetto (non solo alla parte realizzata in difformità dal titolo abilitativo).

Presentato ricorso al TAR Veneto, il responsabile chiede l’annullamento della sentenza concernente la quantificazione della sanzione prevista per l’abuso edilizio commesso.

A suo avviso, la multa deve essere di importo inferiore poiché il D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono sanzionabili gli abusi edilizi che comportano incrementi di carico urbanistico e questi possono verificarsi solo nel caso in cui viene realizzata una maggiore superficie senza titolo e non una maggiore altezza.

Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi respingono il ricorso presentato e confermano di dover calcolare la multa su tutto il volume del sottotetto, poiché i lavori realizzati abusivamente hanno comportato l’utilizzo del volume a fini residenziali, determinando un cambio di destinazione urbanistica anche per la  parte realizzata in conformità ai titoli abilitativi.

In pratica, il cambio di altezza dell’edificio ha determinato l’abitabilità del sottotetto, che altrimenti, in base al progetto approvato, sarebbe risultato un volume tecnico.

 

25 giugno 2015

No alla detrazione del 36%-50% per le abitazioni locate da società immobiliari – Ord. Cass. n. 12466
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12466/2015 del 17 giugno 2015, si è pronunciata in merito alla spettanza della detrazione IRPEF in favore del socio di una società immobiliare, calcolata in base alla sua quota di partecipazione, relativamente alle spese da questa sostenute per la ristrutturazione di abitazioni destinate alla locazione.
In particolare, la Suprema Corte ha negato ad un socio di una società di persone (nel caso di specie una s.a.s.) la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero, ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986 – TUIR, con riferimento a immobili che, nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato come “strumentali” all’esercizio dell’attività d’impresa.
La pronuncia, confermando un orientamento ormai consolidato, prende le mosse da un ragionamento dei giudici basato sulla corretta qualificazione giuridica dei beni “relativi all’impresa” che, sulla base del combinato disposto degli artt. 40 e 77 del TUIR, attribuisce alle unità abitative, possedute dalla società immobiliare e date in locazione a terzi una presunzione assoluta di strumentalità all’esercizio dell’attività d’impresa.
Ne consegue che tale qualificazione dell’immobile escluderebbe l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50%, che, come noto, con riferimento alle società di persone, viene riconosciuta unicamente per i fabbricati produttivi di reddito fondiario, tra i quali rientrano i beni patrimonio (ai sensi dell’art. 90 del TUIR), estranei all’esercizio dell’attività d’impresa.
Al riguardo, occorre infatti ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 57/E/1998 ha chiarito che la detrazione IRPEF è attribuita anche a favore dei soci di società di persone (società semplice, snc o sas) a condizione che “l’immobile, relativo all’impresa, sul quale vengono realizzati gli interventi di recupero non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell’impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima”.
La Circolare, quindi, esclude dal beneficio gli immobili abitativi relativi all’esercizio dell’attività dell’impresa, qualificabili come:

  • “per destinazione”, ovvero quelli che, a prescindere dalla classificazione catastale come abitazioni, sono stati destinati ad uno specifico utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa (ad esempio, abitazioni destinate ad ufficio);
  • “merce”, per tali intendendosi i “beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa” (ad esempio, le abitazioni costruite e destinate alla vendita per le imprese edili).

In sostanza, la Circolare 57/E/1998 riconosce l’applicabilità dell’agevolazione IRPEF del 50% per gli immobili residenziali diversi da quelli strumentali e merce, ossia unicamente per quelli non utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale (immobili patrimonio).
Nel caso esaminato dall’ordinanza, la Suprema Corte ha considerato gli immobili abitativi delle società immobiliari concessi in locazione, in ogni caso, come beni strumentali relativi all’esercizio dell’attività d’impresa e come tali esclusi dall’applicabilità della detrazione IRPEF del 50%.
In senso analogo, si era già espressa anche l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 340/E/2008, in materia di detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, affermando che, per le società immobiliari, le unità abitative concesse in locazione si considerano oggetto dell’attività imprenditoriale e, come tali, sono escluse anche dalla detrazione per il risparmio energetico.
Pertanto, per le società immobiliari prassi e giurisprudenza sarebbero orientate ad escludere le agevolazioni collegate ad interventi edilizi (recupero edilizio o riqualificazione energetica) realizzati su abitazioni concesse in locazione in quanto considerate in ogni caso relative all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Di conseguenza, con riferimento al beneficio spettante ai soci di società di persone per gli interventi di recupero effettuati sui suddetti beni “patrimonio”, la portata applicativa della C.M. 57/E/1998 risulterebbe, alla luce della citata ordinanza, fortemente limitata, escludendo l’agevolazione per gli immobili posseduti dalle imprese di gestione immobiliare e locati a terzi, in quanto idonei a produrre reddito d’impresa ancorché determinato sulla base dei redditi fondiari.

 

25 giugno 2015

Certificazione energetica e nuovo APE, quali sono le novità?

In arrivo il nuovo APE, con le nuove classi energetiche basate sull’Edificio di Riferimento, calcolo degli Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB), nuove tabelle per le classi energetiche, nuovo modello per gli annunci commerciali e nuove relazioni tecniche.

Nella Conferenza Unificata  del 18 giugno 2015, infatti,  è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici“.
La bozza di decreto introduce dunque le nuove Linee guida, che andranno a sostituire quelle emanate con il D.M. 26 giugno 2009.

Nella medesima Conferenza Unificata, le Regioni hanno espresso il loro parere anche sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante la definizione degli schemi e delle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Sempre secondo quanto definito nella bozza, le disposizioni previste dalle nuove Linee guida dovrebbero entrare in vigore dal primo ottobre 2015.

 

Certificazione energetica e nuovo APE, la bozza del DM linee guida del 16 giugno 2015

In base alle disposizioni del provvedimento non ancora in vigore, si dovrà adottare un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Nel documento vengono definiti:

  • gli elementi essenziali e disposizioni minime comuni da tener presente nel sistema di prestazione energetica degli edifici
  • monitoraggio e controlli
  • i dati che il nuovo APE dovrà contenere
  • il sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici, SIAPE
  • le linee guida nazionali per l’APE

 

Certificazione energetica e nuovo APE, i dati da riportare

In base a quanto disposto nella bozza del decreto del 16 giugno 2015, dovranno essere applicati nuovi standard minimi per il calcolo della classe, da riportare nell’Attestato di Prestazione Energetica necessario per la vendita o la locazione degli immobili.

Nel dettaglio, il nuovo APE deve necessariamente riportare, pena l’annullamento, le seguenti informazioni:

  • la prestazione energetica globale in termini di energia primaria totale ed energia primaria non rinnovabile
  • la classe energetica
  • la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento
  • i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili
  • i valori di riferimento
  • l’emissione di anidride carbonica
  • l’energia esportata
  • le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica

 

Certificazione energetica e nuovo APE, validità temporale

Confermata la validità temporale dell’APE di 10 anni a partire dal suo rilascio; deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o qualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici, tali da modificare la classe energetica dell’edificio.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza.

 

Certificazione energetica e nuovo APE, la firma digitale

Nel caso in cui l’APE viene sottoscritto con firma digitale, non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale.

 

Certificazione energetica e nuovo APE, sopralluogo

Il soggetto abilitato deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio oggetto di attestazione.

 

Certificazione energetica e nuovo APE, annunci di vendita o affitto

Con gli annunci di vendita o affitto ci deve essere un apposito indicatore, come previsto dal format contenuto nell’Appendice C del decreto.

Gli annucnic devono riportare:

  • i dati della prestazione energetica globale dell’edificio, sia rinnovabile che non rinnovabile
  • la classe energetica corrispondente
  • la prestazione energetica del fabbricato

 

Certificazione energetica e nuovo APE, monitoraggio e controlli

Le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adotteranno piani e procedure che consentiranno il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.

 

Certificazione energetica e nuovo APE, le linee guida

Le nuove linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, contenute all’Allegato del decreto, prevedono:

  • i vari metodi di calcolo (metodo di calcolo di progetto, metodo di calcolo da rilievo sull’edificio, etc.)
  • le caratteristiche degli applicativi informatici
  • le procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili
  • la nuova classificazione energetica, con le 10 classi che vanno dalla G (la peggiore) alla A4 (la migliore)
  • il nuovo format dell’APE, con 10 classi energetiche, dalla G alla A4
  • lo schema di annuncio di vendita o locazione
  • la definizione del sistema informativo su territorio nazionale (SIAPE)

 

24 giugno 2015

Affitto con riscatto e inquilino inadempiente, le nuove indicazioni del Notariato

Negli ultimi anni tra le nuove tipologie contrattuali  si è imposto il cosiddetto rent to buy, un contratto a metà strada tra una locazione e una prevendita, ossia un affitto con riscatto.

In sostanza esso consente ai potenziali acquirenti, che non dispongono delle somme per acquistare un immobile, di usufruire da subito del godimento dell’immobile individuato, con pagamento di un canone periodico e, in un secondo momento, effettuare l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo.

 

Affitto con riscatto, cosa succede in caso di inadempimento di una delle due parti?

Dal punto di vista legislativo, in caso di inadempimento del conduttore:

  • il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente concordato nel contratto
  • il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo

Nel caso, invece, di inadempimento del concedente:

  • il concedente deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali

Infine, nel caso di mancato esercizio, da parte del conduttore, del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito si ha che le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire.

 

Affitto con riscatto, lo studio del Notariato sulla validità quale titolo esecutivo

Il Notariato, con lo studio 283/2015, è intervenuto nel merito della questione analizzando, per lo più, la validità del titolo esecutivo per la restituzione dell’immobile in caso di inadempimento del conduttore.

In linea generale, l’art. 657 del Codice di procedura civile stabilisce che il locatore può intimare al conduttore lo sfratto in caso di inadempienza, ancor prima della scadenza del contratto.

Lo studio del Notariato evidenzia che risulta decisiva la qualificazione del contratto di rent to buy: se si qualifica come “sottotipo” della locazione, può essere applicato il procedimento per convalida di sfratto; se, invece, si qualifica come contratto atipico o contratto tipico differente, non è applicabile il procedimento di convalida di sfratto.

Pertanto, nel caso di inadempimento del conduttore, se il contratto di rent to buy redatto nella forma dell’atto pubblico contiene una clausola risolutiva espressa, lo stesso ha validità di titolo esecutivo ai fini del rilascio dell’immobile.

 

18 giugno 2015

Trabattello, come sceglierlo e utilizzarlo in sicurezza

Il trabattello è utilizzato in molteplici attività svolte nei cantieri temporanei o mobili quando vi è la necessità di spostarsi rapidamente all’interno del luogo di lavoro ed operare ad altezze non particolarmente elevate.

Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo in base alla tipologia dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili, tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

  • dimensioni dell’impalcato
  • altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento
  • classe di carico
  • tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale
  • carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo
  • condizioni del terreno
  • uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre
  • necessità di ancoraggi

L’Inail ha pubblicato una nuova guida sulla sicurezza nell’uso del trabattello, rivolta principalmente a chi svolge attività lavorative nei cantieri mobili e temporanei.

La guida è denominata “Trabattelli” e fa parte della collana dei quaderni tecnici Inail; ha l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo utili e pratiche indicazioni (con riferimento a leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida) in merito alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto durante l’utilizzo del trabattello.

Infatti, i rischi più rilevanti a cui si espone un lavoratore che lavora sul trabattello sono chiaramente la caduta dall’alto e il ribaltamento dell’attrezzatura (ribaltamento dovuto a inadeguato ancoraggio o al mancato blocco delle ruote).

 

Trabattello, cos’è e quando viene usato

Il trabattello, o ponte su ruote a torre, è un ponteggio mobile costituito da elementi prefabbricati (tubi metallici e tavole); presenta uno o più impalcati collocati a quote differenti, detti ponti e sottoponti. L’accesso ai piani di lavoro avviene dall’interno per mezzo di apposite scale.

Il trabattello è prevalentemente usato per eseguire lavori di manutenzione e finitura (imbiancatura, intonacatura, ecc) all’interno degli ambienti.

Trova comunque largo impiego:

  • nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza
  • nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile)

 

Trabattello, il contenuto della guida

La nuova guida Inail fornisce supporto al datore di lavoro e agli addetti all’utilizzo, dalla scelta fino alla manutenzione dei trabattelli.

In particolare vengono analizzati:

  • i documenti di riferimento
  • la definizione di trabattelli
  • la destinazione d’uso
  • la classificazione in base alle classi di carico, al tipo di accesso agli impalcati, alle condizioni di utilizzo
  • la marcatura
  • le indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio e manutenzione

 

18 giugno 2015

Costo di costruzione, cosa succede se parte dell’edificio è destinata ad attività artigianale?

Il costo di costruzione non è dovuto per un edificio artigianale o per la sua quota parte destinata ad attività artigianali.

Questo quanto stabilito dalla sentenza in esame, sentenza TAR Veneto 589/2015, circa il ricorso presentato da una società operante nel settore della vendita e delle riparazioni meccaniche che, per la realizzazione di un edificio destinato in parte ad attività commerciale ed in parte ad attività artigianale, aveva ottenuto il permesso di costruire dal Comune.

Nel dettaglio, la società ricorrente chiede l’illegittimità del provvedimento con il quale il Comune, in sede di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’immobile, aveva calcolato il pagamento sia degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione con riferimento all’immobile nel suo complesso.

A fronte dell’avvenuto versamento della somma complessiva relativa al costo di costruzione, la società chiede la restituzione della quota corrispondente alla parte della costruzione con destinazione artigianale che non deve essere conteggiata.

Infatti, come espressamente ricordato nel ricorso presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), gli edifici con destinazione artigianale sono tenuti al pagamento dei soli oneri di urbanizzazione e sono esclusi dal pagamento del costo di costruzione.

In base alla documentazione depositata, si evince che la parte commerciale e quella artigianale dell’immobile sono chiaramente delimitate e funzionalmente separate.

Di conseguenza, secondo i giudici, il Comune avrebbe dovuto applicare regimi contributivi differenziati e non il criterio della destinazione prevalente.

In conclusione, il ricorso risulta fondato e accolto: nel caso in esame il costo di costruzione è dovuto solo per la superficie dell’immobile destinata ad attività commerciale.

 

11 giugno 2015

Bando efficienza energetica, come accedere ai fondi

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il Decreto direttoriale del primo giugno 2015, contenente le istruzioni per la presentazione delle domande relative al Bando efficienza energetica ai fini dell’accesso alle agevolazioni per l’efficienza energetica riservate alle imprese del Sud

 

Bando efficienza energetica 2015, chi può accedere

Il Bando è rivolto alle imprese delle Regioni Convergenza

  • Calabria
  • Campania
  • Puglia
  • Sicilia

e finanzia progetti finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell’uso di energia primaria nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di una unità produttiva esistente.

 

Bando efficienza energetica 2015, presentazione della domanda

La domanda di agevolazione e la relativa documentazione potranno essere inoltrate a partire dalle ore 10:00 del 30 giugno 2015, esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica accessibile dalla sezione “Nuovo Bando Efficienza Energetica” del sito del Ministero dello sviluppo economico.

 

11 giugno 2015

Scale portatili, dall’Inail la guida per operare in sicurezza

Le scale portatili sono delle attrezzature ampiamente diffuse sia in ambito lavorativo che di vita quotidiana; vengono per lo più utilizzate come mezzo di accesso e lavoro in molte delle attività svolte nei cantieri mobili e temporanei.

In riferimento agli incidenti, spesso anche gravi, che possono verificarsi con l’utilizzo di scale portatili è da tener presente che la loro sicurezza dipende dalle caratteristiche di resistenza e di stabilità delle stesse.

É importante, quindi, che le scale portatili siano progettate e realizzate con un alto livello intrinseco di sicurezza.

Al riguardo, segnaliamo la guida Inail “Scale portatili” che individua le misure progettuali e di sperimentazione per ridurre al minimo il rischio di incidenti legati al loro impiego.

Scale portatili, contenuto della guida Inail

Il documento Inail riporta i requisiti e le caratteristiche di stabilità e di resistenza strutturale dipendenti dalle sollecitazioni a cui le scale sono soggette, determinate con prove sperimentali, al fine di migliorare la sicurezza dei lavoratori e non che le utilizzano.

Per la valutazione delle caratteristiche di stabilità e resistenza strutturale è stato studiato il comportamento delle scale portatili più comuni presenti sul mercato: le scale in appoggio e scale doppie, in alluminio e in acciaio.

Dopo aver introdotto la tipologia di scale portatili in esame e le relative caratteristiche geometriche e funzionali, vengono analizzati i seguenti argomenti:

  • la stabilità
  • la durabilità
  • le prove di stabilità
  • le prove di durabilità
  • i risultati raggiunti e trasferibilità
  • gli allegati con i risultati delle prove condotte

 

11 giugno 2015

Fotovoltaico, arriva il modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 maggio 2015, contenente l’approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Il provvedimento ha lo scopo di semplificare le procedure di comunicazione e gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (v. articolo “Arriva il modello unico per il fotovoltaico?”) .

Il decreto istituisce il modello unico, contenuto nell’Allegato 1, che permetterà la realizzazione e la messa in opera dell’impianto in 2 soli passaggi.

Nel decreto, inoltre, vengono indicate le modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con il modello unico elettrico ed i compiti dei soggetti interessati.

 

Modello unico fotovoltaico, cos’è e come funziona

Il modello è costituito da una parte recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una seconda parte con i dati da fornire a fine lavori.

La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica.

In particolare, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della prima parte del Modello unico, il Gestore di rete deve verificare la compatibilità della domanda e la realizzazione di lavori semplici per la connessione (limitati all’installazione del gruppo di misura).

Se l’esito è positivo l’avvio della connessione avviene automaticamente.

É lo stesso Gestore ad informare il richiedente e ad inviare una copia del modello unico al Comune e al GSE, a caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna e ad addebitare al richiedente gli oneri per la connessione.

A lavori ultimati, il richiedente deve inviare al Gestore di rete la seconda parte del Modello unico.

Avvenuta la ricezione del Modello unico, sarà il Gestore di rete e non più il richiedente a inviare tutte le comunicazioni a Comune, GSE e Terna.

Il nuovo modello potrà essere utilizzato dal 28 novembre 2015, decorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

04 giugno 2015

Richiesta DURC online, da oggi diventa possibile

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del primo giugno 2015 è stato pubblicato il D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

 

Richiesta DURC telematica

Ad oggi un’impresa regolare sotto il profilo contributivo deve attendere anche un mese per ottenere il documento che dimostra la regolarità della propria posizione contributiva.

Il nuovo decreto prevede che le imprese possano accedere all’archivio degli Istituti Inps e Inail e delle Casse edili per ottenere un Durc in formato digitale “.PDF” in tempo reale.

Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.

Il DURC così richiesto potrà essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge:

  • verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare
  • aggiudicazione di appalti
  • stipula del contratto
  • stati d’avanzamento lavori
  • liquidazioni finali
  • lavori privati soggetti al rilascio di titoli abilitativi
  • attestazioni SOA

 

DURC telematico

L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato “.PDF” non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica
  • l’iscrizione all’Inps, all’Inail o alle Casse edili
  • la dichiarazione di regolarità contributiva
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento

Il documento ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Le disposizioni del decreto divengono efficaci dal primo luglio 2015.

 

04 giugno 2015

Ecoreati, è in vigore la nuova legge con pene fino a 15 anni e 100.000 euro di multa

Dal 29 maggio 2015 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di reati contro l’ambiente introdotte dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Al fine di rafforzare il contrasto ai delitti contro l’ambiente, il provvedimento prevede l’introduzione nel Codice penale di 5 nuovi reati:

  • inquinamento ambientale
  • disastro ambientale
  • traffico e abbandono di materiale di alta radioattività
  • impedimento del controllo
  • omessa bonifica

 

Inquinamento ambientale

Il nuovo articolo 452-bis del Codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Aggravanti

Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

 

Disastro ambientale

È punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Riguarda un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

 

Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività

L’art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente»

 

Impedimento del controllo

Punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l’impedimento del controllo ambientale, negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato.

 

Omessa bonifica

L’Art. 452-terdecies punisce chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

La nuova fattispecie non si contrappone a quella di cui all’art. 257 del Codice dell’ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque provoca l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica.

 

Ecoreati, le novità principali

Tra le principali novità introdotte della Legge 68/2015 segnaliamo:

  • il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati ambientali
  • una notevole riduzione di pena (pari a 2/3) in caso di ravvedimento operoso (ossia chi si adopera per evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi godrà di una diminuzione di pena)
  • la confisca dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi, in sede di condanna o patteggiamento per reati ambientali

 

Ecoreati, le nuove sanzioni

Per i nuovi delitti sono previste specifiche sanzioni:

  • inquinamento ambientale, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
  • disastro ambientale, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni
  • traffico di materiale radioattivo, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
  • impedimento di controllo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni
  • omessa bonifica, è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

 

03 giugno 2015

Pannelli fotovoltaici su pergolato, quale titolo edilizio occorre?

L’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato è un intervento che non richiede il permesso di costruire.

Questo quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con la Sentenza 2134/2015, ha accolto il ricorso presentato da un privato cittadino nei confronti del Comune.

Il caso esaminato in sentenza riguarda l’installazione, previa Comunicazione inizio lavori, di pannelli fotovoltaici su un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione, dotato di tenda parasole retrattile e aperto ai lati.

Il Comune aveva disposto la rimozione dell’impianto fotovoltaico dopo aver giudicato inefficace il titolo edilizio (comunicazione inizio lavori), ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo necessario il Permesso di costruire quale titolo abilitativo.

Il proprietario presenta ricorso al TAR che lo respinge e, di conseguenza, avanza ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione: giudici ricordano, infatti, che in base al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici esistenti o loro pertinenze si qualifica come attività libera e sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL).

I pergolati vanno considerati come pertinenze, essendo essi manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici di modeste dimensioni.

La nozione di pergolato non cambia se, al posto delle piante, vengono installati pannelli fotovoltaici, a condizione che vengano lascia spazi aperti per far filtrare la luce e l’acqua e non ci sia un aumento della volumetria.

In definitiva, l’installazione di pannelli fotovoltaici su pergolato può avvenire con una semplice comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo.

 

28 maggio 2015

Edilizia residenziale pubblica, arriva il Decreto attuativo del Piano Casa

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. 24 febbraio 2015 contenente le procedure e i criteri di alienazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici.

Il decreto prevede un programma straordinario di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, in base a quanto previsto dal Piano Casa (D.L. 47/2014), con lo stanziamento di 468 milioni di euro.

 

Edilizia residenziale pubblica, procedure di alienazione

Il primo articolo del Decreto prevede che i comuni e tutti gli enti pubblici procedano alla vendita del patrimonio immobiliare al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo, predisponendo specifici programmi di alienazione secondo le procedure del decreto.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto le Regioni dovranno selezionare e verificare gli interventi da finanziare e trasmettere gli elenchi, in ordine di priorità, al Ministero delle Infrastrutture che assegnerà concretamente le risorse.

 

Edilizia residenziale pubblica, programmi di alienazione

I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica e’ inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti.

Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell’ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l’alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma.

 

Edilizia residenziale pubblica, criteri di alienazione

L’articolo 2 del decreto fissa i criteri per l’alienazione degli alloggi rientranti nei programmi, indicando i criteri per la determinazione del prezzo di vendita dell’immobile che sarà venduto tramite bandi ad asta pubblica.

In allegato proponiamo il decreto e il modello allegato in base al quale le Regioni, entro il 30 luglio di ciascun anno, riferiranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione, sui proventi derivanti dalle vendite e sul loro reimpiego.

 

28 maggio 2015

Detrazione 65, è obbligatorio l’invio della documentazione all’Enea?

La mancata produzione della ricevuta di invio documentazione all’Enea non compromette la fruizione della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, se l’esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute risultano dimostrabili.

A precisarlo è la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la Sentenza n. 853 del 10 marzo 2015.

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato cittadino in seguito al ricevimento della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate, per aver dimenticato di inviare la documentazione all’Enea in merito alla detrazione fiscale (pari al 55%) per un intervento di efficientamento energetico effettuato.

Nel dettaglio, l’Agenzia aveva emesso la cartella esattoriale poiché non aveva riconosciuto al ricorrente la spesa sostenuta per la riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%, in quanto mancava la ricevuta di invio della documentazione all’Enea.

Il ricorso veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che condizione essenziale per poter beneficiare della detrazione è l’invio all’ENEA della relativa documentazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell’opera.

Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado e proponeva ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale.

Il CTR ribalta quanto precedentemente espresso: il contribuente può inviare una comunicazione di rettifica in caso di errori od omissioni, senza pregiudicare la fruizione dell’ecobonus.

La decadenza del beneficio della detrazione deve essere espressamente previsto dalla legge e l’invio della documentazione all’ENEA è niente altro che una mera comunicazione formale, la cui omissione può al più essere assoggettata ad una sanzione.

 

28 maggio 2015

Decreto interministeriale: procedure di vendita degli alloggi Edilizia residenziale pubblica
Con la pubblicazione sulla GU n. 115 del 20/5/2015 del decreto interministeriale 24 maggio 2015 (in allegato) sono stati definiti i criteri e le procedure per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Comuni, ex Iacp (comunque denominati) enti pubblici anche territoriali. L’emanazione del decreto era prevista da una disposizione normativa contemplata nel decreto legge n. 47/2014.
Entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto in oggetto gli enti proprietari degli alloggi predispongono specifici programmi di alienazione che, previo assenso della regione, sono poi trasmessi al Ministero delle Infrastrutture. Sono fatti salvi i programmi di vendita già avviati in virtù della programmazione regionale. I programmi di alienazione devono riferirsi prioritariamente a:

  • alloggi situati nei condomini misti (proprietà pubblica < 50%);
  • alloggi collocati in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti;
  • immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma;
  • alloggi particolarmente degradati con spese di manutenzione e/o ristrutturazione insostenibili per l’ente proprietario.

Le risorse derivanti dalle vendite resteranno nella disponibilità degli enti proprietari e saranno destinate al recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente e all’acquisto e realizzazione di nuovi alloggi.
Gli alloggi devono essere previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi (prezzo agevolato più riconoscimento di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’acquisto). E’ inoltre previsto il divieto di ulteriore vendita per i successivi 5 anni. Gli alloggi liberati dagli attuali occupanti che non intendono acquistarli sono posti in vendita mediante bandi ad asta pubblica.

 

25 maggio 2015

Scambio di aree tra lottizzanti – imposta di registro
L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta alla richiesta di consulenza giuridica presentata dall’ANCE, sull’applicabilità delle agevolazioni previste dall’art.32 del DPR 601/1973 (registro in misura fissa ed esenzione dalle ipotecaria e catastale) anche a seguito della riforma dell’imposta di registro e della conseguente abrogazione di tutti i regimi agevolativi prima vigenti (attuata, dal 1° gennaio 2014, dall’art.10 del D.Lgs. 23/2011).
Sulla questione, l’ANCE ha sempre sostenuto che il regime agevolativo dovesse comunque trovare applicazione per gli atti di redistribuzione di aree tra soggetti attuatori di piani di lottizzazione, in quanto si tratta di trasferimenti funzionali a ristabilire l’originaria “capacità edificatoria” dei lottizzanti, superando gli squilibri apportati dalle decisioni degli Enti locali esplicitate nelle convenzioni attuative. Al fine di reperire le aree necessarie alle dotazioni infrastrutturali ed ai servizi pubblici, infatti, gli Enti locali, in sede di convenzione con i soggetti attuatori, dispongono la cessione a loro favore dei terreni destinati alle opere di urbanizzazione o ad altre finalità pubbliche e fissano gli indici edificatori dei vari lotti compresi nel piano. Tali prescrizioni comportano degli “squilibri” tra i vari proprietari lottizzanti, in virtù del fatto che, necessariamente, le cessioni “obbligate” delle aree ai Comuni e la determinazione degli indici edificatori finiscono con il pesare maggiormente su alcuni soggetti attuatori, piuttosto che su altri. Per superare tale disparità e riequilibrare la capacità edificatoria dei singoli lottizzanti, si utilizza lo strumento della “perequazione”, che consiste in uno scambio reciproco di aree o diritti edificatori tra i vari soggetti attuatori del piano urbanistico (cd. “ricomposizione fondiaria”), tale da superare il suddetto squilibrio venutosi a creare dalle convenzioni attuative. Come evidente, si tratta di trasferimenti immobiliari obbligatori, privi di qualsiasi intento speculativo e che trovano il loro fondamento nelle convenzioni medesime.
Nella citata risposta, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità delle agevolazioni stabilite dall’art.32 del DPR 601/1973, il cui ripristino normativo, previsto a decorrere dal 12 novembre 2014 dall’art.20, co.4-ter, del D.L. 133/2014 (cd. “decreto sblocca-Italia”, convertito con modificazioni nella legge 164/2014), deve intendersi di portata generale e non limitato ai soli immobili pubblici. Pertanto, anche agli atti di redistribuzione di aree tra soggetti attuatori dei piani di lottizzazione, stipulati dal 12 novembre 2014 1, si applica il regime agevolato ai fini dell’imposta di registro e delle ipotecarie e catastali, in virtù di quanto stabilito dall’art.20 della legge 10/1977, che rinvia espressamente all’art.32 del DPR 601/1973. Inoltre, sempre in merito ai medesimi atti di trasferimento, l’Agenzia aderisce alla posizione ANCE anche relativamente al trattamento IVA a questi applicabile, qualora siano posti in essere da imprese (ossia da soggetti IVA). In particolare, tali atti si considerano esclusi dal campo d’applicazione dell’IVA (e, quindi, soggetti al registro in misura fissa ed esenti dalle imposte ipotecaria e catastale), considerata la loro funzione meramente redistributiva, e non già commerciale. Tuttavia, nell’ipotesi in cui sia previsto anche un conguaglio in denaro, l’operazione è soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.

 

25 maggio 2015

Rischio sismico, sta per arrivare il modello unico di rilevamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici

Pubblicato in Gazzetta il decreto del Presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 per l’individuazione di un modello unico, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 98/2013 (di conversione del decreto del fare), che ha autorizzato la spesa di circa 3,5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la realizzazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

L’individuazione di un modello unico nasce dall’esigenza di mettere in sicurezza sismica gli edifici destinati ad attività didattiche e di rendere omogenee le diverse iniziative che nel corso degli anni lo Stato ha promosso per finanziare interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio scolastico.

L’Allegato 1 contiene i presupposti e le attività per la definizione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici.

In particolare, al fine di definire più mirate strategie di riduzione del rischio, il piano prevede la realizzazione delle seguenti attività:

  • completamento e arricchimento delle informazioni sugli edifici scolastici e sugli interventi di messa in sicurezza effettuati
  • definizione dei parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici per la predisposizione di piani di riduzione del rischio e continuo aggiornamento dei parametri di rischio
  • definizione di un sistema di monitoraggio in grado di valutare lo stato di danneggiamento in tempo quasi reale e di consentire la trasmissione dei dati con i sistemi dell’Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile
  • individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio
  • acquisizione dei dati relativi a pericolosità ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole per determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio
  • acquisizione dei dati relativi agli elementi strutturali e non strutturali e le informazioni sull’utilizzo degli edifici in modo da poter effettuare valutazioni sulla loro vulnerabilità ed esposizione al rischio
  • realizzazione dell’analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate, stime di classificazione semplificata del rischio e valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilità
  • organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, un corso di formazione per la valutazione della vulnerabilità, con giornate informative per studenti e docenti
  • valutazione dello scambio di dati e informazioni con l’Anagrafe dell’edilizia scolastica
  • produzione rapporti e raccomandazioni

Le attività saranno svolte dal Centro di Geomorfologia per l’area del Mediterraneo.

 

22 maggio 2015

Edilizia scolastica, finanziamenti per l’efficientamento energetico

É in vigore dal 14 maggio scorso il decreto del Ministero dell’ambiente e dell’economia del 14 aprile 2015 che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (concessi nel limite massimo di 350.000.000,00 Euro) al fine di rendere gli edifici scolastici pubblici più efficienti sotto il profilo energetico.

Il decreto individua i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi urgenti in merito all’efficientamento energetico degli edifici scolastici (ossia per gli interventi descritti dal decreto Competitività).

 

Edilizia scolastica, chi può accedere ai finanziamenti

Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal decreto in esame i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Possono, inoltre, beneficiare i soggetti pubblici che, a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all’art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i. Per accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i requisiti minimi elencati nell’art. 4 del decreto.

L’importo massimo complessivo del finanziamento non può superare il valore di 20 milioni di euro per singolo progetto di investimento e deve essere inferiore al 50% del valore degli interventi del fondo stesso.

 

Edilizia scolastica, contenuto del decreto sull’efficientamento energetico

Nel dettaglio gli articoli del decreto analizzano:

  • risorse finanziarie
  • ambito oggettivo di applicazione
  • criteri minimi degli interventi
  • importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento
  • beneficiari
  • definizione progetti di investimento

 

22 maggio 2015

Regione Piemonte: nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
La Regione Piemonte, tramite la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 (in allegato e pubbl. sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio 2015), ha provveduto a “riadottare” il Piano paesaggistico regionale (Ppr), strumento di valorizzazione e di disciplina del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale piemontese, realizzato d’intesa con il Ministero dei Beni, delle attività culturali e del turismo. Rispetto al precedente Piano paesaggistico regionale adottato nel 2009 (con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009), la nuova formulazione del documento nasce dalla ricognizione puntuale e dalla perimetrazione dei beni e delle aree tutelate del Piemonte (oggetto di un programma di consultazioni con gli Enti locali) e in relazione alle osservazioni pervenute. Il nuovo PPR contempla e disciplina gli immobili e le aree oggetto di “dichiarazione di notevole interesse pubblico”, ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), presenti nel territorio piemontese nonché le aree tutelate per legge, di cui all’articolo 142 del Codice stesso. Ne emerge un quadro di 365 beni tutelati, più di 200 laghi, 1700 fiumi, torrenti e corsi d’acqua, 106 parchi e riserve, 90 zone di interesse archeologico, circa 460.000 ettari di territori di montagna, nonché ghiacciai, circhi glaciali e boschi. Il PPR è stato sottoposto a una rilettura e a un processo di revisione e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, cartografici e normativi, che ha portato a una nuova formulazione di tutti gli elaborati.
A partire dalla data di adozione del Piano paesaggistico le perimetrazioni dei beni paesaggistici e le prescrizioni contenute sono sottoposte alle misure “di salvaguardia” previste dal citato Codice. Non sono quindi consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate interventi in contrasto con le prescrizioni delle norme di attuazione e con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”.
Gli elaborati sono pubblicati sul sito regionale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio al link: http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm

Chiunque può prenderne visione e far pervenire entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. (ossia entro il 20/07/2015) le proprie osservazioni, anche ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 

21 maggio 2015

Lavori in quota, le misure per il rischio caduta dall'alto

Il rischio di caduta dall’alto non va mai sottovalutato quando si lavora in quota; è sempre opportuno adoperare tutte le misure di prevenzione e protezione opportune.
In questo articolo proponiamo la guida Suva su “Lavori sui tetti”, rivolta sia a coloro che svolgono attività lavorative sui tetti che ai progettisti, contenente le indicazioni e le misure di sicurezza da adottare per ridurre i rischi nei lavori in quota.
La pubblicazione illustra attraverso immagini, schemi esplicativi e tabelle le principali misure di protezione da adottare quando si lavora su un’impalcatura o su un tetto, analizzando i diversi dispositivi di protezione individuale. 

Nel dettaglio sono affrontati i seguenti argomenti:

  • Pianificazione, coordinamento, responsabilità
  • Panoramica delle misure di protezione prescritte
  • Dispositivi anticaduta su tetti inclinati (a partire da una pendenza di 10°)
  • Dispositivi anticaduta su tetti piani
  • Materiale informativo

 

14 maggio 2015

Lana di roccia e lana di vetro: tutti i pericoli, gli effetti sulla salute e le modalità di smaltimento

Con il termine FAV (fibre artificiali vetrose) si intende una serie di prodotti e materiali costituiti da fibre che includono una larga varietà di prodotti inorganici fibrosi ottenuti sinteticamente, come le lane di vetro, di scoria e di roccia (utilizzate per l’isolamento termico, acustico e la protezione incendio) o le fibre ceramiche refrattarie, fibre di silicato.

 

Linee guida lana di roccia, lana di vetro e fibre vetrose

In considerazione del largo impiego delle FAV in edilizia, grazie alle loro buone caratteristiche di isolamento termico e acustico, e dei possibili effetti anche gravi che possono provocare alla salute (effetti irritativi, all’apparato respiratorio, ecc.), la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato le linee guida finalizzate alla riduzione del rischio da esposizione a fibre artificiali vetrose (FAV).
Il documento fornisce le procedure utili a consentire una corretta valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori, sia in ambienti di lavoro che di vita.
Le Linee guida contengono le indicazioni per una corretta modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare. 
Questi gli argomenti trattati: 

  • le proprietà chimico-fisiche
  • la classificazione di pericoli e aspetti normativi
  • i metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre
  • la tipologia di utilizzo e settori di impiego
  • gli effetti sulla salute
  • l'esposizione a fibre vetrose artificiali nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
  • i valori di riferimento e dati di esposizione
  • la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali
  • le indicazioni operative

 

14 maggio 2015

Conto Energia, come inviare la dichiarazione di consumo energia elettrica prodotta nel 2014

I titolari di impianti fotovoltaici, di potenza superiore ai 20 kW ed incentivati con il Conto Energia, hanno l'obbligo di inviare al GSE la dichiarazione annuale di consumo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 30 giugno 2015, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi e la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Questo è quanto affermato dal GSE che mette a disposizione le modalità operative per l’invio della documentazione, specificando i documenti da inviare, le modalità di trasmissione e tutti i dettagli relativi alla procedura.

Modalità invio dichiarazione di consumo energia elettrica

La documentazione richiesta, da inviare esclusivamente per via telematica attraverso il portale FTV-SR, è la seguente:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnatoria all’invio della Dichiarazione Annuale di Consumo
  • copia della Dichiarazione Annuale di Consumo trasmessa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • copia della licenza di officina elettrica o copia della comunicazione del Codice Ditta ove previsto dalle regole applicative del GSE

 

07 magggio 2015

Montaggi ponteggi, la guida per determinare la resistenza dei collegamenti

L’Inail ha pubblicato una nuova guida finalizzata al miglioramento della sicurezza dei ponteggi delle attrezzature provvisionali utilizzate nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento ai ponteggi metallici fissi di facciata realizzati con sistemi modulari.
Il testo spiega il comportamento strutturale dei dispositivi di collegamento montante-traverso; analizza, in particolare, come determinarne la resistenza caratteristica facendo riferimento alla norma UNI EN 12811-3:2005.
Per la valutazione della resistenza del dispositivo di collegamento devono essere eseguite delle prove a collasso. Nel documento viene proposta una procedura di prova per la valutazione del dispositivo di collegamento montante-traverso, compatibile con i requisiti generali imposti dalla UNI EN 12811-3:2005.
Questi gli argomenti trattati dalla guida:

  • Analisi della UNI EN 12811-3:2005
  • Requisiti per le prove sperimentali secondo la UNI EN 12810-2:2004 e la UNI EN 12811-3:2005 necessarie alla valutazione del valore nominale del momento di giunzione caratteristico dei dispositivi di collegamento montante-traverso
  • Definizione dei requisiti delle prove pilota in accordo alla UNI EN 12811-3:2005
  • Campagna di sperimentazione
  • Conclusioni

 

07 maggio 2015

Dia o Permesso di costruire: cosa occorre per realizzare un soppalco?

Per stabilire quale sia il corretto titolo abilitativo da utilizzare per la realizzazione di un soppalco abitabile bisogna fare le valutazioni opportune, caso per caso, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell'intervento.
Questo quanto chiarito dalla recente Sentenza del TAR Campania (n. 2197/2015), intervenuta in merito alla disposizione di demolizione di un soppalco realizzato in un appartamento, previa presentazione della Dia.
Il Comune ne aveva disposto la demolizione perché i lavori risultavano difformi dal titolo abilitativo (il soppalco costruito era pari a circa 100 m², a fronte di un progetto che prevedeva 40 m²) ed anche perché, vista la loro entità, si configuravano quali lavori di ristrutturazione per i quali era necessario il permesso di costruire.
Il Tar individua, pertanto, i casi nei quali serve la Dia (SCIA) o il Permesso di costruire per realizzare un soppalco:

  • la Dia (SCIA) è sufficiente se le dimensioni del soppalco sono limitate
  • il Permesso di costruire (o la Super-Dia) serve se il soppalco ha dimensioni non modeste e comporta una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente (ai sensi dell'art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001), determinando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, del carico urbanistico

I giudici amministrativi ricordano, inoltre, che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate in base all’altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto: se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile e, necessariamente, serve il Permesso di costruire o la Super-Dia per la realizzazione del soppalco.

 

29 aprile 2015

Bonus mobili, detrazioni per ristrutturazioni, mutui... Ecco i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tutti i dubbi e le incertezze in tema di bonus ristrutturazioni sono stati raccolti in una sola Circolare contenente i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate  ha fornito sulle varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.
La Circolare n.17/E/2015 dell’Agenzia affronta e chiarisce varie questioni interpretative riguardanti le detrazioni fiscali, gli oneri deducibili, i redditi da lavoro dipendente e le imposte indirette, in merito a:

  • spese sanitarie
  • spese di istruzione
  • recupero del patrimonio edilizio
  • detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero
  • detrazione per l’acquisto di mobili e successione
  • credito d’imposta riacquisto prima casa
  • altre questioni

Di seguito riportiamo i chiarimenti relativi alle detrazioni fiscali in edilizia.


Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario della detrazione 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire regolarmente del bonus fiscale anche se l’ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario. In tal caso è necessario che dal bonifico emerga in modo chiaro chi è il soggetto che usufruisce della detrazione, con l’esplicita indicazione del codice fiscale.


Nuove detrazioni su immobili che hanno già goduto del beneficio
Chi ha usufruito già della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione edilizia può nuovamente accedere al beneficio se intraprende dei nuovi lavori di riqualificazione.
Per avere diritto alla detrazione completa sullo stesso immobile, ossia ancora una volta con il limite di spesa pari a 96.000 euro, la nuova ristrutturazione deve configurarsi come un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus. L’autonomia dell’intervento emerge, oltre che da elementi di fatto (titolo abilitativo, collaudo dell’opera e dichiarazione di fine lavori), anche dall’autonoma certificazione dei lavori.
In caso di prosecuzione di una precedente ristrutturazione, il limite di spesa per i nuovi lavori non sarà più pari a 96.000 euro, ma si dovranno detrarre le somme già spese.


Beneficiario che lascia in eredità l’immobile
Infine è stato affrontato il caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti.
In caso di trasferimento dell’immobile, su cui sono già stati effettuati gli interventi di ristrutturazione per cui si sta usufruendo della detrazione fiscale, l’erede ha diritto al rimborso delle rate rimanenti, a condizione che abbia “detenzione materiale e diretta del bene”, ossia la disponibilità immediata del bene per tutta la durata del rimborso. Pertanto, se l’erede concede l’immobile in comodato o in locazione perderà il diritto a percepire la detrazione fiscale rimanente.
Per continuare ad usufruire del bonus fiscale non è invece rilevante che l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’erede.


Bonus mobili ed eredità dell’immobile
Diversamente da quanto accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l’erede non ha diritto a subentrare al bonus mobili. 
Nonostante la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel limite di 10 mila euro presupponga la fruizione della detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si tratta di 2 agevolazioni differenti e regolate da norme diverse, che per gli arredi non prevedono il trasferimento mortis causa del bonus.

 

29 aprile 2015

Incentivi Conto Termico, prende il via il Bando GSE per la procedura di iscrizione ai Registri per l’anno 2015

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato il nuovo Bando 2015 riferito agli incentivi del Conto Termico.
In base a quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012, gli operatori che si iscriveranno nei Registri del GSE avranno degli incentivi in merito agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per l'incremento dell'efficienza energetica (interventi di potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW). 
Ci saranno a disposizione più di 29 milioni di euro:  6,93 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 22,29 milioni per i privati. 
I Registri  si apriranno il giorno 20 maggio 2015 alle ore 9:00 e si chiuderanno  alle ore 21:00 del 19 luglio 2015.
La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il portale online messo a disposizione dal GSE.
Le domande saranno inserite in una graduatoria, pubblicata entro 60 giorni dalla chiusura dei Registri, che seguirà tre criteri di priorità:

  • minor potenza degli impianti
  • anteriorità del titolo abilitativo
  • precedenza della data di richiesta di iscrizione al Registro

 

23 aprile 2015

Arriva il modello unico per il fotovoltaico?

In base a quanto previsto dal Decreto Competitività (D.L. 91/2014), a partire dal primo ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici, deve avvenire utilizzando un modello unico che sostituirà tutti i vari modelli eventualmente adottati dai Comuni.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha dato parere favorevole allo schema di decreto trasmesso dal Mise il 19 marzo 2015, con l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, indicando alcune modifiche da farsi:

  • il vademecum informativo, all’articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, dovrà essere predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall’Autorità
  • il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto (nella parte II del modulo) dovrà essere trasmesso direttamente dal richiedente al GSE all’atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE
  • il produttore dovrà indicare (nella parte II del modulo da inviare alla fine del lavori di realizzazione dell’impianto di produzione) anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti

Ricordiamo, che il nuovo modello unico potrà essere utilizzato per gli impianti aventi le seguenti caratteristiche:

  • realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
  • potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
  • potenza nominale non superiore a 20 kW
  • contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto
  • realizzazione sui tetti degli edifici
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione

 

23 aprile 2015

Appalti: può l'Amministrazione mantenere il silenzio sull'istanza di revisione prezzi nei contratti di durata?

La revisione dei prezzi nei contratti di durata è obbligatoria. 
Questo il principio ribadito dal Tar Campania con la Sentenza n. 2086 del 13 aprile 2015.
La controversia oggetto della Sentenza riguarda l’accertamento dell’illegittimità o meno circa il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale in merito alla domanda di revisione dei prezzi per l’appalto del servizio di pulizia di locali, sede proprio degli uffici comunali.
L'obbligo di provvedere alla revisione dei prezzi, sull'istanza avanzata dalla ditta interessata, è stabilito dal meccanismo revisionale di cui all'art. 115, DLgs n. 163/2006. 
Pertanto, tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa devono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, anche nel caso di mancata disponibilità dei costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici (in base all'art 7 del codice degli appalti pubblici).
Inoltre, le stazioni appaltanti e la controparte privata hanno l'obbligo di rispettare tale clausola anche nel caso in cui nel regolamento contrattuale sia prevista una diversa e contrastante forma di pattuizione (in base all'art. 1339 c.c.).

Alla luce di quanto detto, i giudici affermano che sia illegittimo il silenzio tenuto dall'Amministrazione in merito alla domanda di revisione dei prezzi avanzata dalla ditta appaltatrice per il servizio di pulizia.

 

23 aprile 2015

Detrazione 65%, dall’Enea le nuove specifiche su schermature solari e caldaie a biomassa

Con la Legge di Stabilità 2015, il Governo ha previsto una detrazione anche sulle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e caldaie a biomassa. 
A seguito delle incertezze circa la tipologia di schermature solari e caldaie a biomasse realmente detraibili, l'Enea ha recentemente aggiornato i vademecum precedentemente pubblicati al fine di ottenere il beneficio.
Nel vademecum aggiornato relativo alle schermature solari (16 aprile 2015), l'Enea ha specificato le tipologie di schermature solari e le modalità di installazione per ottenere gli incentivi.
Nel dettaglio viene richiesto che:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti)
  • devono essere mobili
  • devono essere schermature “tecniche”
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti
  • per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD”

In sintesi, tutte le tipologie di schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nei vetri) possono usufruire della detrazione, ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a nord.

Analogamente, nel vademecum aggiornato per l'uso delle caldaie a biomassa (20 aprile 2015) vengono indicate le caratteristiche per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.
In particolare, i nuovi requisiti richiesti rispetto alla precedente edizione del vademecum sono i seguenti:

  • il generatore di calore deve appartenere a una delle categorie elencate nella tabella presente nel vademecum
  • punto c): devono rispettare le normative locali per il generatore e per la biomassa
  • punto d): devono essere conformi alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato

Inoltre, viene chiarito che sono agevolabili anche le operazioni di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.

 

23 aprile 2015

Regione Piemonte: l.r. 6/2015 “autorecupero” degli alloggi di edilizia “sociale”
La Regione Piemonte, con la l.r. n. 6 del 13 aprile u.s. (in allegato e pubbl. sul B.U.R. n. 15 del 16 aprile 2015) ha provveduto – tramite una modifica alla l.r. 3/2010 - a disciplinare gli interventi di “auto recupero” che potranno essere effettuati da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia “sociale” carenti di manutenzione.
La tipologia delle opere ammesse è quella che rientra nella casistica della “manutenzione ordinaria” di cui alla lettera a), comma 1, articolo 3 del DPR 380/2001.
L’assegnatario, per fruire della previsione normativa, deve risultare collocato nelle apposite graduatorie o essere già residente nell’alloggio e dovrà, altresì, produrre idonea documentazione per il riconoscimento di costi sostenuti, con un massimo consentito che non dovrà superare i 7.000,00 euro comprensivi di oneri fiscali, e che verranno rimborsati sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell’importo anticipato fino ad un massimo del 50%. Uno specifico comma dispone che qualora vengano realizzati modesti interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell’alloggio, dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008, qualora prevista dalla normative vigenti in materia.
Gli interventi di autorecupero sono individuati dagli enti gestori o proprietari e gli stessi enti controlleranno che i lavori siano stati eseguiti alla regola d’arte, ad avvenuta ultimazione.

 

17 aprile 2015

Liberi professionisti: ecco la differenza tra DURC e attestazione di regolarità contributiva

In risposta ad alcuni dubbi sollevati dagli Architetti di Catanzaro, in merito all’obbligatorietà del DURC per i professionisti iscritti ad Inarcassa che partecipano ai bandi di gara sui servizi di ingegneria e architettura, è intervenuta Inarcassa per far chiarezza sull'argomento.
Al riguardo, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri e architetti ha pubblicato una Nota di chiarimento circa le attestazioni chieste dalle stazioni appaltanti.
Nel documento viene innanzitutto chiarita la differenza tra DURC e regolarità contributiva:

  • il DURC, disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti (Dpr 207/2010), è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili
  • la regolarità contributiva, regolata dall’articolo 90, commi 6 e 7, del Codice Appalti (D.Lgs. 163/2006), è chiesta ai progettisti che partecipano alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di dimostrare la propria regolarità contributiva nei confronti di Inarcassa, il loro ente previdenziale

Pertanto, si deduce che il DURC non è assimilabile all'attestazione di regolarità contributiva.

In particolare:

  • per le imprese che partecipano alle gare d’appalto è necessario il DURC per essere in regola con gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili
  • per i progettisti e professionisti che partecipano alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura il DURC non è richiesto, a condizione che non abbiano dipendenti nel proprio studio e siano in regola con i contributi previdenziali, ma devono attestare una posizione regolare nei confronti del proprio ente previdenziale.

 

16 aprile 2015

Demolizione e ricostruzione, con o senza vincolo di sagoma? Il parere del CdS
È sempre possibile realizzare interventi di ricostruzione con sagoma diversa, come stabilito dal Decreto del Fare (D.L. 69/2013), ma non nel caso di immobili vincolati.
Così si è pronunciato il Consiglio di Stato in merito al ricorso proposto contro il Comune e la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici da parte di un privato cittadino in merito alla realizzazione di un intervento edilizio.
Nel caso in esame (Sentenza 1763/2015 depositata il 7 aprile 2015), il Comune aveva negato l’intervento di demolizione e successiva ricostruzione di un immobile principale adibito ad uso residenziale e di 2 comodi rurali e la conseguente ricostruzione in 10 unità immobiliari di circa 60 m² ciascuna, disposte a schiera su tre livelli sfalsati. 
Il progetto, inoltre, era stato presentato come un intervento di ristrutturazione, per cui era stato richiesto anche il premio volumetrico del 35% introdotto dal Piano Casa della Campania (Legge Regionale 19/2009). 
Non avendo ottenuta né l’autorizzazione paesaggistica né quella edilizia, il privato presentava ricorso al TAR Campania.
Il ricorso veniva respinto sia dai giudici del Tribunale di prime cure che dai giudici di palazzo Spada, pronunciatisi sul ricorso in appello contro la precedente sentenza.
Il CdS ha confermato il diniego emesso dal Comune in quanto l'intervento non si configurava come una ristrutturazione, ma una nuova edificazione dal momento che la sagoma dell’edificio preesistente sarebbe stata completamente stravolta. Inoltre, poiché la zona dell’intervento era situata nel centro storico, il Piano Regolatore non permetteva nuove edificazioni (il Piano Casa può agire in deroga ad alcune previsioni edilizie ed urbanistiche, ma non è possibile applicarlo nei centri storici).

 

16 aprile 2015

Consiglio di Stato: illegittimo il conguaglio retroattivo degli oneri di urbanizzazione
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1504 del 19 marzo 2015 (in allegato) è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha chiesto al titolare di un permesso di costruire il pagamento, a titolo di oneri di urbanizzazione, di una somma ulteriore rispetto a quella già versata ai fini del rilascio del titolo, motivato con riferimento al fatto che si tratta di somme dovute a titolo di “aggiornamento del contributo di costruzione”, secondo gli indirizzi impartiti con apposita successiva deliberazione della Giunta Municipale.
Il Consiglio ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 16 del DPR. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia), il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, e quindi per entrambe le componenti, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi la sua rideterminazione, peraltro in mancanza dell’inserimento nel permesso di costruire di una clausola che consenta ciò, non potendo assumere alcun rilievo la comunicazione, diretta dalla P.A. all’interessato, secondo cui l’Amministrazione comunale può, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all’aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio.
La sentenza conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene illegittima la richiesta di ricalcolare il contributo di costruzione in funzione di provvedimenti intervenuti successivamente al rilascio del titolo edilizio.
L’orientamento dei giudici amministrativi è di ritenere che le delibere comunali che prevedono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono essere applicate solo ai titoli rilasciati dopo la loro adozione e non anche a quelli antecedenti. Alcune pronunce pongono però un’eccezione a tale regola generale. Precisamente, l’unica ipotesi in cui l’aggiornamento disposto successivamente può essere applicato in modo retroattivo è il caso in cui nel titolo abilitativo sia stata inserita l’espressa clausola “salvo conguaglio” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 75).
Diverso il caso in cui l'amministrazione abbia riconosciuto l'errore nel quale era incorsa quantificando l'importo del contributo in misura superiore a quella dovuta: in tal caso il titolare del permesso di costruire ha diritto ad ottenere il rimborso dell'eccedenza, che può esercitare nel termine di prescrizione decorrente, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui detto diritto può essere fatto valere, cioè da quando ha avuto comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'errore nel quale essa era incorsa (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2011, n. 2769).

 

10 aprile 2015

Infortunio sul lavoro, può essere responsabile anche l'impresa subappaltante?
Anche l’impresa che subappalta un lavoro può essere responsabile e quindi rispondere dell’infortunio di un lavoratore, qualora si ravveda la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure di prevenzione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un infortunio mortale, con la Sentenza n. 12228/2015.
Nel caso in esame, il lavoratore dipendente di un'impresa individuale subappaltatrice, era salito sul tetto del fabbricato per la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit con la nuova copertura in alluminio. In corrispondenza del lucernaio, dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione, precipitava al suolo perdendo la vita. 
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente (appaltante in questo caso) è esonerato dagli obblighi antinfortunistici nei confronti del lavoratore che svolge la propria attività in appalto soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
La sentenza, richiamandosi all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 626/1994 (vigente all’epoca dei fatti), sostituito poi dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, chiarisce che spetta al committente (in questo caso l’appaltante) promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Secondo il parere della Corte, il rischio di caduta dall’alto non può certamente considerarsi un rischio specifico, essendo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle specifiche competenze.
Pertanto, non essendo presenti sul tetto le idonee misure di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, viene riconosciuta la colpevolezza dell’impresa affidataria subappaltante.

 

09 aprile 2015

Consulente tecnico d’ufficio e PCT: se non depositi la CTU in modalità telematica non hai diritto al compenso!

Dal 30 giugno 2014 il deposito di atti processuali e perizie da parte di avvocati e CTU deve avvenire esclusivamente per via telematica, in base a quanto disposto dal D.L. 179/2012.
Per consultare atti e documenti ed accedere ai registri di cancelleria, é necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) registrata presso il Registro Generale Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia (Re.G.Ind.E.) ed essere dotati di firma digitale.
Ma cosa accade se un CTU deposita la perizia con la “vecchia” modalità?
E’ quanto accaduto recentemente al Tribunale civile di Macerata. 
In particolare, un CTU, incurante dell'entrata in vigore del deposito telematico degli atti processuali sulla piattaforma PCT, aveva eseguito il deposito con la tradizionale modalità cartacea.
Il giudice del Tribunale ordinario di Macerata, considerato l’obbligo di presentazione telematica, dispone che il CTU depositi i chiarimenti demandatigli durante l’udienza con modalità telematica, subordinando all’avvenuto deposito telematico la liquidazione del suo compenso per l’attività svolta.
Quindi, senza deposito telematico non viene liquidato il compenso.

In allegato il testo dell’Ordinanza e il link ad un precedente articolo di BibLus-net con il video tutorial su come effettuare il deposito telematico.

 

09 aprile 2015

Detrazione 65, i nuovi vademecum per caldaie a biomassa e schermature solari

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuove tipologie di intervento che possono usufruire di detrazioni fiscali del 65% per riqualificazione energetica: caldaie a biomassa e schermature solari.
L’ENEA ha pubblicato 2 nuovi vademecum  che illustrano i passi da seguire per richiedere le agevolazioni fiscali del 65%.
Gli argomenti trattati sono:

  • i requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere
  • i requisiti tecnici specifici dell'intervento
  • la documentazione necessaria

L'ENEA ha attivato, inoltre, il nuovo portale dedicato all’invio della documentazione del 2015 per la richiesta delle detrazioni del 65% che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015.

 

09 aprile 2015

Calcolo IMU e TASI 2015, aggiornati i coefficienti per capannoni ed immobili industriali non accatastati

É stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2015, contenente i nuovi coefficienti per determinare l’IMU e la TASI per gli immobili con le seguenti caratteristiche:

  • classificabili nel gruppo "D" (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali)
  • appartenenti ad imprese
  • distintamente contabilizzati
  • sforniti di rendita catastale

I coefficienti aggiornati servono per determinare il valore di suddetti fabbricati ai fini IMU e TASI dovuti per l’anno 2015, per calcolare la base imponibile.
Infatti, in base al D.Lgs. 504/1992, per questa tipologia di fabbricati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del MEF pubblicato in Gazzetta.

 

02 aprile 2015

Sicurezza cantieri, la guida pratica per il lavoratore autonomo

I lavoratori autonomi sono esposti agli stessi pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, ma il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori. 
Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) all’art.21 prevede che anche i lavoratori autonomi, al fine di operare in sicurezza, rispettino precisi obblighi normativi, come ad esempio utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e munirsi di dispositivi di protezione individuali e di tessera di riconoscimento (con l’indicazione del committente).
Al riguardo segnaliamo la guida Inail “Lavoratori autonomi” contenente indicazioni sulla sicurezza dei lavoratori autonomi in edilizia.
Il documento effettua l’analisi dei 4 principali rischi a cui sono esposti i lavoratori autonomi durante la loro attività lavorativa:

  • rischio elettrico
  • rischio di caduta dall’alto
  • rischio seppellimento
  • rischio legato all’uso non corretto delle attrezzature

Vengono fornite le indicazioni su cosa fare e cosa non fare nelle attività lavorative in cantiere, con le definizioni di lavoratore autonomo, subordinato ed impresa individuale.
Infine, sono riportati tutti i casi di autonomia che risultano regolari e le sanzioni previste per l’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa.

 

02 aprile 2015

Distanze tra fabbricati: vanno applicate anche a terrapieni artificiali e muri di sostegno? Ecco un rapido riepilogo

Una recente sentenza della Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle distanze minime tra gli edifici, evidenziando la non derogabilità delle norme locali rispetto quelle nazionali.
Il caso in esame riguarda la realizzazione di muri costruiti per il contenimento di terrapieni e scarpate, con un'altezza inferiore a 1,50 metri.
Per quanto riguarda l’applicazione delle distanze, il regolamento locale non considera i muri in questione delle costruzioni vere e proprie e pertanto ritiene che non siano tenuti a rispettare le distanze minime nazionali.
I giudici di Cassazione affermano che i terrapieni artificiali e i relativi muri di contenimento devono essere considerati come costruzioni e di conseguenza devono rispettare le distanze minime nazionali in quanto le norme locali non possono derogare a quelle nazionali, possono solo prevedere distanze maggiori. 
Il concetto di costruzione (laddove per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata, avente caratteri di solidità e di immobilizzazione rispetto al suolo) è unico e non può subire deroghe di nessun tipo.
La Cassazione ribadisce, inoltre, che le distanze stabilite dal D.M. 1444/1968 costituiscono valori minimi che devono essere rispettati dai regolamenti comunali.

Prendendo spunto dalla sentenza, è opportuno fare un breve riepilogo della normativa relativa alle distanze tra le costruzioni.

L'articolo 873 del Codice Civile prescrive che le costruzioni realizzate su fondi confinanti, se non aderenti, devono essere poste alla distanza di almeno 3 metri (o alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali, emanati nel rispetto delle norme statali e regionali).
Il Decreto ministeriale 1444/1968  stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee:

  • per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  • nelle Zone C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
  • per i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:
  • 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m
  • 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
  • 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m
  • nelle Zone A (centri storici) sono ammesse distanze inferiori per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni. Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
  • nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche sono lo stesso ammesse distanze inferiori

 

26 marzo 2015

Attenzione alle varianti in corso d’opera! Al via le nuove modalità per la comunicazione all’Anac

L’art.37 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, ha introdotto l’obbligo di trasmissione all’Anac delle varianti in corso d’opera relativamente ai contratti pubblici di lavori.

Al fine di garantire la trasparenza richiesta dalla legge, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha pubblicato il Comunicato n. 29 del 17 marzo 2015 contenente le nuove modalità di trasmissione delle varianti in corso d’opera.

Secondo l’Anac occorre comunicare con estrema chiarezza e trasparenza le cause delle varianti in corso d’opera; pertanto l’Autorità mette a disposizione delle stazioni appaltanti un modello unico di trasmissione (in allegato) contenente le informazioni salienti richieste dall’art. 37, già raccolte e controllate in elenchi prima della trasmissione.

In sintesi, gli argomenti trattati dall’Anac nel Comunicato sono i seguenti:

  • completezza e coerenza della documentazione da trasmettere
  • ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione
  • chiarimenti sulla trasmissione delle varianti nei settori speciali
  • obbligo di trasmissione delle varianti del Contraente generale
  • estensione dell’obbligo di trasmissione a transazioni, accordi bonari, varianti negli appalti integrati prima dell’inizio dei lavori e lavori complementari
  • coordinamento con gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio in forza di precedenti comunicati della soppressa AVCP

 

26 marzo 2015

Abuso edilizio, può essere concessa la sanatoria se l’immobile non è completato?
Un fabbricato non può essere sanato se manca la copertura.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 554 del 5 febbraio 2015, che si è pronunciato in merito alla sanatoria di un abuso edilizio.
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato nei confronti del Comune da parte di un privato che, dopo aver realizzato abusivamente una costruzione in muratura ad uso residenziale, presenta domanda di sanatoria per l’immobile, a suo dire ultimato.
Il Comune respinge la richiesta avanzata poiché l’opera abusiva non risulta essere completata, mancando il solaio di copertura.
Il provvedimento comunale viene impugnato con ricorso al Tar che lo ritiene  infondato e pertanto lo respinge con la Sentenza 1140 del 29 giugno 2009.
Successivamente è il Consiglio di Stato che respinge definitivamente il ricorso, confermando la sentenza del Tar.
Per poter usufruire delle misure previste dalla Legge 47/1985 (condono edilizio), infatti, gli edifici residenziali devono risultare ultimati e si intendono tali se è stato almeno eseguito il rustico ed è stata completata la copertura.
Nell’edificio in questione, invece, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali; mancava il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione.
Tali elementi hanno portato i giudici di Palazzo Spada a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria.

 

19 marzo 2015

Impianti di riscaldamento, libretto d’impianto e rapporto di controllo. Tutto quello che c’è da sapere nelle nuove FAQ del Ministero

Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da imprese, installatori e privati cittadini alle prese con l’obbligo di aggiornare il libretto di impianto e di redigere il rapporto di efficienza energetica (di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013), il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato le nuove FAQ sull'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aggiornate a febbraio 2015.
In risposta ai vari quesiti, le FAQ affrontano le seguenti tematiche:

  • la definizione di impianto termico
  • gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici ai fini della sicurezza e relativa frequenza
  • la modalità di compilazione del libretto di impianto
  • la definizione di trattamento dell’acqua di raffreddamento dell’impianto di climatizzazione estiva
  • i controlli di efficienza energetica da effettuare sugli impianti
  • la periodicità dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica
  • i requisiti di cui devono essere in possesso i manutentori
  • le macchine frigorifere e/o pompe di calore e il libretto di impianto

 

19 marzo 2015

DURC per i lavori privati – Durata del documento

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 3899/2015 ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata, per le vie brevi, dagli Istituti INPS, INAIL e CNCE, in merito alla durata del DURC in relazione ai lavori edili per i soggetti privati.

Stante, infatti, la previsione di cui al comma 8-bis dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, secondo la quale “Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati”, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha avuto, fino a tale data, validità di 120 giorni dal rilascio.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, con il quale verranno ridefiniti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica stessa, il Ministero ha chiarito che la validità di tali documenti, rilasciati dal 1° gennaio scorso “in relazione ai lavori edili per i soggetti privati” è, pertanto, di 90 giorni.

Si richiama quindi l’attenzione sul fatto che, anche laddove detti documenti riportino ancora i 120 giorni, la validità è ridotta a 90 giorni in quanto l’estensione a 120 giorni ha operato solo fino al 31/12/2014.

 

19 marzo 2015

Terre e rocce da scavo: alcuni chiarimenti sul dm 161/2012

Per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012, è sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa (al giorno) contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”: lo afferma la direzione generale del ministero dell’ambiente rispondendo ad un quesito posto da alcuni operatori privati sull’applicazione dell’allegato 6 del citato decreto.

Il D.M. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.). Ciò, peraltro, vale anche nelle ipotesi in cui i materiali trasportati, il luogo di produzione, il sito di destinazione e magari anche il trasportatore coincidono.

Si tratta di una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l’invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti!

Con i chiarimenti del Ministero, invece, viene consentito di eseguire una unica comunicazione giornaliera contenente tutte le informazioni dei vari trasporti.

 

16 marzo 2015

POS professionisti e imprese: arrivano le sanzioni per chi non si mette in regola?

Sanzioni fino a 1.500 euro o sospensione dell’attività per i professionisti e commercianti che non si adegueranno all’utilizzo del POS nella propria attività professionale. 
Lo prevede il nuovo disegno di legge n.1747, in discussione al Senato e destinato a suscitare molte polemiche, soprattutto nel mondo dei professionisti, vista la mano pesante utilizzata per stabilire le sanzioni da applicare.

 

La normativa in vigore 

L’obbligo di utilizzo del POS (strumento che consente i pagamenti elettronici con il bancomat e carta di credito) per imprese, professionisti, artigiani e commercianti è scattato lo scorso 30 giugno 2014. 
Tuttavia, almeno sino ad ora, per i trasgressori non è prevista alcuna sanzione.
La norma era passata praticamente in sordina, senza particolari polemiche, in quanto senza sanzioni per i trasgressori, appariva una facoltà piuttosto che un obbligo. 
Il risultato è stato una diffusione assai scarsa dei POS. 

Il disegno di legge e le sanzioni
Per sistemare la questione, è stato presentato un disegno di legge che prevede un meccanismo teso a premiare i professionisti e i commercianti che si adegueranno alla normativa ed avranno la possibilità di detrarre dal proprio imponibile reddituale il costo percentuale di ciascuna transazione eseguita tramite strumenti di pagamento tracciabile. 
Dal lato opposto, sarà introdotta una ammenda di 500 euro per chi è sprovvisto di POS. 
Pagata la sanzione, si avranno 30 giorni per adeguarsi e 60 giorni per comunicare alla Guardia di Finanzia l’avvenuta installazione. In caso di mancato adeguamento scatta una ammenda di 1.000 euro. 
Sarà la Guardia di Finanza ad effettuare i controlli e a irrogare le sanzioni.
Si precisa che il ddl è ancora in esame al Senato.
In allegato proponiamo il testo del ddl.

 

12 marzo 2015

Manutenzione in edilizia, quali interventi godono dell’IVA agevolata al 10%?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di beni significativi (Risoluzione 25 del 6 marzo 2015).
In particolare, l’istante solleva il problema di come determinare il valore dei beni significativi (per definire correttamente l’IVA agevolata) nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli.

Nello specifico, l’istante prospetta tre possibili diverse soluzioni:

  • considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore
  • considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione
  • assoggettare ad aliquota ridotta l'intero valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene significativo

L’Agenzia chiarisce che nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto, producono infissi su misura per poi installarli, l’aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro i limiti previsti per i “beni significativi”.
Ribadisce, inoltre, che sia nel caso in cui i lavori siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi va considerata come fornitura di beni significativi.

 

12 marzo 2015

Verifiche periodiche delle attrezzature: nuova circolare con le tariffe aggiornate

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare del 3 marzo 2015, che fornisce indicazioni sul decreto 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

La Circolare si compone di quattro punti, di cui si segnalano in particolare gli ultimi due.

Il punto 3 riguarda le nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all’indice Istat dei prezzi al consumo relativo all’ottobre 2014 (pari a +0,9%). Tali tariffe, riportate nell’allegato 1 alla Circolare, aggiornano, sostituendole, quelle fissate dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012, e, come queste, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima.

Si sottolinea che i compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% dalle tariffe suddette, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 11 aprile 2011.

Il punto 4 riguarda le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche, segnalazioni che devono essere inviate tempestivamente al Ministero del Lavoro dall’INAIL, le ASL, ovvero le ARPA. Le segnalazioni devono comprendere le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati. L’allegato 2 alla Circolare fornisce un elenco dei comportamenti anomali con relativo provvedimento proposto, mentre l’allegato 3 contiene il modello per l’effettuazione delle segnalazioni al Ministero.

Per completezza si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

 

10 marzo 2015

Autorizzazione unica ambientale, ecco il nuovo modello unico nazionale

Il D.P.R. 59/2013 ha istituito l’Autorizzazione unica ambientale (Aua), il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali.

In particolare, sono 7 le autorizzazioni di base che possono essere assorbite dall’Aua, alle quali si possono eventualmente aggiungere altri permessi individuati da norme regionali:

  • autorizzazione sugli scarichi
  • comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  • documentazione previsionale di impatto acustico
  • autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione
  • comunicazione sullo smaltimento
  • recupero dei rifiuti

La Conferenza unificata del 26 febbraio scorso ha approvato il modello unico semplificato relativo all’Autorizzazione che le piccole e medie imprese sono tenute a presentare per gli interventi su impianti produttivi che non hanno dimensioni tali da richiedere l’AIA.

Ricordiamo che l’Aua va richiesta con un’unica domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive); il rilascio avviene solitamente entro 90 giorni, salvo i casi in cui è necessario convocare la Conferenza di Servizi.
Le Regioni dovranno adottare il nuovo modulo standard, adeguando i contenuti alle normative regionali di settore, entro il 30 giugno 2015.

 

05 marzo 2015

Cosa succede quando il direttore dei lavori è incompetente professionalmente? Chi paga i danni?
Che cosa succede se il direttore dei lavori assume l'incarico per un'opera che non rientra tra le sue competenze? Chi paga gli eventuali danni che dovessero verificarsi?
La risposta viene fornita dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza del 4 febbraio 2014.
Il caso in esame si riferisce all’incarico di direttore dei lavori per la realizzazione di un fabbricato, affidato dai proprietari del terreno ad un geometra di loro fiducia.
Il direttore dei lavori, come viene ricordato, non è una figura obbligatoria, ma una volta nominato deve far si che l'opera appaltata risulti conforme a quella progettata. Pertanto l'incarico può essere assunto esclusivamente da professionisti titolati rispetto allo specifico intervento.
Nella sentenza in oggetto, il geometra aveva assunto l’incarico di direttore dei lavori per la realizzazione di opere che non rientravano tra le sue competenze.
In tal caso, il contratto di direzione dei lavori va considerato nullo e, di conseguenza, nessun risarcimento a titolo contrattuale per la mancata o non corretta realizzazione dell’opera può essere addebitato al professionista.

 

05 marzo 2015

Comunicazione inizio lavori, CIL e CILA. I lavori che possono essere realizzati e la nuova modulistica

La Comunicazione inizio lavori, con e senza asseverazione (CIL e CILA), è una pratica amministrativa utilizzata ampiamente nel campo dell’edilizia per effettuare lavori di vario genere. 
Con la nuova normativa è addirittura possibile il frazionamento delle unità immobiliari anche con l'aumento della SUL e l’accorpamento con aumento del carico urbanistico.

Ricordiamo che con la CIL (comunicazione senza asseverazione del tecnico) in edilizia libera possono essere realizzate:

  • opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444)
  • aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal d.lgs. n. 20/2007, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso

Con la CILA (comunicazione con asseverazione del tecnico) in edilizia libera possono essere realizzati:

  • interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso
  • modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa

In merito allo snellimento delle procedure in campo edilizio Roma Capitale ha pubblicato i nuovi modelli unici semplificati per CIL e CILA, in sostituzione della DIA, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria anche onerosi, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia.
Nel caso di Roma Capitale oltre agli oneri concessori, nel caso di aumento del carico urbanistico, è necessario calcolare gli oneri della monetizzazione in base alla deliberazione di A.C. n. 73/2010.
I nuovi modelli hanno lo scopo di annullare i tempi di attesa per l’inizio lavori, rendere più stretti i tempi per le verifiche tecniche ed amministrative (ossia se la documentazione è completa) e ridurre, inoltre, i costi relativi ai diritti di segreteria e snellire la procedura per il cittadino (viene meno la dimostrazione della legittimità del fabbricato da parte dello stesso).

 

05 marzo 2015

Dispositivi di ancoraggio: chiarimenti del Ministero sulla marcatura CE

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla marcatura CE dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto.

Tali chiarimenti, riportati nella Circolare allegata alla presente nota, evidenziano le differenze tra le seguenti due tipologie di dispositivi:

  • i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione, che quindi seguono il lavoratore e sono caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili;
  • i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono fissi e non trasportabili (compresi quelli con componenti rimovibili perché, ad esempio, avvitati ad un supporto).

I primi,essendo “tenuti” dall’utilizzatore durante il periodo della sua esposizione al rischio e rimossi alla fine del lavoro, sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) e come tali sono soggetti alla marcatura CE come DPI ai sensi della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i..

La seconda tipologia di dispositivi, invece, proprio per il fatto che sono fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto non devono riportare la marcatura CE come DPI.

Per il fatto che sono installati permanentemente nelle opere da costruzione, tuttavia, tali dispositivi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione (si veda nostra circolare n. 281/2014)

A titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti norme armonizzate ai sensi delle quali devono essere marcati CE come prodotti da costruzione i relativi dispositivi di ancoraggio:

  • UNI EN 516:2006, che si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, fissate in modo permanente a parti strutturali dei tetti inclinati, per potere stare in piedi o camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto. Le installazioni per l’accesso ai tetti sono classificate come segue: Classe 1 installazioni che non devono essere usate come punti di ancoraggio ai quali non devono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta; Classe 2 installazioni che possono essere usate come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.
  • UNI EN 517:2006, che si applica ai ganci di sicurezza per tetti, installati permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati. Tali ganci sono progettati per ancoraggio di scale per tetti, nonché per supportare piattaforme di lavoro, e possono essere utilizzati simultaneamente come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta, se certificati in tal senso dal fabbricante.La stessa norma UNI EN 517 non si applica alle installazioni (ganci di sicurezza per tetti) che vengono usate esclusivamente come punti di ancoraggio per DPI contro le cadute dall’alto o di trattenuta.

 

02 marzo 2015

Rifiuti pericolosi, al via la nuova procedura per una corretta classificazione

A partire dal 18 febbraio 2015 è in vigore la nuova procedura per la corretta classificazione dei rifiuti pericolosi, con pesanti sanzioni e nuove procedure per produttori e gestori.

La nuova disciplina della classificazione dei rifiuti è contenuta nel Decreto Competitività (D.L. 91/2014), con particolare riferimento alla distinzione fra quelli pericolosi e non.
Nel provvedimento, infatti, sono elencati i principi di classificazione dei rifiuti che viene effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Tre sono i casi che possono verificarsi:

  • i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, denominati pericolosi in “assoluto”. Essi sono considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono, senza alcuna ulteriore specificazione
  • i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, denominati non pericolosi in “assoluto”. Essi vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono, senza ulteriore specificazione
  • i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o meno, devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede (indagini previste nel Decreto stesso)

Nel caso in cui le sostanze presenti in un rifiuto non siano note o non siano determinate con le modalità stabilite, le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, pertanto il rifiuto si classifica come pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

 

26 febbraio 2015

Rent to buy, quali le tasse da applicare al canone d’affitto e quali alla quota di anticipo prezzo?

Il Decreto 133/2014 (Legge 164/2014) ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, il rent to buy, ossia l’affitto con riscatto.

Si tratta di un contratto relativo al godimento di un immobile, in funzione della successiva alienazione (V. art.: “Proprietari di casa senza il mutuo? Si, grazie al rent to buy. Ecco la cose da sapere sull’acquisto con riscatto”), caratterizzato dai seguenti elementi:

  • l’immediata concessione in godimento dell’immobile mediante il pagamento di canoni
  • il diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene
  • l’imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti (Circolare 4/E del 19 febbraio 2015) sulla disciplina fiscale da applicare per la tassazione dei contratti in argomento, a seconda della funzione specifica per cui il canone viene versato: il godimento dell’immobile o l'acconto sul prezzo finale di trasferimento.
Nel caso della locazione si applicano, per le imposte dirette ed indirette, le disposizioni previste per i contratti di locazione. 
Per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile, invece, si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti-prezzo.
Nello specifico, la Circolare tratta i seguenti argomenti:

  • l’inquadramento civilistico dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
  • la disciplina fiscale dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
  • la fase di godimento dell’immobile: trattamento del canone per godimento del bene e acconto prezzo
  • l’esercizio del diritto di acquisto e trasferimento dell’immobile
  • il mancato trasferimento dell’immobile e restituzione degli acconti

 

26 febbraio 2015

Affidamento di lavori urgenti ed indifferibili, ecco come devono procedere le stazioni appaltanti

Per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, relativi ad interventi urgenti ed indifferibili, il D.L. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) ha introdotto alcune semplificazioni finalizzate ad accelerare la pubblicazione dei bandi, la ricezione delle offerte, i tempi per la stipula del contratto e sui controlli.
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti circa gli obblighi informativi (nei confronti dell’Anac) ed i controlli a campione, a seguito delle semplificazioni introdotte dal Decreto Sblocca Italia.

Ricordiamo, brevemente, che costituisce “estrema urgenza” la situazione, attestata dall’ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per i seguenti interventi:

  • messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM
  • mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici
  • adeguamento alla normativa antisismica
  • tutela ambientale e del patrimonio culturale

Nel documento allegato, l’Autorità fornisce alle stazioni appaltanti le istruzioni per segnalare correttamente il ricorso alle procedure accelerate e semplificate, relativamente a:

  • procedura negoziata e affidamento diretto
  • obblighi informativi
  • controlli a campione

12 febbraio 2015

Notariato: predisposto il “contratto tipo” per la formula del “Rent to buy”
Il Consiglio nazionale del Notariato ha divulgato uno schema contrattuale secondo le indicazioni normative fornite dall’articolo 23 del DL n. 133/2014. Il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. rent to buy), secondo la formulazione fornita dall’art. 23 del DL 133 si qualifica come una operazione contrattuale unitaria attraverso la quale la parte concedente (proprietaria dell’immobile) offre, a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento del medesimo, con pagamento di un canone periodico rinviando ad un momento successivo l'acquisto e il pagamento del relativo prezzo, dal quale verranno scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.
L’articolo 23 ha previsto, in particolare, la trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari per il periodo di durata del contratto di “rent to buy” (non oltre i dieci anni). L’accordo, pertanto, dovrà avere la forma dell’ atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
In sintesi, la tipologia contrattuale si articola nelle seguenti fasi (che vengono peraltro dettagliatamente disciplinate dallo schema tipo contrattuale):
1) il potenziale acquirente/parte conduttrice, acquisisce fin da subito la disponibilità dell’immobile (ad uso abitativo o meno) versando un canone periodico (eventualmente anche una caparra confirmatoria/acconto) comprensivo sia della quota da imputare al godimento che di quella da imputare al prezzo di vendita. Alla disciplina del godimento non si ritiene applicabile la normativa speciale sulle locazioni (L. 431/1998 e L. 392/1978). Dal punto di vista soggettivo non sussistono limitazioni in merito alla qualità dei contraenti, i quali possono essere sia privati, che esercenti attività d’impresa.
2) La parte conduttrice entra nell’immediato godimento dell’immobile assumendosi tutti i rischi derivanti dall’uso e provvedendo alle eventuali, se previste, spese condominiali e comunque a tutte le spese riferite alla ordinaria manutenzione dell’immobile.
3) La parte conduttrice ha il diritto scegliere se acquistare la proprietà dell’immobile, entro un termine predeterminato, pagando una somma a saldo del prezzo, che tiene conto, in tutto o in parte, di quanto già versato;
4) L’acquisto definitivo dell’immobile cui si applica di conseguenza l’ordinaria disciplina in materia.
Si evidenzia che al momento il testo normativo affronta esclusivamente la disciplina civilistica del rent to buy mentre la regolamentazione fiscale, in attesa di previsioni ad hoc, deve essere desunta dalle disposizioni analoghe a tale forma contrattuale.

 

06 febbraio 2015

Ecobonus 65% nel 2015, quali sono le novità in materia di efficienza energetica per privati, imprese e Pubblica Amministrazione? La Guida Enea 2015
L’Enea ha pubblicato la “Guida all’efficienza per il 2015”, contenente le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità e dal D.Lgs. 102/2014 in tema di efficienza energetica.
La pubblicazione informa i consumatori su cosa cambia nel 2015 sul fronte delle detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus 65%) e sulle scadenze e gli obblighi in tema di razionalizzazione energetica.
Ecco le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015:

   - estensione dell’ecobonus 65% per le spese sostenute nel 2015 per l’acquisto      e posa in opera delle schermature solari, tende esterne, chiusure oscuranti,          dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. L’importo                    massimo detraibile è di 60.000 euro
   - estensione dell’ecobonus 65% per le spese sostenute nel 2015 per l’acquisto      e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di        calore alimentati da biomasse combustibili. L’importo massimo detraibile è di        30.000 euro
   - proroga a tutto il 2015 delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del              65% per gli interventi di efficienza energetica
   - proroga a tutto il 2015 delle detrazioni del 65% per le spese destinate agli            interventi antisismici e di messa in sicurezza statica

Queste, invece, le novità introdotte dal Decreto 102/2014 sull’efficienza energetica:

   - attuazione di un programma di intervento per il miglioramento della                        prestazione energetica degli immobili della PA centrale, a partire dal 2014 e          fino al 2020
   - obbligo per le grandi imprese di effettuare diagnosi energetica entro il 5                dicembre 2015, con periodicità di 4 anni
   - adeguamento ai contatori intelligenti per favorire una più efficace misura dei        consumi di elettricità, gas, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua                calda
   - istituzione di un fondo destinato a sostenere il finanziamento di interventi di          efficientamento realizzati anche mediante le ESCO
   - predisposizione da parte di Enea di un programma triennale di informazione         e formazione sull’efficienza energetica rivolto a PMI, dipendenti pubblici,               famiglie, studenti e istituti bancari, da sottoporre al MiSE

 

22 gennaio 2015 

Durc, dal primo gennaio la validità scende a 90 giorni
Il Decreto del Fare (D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2014 ) ha stabilito che a partire dal primo gennaio 2015 la validità del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) passi da 120 a 90 giorni.
Il nuovo termine riguarda solo gli interventi di edilizia tra soggetti privati; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e per i certificati relativi ai benefici normativi e contributivi sul lavoro e ai finanziamenti regionali, statali e dell'Unione europea, la validità del Durc è confermata a 120 giorni dalla data di emissione.

 

22 gennaio 2015

Piano Casa Piemonte, proroga a tutto il 2015 per le istanze di ampliamento e demolizione con ricostruzione
Pubblicata la Legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 24 contenente la proroga al Piano Casa Piemonte.
In modifica alla precedente Legge regionale 20/2009, in materia di snellimento delle procedure in edilizia ed urbanistica, il termine “31 dicembre 2014” è stato sostituito con il nuovo termine “31 dicembre 2015”.
Pertanto, sarà possibile presentare domanda di ampliamento edilizio (fino al 20% della cubatura esistente) o demolizione con relativa ricostruzione fino al 31 dicembre 2015, dando maggior slancio alla ripresa edilizia e al recupero del patrimonio esistente.

 

15 gennaio 2015

Bonus mobili, come e quando richiedere l’agevolazione fiscale? La nuova guida aggiornata a gennaio 2015
La detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è stata prorogata al 31 dicembre 2015 grazie alla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014).
Proponiamo in allegato la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2015 che fornisce precise indicazioni al contribuente su come chiedere ed ottenere l’agevolazione fiscale.

 

Tra le principali novità si evidenzia che:

   - L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e        il 31 dicembre 2015
   - La ritenuta che sarà applicata ai pagamenti effettuati mediante bonifico                     bancario è dell’8% (4% fino al 31 dicembre 2014)

 

La guida illustra in maniera semplice:

   - Quando spetta la detrazione
   - Per quali acquisti
   - Come ottenere il bonus
   - L’importo detraibile
   - Le modalità di pagamento
   - I documenti da conservare
   - I quesiti con le risposte più frequenti

 

15 gennaio 2015

Violazioni in materia di certificazione energetica, le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Chi paga la multa per non aver allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di presentarlo.
Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 31/E 2014 relativa alle novità contenute nel Decreto sulle semplificazioni fiscali).
Inoltre, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate individuerà, tra le informazioni acquisite con la registrazione dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Ministero per l’accertamento e la contestazione della violazione.
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’APE.

 

15 gennaio 2015

INAIL – Infortuni in itinere – Deviazioni per ragioni personali

L’INAIL, con la circolare n. 62/2014, è tornata sulla questione, già ampiamente dibattuta, dell’estensione della tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni effettuate per ragioni personali del lavoratore.
A riguardo, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, l’INAIL ha ritenuto di poter estendere la tutela assicurativa e riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, cioè l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola.
Tale riconoscimento, precisa l’Istituto, è subordinato – previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato - all’accertamento delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Le disposizioni della circolare in commento si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
 
05 gennaio 2015
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