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... Anno 2016

Attenzione, anche le parti comuni di un condominio possono essere acquisite per usucapione!

Un condomino aveva acquisito per usucapione una frazione dell’area cortilizia comune, come previsto in una clausola del contratto di acquisto del proprio immobile.

Il vicino si rivolgeva al Tribunale ordinario, chiedendo l’annullamento della citata clausola, in quanto contraria alle norme imperative di legge ed al contratto costitutivo del condominio.

Il Tribunale di Ravenna dichiarava la nullità delle pattuizioni negoziali, essendo in contrasto con gli artt. 1117, 1119 e 1418 del Codice civile. Pertanto il giudice di primo grado non consentiva il trasferimento del diritto esclusivo di uso dell’ area cortilizia ed ordinava il conseguente ripristino dello stato di comunione.

Il proprietario dell’immobile presentava, dunque, ricorso in Appello.

La Corte accoglieva l’appello e dichiarava l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia, in quanto vi erano chiari indizi dell’uso ultra-ventennale dell’area, quali:

  • la recinzione della zona interessata
  • la costruzione di opere edili
  • la piantagione di alberi
  • l’esclusione stabile degli altri condomini

A questo punto il vicino chiedeva la Cassazione della sentenza di Appello.

 

Parti comuni condominio: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26061 del 16 dicembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dal vicino.

Il vicino fonda il proprio ricorso sulla violazione di una serie di articoli del cc tra cui gli artt. 1117 e 1119, secondo cui: le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.

La Corte, di contro, ritiene fondati le motivazioni della sentenza di Appello. Il riconoscimento dell’avvenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia è coerente con due principi fondamentali:

  • anche i beni condominiali (quali beni comuni) possono essere acquistati in proprietà esclusiva per usucapione
  • il possesso del bene può essere acquistato anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo

Secondo la Cassazione la semplice dichiarazione di nullità delle clausole negoziali, che avevano attribuito la proprietà esclusiva dell’area cortilizia al proprietario dell’unità immobiliare, non è in grado di escludere definitivamente il possesso, la cui esistenza, invece, essendo un potere di fatto sulla cosa rimane svincolata, anche dall’atto da cui trae origine.

Pertanto la Corte di Cassazione conferma la sentenza d’Appello, che dichiarava l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area cortilizia.

 

29 dicembre 2016

Notifica preliminare Asl: tutto quello che occorre sapere

Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.

In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.

 

Quando è necessaria la notifica preliminare Asl

La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:

  • è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea; in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione
  • all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.

 

Notifica preliminare Asl e testo unico sulla sicurezza

L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  • cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

Contenuto della notifica preliminare Asl

L’Allegato XII del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce i contenuti della notifica preliminare Asl.

La notifica preliminare Asl deve contenere:

  • data della comunicazione
  • indirizzo del cantiere
  • generalità del committente/i
  • natura dell’opera
  • responsabile/i dei lavori
  • coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
  • coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
  • durata presunta dei lavori in cantiere
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  • ammontare complessivo presunto dei lavori

Oltre i dati indicati è consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.

 

 

Invio e conservazione della notifica preliminare Asl

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC.

In alcune Regioni è obbligatorio l’inoltro telematico e l’utilizzo della della firma digitale.

Come previsto dall’art. 99 del testo unico, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Occorre anche conservare la copia della notifica preliminare insieme al resto della documentazione.

 

Notifica preliminare Asl e detrazioni fiscali

La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.

Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl.

 

29 dicembre 2016

Revisione tabelle millesimali: cosa succede se le infiltrazioni rendono un locale inutilizzabile?

Un magazzino/deposito posto al piano seminterrato era stato reso completamente inutilizzabile a seguito delle ripetute infiltrazioni di acqua dal sottosuolo. Il proprietario del locale riteneva, dunque, che le tabelle millesimali dovevano essere revisionate, per adeguarle al nuovo stato di fatto.

L’inquilino si rivolgeva al Tribunale di primo grado, chiedendo l’accertamento delle quote millesimali. Il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando che non era mai venuta meno la potenziale destinazione commerciale della porzione in questione.

Il proprietario ricorreva in appello contro la decisione del giudice di primo grado.

La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale di primo grado, rilevando che non era riscontrabile la presenza di errori obiettivamente verificabili che avessero comportato una differenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore effettivo delle stesse.

Per la cassazione di tale sentenza il proprietario dell’immobile proponeva ricorso.

 

Revisione tabelle millesimali, la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19797/2016 si esprime sul ricorso presentato dall’inquilino. Il ricorrente ribadisce l’impossibilità di usare il proprio locale a causa delle inondazioni verificatesi, provenienti dal sottosuolo. A seguito di tale evento il rapporto originario tra i valori posti a base delle tabelle si era notevolmente alterato, con conseguente necessità di una diversa ripartizione delle spese condominiali.

La Cassazione chiarisce che i millesimi vanno individuati al momento dell’adozione del regolamento condominiale.

La revisione delle tabelle millesimali può avvenire solamente in 2 casi:

  • quando si accerta che sono conseguenza di un errore
  • quando è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (ad esempio per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata)

Al riguardo, gli errori possono essere di varia natura:

  • errori inerenti alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti, quali l’estensione, l’altezza, l’ubicazione, l’esposizione ecc.
  • errori di fatto (ad esempio erronea convinzione che un singolo appartamento abbia una estensione diversa da quella effettiva)
  • errori di diritto (ad esempio erronea convinzione che nell’accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni degli elementi sono irrilevanti a tale effetto)

Non possono invece qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto da criteri più o meno soggettivi. Inoltre non essendovi stata alcuna modifica delle caratteristiche proprie degli immobili, una diversa destinazione d’uso del locale non può incidere sull’assetto millesimale.

Pertanto la Corte rigetta il ricorso e ritiene che le tabelle millesimali non debbano essere revisionate.

 

22 dicembre 2016

Facciate multifunzionali, cosa sono e quali vantaggi offrono

Continuiamo ad analizzare i materiali da costruzione ecosostenibili individuati come possibili alternative ai materiali tradizionali.

Tra le soluzioni per l’edilizia innovativa ed eco-sostenibile segnaliamo le facciate multifunzionali.

 

Facciate multifunzionali

Si tratta di un sistema multifunzionale ad alta efficienza energetica per la riqualificazione e costruzione delle facciate degli edifici che, a differenza delle soluzioni tradizionali, garantisce la massima flessibilità.

Tra le facciate multifunzionali, orientate alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento del comfort abitativo, analizziamo quelle:

  • con collettori solari termici trasparenti integrati
  • con collettore solare termico a tubi sottovuoto da integrare nella facciata
  • transparent BIPV-system PVShade
  • sistema di ventilazione naturale con recupero del calore

 

 

Vetrate con collettori solari termici trasparenti integrati

Il collettore solare termico trasparente è un nuovo componente di facciate che permette il contatto visivo verso l’esterno, garantisce il controllo della luce solare e abbagliamento, e genera calore.

 

15 dicembre 2016

Contributo di costruzione, il Comune può sempre sanzionare il ritardo nel pagamento?

Un Comune rilasciava ad una società una concessione edilizia e successivamente una variante. In seguito accertava l’omesso degli oneri di urbanizzazione e il ritardato pagamento dei costi di costruzione.

Infliggeva dunque alla società una sanzione pecuniaria di euro 51.089,41.

Per entrambi i titoli edilizi, al beneficiario era stato richiesto di costituire una polizza fideiussoria in favore del Comune, a garanzia del puntuale pagamento delle singole rate dei distinti contributi di costruzione.

L’amministrazione comunale però non aveva mai provveduto all’escussione della garanzia fideiussoria né aveva sollecitato il debitore al pagamento di quanto ancora dovuto.

La società si rivolgeva al Tar della Valle d’Aosta adducendo che il Comune:

  • aveva omesso di sollecitare, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il pagamento del dovuto alla scadenza delle singole rate
  • avrebbe dovuto escutere la fideiussione, evitando così di aggravare la posizione della società

Il Tar Valle d’Aosta respingeva il gravame. Pertanto la società presentava ricorso al Consiglio di Stato.

 

Omesso pagamento contributo di costruzione: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 24 del 7 dicembre 2016, si esprime sull’appello presentato dalla società.

Il giudice richiama quanto previsto dal dpr n. 380 del 200(testo unico dell’edilizia) secondo cui:

il relativo contributo è costituito da 2 quote, commisurate rispettivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’edificio assentito. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è di norma (salvo eventuale rateizzazione a richiesta dell’interessato) corrisposta all’atto del rilascio del permesso mentre la quota relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni all’ultimazione della costruzione. (art. 11 c.2)

al momento della quantificazione e della rateizzazione del contributo di costruzione gli enti locali richiedono all’intestatario del titolo edilizio la prestazione di una garanzia. (art. 16, comma 3)

in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione è previsto che siano applicate delle sanzioni pecuniarie, la cui determinazione in concreto è rimessa, sia pur nel rispetto di alcune soglie minime e massime fissate dalla legislazione nazionale, alla legislazione regionale. (art. 42)

La legge regionale della Valle d’Aosta (n. 11/1998) disciplina gli aumenti del contributo dovuti in relazione al ritardo nel pagamento, determinandoli nella seguente misura:

  • minima del 20% (ritardo contenuto entro il termine di 120 gg dalla scadenza del primo termine)
  • intermedia del 40% (ritardo contenuto entro gli ulteriori 60 gg)
  • fino a giungere al 100% del contributo (per ritardi ancora superiori)

La norma sanzionatoria (nazionale o regionale) rileva dunque il solo mancato pagamento della rata di contributo imputabile al debitore principale.

L’amministrazione comunale, esaurito il termine originario di pagamento della rata, può escutere immediatamente la fideiussione presentata a garanzia. Se ciò non avviene, ha comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo.

Pertanto il Consiglio di Stato si esprime a favore del Comune, confermando la sentenza di primo grado.

 

15 dicembre 2016

Oneri sicurezza aziendale: è obbligatorio indicarli, pena l’esclusione dalla gara

Una società veniva esclusa da una gara (contratto di servizi) indetta dal Comune, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica.

La società presentava ricorso al Tar Molise, adducendo che l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non era richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta.

 

Oneri sicurezza aziendale, la sentenza del Tar del Molise

Il Tar del Molise con la sentenza n.513 del 9 dicembre del 2016 si esprime sul ricorso presentato dalla Società.

Viene innanzitutto evidenziata la tempistica del disciplinare di gara: la pubblicazione del bando risale al primo luglio 2016. La gara rientra dunque pacificamente nel campo di applicazione del dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del nuovo Codice, si prevede che:

nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Come sentenziato in un recente caso analogo, tale disposizione rappresenta un ineludibile obbligo legale da assolvere già in sede di predisposizione dell’offerta economica, per garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti. In questo modo si evita che l’offerta possa essere modificata successivamente nelle sue componenti di costo.

Inoltre nel disciplinare di gara viene specificato che si tratta di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) dlgs 50/2016.

Nel caso in esame la società omette di compilare un documento obbligatorio: il fac simile precompilato e non modificabile. Tale documento è relativo all’offerta economica che prevede espressamente un campo dedicato alla indicazione dei costi relativi alla sicurezza.

Per il rispetto del principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, è prevista l’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito di inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro. In caso di mancata indicazione, dunque, la sanzione prevista è l’esclusione dalla gara.

Pertanto il Tar del Molise rigetta il ricorso e conferma l’esclusione della società dalla gara.

 

15 dicembre 2016

Demolizione e ricostruzione di un rudere: si tratta di nuova costruzione o di una ristrutturazione edilizia?

Il proprietario di un rudere aveva presentato una pratica di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un bar/gelateria. L’intervento prevedeva la demolizione e ricostruzione del rudere.

Veniva rilasciata l’autorizzazione paesaggistica dal Comune, che, in un secondo momento, veniva annullata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Pertanto il proprietario proponeva ricorso al Tar della Campania, che però lo rigettava.

Il ricorrente a questo punto si appellava al Consiglio di Stato.

 

Demolizione e ricostruzione di un rudere: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5106 del 5 dicembre 2016 si esprime sull’appello proposto.

Il proprietario sostiene che la demolizione e ricostruzione di un rudere debba essere considerato come intervento di ristrutturazione edilizia. L’intervento di demolizione e ricostruzione rappresenta un’incisiva forma di recupero di preesistenze, assimilabile alla ristrutturazione edilizia.

Tale intervento prevede la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato rispetto a quello esistente.

Secondo il ricorrente, infatti, è possibile risalire all’originaria consistenza del manufatto e quindi ricostruirlo con le stesse iniziali caratteristiche.

Il Consiglio di Stato, con riferimento a pregresse sentenze in Giurisprudenza, chiarisce che l’attività di demolizione e ricostruzione di un rudere deve essere invece considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto il rudere ha perduto i caratteri dell’entità urbanistico-edilizia originaria, sia in termini strutturali che funzionali.

È inutile risalire all’originaria consistenza dell’edificio, considerato che quest’ultimo non esiste più come entità edilizia nell’attualità e quindi la sua ricostruzione si deve configurare, comunque, come una nuova costruzione.

Inoltre non è possibile attuare, come richiesto dall’appellante, l’art. 7, comma 8-bis, della legge regionale Campania n. 19 del 2009, secondo cui:

“È consentito il recupero edilizio […] in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché sia comprovata la preesistenza […] nonché la consistenza e l’autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale […]”.

La norma non è applicabile al caso di specie, in quanto l’immobile oggetto della presente controversia non viene ricostruito in sito (ma è delocalizzato rispetto all’originaria aria di sedime) ed inoltre non è destinato ad edilizia residenziale, ma a bar/gelateria.

Pertanto il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dal proprietario del rudere. Viene confermata la sentenza del Tar e dunque annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune.

 

15 dicembre 2016

Da oggi solo 5 titoli abilitativi edilizi: ecco le nuove regole

Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in piedi 5 titoli abilitativi:

  • edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
  • CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
  • SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
  • super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
  • PdC (permesso di costruire)

In questo articolo riproponiamo una sintesi schematica degli interventi realizzabili mediante ciascuno di questi titoli.

 

Edilizia libera

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:

  • antisismica
  • sicurezza
  • antincendio
  • questioni igienico-sanitarie
  • efficienza energetica
  • tutela dal rischio idrogeologico
  • codice dei beni culturali e del paesaggio

 

SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:

  • interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
    • limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
  • le varianti a permessi di costruire che
    • non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie
    • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
    • non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
    • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

 

Permesso di costruire

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

  • gli interventi di nuova costruzione
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
    • limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

 

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.

In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:

  • strumenti urbanistici
  • regolamenti edilizi
  • disciplina urbanistico-edilizia
  • norme antisismiche
  • norme di sicurezza
  • norme antincendio
  • norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
  • norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
  • codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004)

 

15 dicembre 2016

La realizzazione degli impianti è sufficiente a comprovare l’abuso edilizio

Il proprietario di un sottotetto aveva realizzato un’unità immobiliare destinata a civile abitazione in totale difformità dalla concessione edilizia.

In particolare la nuova unità abitativa, a seguito di accertamento della polizia municipale, risultava:

  • priva dell’altezza minima prevista per l’abitabilità
  • indipendente rispetto alle sottostanti unità abitative
  • accessibile tramite scala esterna
  • dotata di aperture finestrate, non previste in progetto, che avevano determinato modifica dei prospetti

Il tribunale di primo grado aveva condannato il privato cittadino al reato di cui all’art. 44 lett. b) dpr n. 380/2001 ed alla pena di un mese di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusive.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado e di conseguenza il proprietario dell’immobile ricorreva in Cassazione.

 

Mutamento destinazione d’uso: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 49840/2016 si esprime sul ricorso presentato in tema di mutamento della destinazione d’uso di un immobile, da locale sottotetto a civile abitazione.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, dpr 380/2001, si considerano interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che:

comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile

La costruzione in totale difformità del permesso di costruire può derivare da:

  • consistenti aumenti di volumetria
  • rilevanti modificazioni della struttura esterna dell’immobile
  • dalla esecuzione di interventi all’interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell’edificio

Nel caso in esame, il mutamento della destinazione d’uso è attestato attraverso l’esecuzione di lavori che conferiscono al locale differenti caratteristiche di utilizzazione.

Nella fattispecie la realizzazione, in corso d’opera, dei soli impianti interni (idrico, elettrico e fognario) in ambienti non destinati a civile abitazione è l’inequivocabile dimostrazione della presunzione di abuso edilizio.

Pertanto la Cassazione conferma la condanna prevista nei primi 2 gradi di giudizio.

 

07 dicembre 2016

Dall’Anac il nuovo modulo varianti in corso d’opera

L’Anac ha comunicato che è disponibile il nuovo modulo per la trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di lavori da compilare a cura del responsabile del procedimento (RdP), come previsto dall’art. 106 dlgs 50/2016.

Il nuovo modulo prevede semplificazioni rivolte al coordinamento tra le varianti in corso d’opera propriamente intese e gli altri istituti di modifica del contratto nella fase di esecuzione. Restano valide le indicazioni generali per l’accertamento delle cause delle varianti a cura del responsabile del procedimento.

L’Anac evidenzia l’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardi.

Di seguito alleghiamo il modulo varianti in corso d’opera dei contratti sopra-soglia di lavori o concessioni ex art.106, c.14, dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti).

Nel nuovo modulo varianti in corso d’opera è necessario indicare i seguenti dati:

  • dati identificativi della stazione appaltante (o di altro soggetto) e del Responsabile del procedimento (RdP)
  • oggetto/descrizione concisa della variante in corso d’opera
  • CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto)
  • numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della variante in corso d’opera e soggetto che approva la variante in corso d’opera
  • numero di protocollo e data del provvedimento di autorizzazione della variante da parte del RdP
  • settore/tipologia d’intervento o di contratto
  • trasmissioni di precedenti varianti in corso d’opera
  • comunicazioni all’Osservatorio dell’Anac di avvenute modifiche del contratto in corso d’opera
  • comunicazioni di avvenute modifiche del contratto
  • comunicazioni esiti del contenzioso
  • variante ex art.132, co.1, dlgs 163/2006 come catalogate dal RdP
  • importi di riferimento principali delle varianti in corso d’opera
  • documentazione da trasmettere a corredo della variante
  • modalità di trasmissione e sanzioni per ritardi: avvertenze.

 

07 dicembre 2016

Ecco il nuovo testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001)

Il testo unico dell’edilizia (dpr 6 giugno 2001 n. 380) raccoglie tutti i principi fondamentali e generali e le disposizioni in materia di attività edilizia.

Il testo unico dell’edilizia ha subìto nel corso degli anni (dal 2001 ad oggi) numerose modifiche e aggiornamenti. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato dal decreto SCIA 2 che ha introdotto una serie di novità, tra cui:

  • il riassetto dei titoli edilizi
  • l’ampliamento degli interventi in edilizia libera
  • l’individuazione di nuove attività rientranti nell’ambito della SCIA
  • il debutto della super SCIA (SCIA alternativa al permesso di costruire) in luogo della super DIA
  • l’introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo
  • la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità

Il nuovo testo entra in vigore l’11 dicembre 2016.

 

07 dicembre 2016

Arrivano le regole per la CILA. Ecco come procedere

Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) ha introdotto una serie di modifiche al testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001), tra cui l’art. 6 bis relativo agli interventi soggetti a CILA.

 

Gli interventi soggetti a CILA

Secondo la nuova formulazione del testo, che entrerà in vigore l’11 dicembre 2016, gli interventi soggetti a CILA sono quelli che non ricadono nell’ambito di applicazione di:

  • art. 6: attività di edilizia libera
  • art. 10: interventi soggetti a permesso di costruire
  • art. 22: interventi subordinati a denuncia di inizio attività

Per conoscere nel dettaglio l’elenco di tutti gli interventi soggetti a CILA, si rimanda all’articolo “Titoli abilitativi edilizi, ecco la guida definitiva in funzione degli interventi da realizzare“.

 

Le nuove regole per la CILA

La CILA può essere inoltrata anche per via telematica da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Devono comunque essere rispettate le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, vanno rispettate:

  • le norme antisismiche
  • le norme di sicurezza
  • le norme antincendio
  • le norme igienico-sanitarie
  • le norme relative all’efficienza energetica
  • le norme di tutela dal rischio idrogeologico
  • le disposizioni del dlgs 42/2004

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale

  • l’elaborato progettuale
  • la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori da eseguirsi:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti
  • sono compatibili con la normativa in materia sismica
  • rispettano la normativa sul rendimento energetico
  • non interessano parti strutturali dell’edificio

La comunicazione contiene gli identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

 

CILA e multe in caso di inadempimento

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Le Regioni a statuto ordinario disciplineranno le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

 

01 dicembre 2016

Addio al certificato di agibilità. Ecco la segnalazione certificata di agibilità

Dal certificato alla segnalazione certificata di agibilità, ecco una delle novità più importanti previste dal decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante segnalazione certificata.

La novità sostanziale è, quindi, nella maggiore responsabilità data al professionista, tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge.

Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1

 

Segnalazione certificata di agibilità, le sanzioni

La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.

Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
  • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale

 

Segnalazione certificata di agibilità, la documentazione

La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

  • attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni necessarie
  • certificato di collaudo statico
  • dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
  • estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale
  • dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi

L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione descritta.

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.

 

01 dicembre 2016

Sicurezza cantiere stradale: la segnaletica può essere intesa anche come recinzione di cantiere?

Il cantiere stradale è uno degli ambienti di lavoro più rischiosi, per il quale si rende necessaria in ogni momento l’osservanza di quanto previsto dalla legge.

In generale, il cantiere stradale è sottoposto alle indicazioni previste da:

  • il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008)
  • il Codice della strada  (dm 10 luglio 2002)

Proprio in riferimento all’applicazione dell’art. 109 del dlgs 81/2008, recinzione di cantiere, la Regione Toscana ha avanzato una richiesta di chiarimento:

se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della strada possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell’art. 109 del Testo unico

La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada, ha chiarito il Ministero (Interpello 12/2016), hanno funzioni espressamente previste e diverse dalla recinzione.

La recinzione (art. 109 del dlgs 81/2008) deve impedire l’accesso alle zone corrispondenti al cantiere di non addetti ai lavori.

Sul cantiere devono, inoltre, essere presenti segnali ricordanti il divieto di accesso e di segnali di pericolo; pertanto la recinzione, spesso, oltre ad avere la funzione di impedimento all’accesso di estranei ha anche la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all’interno del cantiere.

Laddove la segnaletica ha caratteristiche tali da impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni, la stessa può considerarsi idonea anche come recinzione.

 

24 novembre 2016

Sopraelevazione in condominio: occorre rispettare le leggi antisismiche!

Il proprietario di un appartamento collocato all’ultimo piano di un fabbricato condominiale eseguiva una sopraelevazione. Veniva realizzato un nuovo appartamento con innalzamento dei muri maestri.

Il condominio si rivolgeva al Tribunale ordinario, chiedendo:

  • l’immediata sospensione dei lavori edilizi in atto
  • il riconoscimento di illegittimità dell’opera
  • la riduzione in pristino dei luoghi
  • il risarcimento dei danni prodotti al condominio

Il Tribunale rigettava la domanda del condominio perché infondata e comunque non provata.

Il condominio proponeva dunque Appello, la cui Corte ribadiva che la sopraelevazione denunciata non ledesse l’aspetto architettonico né la statica dell’edificio, neppure quanto ai pericoli sismici.

Il condominio si rivolgeva dunque in Cassazione, contestando alla Corte di Appello di aver confuso “la stabilità statica con quella diversa in presenza di forze sismiche“. Al riguardo, i giudici di Appello avevano ricordato come il Ctu escludesse che i maggiori carichi realizzati dalla sopraelevazione potessero comportare un pericolo di instabilità sismica per l’edificio condominiale. Il Ctu aveva infatti evidenziato che il fabbricato non era in linea con la normativa antisismica, indipendentemente dalla sopraelevazione.

 

Sopraelevazione in condominio: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23256/2016 si esprime sul ricorso presentato dal condominio. Secondo il condominio doveva per forza ritenersi insussistente la possibilità di eseguire la sopraelevazione, in quanto l’ edificio in questione, costruito nel 1968, non è mai stato conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione antisismica.

La Cassazione accerta la violazione e la falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cc).

Inoltre l’art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano alle seguenti prescrizioni:

  • rispetto delle condizioni statiche dell’edificio
  • rispetto dell’aspetto architettonico dell’edificio stesso
  • non diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti

Il limite segnato dalle condizioni statiche si intende come espressivo di un divieto assoluto. Può essere ovviato soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione.

Ne consegue che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione.

La presentazione di un intervento antisismico dell’opera eseguita e dell’intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permetterebbe di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale.

Non essendo stato presentato alcun intervento antisismico e di conseguenza una verifica dell’intera struttura, la Cassazione ritiene ci siano le condizioni per un potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato e, pertanto, accoglie il ricorso presentato dal condominio.

 

24 novembre 2016

Detrazione box auto pertinenziale: l’agevolazione è possibile anche senza bonifico!

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 43/E del 18 novembre 2016 con cui fornisce nuove indicazioni su detrazione box auto pertinenziale in caso di acquisto da costruttore.

Viene previsto che la detrazione è concessa anche se il pagamento è effettuato con assegno, ma alle seguenti condizioni:

  • il ricevimento delle somme per il pagamento deve essere riportato in atto notarile
  • l’impresa deve fornire anche una dichiarazione sostitutiva sulla contabilità, oltre all’attestazione delle spese sostenute

 

Detrazione box auto pertinenziale, la regola generale

Chi acquista un box auto pertinenziale da impresa costruttrice può beneficiare di una detrazione del 50% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del box stesso, lo prevede l’art. 16-bis del Tuir:

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 % delle spese documentate […] per gli interventi:

  1. di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
  2. di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  3. necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, […];
  4. relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  5. finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, […];
  6. relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  7. relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici […];
  8. relativi all’adozione di misure antisismiche […];
  9. di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici […].

La detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera d), anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi.

Nel corso del 2016 la percentuale di detrazione è pari al 50%, con una spesa massima di 96.000 euro.

 

Bonifico e ritenuta d’acconto

In caso di pagamento con bonifico per ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir – detrazion 50%) o riqualificazione energetica (legge 296/2006 – detrazione 65%) le banche trattengono un importo pari all’8% a titolo di ritenuta d’acconto, operando come sostituto d’imposta.

Generalmente le banche dispongono di modelli ad hoc per ristrutturazione o risparmio energetico, che prevedono già la definizione dei campi necessari:

  • partita iva del beneficiario del pagamento
  • codice fiscale di chi usufruisce della detrazione
  • causale

L’applicazione della ritenuta d’acconto avviene automaticamente.

 

Presupposti detrazione acquisto box auto e pagamenti

Il presupposto dell’agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è il carattere pertinenziale di tali immobili. La pertinenzialità del box all’abitazione deve evincersi da atti ufficiali (ad esmepio dall’atto di compravendita).

In passato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati:

  • a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato
  • a partire dalla data del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale

Pertanto, non risultava possibile usufruire del beneficio fiscale per i pagamenti avvenuti prima della formazione del vincolo pertinenziale.

 

Detrazione box auto pertinenziale, le nuove regole

Con la circolare 43/E del 2016, L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi importanti chiarimenti, modificando le vecchie regole.

L’Agenzia ritiene che il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. La condizione è che il vincolo di pertinenzialità risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Relativamente alle modalità di pagamento, l’Agenzia aveva già precisato (risoluzione n. 55/E del 2012) che la non corretta compilazione del bonifico, tale da non rendere possibile l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte delle banche non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Con i nuovi chiarimenti a firma del Direttore Orlandi, la detrazione può concedersi anche nei casi in cui non sia operata la ritenuta d’acconto. In particolare,  è possibile usufruire della detrazione a patto che:

  • il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile
  • il venditore, oltre all'apposita attestazione sui costi di realizzazione del box, fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

 

24 novembre 2016

Motivi di esclusione gara d’appalto: i chiarimenti dell’Anac

Il Presidente dell’Anac, col comunicato del 26 ottobre 2016, ha fornito nuovi chiarimenti nell’ambito dell’ art. 80 del Codice appalti (dlgs 50/2016).

Tale articolo tratta i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, nonché le modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti.

L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti delle seguenti figure:

  • il titolare o il direttore tecnico, nel caso di impresa individuale
  • il socio o il direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo
  • i soci accomandatari o il direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice
  • i membri del consiglio di amministrazione, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, nel caso in cui si tratti di altro tipo di società

In assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.

 

Motivi di esclusione gara: modalità di dichiarazione

Il possesso del requisito di esclusione deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di Dgue (Documento di gara unico europeo).

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza specificare il nominativo dei singoli soggetti.

Per evitare di rendere dichiarazioni incomplete o non veritiere, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, preventiva delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

 

Motivi di esclusione gara: verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione

Fermo restando l’obbligo del controllo sul primo e secondo classificato della gara di appalto da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica dei requisiti generali e speciali sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.

Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione.

Il controllo può essere fatto ogni qual volta si ritenga necessario per assicurare la correttezza e la veridicità della procedura.

 

17 novembre 2016

Rischio amianto, dalla Suva le regole vitali per demolire in sicurezza gli edifici

Durante i lavori di demolizione dei vecchi edifici può capitare di dover intervenire su materiali o strutture contenenti amianto. E’ necessario, quindi, adottare le adeguate misure di protezione al fine di prevenire gravi rischi per la salute dei lavoratori.

Per la demolizione di edifici contenenti amianto, in alcuni casi, può essere utile utilizzare gli escavatori idraulici.

La Suva (Ente svizzero) ha reso disponibile una serie di pubblicazioni in riferimento al rischio amianto e su come proteggersi, in considerazione delle diverse tipologie di lavoro (piastrellisti, elettricisti, demolitori, ecc.).

In questo articolo proponiamo la guida al rischio amianto nelle attività di demolizione di edifici mediante escavatore.

 

Rischio amianto: scandole in fibrocemento contenente amianto

La pubblicazione descrive il corretto metodo di lavoro, adeguato ai rischi derivanti dall’uso di escavatori idraulici, e le situazioni in cui è possibile utilizzarli.

Ecco i contenuti del documento:

  • demolizione corretta di edifici costruiti con materiali contenenti amianto
    • pericolo per i lavoratori e l’ambiente
    • rifiuti edili
    • obiettivo della pubblicazione
    • obblighi del datore di lavoro
    • fondamenti giuridici
  • condizioni in cui è consentito l’impiego di escavatori idraulici
  • metodi di lavoro speciali

 

17 novembre 2016

Riscaldamento autonomo: quando non è possibile richiedere il distacco dall’impianto condominiale

Un condominio deliberava di non concedere il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale ad un condòmino, in quanto il distacco avrebbe danneggiato gli altri, sia dal lato economico che sotto il punto di vista di rendimento dell’impianto.

Il giudice di pace dichiarava nulla la delibera condominiale sul punto relativo al distacco del riscaldamento. Conveniva, dunque, con la richiesta di riscaldamento autonomo fatta dal proprietario dell’appartamento.

Il Tribunale di Appello ribaltava la decisione presa in primo grado di giudizio. Secondo il giudice, il condòmino non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale.

Il proprietario dell’appartamento ricorreva, dunque, in Cassazione.

 

Riscaldamento autonomo, la sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dal condòmino.

Secondo il ricorrente l’impianto di riscaldamento non presenta né squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per i rimanenti condòmini.

La questione trova la sua disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 cc come modificata dalla lg 220/2012, secondo cui:

è stata recepita la giurisprudenza sul distacco dall’impianto di riscaldamento o di condizionamento: esso è consentito se non ne derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, ma resta fermo l’obbligo di concorrere nelle spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto.

Il condomino che intende distaccarsi deve fornire necessaria documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal condòmino, in quanto ritiene che non sia stata fornita la prova della sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale.

 

17 novembre 2016

Distanze tra costruzioni, prevale sempre la norma nazionale (dm 1444/68)

Il proprietario di un suolo, confinante con un edificio condominiale, aveva edificato un fabbricato con regolare titolo edilizio abilitativo.

La costruzione era avvenuta alla stregua delle norme tecniche di attuazione (NTA), con riferimento alle ipotesi di ristrutturazioni in ampliamento e di nuovi edifici, che consentiva di costruire:

alle stesse distanze dai confini degli edifici prospicienti ed insistenti sui lotti limitrofi all’area oggetto di intervento.

In particolare le distanze tra costruzioni, andavano dai 4,90 m ad un massimo di 6,00 m, mentre i balconi si trovavano a distanza di 3,00 m.

Il proprietario dell’edificio confinante citava davanti al Tribunale di Teramo il proprietario della nuova costruzione, in quanto avrebbe edificato in violazione dell’art. 9 del dm 1444/1968, secondo cui:

in tutti i casi la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

Il Tribunale di primo grado, accoglieva la domanda presentata dagli attori, ritenendo inderogabile il disposto di cui all’art. 9 del dm 1444/1968.

Avverso tale decisione il proprietario del suolo proponeva senza risultato ricorso in Appello.

Veniva dunque presentato ricorso in Cassazione alla sentenza della Corte d’Appello.

 

Distanze tra costruzioni, la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23136/2016 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del suolo.

La Corte ribadisce innanzitutto il principio già espresso dal giudice di Appello, ossia in tema di distanze tra costruzioni ha efficacia la norma nazionale (dm 1444/1968). Le disposizioni nazionali in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi (Prg approvato nel 1990).

Inoltre il ricorrente cita per danni il Comune e la Provincia in quanto ritenuti responsabili nell’aver erroneamente rilasciato la concessione edilizia.

La Corte in tal merito non ravvisa alcun illecito.

La responsabilità della PA, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della PA caratterizzato da dolo o colpa.

In tal caso la responsabilità della PA non può essere correlata alla sola illegittimità del provvedimento, ma deve essere sottoposta ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento dell’elemento soggettivo e della connotazione dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso, confermando la sentenza dei primi 2 gradi. Il ricorrente deve dunque adeguarsi all’ art. 9 del Dm 1444/1968 e attenersi alla distanza minima di 10 m tra i manufatti ed i balconi realizzati.

 

17 novembre 2016

Piattaforma di lavoro elevabile: rientra nella stima dei costi per la sicurezza?

La Commissione interpelli ha fornito nuove indicazioni sul tema dei costi della sicurezza in cantiere e l’utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile.

Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto una diffusione sempre maggiore per l’esecuzione di lavori in quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro.

Con l’Interpello 13/2016 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Toscana in merito alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una PLE in sostituzione di un ponteggio metallico fisso.

Premesso che la piattaforma di lavoro elevabile non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del dlgs 81/2008, la Commissione ha precisato che

la piattaforma di lavoro elevabile rientra nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti

Nel caso specifico tale soluzione è migliorativa delle condizioni di sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti.

La stessa, infatti, può sostituire un ponteggio metallico fisso in quanto più idonea a garantire la sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsti.

In definitiva, la PLE può essere ricompresa fra gli apprestamenti indicati nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del dlgs 81/2008. La stima dei costi per la sicurezza deve contenere anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti.

 

10 novembre 2016

Cambio destinazione d’uso in assenza di permesso di costruire: ecco le sanzioni previste

Il proprietario di un locale sottotetto aveva trasformato, in assenza di permesso di costruire, l’immobile in un appartamento.

A seguito di un accertamento della Polizia Municipale, il proprietario veniva condannato in primo grado alla pena di 10 giorni di arresto e 5.600 euro di ammenda.

Successivamente la Corte di Appello confermava la sanzione penale come previsto dall’art. 44 lettera b) del dpr 380/2001:

È previsto l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.

Il trasgressore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe alcuna certezza circa l’utilizzo «certo, effettivo e concreto» dell’immobile, così come modificato.

 

Cambio destinazione d’uso in assenza del permesso di costruire: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione si esprime con la sentenza n.36563/2016 sul ricorso presentato dal proprietario del sottotetto.

La Corte richiama l’art. 23-ter comma 1 del dpr 380/2001, secondo cui:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale.

L’accertamento del cambio di destinazione d’uso per difformità totale rispetto al titolo abilitativo dev’essere effettuato sulla base dell’individuazione di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l’opera è destinata e non coerenti con l’originaria destinazione della medesima (sottotetto in un condominio).

In tal caso la difformità totale è risultata inequivocabile in quanto sono state rilevate le seguenti opere:

  • suddivisione del locale in più vani (compreso il bagno)
  • creazione di una parete in cartongesso
  • nuovo arredamento
  • installazione di radiatori, prese per corrente, televisive e punti luce, nonché di porta blindata e videocitofono

A riconferma del cambio di destinazione d’uso vi è inoltre il canone locatizio dell’immobile pari a 250 euro per 40 m², eccessivo e fuori mercato, se riferito ad un mero locale di servizio.

Pertanto la Corte di Cassazione conferma le sentenza dei primi due gradi di giudizio e condanna il proprietario del sottotetto (divenuto appartamento) alla pena di 10 giorni di arresto e 5.600 euro di ammenda.

 

10 novembre 2016

Accatastamento fabbricati rurali, i chiarimenti dei geometri

Gli operatori tecnici hanno spesso sollevato dubbi operativi derivanti dall’accatastamento dei fabbricati rurali. In questo articolo riprendiamo i chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei geometri su come operare in merito all’accatastamento dei fabbricati rurali.

 

Accatastamento fabbricati rurali, quadro normativo

Le norme che sono intervenute nel corso del tempo sulla questione relativa all’accatastamento dei fabbricati rurali sono le seguenti:

  • il regio decreto legge 652/1939 stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al catasto urbano i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni.
  • il dl 557/1993, recante istituzione del catasto dei fabbricati (precedentemente catasto urbano), impone l’?iscrizione di tutti i fabbricati nell?’archivio catastale. Tuttavia, l’iscrizione negli stessi non comporta automaticamente la perdita dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
  • la legge 286/2004 prevede che il requisito di ruralità degli immobili ai fini fiscali sussiste solo se i fabbricati (o le porzioni di essi a destinazione abitativa) sono posseduti dal proprietario o dall’affittuario del terreno che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese.
  • il dl 201/2011 (decreto salva Italia) impone il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, finalizzata anche al pagamento dell’Imu.

 

Accatastamento fabbricati rurali, la circolare CNG

In occasione di un incontro promosso nei giorni scorsi tra rappresentati del catasto, Agenzia delle Entrate e Ordini nazionali, sono stati definiti e chiariti alcuni punti in tema di accatastamento fabbricati rurali.

Il consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNG) ha riepilogato nella circolare 15086/2016 i punti principali in merito all’accatastamento dei fabbricati rurali:

  • i proprietari dei fabbricati rurali, ancora individuati al catasto terreni, sono obbligati all’iscrizione al catasto fabbricati (dl 201/2011)
  • in caso di inadempimento, l’Agenzia provvederà all’iscrizione al Catasto d’ufficio, con oneri a carico del proprietario
  • le sanzioni per il mancato accatastamento vanno da un minimo di 1.032 euro, ad un massimo di 8.264 euro
  • si potrà beneficiare del ravvedimento operoso nel caso di iscrizione volontaria al catasto, con notevole riduzione delle sanzioni (da un minimo di 172 euro a un amassimo di 1.377 euro).
  • i fabbricati esclusi dall’obbligo di iscrizione sono:
    • gli immobili collabenti F/2 (privi di rendita), da dichiarare mediante Docfa a cura di un professionista abilitato
    • gli immobili diroccati (in stato di rudere): l’interessato può presentare direttamente dichiarazione all’Ufficio per l’aggiornamento dei dati al catasto terreni.

 

10 novembre 2016

Nuova Conferenza dei servizi: lo schema riepilogativo della procedura

Il dlgs 127/2016 definisce la nuova Conferenza di servizi, recante norme per il riordino della disciplina, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto ridisegna la Conferenza di servizi, prevedendo 3 differenti tipologie:

  1. conferenza dei servizi decisoria
  2. conferenza dei servizi preliminare
  3. conferenza dei servizi istruttoria

 

Conferenza dei servizi decisoria

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente. Può essere di 2 tipi:

  1. forma semplificata e asincrona (dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda)
  2. forma simultanea e sincrona (in base alla complessità della determinazione o su richiesta di altre amministrazioni)

Per riassumere tale procedimento amministrativo possiamo rifarci al seguente diagramma di flusso.

 

Conferenza di servizi preliminare

Può essere richiesta su base motivata dall’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. Essa è finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione dell’istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

La Conferenza preliminare si svolge nella forma semplificata con abbreviazioni dei termini fino alla metà.

 

Conferenza di servizi istruttoria

Può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

La Conferenza si svolge in forma semplificata secondo le modalità previste dall’art. 14-bis della lg 241/1990. In alternativa le modalità sono definite dall’amministrazione procedente sempre nel rispetto dei principi di semplificazione.

Le modalità e i termini sono quelli indicati nel suddetto diagramma di flusso.

 

10 novembre 2016

Diversa distribuzione degli ambienti interni: quale titolo abilitativo bisogna presentare?

Il proprietario di un immobile realizzava all’interno del proprio appartamento dei lavori relativi a:

  • spostamento di un servizio igienico
  • eliminazione di tramezzature
  • eliminazione di un locale preesistente

Una determinazione del Comune gli ingiungeva la demolizione delle opere realizzate nell’immobile. Le opere erano state ritenute abusive, in quanto i lavori considerati di ristrutturazione edilizia, per cui era necessario un permesso di costruire.

Il prioritario ricorreva al Tar Lazio che però rigettava il ricorso. Il ricorrente deduceva che i contestati lavori fossero da annoverare nella categoria di “attività edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del dpr 380/2001 e legittimamente eseguiti tramite CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un tecnico).

Avverso tale sentenza di primo grado il proprietario proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato.

 

Diversa distribuzione degli ambienti interni la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.4267/2016 si pronuncia sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.

Il Comune aveva ordinato la demolizione in quanto gli interventi erano stati considerati di ristrutturazione edilizia.

L’art. 10, lett. c) del dpr 380 del 2001, applicato dal Comune, definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come:

interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva del fabbricato o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A, comportino modifiche della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Nel caso in esame, gli interventi edilizi eseguiti hanno le seguenti caratteristiche:

  • non hanno portato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente
  • l’immobile ha mantenuto le sue originarie caratteristiche, senza alcun incremento di volumetria complessiva dell’unità abitativa

I lavori realizzati costituiscono opere interne all’unità abitativa, per cui vanno considerate opere di manutenzione straordinaria.

L’ art. 3 del dpr n. 380 del 2001 qualifica gli interventi di manutenzione straordinaria come:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologiche, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche della destinazione d’uso.

L’ art. 6 del testo unico riconduce nella attività di “edilizia libera” gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.

Per queste motivazioni, la Corte di Cassazione accoglie l’appello presentato dal ricorrente.

La Corte ritiene che le opere interne realizzate, non interessando parti strutturali dell’edificio, ma unicamente una diversa distribuzione degli ambienti interni dell’unità abitativa, possono certamente ricondursi alla categoria della manutenzione straordinaria e non della ristrutturazione edilizia.

 

03 novembre 2016

DURC on-line, in Gazzetta le nuove semplificazioni

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato che attesta la regolare posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del soggetto richiedente: impresa o pubblica amministrazione appaltante.

Essere in regola con il DURC vuol dire aver adempiuto correttamente e nei tempi previsti a tutti gli obblighi richiesti dalla legge: correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

 

DURC online, chi può richiederlo

Il DURC può essere richiesto direttamente on-line e la richiesta può essere effettuata dai seguenti soggetti:

  • imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (intermediari)
  • Pubbliche Amministrazioni appaltanti
  • Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti
  • SOA (Società Organismi Attestazione – Società)
  • La regolarità contributiva può essere controllata sui portali istituzionali:
  • Inps
  • Inail
  • Casse edili

 

DURC on-line e imprese in crisi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il dm 23 febbraio 2016, che introduce alcune novità in tema di DURC on-line, modificando il dm 30 gennaio 2015.

Il nuovo decreto prevede che in caso di:

  • fallimento
  • liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (artt. 104 e 206 regio decreto 267/1942)

l’impresa è considerata regolare con riferimento agli obblighi contributivi, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

Inoltre, in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.

 

27 ottobre 2016

Geotermia, ecco le linee guida del Mise

La possibilità di utilizzo dell’energia geotermica assume sempre più interesse, si tratta di una risorsa naturale rinnovabile che consente non solo di ricavare calore per riscaldamento, ma anche produrre energia elettrica.

Ulteriori vantaggi possono inoltre essere ottenuti in caso di produzione geotermoelettrica associata all’uso diretto del calore in cascata (produzione combinata di energia elettrica e termica).

Il ciclo geotermico tradizionale prevede l’utilizzo in superficie del fluido (vapore: impianti dry steam; acqua calda in pressione: impianti single flash, da cui si ottiene per flash il vapore) dal quale viene prelevata l’energia necessaria per azionare le turbine collegate ai generatori elettrici. Il vapore esausto viene raccolto allo scarico delle turbine e inviato in appositi condensatori.

In questi condensatori il vapore si miscela in controcorrente con l’acqua, che viene raffreddata dall’aria ambiente in apposite torri refrigeranti, provviste di vasche di raccolta dell’acqua di condensa.

Quest’ultima in parte viene utilizzata nel condensatore come sopra descritto e in parte è reiniettata nel serbatoio naturale profondo attraverso pozzi dedicati, mentre una parte rilevante del fluido viene emesso in atmosfera, miscelato con l’aria di raffreddamento delle torri refrigeranti.

Tale ciclo, apparentemente complesso, consente di utilizzare al meglio l’energia termodinamica del fluido naturale, massimizzando il rendimento.

 

Linee guida geotermia

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato le linee guida sulla geotermia a media ed alta entalpia, in attuazione della risoluzione in materia di geotermia approvata dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera il 15 aprile 2015.

Le linee guida sono state elaborate da un gruppo di lavoro esteso, al quale hanno partecipato operatori di settore, università, amministrazioni regionali e altri Ministeri.

I contenuti delle linee guida sulla geotermia riferiscono sia alle attività ordinarie (di competenza regionale), con reimmissione parziale dei fluidi geotermici nelle formazioni di provenienza, sia agli impianti pilota sperimentali (di competenza statale), che prevedono emissioni di processo nulle e reiniezione totale dei fluidi geotermici.

 

Linee guida geotermia, i contenuti

Ecco la struttura del documento:

  • Introduzione
  • Studi geologici e idrogeologici, di sottosuolo e di superficie
    • Indagini geochimiche
    • Indagini geofisiche
    • Studio di pre-fattibilità
  • Perforazione
  • Perforazione di “slim holes” per l’esplorazione di sistemi geotermici
    • Perforazione dei pozzi geotermici
    • Fluido di perforazione
    • Cementazione
    • Verifiche dell’isolamento e dell’ integrità del casing
    • Misure per eliminare il rischio di potenziale contaminazione delle falde acquifere superficiali
    • causata dal fluido utilizzato durante la perforazione
    • Protezione del terreno che ospita la postazione di sonda e monitoraggi
    • Misure di prevenzione e gestione di “blow-out” del pozzo
    • Consumo di acque dolci per la perforazione
    • Prove di produzione
  • Studio di fattibilità
  • Tutela del suolo e della risorsa idrica
    • Misure di tutela
    • Monitoraggio del suolo
    • Controllo delle deposizioni atmosferiche
    • Monitoraggio chimico-fisico delle acque superficiali e di falda e del livello dell’acquifero freatico e della sua qualità
    • Monitoraggio chimico-fisico dell’acquifero freatico
    • Monitoraggio chimico-fisico delle altre acque superficiali e di falda
  •  Qualità dell’aria
    • Emissioni inquinanti
    • Emissioni dalle centrali geotermolettriche a reiniezione parziale
    • Disposizioni operative
    • Piano di monitoraggio e controllo (PMC)
  • Monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni di poro
    • Introduzione
    • Caratterizzazione geologica, strutturale e sismotettonica
    • Dominio di rilevazione
    • Caratteristiche e scopo del monitoraggio sismico
    • Caratteristiche del monitoraggio delle deformazioni del suolo
    • Caratteristiche delle misurazioni delle pressioni di poro
    • Pubblicazione dei dati di monitoraggio e divulgazione delle informazioni
    • Conclusioni e raccomandazioni sul monitoraggio
  • Requisiti per il riconoscimento di impianto pilota sperimentale per la produzione di energia elettrica.

 

27 ottobre 2016

Detrazioni fiscali 2017 per l’edilizia: le novità in 6 punti

Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge di Bilancio 2017 vengono riproposte anche per il 2017 alcune agevolazioni fiscali riguardanti l’edilizia; inoltre sono previste anche maggiori incentivi per alcune tipologie di intervento.

In questo articolo cerchiamo di riassumere i nuovi bonus della legge di Bilancio 2017 in 6 punti.

  • Punto 1: detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie
  • Punto 2: ecobonus su immobili di proprietà
  • Punto 3: efficienza energetica su parti comuni
  • Punto 4: interventi antisismici
  • Punto 5: bonus mobili
  • Punto 6: agevolazione per alberghi e agriturismi

 

27 ottobre 2016

Parti comuni condominio, il sottotetto è sempre destinato all’uso comune?

Un condòmino, proprietario di un appartamento, aveva citato in giudizio il proprietario originario dell’intero edificio che non gli consentiva l’uso delle parti comuni del fabbricato, tra cui il sottotetto.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando il sottotetto come parte destinata ad uso comune, secondo l’art. 1117 del Codice civile:

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune

Contro tale decisione il proprietario dell’edificio proponeva appello, adducendo che tali locali non rientravano tra le parti comuni previste dall’art. 1117 cc.

La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.

Il proprietario dell’edificio ricorreva, dunque, in Cassazione.

 

Parti comuni condominio, la sentenza della corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20038 del 6 ottobre 2016 si esprime sul contenzioso in questione.

Gli Ermellini chiariscono che l’appartenenza del sottotetto di un edificio va sempre determinata in base al titolo. Dunque il sottotetto può essere sia di pertinenza dell’appartamento inferiore che di uso comune.

La presunzione di comunione (art. 1117 cc) è in ogni caso applicabile quando il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionati, risulti oggettivamente destinato all’uso comune.

Nel caso in cui, invece, il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza dell’appartamento sottostante.

Secondo la Cassazione, il sottotetto oggetto di disputa deve dunque essere usato da tutti i condòmini del fabbricato in quanto:

  • non esiste titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune
  • non sussiste violazione dell’art. 1117 cc

Pertanto viene confermata la sentenza d’Appello e condannato il proprietario dell’edificio.

 

20 ottobre 2016

Cogenerazione ad alto rendimento, il GSE non può revocare le agevolazioni

Una società di impianti di cogenerazione, richiedeva il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore.

Con l’entrata in vigore del dlgs 20/2007, in materia di cogenerazione ad alto rendimento, la società inoltrava al gestore dei servizi energetici (GSE) la richiesta per il riconoscimento del funzionamento delle proprie unità quali cogenerative ad alto rendimento.

Il GSE accoglieva la richiesta, riconoscendo alle unità l’accesso al regime di sostegno previsto dal Dm 5 settembre 2011.

Svolte le attività di verifica, però,  il GSE comunicava l’annullamento del riconoscimento del funzionamento dell’unità come cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del dlgs 20/2007, contestando il metodo di determinazione dei parametri utilizzati per il calcolo dell’energia di alimentazione di ciascuna unità in occasione di alcuni malfunzionamenti che la strumentazione di misura del volume del gas avrebbe subito.

Pertanto il GSE chiedeva la restituzione dei certificati bianchi e delle ipoteche, per un importo totale superiore a 630mila euro.

La società impugnava avanti al Tar del Lazio la decisione del GSE, che respingeva il ricorso proposto; veniva inoltrato quindi ricorso in Appello.

 

Cogenerazione ad alto rendimento, la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4094/2016 si pronuncia sul ricorso presentato dalla società.

I giudici di Palazzo Spada ritengono che il caso in esame rientra nell’ambito di applicazione del comma 4 art. 11 del dm 5 settembre 2011, che non consente al GSE di annullare il riconoscimento come unità cogenerative ad alto rendimento.

L’operatore economico può intervenire sul ripristino del funzionamento dei sistemi di misurazione. Il GSE, però,  non è legittimato a revocare una qualifica oramai riconosciuta e tanto meno può revocare le agevolazioni, senza prima avere accertato che l’impianto, al di là dei malfunzionamenti dei misuratori, abbia conseguito o meno gli obiettivi imposti dalla legge.

Dunque il GSE ha erroneamente interpretato le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 11 del dm 5 settembre 2011, che presuppongono l’accertamento della responsabilità del gestore e che attengono a difformità strutturali dell’impianto, volutamente sottaciute, con quelle di cui al comma 4, vale a dire con le ipotesi di avarie e malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del gestore.

Pertanto il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dalla Società, annullando il provvedimento del Tribunale di primo grado.

 

13 ottobre 2016

Scariche atmosferiche e valutazione del rischio fulminazione, la nuova guida Inail

Il fulmine è una forte scarica elettrica che avviene nell’atmosfera e che si instaura fra due corpi con una grande differenza di potenziale elettrico.

I fulmini colpiscono la superficie terrestre circa 100 volte al secondo; ogni anno si verificano circa 750.000 fulmini che per brevissimi instanti possono raggiungere temperature elevatissime (fino a 30.000°C).

Gli edifici possono essere soggetti alla scarica di un fulmine con conseguenti danni a persone, animali e cose; è pertanto necessario affrontare i fulmini in termini di rischio e cercare tutte le misure di prevenzione più idonee per evitare pericoli e conseguenze.

Nelle attività lavorative tale valutazione del rischio fulminazione è appositamente richiesta dal testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008).

Il testo unico sulla sicurezza prevede in particolare:

  • art. 80: il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione, a tal fine esegue una valutazione dei rischi e, sulla base di tale valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie
  • art. 84: il datore di lavoro provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, secondo le indicazioni delle norme tecniche
  • art. 86: il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza

In quasi tutti gli ambienti lavorativi sono presenti molte apparecchiature elettriche ed elettroniche, computer, stampanti, centralini, telefoni, e macchinari con parti elettriche o elettroniche; la possibilità di proteggerli dall’incendio di cavi elettrici è una componente da valutare per evitare danni economici.

 

Valutazione del rischio di fulminazione

La necessità di sistemi di protezione dai fulmini scaturisce, quindi, dal processo di valutazione del rischio.

La valutazione del rischio è l’elemento più importante delle procedure di progettazione dei sistemi di protezione dai fulmini.

I passi da seguire sono i seguenti:

  • la valutazione del rischio
  • il confronto con il rischio tollerabile
  • la scelta e l’adozione, se necessario, di un’opportuna protezione dai fulmini (LP), per la riduzione del rischio

Tra i fattori che possono influenzare il rischio vi sono:

  • il numero di colpi di fulmine che interessano una struttura o le sue vicinanze
  • la probabilità che ciascun colpo di fulmine sia in grado di causare danni, in relazione all’adozione o meno di un’opportuna protezione dai fulmini (LP)
  • l’ entità della perdita dovuta al danno da fulminazione

 

Rischio scariche atmosferiche, il documento Inail

L’Inail ha pubblicato un interessante documento in merito agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, valutazione del rischio e verifiche.

Il documento Inail relativo agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche presenta procedure per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura e fornisce indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

Ecco gli argomenti principali trattati nella pubblicazione:

  • il d.p.r. 462/01 e le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
  • la valutazione del rischio di fulminazione: descrizione del metodo di lavoro
  • le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
  • protezione di apparecchiature elettriche o elettroniche: la norma CEI 81-10/4 (EN 62305-4)
  • l’evoluzione delle norme tecniche sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
  • esempio: valutazione del rischio e scelta dell’LP per una struttura ospedaliera.

 

13 ottobre 2016

Responsabilità direttore dei lavori per cattiva esecuzione dell’opera

Un condomìnio citava l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori per ottenerne il risarcimento dei danni dovuti alla cattiva esecuzione delle opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale.

Il Tribunale di primo grado condannava entrambi i convenuti in solido. Successivamente la Corte d’Appello di Torino determinava la quota di responsabilità da attribuire al direttore dei lavori in misura pari al 30%.

Il direttore dei lavori ricorreva in Cassazione.

 

Responsabilità direttore dei lavori, la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 respinge il ricorso del direttore dei lavori.

La Corte ritiene che, in tema di contratto di appalto, nel caso in cui il danno subito dal condomìnio sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, entrambi devono rispondere solidalmente dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.

Per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento. Risulta irrilevante che le azioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.

In particolare la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cc., secondo cui:

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone , tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Pertanto la Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino. Ritiene che il direttore dei lavori sia responsabile in solido con l’impresa e che debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

 

06 ottobre 2016

Abuso edilizio, il manufatto va demolito o è possibile pagare la sanzione alternativa?

Il manufatto va demolito se è eseguito in totale difformità dal titolo abilitativo; non è possibile neanche chiedere la sanzione pecuniaria alternativa se la concessione in sanatoria è illegittima.

Il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di abuso edilizio e demolizione, esprimendosi sull’applicabilità dell’art. 38 del dpr 380/2001.

Nel caso in esame, i proprietari di un’azienda agricola avevano ottenuto una concessione edilizia per la costruzione di un capannone.

Il rilascio del titolo abilitativo era subordinato alle seguenti prescrizioni:

  • la destinazione d’uso doveva essere “a magazzino di granaglie” (non produttivo)
  • non era possibile realizzare chiusure perimetrali di tipo fisso

I proprietari, tuttavia, procedevano alla realizzazione di tamponamenti laterali del capannone. Di conseguenza il Comune disponeva la demolizione parziale delle opere abusive.

I responsabili della violazione chiedevano e ottenevano una concessione in sanatoria per le opere realizzate in difformità.

Tuttavia, a seguito del ricorso presentato dai proprietari confinanti, il Tar Friuli Venezia Giulia annullava tutti i titoli edilizi rilasciati in sanatoria.

Dopo una serie di vicissitudini amministrative e legali durate ben 20 anni si giunge alla sentenza del Consiglio di Stato.

 

Abuso edilizio e concessione in sanatoria, la sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 3559/2016 confermano la decisione di primo grado.

Stabiliscono la legittimità dell’ordine di demolizione integrale emesso dal Comune, in quanto l’abuso edilizio compiuto è relativo a:

  • un aumento di volumetria (i proprietari avevano trasformato, mediante tamponature laterali, una tettoia aperta in un capannone chiuso)
  • una diversa utilizzazione rispetto a quanto previsto dalla concessione (da attività agricola ad industriale)

Si tratta quindi di un’opera realizzata in totale difformità rispetto alla concessione edilizia.

Il CdS inoltre respinge anche il ricorso con cui i proprietari chiedevano la sanzione alternativa alla demolizione.

L’art. 38 del dpr 380/2001 prevede che

in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite […]

Il CdS spiega però il caso in esame è relativo all’annullamento di un provvedimento di sanatoria e non del permesso di costruire originario.
Nel caso di annullamento del permesso di costruire, il cittadino ha realizzato un’opera edilizia sulla base di un titolo rilasciato dall’Amministrazione, anche se poi annullato.

Nel caso, invece, di opera abusiva che ha ottenuto successivamente un provvedimento di sanatoria poi rivelatosi illegittimo e quindi annullato non è possibile disporre una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

Infine, il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi già consolidati in materia di abusi edilizi:

  • l’abuso edilizio non è soggetto a termini di decadenza e prescrizione: la demolizione è legittima anche dopo 20 anni
  • l’illecito edilizio è permanente: si conserva nel tempo l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato, che è sempre prevalente sull’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva
  • non vi è necessità di motivare in modo particolare l’ordine di demolizione del manufatto illecitamente costruito, nemmeno quando è decorso un notevole lasso di tempo.

 

06 ottobre 2016

Riduzione Imu fabbricato inagibile, vale anche senza denuncia di inagibilità?

Qualora un immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50%, anche in assenza di richiesta del contribuente. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21 settembre 2016, n. 18453.

 

Riduzione Ici/Imu ai sensi del dlgs 504/1992 e dl 201/2011

Il dlgs 504/1992 prevedeva 2 possibili procedure per il riconoscimento dell’agevolazione Ici :

  1. il proprietario poteva richiedere una perizia all’ufficio tecnico comunale a sue spese
  2. il proprietario poteva presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà

In entrambi i casi, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale con allegata documentazione.

Le stesse regole in merito alla riduzione Imu sono state recepite dal dl 201/2011.

Nel caso in esame, un contribuente si era autoridotto l’imposta del 50%, senza aver presentato denuncia dello stato di inagibilità al Comune. L’amministrazione, pertanto, aveva emesso avviso di accertamento nei suoi confronti per l’imposta non versata.

Presentato ricorso, il contribuente poggiava la sua difesa sulla circostanza che l’effettiva situazione dell’immobile era già nota al Comune.

Infatti, scaduta la concessione edilizia nel 1998, lo stesso ente non aveva concesso alcun permesso edificatorio per la ristrutturazione dell’immobile. Inoltre, tale situazione era già nota al Comune e confermato dall’istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità collabente presentata all’Agenzia del Territorio.

La Corte di Cassazione, a sostegno di una già pronunciata sentenza (10 giugno 2015 n. 12015), ha concluso che il contribuente ha diritto alla riduzione Ici/Imu; la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una riduzione del 50% dell’imposta Ici/Imu si ritiene confermata anche se il contribuente non ha presentato richiesta  di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, se il Comune era già a conoscenza della situazione di inagibilità del fabbricato.

 

29 settembre 2016

Agevolazioni prima casa e immobili di lusso, chiarimenti sul requisito della superficie (240 m²)

Un contribuente aveva usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa. L’Agenzia delle Entrate disponeva il recupero d’imposta, ritenendo che avesse usufruito indebitamente dell’agevolazione, in quanto l’immobile da lui acquistato doveva essere considerato di lusso perché avente superficie utile superiore a 240 m².

Il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che lo respingeva.

La Commissione Tributaria Regionale, successivamente, accoglieva l’appello ritenendo che nel computo della superficie totale dell’immobile dovessero essere esclusi i locali non abitabili al piano interrato.

 

Agevolazioni prima casa e immobili di lusso, la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza 18481/2016 si esprime sul ricorso presentato dalle Agenzie delle Entrate contro la decisione della CTR.

Ricordiamo innanzitutto che uno dei requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa è che l’immobile non deve presentare caratteristiche di lusso (dm 2 agosto 1969).

In particolare ai sensi dell’art.6 del dm 2 agosto 1969, nel computo dei 240 m² di superficie utile prevista bisogna escludere, i seguenti locali:

  • cantine
  • soffitte
  • terrazzi
  • balconi
  • scale
  • posti macchina

Nel caso in esame la Cassazione, richiamando la sentenza n.10807/2012, ritiene che i locali in questione al piano interrato non rientrano nelle tipologie sopra indicate e che quindi siano computabili ai fini della superficie utile complessiva.

In riferimento alla utilizzabilità della superficie, la Corte fa riferimento ad un’altra sentenza della Cassazione (n. 25674/2013). Per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dalle agevolazioni prima casa, costituisce parametro idoneo il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, la quale, al contrario, risulta irrilevante nel calcolo della superficie utile.

Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate, considerando i locali al piano interrato utilizzabili. Il seminterrato è quindi da inserire nel calcolo della superficie utile per la valutazione degli immobili di lusso.

In definitiva, dopo il nuovo computo, la superficie utile dell’abitazione risulta superiore a 240 m² . Il contribuente ha, dunque, usufruito indebitamente delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa.

 

Agevolazioni prima casa dopo il dlgs 175/2014

Nella sentenza appena analizzata, l’agevolazione prima casa era subordinata, tra le varie cose, al requisito di “abitazione di lusso”. Dal 2014 non si fa più riferimento alla dm del 69 per le agevolazioni, ma alla categoria catastale.

L’art. 33 del dlgs 175/2014 ha modificato i criteri per individuare gli immobili per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro.

In particolare sono esclusi dalle agevolazioni gli immobili (anche in corso di costruzione) classificati o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

  • cat. A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • cat. A/8 (abitazioni in ville)
  • cat. A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)

L’applicazione delle agevolazioni prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile. Non assumono più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguevano gli immobili di lusso.

 

29 settembre 2016

Scadenza permesso di costruire, SCIA, DIA, CILA: quando è possibile ottenere una proroga?

Il regime dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti (permesso di costruire, SCIA, DIA, CIL e CILA) è definito a livello nazionale dal dpr 380/2001 (testo unico edilizia).

I titoli abilitativi, permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL e CILA, hanno una durata limitata nel tempo.

Tuttavia, esistono casi in un cui è possibile chiedere una proroga per l’inizio o l’ultimazione dei lavori.

 

Durata e proroga dei titoli abilitativi: il quadro normativo nazionale

Di seguito analizziamo la durata e la possibilità di proroga per i diversi titoli abilitativi previsti dal testo unico.

 

Permesso di costruire, scadenze e proroghe

L’art. 15 del dpr 380/2001 disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire; il comma 2 indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:

  • inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo
  • fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori
  • proroga: è prevista la possibilità di richiedere una proroga. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali:

  • mole dell’opera da realizzare
  • particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera
  • difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori
  • finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari

In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

 

DIA, scadenze e proroghe

In merito alla DIA (Denuncia di inizio attività), l’art. 23 del dpr 380/2001 stabilisce i seguenti termini:

  • inizio lavori: entro 30 giorni dalla presentazione della DIA
  • fine lavori: efficacia di 3 anni dall’inizio dei lavori
  • proroga: in caso di omessa conclusione dei lavori oggetto della DIA, la parte di intervento non ultimata è soggetta a una nuova denuncia (art. 23 comma 2).

 

SCIA, scadenze e proroghe

Ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e 22/23 bis del dpr 380/2001, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha la seguente durata:

  • inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della SCIA o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri
  • fine lavori: non è espressamente specificato il termine (né dal testo unico né dalla legge 241/90). Tuttavia, avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia pari a 3 anni
  • proroga: non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a nuova SCIA

 

CIL/CILA: inizio e fine

La durata dei termini nel caso di comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è stabilita dagli artt. 6 e 23 bis del dpr 380/2001:

inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della CILA o CIL o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri
fine lavori: non è fissato a livello nazionale un termine di legge per CIL e CILA
proroga: non è prevista a livello nazionale, non essendo prevista la scadenza

 

La proroga straordinaria prevista dal decreto del Fare

L’art. 30 della la legge 98/2013, di conversione del dl 69/2013 (decreto del Fare), ha introdotto alcune misure per fronteggiare la crisi nel settore delle costruzioni.

In particolare, è stata prevista:

  • una proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del dlgs 69/2013)
  • una proroga di 3 anni per le convenzioni di lottizzazione

Entrambe le proroghe sono applicabili dal 21 agosto 2013 (entrata in vigore della legge 98/2013).

Si tratta di una proroga straordinaria che si differenzia dalla cosiddetta proroga ordinaria prevista all’art. 15 del dpr 380/2001.

Diversamente da quanto previsto in via ordinaria l’interessato non dovrà presentare nessuna richiesta né specificare alcuna motivazione; non dovrà neanche attendere un provvedimento di concessione. La richiesta di proroga non è soggetta ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale ma opera di diritto e in via automatica.

Solo nel caso della proroga di 2 anni è richiesto che:

  • venga inoltrata una mera comunicazione con la quale l’interessato informi l’amministrazione comunale della volontà di usufruire della proroga
  • i termini di inizio/ultimazione non devono essere ancora decorsi al momento della comunicazione
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati

Inoltre, nel decreto (comma 4 art. 30) viene specificato che la proroga, come introdotta dal decreto, si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività.

 

Titoli abilitativi, il quadro normativo regionale

La proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori prevista dal decreto del Fare ha ormai quasi esaurito la sua efficacia.

Alcune Regioni hanno introdotto normative autonome, più ampie rispetto a quella statale; sono previsti termini più lunghi per la durata o condizioni più favorevoli per l’ottenimento della proroga (ad esempio in Emilia Romagna, Sicilia, Umbria…).

Inoltre, in alcune Regioni è possibile richiedere la proroga anche per la DIA e la SCIA.

 

29 settembre 2016

Semplificazioni negli appalti di estrema urgenza: sono ancora possibili dopo il nuovo Codice?

In materia di semplificazioni negli appalti di estrema urgenza, il decreto Sblocca Italia (legge 164/2014) aveva introdotto misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione.

Le stazioni appaltanti avevano la possibilità di ricorrere a procedure semplificate per la realizzazione di interventi considerati di estrema urgenza, quali:

  • mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici
  • messa in sicurezza degli edifici scolastici e AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
  • adeguamento alla normativa antisismica
  • tutela ambientale e del patrimonio culturale

Ad esempio, per l’affidamento di interventi di importo fino alla soglia comunitaria si poteva procedere mediante procedura negoziata.

La Presidenza del Consiglio ha chiesto il parere dell’Anac circa le disposizioni di semplificazione dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016). Secondo l’Anac le semplificazioni negli appalti di estrema urgenza sono confermate negli appalti sottosoglia anche con il dlgs 50/2016.

Restano, quindi, in vigore le norme dello Sblocca Italia per l’affidamento dei lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria per gli interventi di estrema urgenza in materia di:

  • vincolo idrogeologico
  • normativa antisimica
  • messa in sicurezza degli edifici scolastici

 

22 settembre 2016

Contributo costo di costruzione, è dovuto anche se non si costruisce un fabbricato

Una società, proprietaria di un terreno destinato a zona agricola, aveva realizzato su di esso un campo da golf. La realizzazione dell’impianto sportivo aveva comportato una trasformazione dell’area. Tale trasformazione doveva quindi essere soggetta alla corresponsione del correlato costo di costruzione.

La società si rivolgeva al Tar Lazio per chiedere il rimborso del pagamento del contributo di costruzione, ritenendo le opere di sistemazione del campo da golf non comportanti edificazione.

Secondo parte attrice, per la vigente normativa, il costo di costruzione era applicabile solo alle costruzioni e agli edifici intesi in senso stretto. Nel caso in esame la presenza sulle aree verdi del campo da golf di opere accessorie non comportava un’attività edificatoria strettamente intesa.

Il Tar accoglieva il ricorso della società ritenendo appunto le opere accessorie non comportanti costruzione o edificazione stricto sensu.

Il Comune ricorreva dunque al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio chiedendone l’annullamento.

 

Contributo costo di costruzione, la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con sentenza n.2915/2016 si esprime sul ricorso presentato dal Comune.

Il quesito a cui i giudici di Palazzo Spada devono rispondere è il seguente:

Le opere “di modellamento” dell’area verde possono essere considerate rientranti tra quelle per cui è dovuto il contributo ex art. 16 del TU, pur non essendo propriamente “edilizie”?

Gli interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio di tale permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta, come previsto dall’art. 16 c. 1 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, per il privato la corresponsione di un contributo commisurato a:

  • l’incidenza degli oneri di urbanizzazione
  • il costo di costruzione

Secondo dunque precedenti sentenze del Consiglio di Stato e di Cassazione, per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione. L’atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di:

  • scavo
  • sbancamenti
  • livellamenti

finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi.

Essendo stata alterata la morfologia del territorio si ritiene necessaria la concessione urbanistica per la realizzazione del campo da golf.

Nel caso in esame si tratta di opere che hanno modificato/alterato/cambiato paesaggio e territorio (collinette, laghetti, ecc.). Esse rientrano nel concetto di trasformazione edilizia. Si tratta di trasformazione che “ indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione” e ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 19 dpr n. 380/2001.

Per questi motivi il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dal Comune, ritenendo che le opere in questione hanno modificato il territorio, seppur non comportanti edificazione o costruzione in senso stretto, e rientrano nel concetto di trasformazione edilizia.

 

Contributo costo di costruzione e oneri di urbanizzazione

Analizziamo le tempistiche e le differenze tra il contributo relativo a:

  • costo di costruzione
  • oneri di urbanizzazione

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire.

L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni.

Riguardo alla differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, la giurisprudenza concordemente ritiene che:

  • gli oneri di urbanizzazione espletino la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico, che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria
  • i costi di costruzione si configurino quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore.

 

22 settembre 2016

Dissesto idrogeologico: come progettare correttamente grazie alle nuove linee guida

È pronta la nuova versione delle linee guida per la progettazione contro il dissesto idrogeologico.

Le linee guida contro il dissento idrogeologico, elaborate da una commissione incaricata dall’Unità di missione Italia sicura, hanno superato la fase di consultazione pubblica ed è stato aggiornato tenendo conto delle osservazioni pervenute dagli operatori:

  • Rete delle Professioni Tecniche (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Chimici, dottori Agronomi e Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali, Tecnologi alimentari)
  • esponenti del mondo accademico e della ricerca
  • tecnici della P.A.
  • Centri funzionali regionali
  • associazioni, studi di progettazione e singoli cittadini.

La prima bozza delle linee guida è stata messa in consultazione lo scorso 8 giugno. Sono arrivati numerosi contributi di associazioni, progettisti, esperti del settore.

La consultazione è stata chiusa il 18 luglio ed è stata pubblicata la versione definitiva del documento.

 

Linee guida dissesto idrogeologico

L’obiettivo principale è fornire un utile supporto in materia di programmazione e progettazione degli interventi per la prevenzione di frane e alluvioni ai professionisti ed alle amministrazioni impegnate in questo settore. Si tratta di un un documento di indirizzo, condiviso che non impone regole o prescrizioni specifiche.

Le linee guida costituiranno il riferimento anche per tutta la catena che va dalla preparazione delle gare al cantiere:

  • realizzazione dei bandi
  • redazione degli elaborati
  • verifica della loro corretta esecuzione.

L’idea di base delle linee guida alla progettazione contro il dissesto idrogeologico è che il progetto va collocato in un contesto più ampio: da evento puntuale deve diventare un evento sistemico.

Altro punto fondamentale è legato alla sostenibilità economica e sociale dell’intervento. Ci sono interventi che magari possono sembrare meno importanti ma che hanno un’efficienza elevatissima, se analizzati dal punto di vista economico, perché permettono di mettere in sicurezza molte persone.

Discorso simile per il rilievo sociale, perché l’alto livello di accettazione da parte di un territorio andrà considerato in fase di elaborazione del progetto.

In questo senso, assume rilievo fondamentale l’analisi costi-benefici che consente di stimarne i benefici in termini di danni futuri evitabili durante il ciclo di vita dell’opera, confrontandoli con i relativi costi di realizzazione, manutenzione e gestione del rischio residuo.

Il documento è così strutturato:

  • Valutazione del rischio anche residuo, e definizione della relativa gestione
  • Valutazione comparata delle diverse opzioni tecniche praticabili
  • Coerenza con la pianificazione e programmazione vigenti
  • L’analisi sistemica con particolare riguardo ai fenomeni indotti ed alla verifica dell’intero ciclo di vita dell’opera
  • Specifiche valutazioni di carattere idrologico, idraulico fluviale e geologico
  • Effetti sulla morfodinamica fluviale e costiera, sull’ecosistema, sulla chimica delle acque e sugli aspetti sociali ed economici
  • Considerazioni sulla resilienza dell’intervento, anche in relazione a scenari di cambiamento climatico.

Le singole schede sono così suddivise:

  • Indice di rilevanza rispetto ai fenomeni alluvionali, geomorfologici di versante e marittimi/costieri
  • Inquadramento generale
  • Indicazioni
  • Riferimenti normativi
  • Rimandi ai contributi pervenuti
  • Riferimenti bibliografici e operativi

 

15 settembre 2016

Linee guida Anac su contratti sottosoglia, il parere del Consiglio di Stato

Con nota del 4 luglio 2016 l’Anac ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive, in relazione alle linee guida elaborate in attuazione da quanto disposto dal nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016).

Il Consiglio di Stato ha reso il parere 1903 del 13 settembre 2016 sulle linee guida Anac sulle procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, predisposte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del nuovo Codice appalti.

Ricordiamo che il CdS ha già espresso il proprio parere sulle linee guida Anac su Rup, offerta economicamente più vantaggiosa, servizi di ingegneria e architettura.

 

Consiglio di stato, parere sulle linee guida Anac sull’affidamento dei contratti sottosoglia

Le linee guida sull’affidamento dei contratti sottosoglia possono essere annoverate tra le linee guida dell’Anac non vincolanti.

Le modalità di adozione osservate dall’Anac seguono la forma discorsiva. Optano per una modalità di adozione preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati.

Il Consiglio ha rilevato che in merito al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga un’adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa.

Secondo il Cds il modello resta finalisticamente improntato all’individuazione ed all’implementazione di buone prassi e quindi a migliorare la qualità delle procedure.

La disciplina sui contratti sottosoglia risulta sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere integrativo, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio. Inoltre la previsione transitoria autonoma conferma la natura non integrativa, e quindi non vincolante, delle linee in discussione.

Il CdS segnala alcuni profili di criticità nel raggiungimento dell’intento di introdurre ulteriori elementi di semplificazione:

  • l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire una contraddizione
  • per gli affidamenti < 40.000 euro, un troppo stringente onere motivazionale “in merito alla scelta della procedura seguita”
  • la procedura per importi minimi, non tanto gravosa per la stazione appaltante. Proprio in tali procedure, frequentissime e a volte poco rilevanti, si annida largamente il fenomeno sistemico della corruzione
  • l’astensione dall’indirizzare le stazioni appaltanti con raccomandazioni operative e  puntuali.

 

15 settembre 2016

Demolizione e ricostruzione con Piano Casa, i chiarimenti del CdS

Un privato richiedeva il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un capannone per realizzare 3 fabbricati ad uso residenziale. Il privato invocava l’art. 5 della legge 106/2011 (Piano Casa Nazionale).

Il Comune formulava apposito diniego, nonostante il proprietario non avesse fatto richiesta di alcun premio volumetrico.

L’amministrazione motivava il diniego con duplice osservazione:

  1. l’impossibilità di trasferire la volumetria da ambiti extraurbani ad ambiti urbani, relativi a contesti territoriali differenti
  2. l’impossibilità di un cambio di destinazione da industriale a residenziale

 

Demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso, la sentenza del Tar della Basilicata

Il proprietario presentava ricorso al Tar della Basilicata con le seguenti motivazioni:

  • la richiesta di applicazione della legge 106/2011, con la possibilità di trasferire la volumetria da una zona extraurbana ad una urbana
  • la richiesta di valutazione della compatibilità della destinazione tra l’edificio da realizzare e l’area su cui sarebbe dovuto sorgere

I giudici del Tar della Basilicata rigettavano il ricorso spiegando che la demolizione ed il trasferimento della volumetria sarebbe stata possibile solo in presenza di una razionalizzazione del patrimonio edilizio o, in alternativa, di un piano di riqualificazione dell’area urbana degradata.

 

Demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso, la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3071 del 11 luglio 2016 confermava la sentenza del Tar.

Le motivazioni del Consiglio di Stato sono le seguenti:

  • la demolizione e la ricostruzione di un edificio in altra zona è consentita solo se l’area su cui avviene la demolizione viene riqualificata e il nuovo immobile è urbanisticamente compatibile con quello abbattuto
  • in merito all’applicazione del Piano Città, la compatibilità della destinazione d’uso non può essere riferita alle due tipologie di edifici in questione (quello da costruire, residenziale e quello da demolire, industriale).

 

08 settembre 2016

Agevolazioni fiscali per disabili: quali sono e come richiederle

Negli ultimi anni le leggi finanziarie hanno mostrato sempre più interesse a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali.

In questo articolo proponiamo una sintesi delle principali agevolazioni per disabili previste.

 

Per i veicoli

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto
  • esenzione dal bollo auto
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

 

Per i figli a carico portatore di handicap

  • detrazione Irpef di 1.620 euro per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
  • detrazione Irpef di 1.350 euro per ogni figlio di età pari o superiore a 3 anni
  • con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo

 

Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto
  • detrazione delle spese di acquisto e mantenimento del cane guida per i non vedenti
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti

 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche

detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

 

Per l’assistenza personale

  • deduzione dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,39 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro

 

Per le spese sanitarie

deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

 

Agevolazioni fiscali per disabili, le guide dell’Agenzia delle Entrate

Per orientare i cittadini circa le opportunità concesse dalla legislazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, che fornisce indicazioni di tipo pratico ed immediato.

La guida illustra il quadro aggiornato dei benefici attualmente esistenti in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

Il documento indica, in dettaglio, quali sono le agevolazioni per il settore auto e le altre agevolazioni in base agli aggiornamenti più recenti:

  • proroga al 31 dicembre 2016 della maggior detrazione Irpef per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • agevolazione acquisto veicoli

In linea generale, la guida fornisce informazioni circa:

  • detrazioni, agevolazioni e sconti fiscali
  • documenti e certificati per avere le agevolazioni fiscali
  • servizio a domicilio e numeri utili

Al fine di diffondere i vantaggi ai quali le persone disabili hanno diritto, la Regione Piemonte ha di recente pubblicato la nuova Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali per le persone disabili, edizione 2016, contenente le informazioni aggiornate previste dalla normativa statale e regionale.

È una pubblicazione di facile consultazione che, grazie anche a schede sintetiche divise per argomento, fornisce dettagliate indicazioni su:

  • i destinatari delle agevolazioni e dei contributi
  • gli uffici a cui rivolgersi
  • le scadenze
  • la modulistica da presentare

 

01 settembre 2016

Adeguamento antisismico e detrazione fiscale del 65%, il punto della situazione attuale

In questi giorni il discorso dell’adeguamento antisismico e della sicurezza dei fabbricati si fa sempre più pressante. In questo articolo analizziamo cosa prevedono attualmente le norme per chi vuole adeguare sismicamente e mettere in sicurezza la propria abitazione.

Inoltre proviamo a fare il punto della situazione sugli immobili in Italia e sulla normativa antisismica vigente.

 

Adeguamento antisismico degli edifici e la legge di stabilità

Con la legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici.

Va segnalato che, ad oggi, salvo proroghe, valgono le seguenti condizioni:

  • fino al 31 dicembre 2016 è prevista la detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
  • la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016
  • l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro
  • dal primo gennaio 2017, salvo proroghe, il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo
  • le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%
  • è applicata una ritenuta d’acconto pari all’8% sui bonifici da parte delle banche

 

Adeguamento antisismico degli edifici: la normativa antisismica

In Italia la normativa antisismica ha subito negli anni una forte evoluzione, dal 1974 al 2008:

  • legge n. 64 del 2 febbraio 1974 (la prima normativa sismica nazionale)
  • il dm 12 febbraio 1982
  • il dm 16 Gennaio 1996
  • l’ Opcm 3274 del 20 marzo 2003
  • il dm 14 settembre 2005
  •  il dm 14 gennaio 2008 –  NTC 2008 (normativa tuttora vigente)

Ad oggi siamo in attesa dell’emanazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e sulle elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

A tal fine è stata pubblicata l’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Dlgs n. 112 del 1998 e Dpr n. 380 del 2001), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle 4 zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale:

  • Zona 1: la zona più pericolosa ove possono verificarsi fortissimi terremoti
  • Zona 2: in questa zona possono verificarsi forti terremoti
  • Zona 3: in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
  • Zona 4: la zona meno pericolosa ove i terremoti sono rari

Di fatto, sparisce il territorio “non classificato” e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia:

  • zona 1 = 0.35 g
  • zona 2 = 0.25 g
  • zona 3 = 0.15 g
  • zona 4 = 0.05 g

Per riconoscere le zone si può far riferimento alla seguente mappa, con la classificazione sismica aggiornata al 2015 dal dipartimento della protezione civile.

 

Adeguamento antisismico degli edifici: come funziona la detrazione

Poiché nel testo di legge non sono indicate esplicitamente delle particolari modalità per poter usufruire dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno precisare che per esse debbano intendersi quelle normalmente richieste per la detrazione 50%, ossia quelle valide per le ristrutturazioni edilizie.

Per sfruttare lo sconto fiscale garantito dalla detrazione 65%, gli interventi di adeguamento sismico devono essere pagati tramite un cosiddetto bonifico bancario “parlante” , in quanto per la sua compilazione devono essere indicati una serie di dati specifici, quali:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

 

Adeguamento antisismico degli edifici: la situazione degli immobili in Italia

In Italia (dati del censimento Istat della popolazione e delle abitazioni 2011) ci sono 31.208.161 abitazioni di cui 12.187.698 edifici adibiti ad uso residenziale.

Per quanto riguarda l’età delle nostre abitazioni, la situazione è la seguente:

  • il 53,7% sono state costruite prima del 1970 (circa 16,5 milioni di unità, hanno più di 40 anni)
  • il 31% è stato edificato nel ventennio successivo (1971-1990)
  • il 7,4% nel periodo 1991-2000
  • il 7,9% tra il 2001 e il 2011

Di queste circa il 70% è stato edificato prima del 1974 (anno della prima normativa antisismica) e circa il 10% rispetta le normative antisismiche più recenti ( DM 16 Gennaio 1996, OPCM 3274 del 20/03/2003, NTC 2008 – ai sensi del DM 14/1/2008).

 

01 settembre 2016

“Casa Italia”: ecco in cosa consiste il nuovo piano di prevenzione contro i terremoti

Dopo il devastante terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, il Governo sta elaborando un piano pluriennale, il cosiddetto piano “Casa Italia”, al fine di garantire una rapida riqualificazione del patrimonio edilizio e la messa in sicurezza degli immobili nelle aree a rischio.

Prevenzione antisismica e detrazioni fiscali sono i punti forti del programma Casa Italia.

L’obiettivo del Governo è quello di stanziare 2 miliardi ogni anno, per una decina di anni, da destinare alla prevenzione.

Per l’avvio immediato dei primi interventi, il Consiglio dei Ministri (delibera del 25 agosto 2016), ha dato il via libera ad un primo stanziamento, pari a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. I fondi stanziati servono per gestire gli interventi coordinati dalla Protezione civile; in attesa della ricognizione dei danni, le risorse serviranno a coprire le spese per i soccorsi, l’assistenza e gli interventi provvisionali strettamente necessari per le popolazioni colpite. A breve, infatti, dovrebbero essere costruiti i moduli abitativi in legno per i servizi pubblici come scuole e poi attività commerciali; solo dopo inizierà la ricostruzione vera e propria grazie ai fondi europei per le emergenze (circa 360 milioni di euro) destinati esclusivamente alle infrastrutture pubbliche: strade, uffici, scuole. Tali fondi non potranno, quindi, essere utilizzati per ricostruire le abitazioni. Pertanto, dall’Europa, più che i fondi, il Governo chiede la flessibilità nell’applicazione dei limiti al deficit.

 

Piano Casa Italia, in cosa consiste

Il programma Casa Italia è il piano antisismico nazionale che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intero Paese: oltre ad investimenti pubblici su edifici ed infrastrutture pubbliche, il piano prevede detrazioni fiscali a lunga scadenza per l’adeguamento antisismico degli edifici. Un piano ambizioso per il quale è stato anche consultato il celebre architetto e senatore a vita Renzo Piano in tema di ricostruzione. Il premier ha avuto un lungo incontro a Genova con Renzo Piano per un confronto su come intervenire per dare subito un alloggio ai terremotati ed avviare al più presto i cantieri per la ricostruzione di edifici pubblici e privati.

L’architetto ha ribadito la necessità di “tenere conto del territorio in cui si interviene e procedere con raziocinio“; il piano nazionale, secondo il senatore a vita, deve partire dalla messa in sicurezza di scuole e ospedali e la ricostruzione dovrebbe avvenire con cantieri leggeri, accompagnati subito da abitazioni temporanee nella zona sismica.

Per il patrimonio privato, secondo l’architetto, serve un programma di investimenti ed incentivi come quelli che sono stati dati per l’energia, i Casabonus, defiscalizzazioni, agevolazioni, sconti sull’Iva.

Di seguito i punti principali del Piano Casa Italia.

 

Nuove detrazioni in edilizia

Attualmente è previsto un bonus per i lavori di adeguamento antisismico degli edifici al 65% ricadenti in zona sismica 1 e 2, comprese prime case e immobili produttivi. L’intento del piano è quello di estendere il bonus al 65% a tutti gli edifici a rischio, con una rateazione fino a 20 anni. Previsto anche lo stop ai mutui per edifici terremotati ed imprese.

A parte gli incentivi per la messa in sicurezza degli edifici privati nel nuovo piano sono anche previsti interventi già in cantiere, ossia:

 

Ammodernamento delle scuole

Agli istituti scolastici sono destinati fondi per oltre 4 miliardi di euro destinati all’ammodernamento e alla messa in sicurezza.

 

Prevenzione idrogeologica

Previste somme per il piano contro il rischio idrogeologico: sono stati già stanziati progetti per 1,3 miliardi di euro.

 

Recupero delle periferie

Attualmente già 2 piani sono in fase attuativa per un importo di 700 milioni di euro.

 

Agibilità case popolari

Il Governo ha già finanziato 500 milioni di euro destinati all’agibilità di 25.000 alloggi.

 

Messa in sicurezza delle infrastrutture

2 miliardi di euro sono stati stanziati per la mesa in sicurezza di strade e ferrovie.

 

01 settembre 2016

Sgravi INPS per le imprese edili, al via le richieste per l’anno 2016 

L’INPS con il messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016 ricorda che dal primo settembre 2016 è possibile inoltrate le richieste di riduzione contributiva per le imprese edili.

Le imprese potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari all’11,50%, utilizzando il modello allegato al comunicato.

Lo sgravio fiscale è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.

Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

 

25 agosto 2016

Come chiedere pareri e orientamenti all’Anac, in Gazzetta le nuove regole 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.192 del 18 agosto 2016 il nuovo Regolamento sulla funzione consultiva Anac. Le nuove regole sulla funzione consultiva dell’Anac mandano in pensione il vecchio Regolamento del 14 gennaio 2015.

Come affermato dallo stesso Cantone (presidente dell’Anac), la funzione consultiva è un’attività molto apprezzata dagli operatori del settore soprattutto per quanto riguarda il precontenzioso.

L’Anac svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative, nonché indirizzi al mercato, vigilando sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici.

L’attività consultiva è esercitata quando:

  • la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità
  • quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi
  • quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità
  • quando la richiesta sottoposta all’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico
  • quando i profili problematici individuati nella richiesta per l’esercizio dell’attività di vigilanza appaiono particolarmente significativi

La richiesta di parere all’Anac può essere effettuata da:

  • le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti
  • i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati
  • gli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici

 

Parere Anac in forma breve

Il parere può essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali.

Comunicazioni e pubblicità

I pareri adottati dall’Anac sono pubblicati sul sito dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale richiesta formulata dalle parti, omettendo nella pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell’Autorità.

 

25 agosto 2016

Norme tecniche per le costruzioni 2016, la volta buona?

Le nuove norme tecniche per le costruzioni 2016 stanno per arrivare? Sembrerebbe proprio di sì.

Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la circolare 768/2016 ha reso noto che il 26 luglio scorso si è tenuta una riunione della Commissione, di cui lo stesso CNI fa parte, che sta lavorando alla revisione della circolare 617 /2009, per aggiornarla alle nuove norme tecniche.

Secondo quanto riferisce il CNI l’ultimo step dell’iter di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 2016, ossia l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, è previsto per la fine di settembre 2016.

Dunque entro la fine dell’anno, molto probabilmente, vedremo la pubblicazione delle NTC 2016.

 

Iter di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzione 2016

Il 18 novembre 2014 il Cslp (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha approvato il testo delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Successivamente sono arrivati i pareri positivi del Ministero dell’Interno e della Protezione civile, che hanno proposto lievi modifiche al testo.

In ultimo devono pronunciarsi definitivamente la Conferenza Stato Regioni e le Commissioni parlamentari, dopodiché si avrà l’emanazione del decreto definitivo da parte del Mit.

Ecco in sintesi il percorso delle Norme tecniche per le costruzioni 2016

  • approvazione da parte del Cslp (18 novembre 2014)

  • pareri del Ministero degli Interni (ok del 15 aprile 2015)

  • parere della Protezione civile (lievi  modifiche il 29 settembre 2015)

  • nuova approvazione del Cslp (gennaio 2016)

  • parere Conferenza Stato-Regioni

  • parere delle Commissioni parlamentari competenti

  • emanazione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture con le NTC 2016

  • pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

 

25 agosto 2016

Negli appalti pubblici si applica il contratto dell’edilizia 

Con la nota 14775 del 26 luglio 2016 il Ministro del lavoro fornisce chiarimenti in merito ai contratti collettivi che devono applicare le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, dal momento che nei cantieri sono presenti diverse tipologie di contratto, anche con costi differenziati.

Richiama, inoltre, l’attenzione dei propri organi di vigilanza alla verifica del rispetto della contrattazione collettiva negli appalti pubblici.

Il parametro da tenere a riferimento è quello riferito ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per la categoria in cui opera l’impresa.

Come già chiarito da una precedente nota del Ministero del lavoro (nota n. 10565 del 1° luglio 2015) e dall’Anac (parere n. 6 del 4 febbraio 2015), nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche bisogna applicare il contratto nazionale dell’edilizia, CCNL Edile, per tutte le imprese che risultano affidatarie di lavori edili o prevalentemente edili.

Anche il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016)  prevede che negli appalti pubblici va applicato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori in relazione al settore dell’attività che si sta svolgendo e alla zona in cui si eseguono le prestazioni; in particolare:

“si prevede che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente“.

Il Ministero ricorda che il mancato rispetto dei citati contratti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo e l’adozione dei relativi provvedimenti da segnalare alle stazioni appaltanti da parte del personale ispettivo.

La nota del ministero invita, quindi, alla verifica del rispetto dei contratti anche perché sono individuati come parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia in fase progettuale (ai fini della determinazione dei relativi costi) che in fase di aggiudicazione (per l’individuazione delle offerte anomale).

Tale principio vale anche nei confronti delle società cooperative.

Viene inoltre fatto un richiamo alla responsabilità solidale vigente in materia di appalti con riferimento agli obblighi sia retributivi che contributivi.

 

03 agosto 2016

Caduta dall’alto, il caso studio di un infortunio di un installatore di pannelli solari

Dalla Suva, ente previdenziale svizzero, un nuovo esempio di infortunio con l’analisi di cause e conseguenze: la caduta dall’alto di un operaio mentre svolge la sua attività di installatore di pannelli solari sul tetto di un capannone.

Attraverso immagini esemplificative viene svolta l’analisi dell’infortunio: partendo dalla dinamica dell’incidente vengono dedotte le cause ed indicate le relative misure di prevenzione da adottare.

La Suva ricorda che ogni infortunio deve far riflettere ed essere l’occasione per chiedersi cosa ha causato l’incidente e cosa fare per evitare che si ripeta!

 

Il caso di infortunio

Il caso studio in esame riguarda l’infortunio di un operaio impegnato nell’attività di montaggio di pannelli solari sul tetto di un capannone.

Per trasportare i singoli pannelli depositati sull’altro lato del lucernario per motivi di spazio, l’operaio deve attraversare un lucernario in policarbonato della larghezza di 1 metro, ponendo attenzione a camminare solo sulle travi metalliche a sostengo del  lucernario.

Durante le attività, l’operaio scartica il proprio perso sulla superficie in plastica e sfonda il lucernario, cadendo da 8 metri e riportando gravi lesioni al collo e alla schiena.

 

Indagine Suva sulle cause dell’infortunio

La Suva dopo un’attenta analisi arriva effettua le seguenti deduzioni:

  • il lucernario non era protetto da un dispositivo di protezione collettiva permanente (per esempio una griglia)

  • non vi era un percorso sicuro sul lucernario (per esempio una passerella sopraelevata)

  • mancavano le necessarie misure di protezione per impedire le cadute verso l’interno dell’edificio

 

Nove regole le vitali per chi lavora su tetti e facciate

Ecco le misure di prevenzione e gli accorgimenti che la Suva invita a tenere sui luoghi di lavoro durante le attività svolte ad una certa altezza:

  1. realizzare accessi sicuri

  2. mettere in sicurezza le zone con rischio di caduta

  3. impedire le cadute verso l’interno dell’edificio

  4. mettere in sicurezza le aperture nel tetto

  5. garantire superfici di copertura resistenti alla rottura

  6. lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure

  7. ispezionare i ponteggi

  8. utilizzare correttamente le imbracature anticaduta

  9. proteggersi dalle polveri di amianto

 

03 agosto 2016

Notifica preliminare Asl: tutto quello che occorre sapere

Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008) è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori.

In particolare, l’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza.

Quando è necessaria la notifica preliminare Asl

La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere. In particolare, la notifica preliminare Asl va trasmessa nei seguenti casi:

  1. è prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3), anche non contemporanea; in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione

  2. all’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.

 

Notifica preliminare Asl e testo unico sulla sicurezza

L’art. 99 del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)

  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

Contenuto della notifica preliminare Asl

L’Allegato XII del dlgs 81/2008 (testo unico sicurezza) definisce i contenuti della notifica preliminare Asl.

La notifica preliminare Asl deve contenere:

  1. data della comunicazione

  2. indirizzo del cantiere

  3. generalità del committente/i

  4. natura dell’opera

  5. responsabile/i dei lavori

  6. coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera

  7. coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera

  8. data presunta d’inizio dei lavori in cantiere

  9. durata presunta dei lavori in cantiere

  10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

  11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

  12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate

  13. ammontare complessivo presunto dei lavori

Oltre i dati indicati è consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.

 

Invio e conservazione della notifica preliminare Asl

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione. In linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC.

In alcune Regioni è obbligatorio l’inoltro telematico e l’utilizzo della della firma digitale.

Come previsto dall’art. 99 del testo unico, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Occorre anche conservare la copia della notifica preliminare insieme al resto della documentazione.

 

Notifica preliminare Asl e detrazioni fiscali

La correttezza e completezza della documentazione relativa alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori (PSC, notifica preliminare, ecc.) oltre ad essere adempimenti obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono una condizione necessaria anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.

Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl.

 

03 agosto 2016

Piattaforma e pergolato in legno, attenzione al permesso di costruire

Un Comune campano emanava un’ordinanza di demolizione, con richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, contestando la realizzazione di una piattaforma in conglomerato cementizio ed un pergolato in legno senza alcun titolo abilitativo.

Il proprietario degli immobili ricorreva al Tar della Campania contro l’ordinanza del Comune deducendo quanto segue:

  • aveva già presentato in relazione a tali opere istanza di accertamento di conformità

  • le opere realizzate erano di modesta entità, di carattere precario e di natura strettamente pertinenziale e quindi non necessitavano di permesso di costruire

 

La sentenza del Tar della Campania

Il Tar della Campania con sentenza n. 3642/2016 respinge il ricorso del proprietario delle opere con le seguenti motivazioni.

In merito alla presentazione di istanza dell’accertamento di conformità, l’art. 36 dpr 380/2001 prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronunci con adeguata motivazione sulla richiesta di permesso in sanatoria, entro 60 giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intende rifiutata. Pertanto, il ricorrente può ritenere rifiutata l’istanza presentata.

Per quanto riguarda la necessità del permesso di costruire per le 2 opere contestate, il Tar richiama ancora una volta il dpr 380/2001.

Permesso di costruire e realizzazione della pavimentazione

Secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in relazione al disposto dell’art. 6 dpr 380/2001, non è necessario il permesso di costruire solamente per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno.

Occorre invece il permesso di costruire quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati, determinino una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.

Permesso di costruire e realizzazione del pergolato in legno

In materia di pergolati e titolo abilitativo, solo qualora il pergolato in legno sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibileperché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire, necessario invece laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile.

Il Tar della Campania rigetta, dunque, il ricorso presentato dal proprietario delle opere,  ritenendo che queste non rientrino nei casi su citati essendo:

  • una pavimentazione di notevoli dimensioni , realizzata in c.c.a. e che rappresenta un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi

  • un pergolato realizzato con una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo

28 luglio 2016

Distanze dai confini, la Cassazione fornisce chiarimenti sul principio della prevenzione

Il proprietario di un fondo citava in giudizio il vicino, in quanto aveva realizzato una costruzione ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dalla legge.

Il Tribunale di Vicenza ordinava la demolizione del manufatto in quanto non rispettava le distanze legali dal confine.

La Corte di Appello di Venezia confermava integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che non sussistessero le condizioni per poter applicare il principio della prevenzione e quindi ordinava la demolizione del manufatto in questione.

 

Distanze dai confini e il principio della prevenzione temporale

In materia di distanza delle costruzioni dai confini, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale, basato sugli artt. 873, 874, 875 e 877 del cc, secondo cui il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini.

Il diritto di prevenzione prevede che chi costruisce per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice possibilità su come realizzare l’opera:

  1. costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio

  2. costruire con distacco dal confine: cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in tal caso il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali

  3. costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta: in tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro che non si trova a confine, oppure in aderenza

Il diritto di prevenzione, riconosciuto a chi per primo edifica, si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione.

Affinché il principio della prevenzione possa essere applicato bisogna rispettare uno dei principi fondamentali per la sua operatività, ossia la dimostrazione della priorità nel tempo della costruzione.

In alternativa, se non viene dunque dimostrato l’effettivo periodo di costruzione, l’onere della prova di aver costruito per primo grava su colui che chiede l’arretramento del fabbricato altrui e quindi in tal caso su parte attrice.

Il giudizio d’Appello evidenzia che il Prg del Comune in cui era inserito il fondo ammetteva la deroga alle distanze dai confini, però non vi era alcuna dimostrazione sull’effettivo periodo di costruzione del manufatto e dunque si è ritenuto di non poter applicare il principio della prevenzione.

 

Distanze dai confini: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14139 dell’11 luglio 2016, si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del manufatto.

Il proprietario del fondo, in particolare, ricorreva in Cassazione ritenendo ci fossero le condizioni per l’applicazione del principio della prevenzione in quanto il manufatto risaliva a oltre 20 anni prima (priorità nel tempo della costruzione), presentando come prova la presenza di tubi dell’impianto idraulico. Inoltre, secondo il ricorrente, era rispettato l’attuale regolamento locale che prevede la possibilità di: “costruire entro metri 5 o a confine, con consenso terzi confinanti, registrato e trascritto“.

La Cassazione conferma la conclusione raggiunta dal giudice di Appello, sebbene sulla base di una diversa motivazione.

Secondo la Corte infatti non è possibile dimostrare con certezza quando fosse stata realizzata la costruzione in questione e quindi non è possibile invocare il principio della prevenzione. Inoltre, non è possibile invocare la deroga prevista dal regolamento edilizio, in quanto non è presente il consenso necessario del confinante.

In definitiva, possiamo concludere affermando che in tema di distanze dai confini è possibile applicare il principio di prevenzione se vengono rispettate le seguenti regole:

  • dimostrazione della priorità nel tempo della costruzione

  • rispetto dello strumento urbanistico locale

  • rispetto dell’eventuale consenso degli interessati

La Cassazione, inoltre, richiama il recente arresto delle Sezioni Unite del 19 maggio 2016 n. 10318, con il quale viene stabilito che, ove un regolamento locale si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, ciò non impedisce l’operatività del principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 c.c. 

 

21 luglio 2016

Per il cambio di destinazione d’uso ci vuole la SCIA o il permesso di costruire? 

Per cambiare destinazione d’uso a un immobile non sempre è sufficiente una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Se il cambio di destinazione d’uso interessa categorie edilizie e non omogenee con effetti incidenti sul carico urbanistico è necessario il permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Tar Campania, con la sentenza 3206 del 22 giugno 2016.

Nel caso in esame una Cooperativa aveva avviato il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali industriali, ubicati in zona D del PRG comunale, in locali commerciali. L’ufficio tecnico del Comune esprimeva il proprio preavviso di diniego, ai sensi dell’art 10-bis della legge 241/1990, col significato di ritenere irricevibile la SCIA presentata.

La Cooperativa ricorre al Tribunale amministrativo che rigetta il ricorso.

Relativamente alla questione della presentazione della SCIA, il Tar Campania fa notare che tra i motivi ostativi all’ammissibilità della Segnalazione certificata, il cambio di destinazione, rilevante ai sensi dell’art. 23-ter dpr 380/2001 (testo unico edilizia), richiede il ricorso alla diversa procedura del permesso a costruire.

Pertanto, il rilievo dell’amministrazione comunale risulta condivisibile.

 

Cambio destinazione d’uso e testo unico edilizia

L’art. 23-ter dpr 380/2001, inserito nel testo unico dell’edilizia dal dl 133/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 del 2014, afferma che, salvo diversa previsione da parte di leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

     a) residenziale
     a-bis) turistico-ricettiva
     b) produttiva e direzionale
     c) commerciale
     d) rurale

Il legislatore statale ha quindi escluso il carattere di omogeneità tra la destinazione commerciale e quella industriale produttiva di un immobile, considerate categorie funzionali tra loro diverse e non assimilabili a fronte delle evidenti diverse implicazioni in termini di carichi urbanistici ed impatto complessivo sul territorio.

Secondo il Tar, inoltre, è sufficiente considerare che il cambio di destinazione, da capannone industriale ad immobile commerciale, richiesto dalla Cooperativa, imponga di norma la ristrutturazione ed il frazionamento dei preesistenti locali, con aumento del loro numeroe conseguenti ricadute sull’assetto urbanistico locale.

Ne consegue che, in virtù delle previsioni di cui agli articoli 10 e 22 del dpr 380/2001 (interventi soggetti a permesso di costruire e inizio attività), trattandosi di cambio di destinazione d’uso che incide sul carico urbanistico, si rende necessario quale titolo autorizzatorio ilpermesso di costruire.

In definitiva, come chiarito infatti dalla giurisprudenza, solo il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico). Se il cambio di destinazione d’uso interessa categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, è necessario l’assoggettamento a permesso di costruire, indipendentemente dall’esecuzione di opere.

 

21 luglio 2016

Decreto SCIA, in Gazzetta il testo ufficiale. Ecco le novità 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 126 in attuazione della delega al Governo in materia diattività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); si tratta del cosiddetto decreto SCIA previsto dalla Riforma Madia.

Il decreto disciplina:

  • libertà di iniziativa privata
  • informazione di cittadini e imprese
  • modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990)
  • entrata in vigore e disposizioni transitorie

 

Libertà di iniziativa privata

Il provvedimento introduce una disciplina generale per le attività private soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non soggette a autorizzazione preventiva espressa.

Rimanda a successivi decreti l’individuazione delle attività soggette a mera comunicazione, SCIA, silenzio assenso, titolo espresso.

Le attività private non espressamente individuate dai medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono da considerarsi libere.

 

Informazione di cittadini e imprese

Il decreto prevede che le amministrazioni adottino modelli unici e standardizzati che definiscano in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento:

  • i contenuti tipici
  • i dati che devono essere contenuti nelle istanze
  • i dati delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015
  • la documentazione da allegare

I moduli devono essere standardizzati, esaustivi ed efficaci, adottati mediante accordi o intese in sede di Conferenza unificata, al fine di alleggerire gli oneri burocratici a carico del cittadino.

I moduli prevedono, inoltre, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicheranno sul proprio sito istituzionale i modelli unici; fino all’adozione di tali modelli, le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione, ecc.

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenutodell’istanza a quanto richiesto.

È vietata ogni altra richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Attenzione: la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta non dovuta di integrazioni costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi.

 

Modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990)

Il decreto introduce modifiche anche alla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), quali:

  • rilascio della ricevuta (anche telematica): in caso di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente una ricevuta, anche in via telematica,  che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali si forma il silenzio assenso
  • concentrazione dei regimi amministrativi: sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio
  • presentazione di un’unica SCIA: se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate

 

Decreto SCIA, entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il decreto SCIA entrerà in vigore il 28 luglio 2016. Relativamente alle nuove regole sul procedimento amministrativo (18-bis, 19 e 19-bis della legge 241/1990), le regioni e gli enti locali avranno tempo fino al primo gennaio 2017 per adeguarsi.

 

21 luglio 2016

Nuovo Codice appalti corretto! Ecco il testo aggiornato con le correzioni formali

In Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016 è stato pubblicato un avviso di rettifica del nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016), che apporta una lunga serie di correzioni formali.

Si tratta di diverse pagine di correzioni, prevalentemente di tipo ortografico o refusi vari, che non modificano il senso della norma; a voler essere precisi si tratta di ben 168 correzioni apportate ai vari articoli, che in totale sono 220.

Le correzioni riguardano dunque refusi e sistemazioni ortografiche dovute probabilmente alla fretta con cui è stato pubblicato il Codice per rispettare la scadenza del 18 aprile fissata dall’Unione Europea (in realtà il nuovo Codice è stato pubblicato il 19 aprile 2016).

Come correzione sostanziale si segnala solo quella relativa alla soglia sotto cui è possibile l’affidamento diretto, la precedente versione del testo prevedeva che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, supporto dell’attività del Rup potessero essere affidati in via diretta per importi pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro.

La nuova versione prevede invece l’affidamento diretto di tali incarichi solo per importi inferiori a 40.000 euro, pertanto, gli incarichi di importo pari a 40.000 non possono essere più affidati per via fiduciaria, ma occorre passare per la fase di invito ad almeno 5 professionisti a presentare il preventivo.

Analogamente, con la modifica introdotta all’art. 157, per importi inferiori a 100.000 euro (e maggiori o uguali a 40.000 euro) è possibile la procedura semplificata con invito a 5 professionisti a presentare i preventivi, mentre per importi pari a 100.000 euro (o superiori) è necessario ricorrere a procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

In definitiva, chiariti i valori limite per gli affidamenti diretti e procedure semplificate di incarichi professionali, nessuna modifica sostanziale viene introdotta al nuovo Codice appalti che sarà invece rivisto con un apposito decreto già in fase di elaborazione.

 

21 luglio 2016

Detrazione 65 per tende da sole, le regole da rispettare

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla domanda di un contribuente sulla rivista online Fisco Oggi fornendo chiarimenti sulle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica (detrazione 65%) che spettano per l’installazione di schermature solari.

In particolare il contribuente aveva chiesto: “Devo acquistare delle tende da sole con braccio meccanico da collocare su due balconi del mio appartamento. Potrò usufruire della detrazione fiscale e in che misura?”.

 

Detrazione 65 per tende da sole

Fino al 31 dicembre 2016, per l’acquisto e la posa in opera di tende da sole e schermature più in generale  è possibile usufruire di una detrazione fiscale del 65%.

Tuttavia le schermature solari devono rispettare alcune condizioni:

  • devono essere applicate a protezione di una superficie vetrata
  • devono essere installate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente
  • possono essere all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata, ma devono essere mobili e “tecniche”.

L’agevolazione non spetta per le schermature solari autonome applicate a superfici vetrate esposte a Nord.

La detrazione, al solito, sarà da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, fino a un totale massimo di 60.000 euro. 

 

14 luglio 2016

Frazionamento unità immobiliari, ecco quando è possibile in un condominio

Il Tribunale di Roma e in secondo grado la Corte di Appello dichiaravano illegittimo il frazionamento di un appartamento in 2 unità immobiliari, accogliendo le doglianze di un condòminio che, tra le altre cose denunciava la violazione del regolamento condominiale che non prevedeva la possibilità di aumenti di unità abitative.

 

Frazionamento unità immobiliari: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n.13184 del 24 giugno 2016, ribalta il giudizio maturato nei primi due gradi, ritenendo fondati i motivi del ricorso del proprietario dell’appartamento.

La Corte dimostra che il condòmino con il frazionamento non ha leso i diritti degli altri condòmini e quindi arrecato danno alle parti comuni come previsto dall’art. 1122 del cc: nell’unità immobiliare di sua proprietà il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

La Cassazione incentra il proprio giudizio sul possibile danno alle parti comuni, arrecato dall’eventuale modifica delle quote millesimali dovute al frazionamento.

La riforma del condominio (legge 220/2012) prevede la revisione delle tabelle millesimali quando viene alterato per più del 20% il valore proporzionale dell’unità immobiliare, a seguito delle mutate condizioni di una parte dell’edificio (incremento di unità abitative).

Nel caso in esame la somma dei valori dei due appartamenti non supera il 20% del valore originario dell’appartamento, quindi le tabelle millesimali non devono essere riviste e dunque la costituzione dell’assemblea condominiale rimane inalterata.

In definitiva, la Cassazione accoglie il ricorso del proprietario dell’appartamento frazionato e quindi annulla la sentenza della Corte di Appello, non essendo stato leso alcun diritto di altro condòmino, in quanto il frazionamento non comporta modifiche alle tabelle millesimali. 

 

14 luglio 2016

Il carrello elevatore si ribalta: l’analisi SUVA di un infortunio mortale con le regole per la sicurezza

Ancora un esempio di infortunio per imparare dagli errori commessi: questa volta la Suva analizza l’incidente accaduto ad un lavoratore durante la sua attività di conducente di carrello elevatore.

 

Dinamica dell’infortunio

Il carrellista, persona di esperienza e qualificata, si muove con il carrello tra il punto di consegna e il magazzino per scaricare il più velocemente possibile la merce arrivata in ritardo. Durante il tragitto, in corrispondenza del punto di consegna, il conducente imbocca una curva troppo velocemente ed il suo carrello elevatore si ribalta; il carrellista viene schiacciato.

 

Conseguenze dell’infortunio

A seguito del ribaltamento, il carrellista cerca di saltare dal carrello elevatore, ma rimane schiacciato con il tronco ed il collo tra il tettuccio del carrello e il pavimento. Le forti lesioni riportate portano al decesso del carrellista.

 

Cause dell’infortunio

Le cause dell’infortunio emerse dopo l’analisi sono le seguenti:

  • il carrellista ha sottovalutato la facilità di ribaltamento del carrello privo di carico
  • il carrellista ha imboccato la curva a velocità sostenuta
  • il carrellista non ha allacciato le cinture di sicurezza

 

Regole vitali di prevenzione

La SUVA chiude la pubblicazione fornendo l’elenco delle 9 regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori in sicurezza:

  • guidare solo se in possesso di un permesso di condurre
  • utilizzare i carrelli elevatori conformemente alle istruzioni
  • guidare con prudenza
  • utilizzare vie di circolazione sicure
  • mettere in sicurezza il carico
  • stoccare in sicurezza il carico
  • controllare il carrello elevatore
  • evitare le improvvisazioni
  • utilizzare i DPI

 

07 luglio 2016

Fatturazione elettronica tra privati, parte la fase di sperimentazione 

Al via la fatturazione elettronica tra privati. Dal 1° gennaio 2017 anche le imprese, gli artigiani e i professionisti potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio, SdI, attualmente disponibile solo per le fatture elettroniche destinate alle Pubbliche Amministrazioni (dlgs 127/2015).

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze delle specifiche tecniche per l’utilizzo in via sperimentale del Sistema di Interscambio, SdI, la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso le PA, anche per le fatture destinate ai privati.

I documenti descrivono le regole per la veicolazione delle fatture elettroniche da osservare per utilizzare il Sistema di interscambio e la struttura della fattura elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà essere veicolata dal Sistema; la sperimentazione si concluderà entro la metà del mese di ottobre e in base ai feedback ricevuti, saranno eventualmente modificate le regole.

 

30 giugno 2016

Fatturazione elettronica tra privati, parte la fase di sperimentazione

La causa principale degli infortuni sui cantieri avviene per le cadute dall’alto, che si verificano per lo più a causa della mancanza o dell’errato montaggio dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nei casi in cui non è possibile l’uso dei dispositivi di protezione collettiva, l’impiego di idonei DPI riduce sensibilmente il rischio di caduta dall’alto.

I DPI per la caduta dall’alto hanno la funzione di salvaguardare i lavoratori che svolgono lavori in quota, attenuando gli effetti sul corpo umano legati a una possibile caduta; l’elemento fondamentale che assolve a tale scopo è l’assorbitore di energia.

 

DPI caduta dall’alto, gli assorbitori di energia

Gli assorbitori di energia sono particolari DPI impiegati per dissipare l’energia cinetica prodotta nella caduta da una certa altezza. In pratica, sono costruiti in modo che durante la caduta entri in funzione un congegno o si attivi una proprietà del dispositivo in grado di limitare la forza frenante al momento dell’arresto.

La norma di prodotto UNI EN 355 fornisce le caratteristiche dimensionali e meccaniche che l’assorbitore deve possedere, prevedendo che il peso del lavoratore sia pari a 100 kg e non è previsto che esso possa variare.

Il peso dei lavoratori che effettuano attività in quota nei cantieri edili non è sempre lo stesso mentre gli assorbitori di energia contro le cadute dall’alto vengono prodotti facendo riferimento alla norma UNI EN 355: 2003 che prevede appunto una massa di prova di 100 kg.

Studi teorici hanno dimostrato che un assorbitore di energia dimensionato per una massa di 100 kg, a parità di caduta libera, non garantisce decelerazioni accettate a livello internazionale se il dispositivo viene utilizzato da una massa molto minore di 100 kg.

Ad esempio: per una massa di 60 kg si raggiungono decelerazioni di circa 8-9 g, lontani dal valore massimo accettato a livello internazionale, pari a 6 g.

 

DPI caduta dall’alto, la guida Inail

L’Inail ha pubblicato una guida presente sui DPI di caduta dall’alto che si propone di valutare il comportamento dell’assorbitore di energia durante la caduta frenata al variare della massa del torso.

Nel documento viene considerata la possibilità che il peso del lavoratore possa essere differente da 100kg e per comprendere come questa variazione possa influire sul comportamento dell’assorbitore sono state effettuate alcune prove sperimentali.

 

Il Glossario sulla sicurezza dei lavori in quota

Di seguito proponiamo il glossario con la definizione dei termini più utilizzati presenti nella guida.

Accelerazione

Variazione della velocità rispetto al tempo, espressa in metri al secondo per secondo (m/s2 ). L’accelerazione viene espressa anche in unità “g”, cioè in unità di accelerazione di gravità. Nel presente lavoro si considera positiva l’accelerazione dal basso verso l’alto.

Accelerazione di gravità (g)

Accelerazione naturale a cui è sottoposto un grave durante la caduta libera (nessuna altra forza agente sul corpo se non quella dovuta alla attrazione della Terra). L’accelerazione di gravità varia da punto a punto della Terra, con l’altitudine e la latitudine, ma viene convenzionalmente fissata, ai fini dei calcoli, pari a 9,81 m/s² uguale a 1g (altitudine 0 e latitudine 45,5°).

Numero di g: n

Fattore con il quale si esprime l’accelerazione in unità g. a = ng significa che l’accelerazione è pari a n volte l’accelerazione di gravità.

Accelerazione del torso di prova: a (g)

Accelerazione che assume il torso durante la prova di caduta espressa in unità g.

Accelerazione misurata: amis(g)

Accelerazione del torso misurata con l’accelerometro espressa in unità g. L’accelerometro restituisce il valore pari a amis=1 g quando un corpo è in quiete (a=0g). L’accelerometro restituisce il valore pari a amis = 0 g quando un corpo è in caduta libera (a=- 1g). Sussiste la relazione a = amis-1g tra l’accelerazione effettiva del torso e l’accelerazione misurata dall’accelerometro.

Caduta libera (hcl)

Spazio percorso dal lavoratore sotto l’azione della sola gravità, a partire dal punto di inizio caduta, fino al punto in cui il sistema di arresto caduta prende il carico.

Caduta frenata (hcf)

Spazio percorso dal lavoratore, a partire dal punto in cui il sistema di arresto caduta prende il carico, fino al punto dell’arresto verticale completo, con esclusione delle oscillazioni.

Distanza di arresto o caduta totale (h)

Spazio percorso dal lavoratore a partire dal punto di inizio caduta fino al punto dell’arresto verticale completo, con esclusione delle oscillazioni, dato dalla somma della caduta libera e della caduta frenata:
h = hcl + hcf

Tirante d’aria o spazio libero di caduta in sicurezza

Spazio libero disponibile in sicurezza, a partire dal punto di caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera che tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema di arresto caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la caduta e che comprende anche eventuali margini di sicurezza.

Fattore di caduta

Rapporto fra la caduta libera e la lunghezza iniziale del sistema di collegamento tra l’imbragatura ed il punto di ancoraggio. Il sistema di collegamento, per esempio, può essere costituito dal solo cordino o dal cordino più l’assorbitore di energia. Il fattore massimo fattore di caduta è 2: in questo caso si ha che la caduta libera e pari a due volte la lunghezza del sistema di collegamento. Il fattore di caduta è di derivazione alpinistica e viene citato a solo titolo informativo.

Forza frenante (Fmax)

Forza massima espressa in kilonewton (kN), misurata sul punto di ancoraggio o sulla linea di ancoraggio durante la caduta frenata. Essa è esercitata dal sistema di collegamento e dipende principalmente dalle caratteristiche dell’assorbitore di energia.

Sistema di arresto caduta

Sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta

Sistema di collegamento

Sistema che collega l’imbragatura per il corpo al punto di ancoraggio generalmente costituto da due connettori, un cordino ed un assorbitore di energia

Cordino

Elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto caduta. Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o una catena. [EN 354]

Assorbitore di energia

Elemento o componente di un sistema di arresto caduta che è progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante la caduta dall’alto. [EN 355]

Connettore

Elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto caduta dotato di sistema di chiusura automatico e sistema di bloccaggio automatico o manuale. [EN 362]

Imbragatura per il corpo

Componente di un sistema di arresto caduta che ha lo scopo di sostenere e tenere tutto il corpo di una persona durante e dopo l’arresto della caduta. L’imbragatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi opportunamente montati e regolati a tal fine.

Jolt

Variazione dell’accelerazione rispetto al tempo. Nella caduta frenata si ha una rapida decelerazione per effetto del sistema di arresto caduta. Il Jolt è usato per indicare quanto rapidamente si raggiunge il picco della decelerazione a partire dalla fine della caduta libera. È espresso in amis/s (rapporto fra l’accelerazione misurata e l’intervallo di tempo fra la fine della caduta libera e il picco della decelerazione) oppure in m/s³.

 

DPI caduta dall’alto, i contenuti della guida Inail

Ecco in dettaglio gli argomenti trattati nella guida Inail ai DPI per i lavori in quota:

  • danni sul corpo umano conseguenti all’arresto caduta
  • UNI EN 355
  • analisi della caduta
  • prove sperimentali
  • disposizione e procedimento di prova
  • descrizione delle prove
  • descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature di prova
  • torsi di prova
  • sistemi di arresto caduta
  • sistema di misura, acquisizione, registrazione e analisi dei dati
  • struttura metallica rigida
  • sistema di sollevamento e sgancio
  • acquisizione dei dati
  • sistema di acquisizione
  • convenzioni
  • risultati sperimentali
  • grafici relativi ad accelerazioni e forze
  • altezza di caduta frenata e allungamento del sistema di arresto caduta
  • sintesi dei risultati
  • parametri statistici
  • considerazioni sui risultati
  • sistemi di arresto caduta e normativa internazionale
  • esperienze in altri paesi
  • conclusioni

 

30 giugno 2016

Scia e Scia alternativa al permesso di costruire: le nuove regole per gli interventi edili

Il Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016 ha approvato preliminarmente il nuovo “decreto Scia 2” in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di semplificazione in edilizia.

La bozza di decreto disciplina in maniera precisa gli interventi realizzabili mediante Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e mediante Scia alternativa al permesso di costruire (la vecchia super-DIA), modificando espressamente alcuni articoli del dpr 380/2001 (testo unico edilizia).

 

Interventi edili realizzabili con Scia

La bozza di decreto modifica l’art. 22 del dpr 380/2001 e definisce i seguenti interventi realizzabili mediante Scia.

In particolare, si potranno realizzare mediante Scia:

  • interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici
  • interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici
  • interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino:
    • modifiche di volumetria
    • cambio di destinazione d’uso nei centri storici
    • cambio di sagoma degli edifici vincolati

Resta invece necessario assoggettare a Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata da tecnico abilitato) la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.

 

Interventi edili realizzabili con Scia alternativa al permesso di costruire

Al posto della Super-DIA, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, debutterà la Scia alternativa al permesso di costruire.

In particolare, gli interventi realizzabili con Scia alternativa al permesso di costruire sono:

  • interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti
  • cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici
  • cambio di sagoma degli edifici vincolati
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

 

23 giugno 2016

Arriva il glossario unico per l’edilizia: titolo abilitativo in funzione dell’intervento

Il Governo è al lavoro per l’approvazione definitiva, secondo quanto previsto dalla legge delega 124/2015, del decreto legislativo in materia di individuazione dei procedimenti oggetto di:

  • autorizzazioni edilizie
  • mera comunicazione di inizio lavori
  • Scia (segnalazione certificata di inizio attività)
  • silenzio-assenso
  • definizione dei titoli abilitativi applicabili in funzione della tipologia di attività edilizia
  • interventi in edilizia libera

In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il “decreto Scia 2” (Consiglio dei Ministri n. 120 del 15 giugno 2016) recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 

Glossario unico per l’edilizia

Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale il decreto prevede l’emanazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore di un decreto che definisca compiutamente un glossario unico per l’edilizia.

Fino all’adozione del glossario unico per l’edilizia, ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l’immediata individuazione della caratteristica tipologia dell’intervento e del conseguente regime giuridico, indicando anche i documenti da presentare.

 

Restiamo in attesa di pubblicazione del decreto definitivo. 

 

23 giugno 2016

Responsabilità del committente in caso di incidente mortale: cosa ne pensa la Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa su un caso di decesso di un operaio per caduta dall’alto in un cantiere “sotto soglia“, ossia un cantiere in cui è presente una sola impresa e l’entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno.

Inizialmente la Corte di Appello di Napoli aveva condannato per omicidio colposo i 2 committenti di un fabbricato; successivamente la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di uno dei due che risultava estraneo alle attività di cantiere e conferma la sentenza per l’altro committente.

 

Il giudizio della Corte di Appello di Napoli

La corte di Appello aveva condannato i due committenti per il reato di omicidio colposo, in quanto responsabili del decesso di un operaio avvenuto in un cantiere “sotto soglia” per una caduta dall’alto.

In particolare, il cantiere in questione risultava irregolare per una serie di motivi:

  • presenza di manodopera non autorizzata
  • mancanza di qualsiasi dotazione di sicurezza normativamente prevista (dpi, caschi, cinture di sicurezza, ecc.)
  • mancato allestimento di opere provvisionali
  • non era stato adottato il Piano di sicurezza (Pos)

Secondo la Corte era compito del responsabile dei lavori accertarsi della regolarità documentale dell’impresa appaltatrice, quindi assicurarsi che questa rispettasse la normativa in termini di sicurezza sul cantiere.

Pertanto i 2 committenti risultavano colpevoli per il reato di omicidio colposo.

 

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da uno dei 2 committenti, in quanto costui non risultava partecipe all’attività di cantiere, ma era solo un finanziatore dell’opera.

Gli ermellini confermano la condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere: in base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” il committente ha la possibilità di designare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell’incarico e dei poteri conferiti. Se ciò non avviene il committente assume posizione di assoluto garante ed è il diretto responsabile del cantiere.

Secondo la Corte, dunque,  era competenza del committente assicurarsi innanzitutto dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e verificare in corso d’opera che la stessa rispettasse gli obblighi di legge in termini di sicurezza.

Inoltre, era dovere del committente sospendere i lavori per tutelare la sicurezza degli operai e delle altre figure presenti sul cantiere, essendo evidente la non osservanza delle norme da parte dell’impresa.

La condanna per omicidio colposo è stata quindi confermata per il committente. 

 

09 giugno 2016

Phishing, attenzione alla false e-mail dell’Agenzia delle Entrate

In questi giorni sono state mandate false e-mail, per conto dell’Agenzia dell’Entrate, a migliaia di contribuenti toscani comunicando un presunto indebitamento e la richiesta di liquidazione immediata.

L’Agenzia delle Entrate ha prontamente comunicato di essere estranea alla vicenda.

 

Phishing, il falso messaggio a nome dell’agenzia delle entrate

Il contenuto delle e-mail era una comunicazione di indebitamento con richiesta di liquidazione entro 7 giorni. In caso di mancata estinzione del debito si sarebbe provveduto alla riscossione dei fondi tramite ufficiale giudiziario.

In allegato al messaggio c’era il modulo per completare la truffa dove inserire gli estremi per il pagamento.

L’Agenzia delle Entrate informa di essere totalmente estranea a tali comunicazioni e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto e di non scaricare gli allegati della mail potenzialmente dannosi per il proprio pc.

Ecco il testo completo del falso messaggio:

"Egregio contribuente,

Ci affrettiamo a comunicare che per il 3° trimestre 2015 Lei ha indebitamento con dipartimento finanziario.

In caso di mancata liquidazione di debito entro una settimana dopo il ricevimento di avviso saremo costretti a rinviare la causa all’ufficiale giudiziario e compilare la causa di riscossione dei fondi dal Suo conto corrente.

Il numero del Suo atto № IT69119495 allegato nella comunicazione."

Si tratta dunque di un nuovo tentativo di phishing ai danni dei cittadini.

 

Phishing, cos’è?

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale si cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.

Si tratta di una attività illecita, che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale: il malintenzionato invia e-mail dall’aspetto e dal contenuto identico a quelle inviate da noti fornitori di servizi: banche, assicurazioni, siti internet di compravendita online, etc. Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per accedere ad un determinato servizio. 

 

09 giugno 2016

Lavori in copertura e caduta dall’alto: la dinamica dell’infortunio

Cade dal tetto: mancava la protezione!

Ecco un nuovo esempio di infortunio in materia di sicurezza sui cantieri, con analisi di cause ed effetti pubblicato dall’ente previdenziale svizzero Suva.

Nel documento viene descritto l’infortunio accaduto ad un lavoratore, attraverso immagini ben dettagliate e didascalie riassuntive.

 

Il caso

Durante i lavori sulla copertura di un edificio in costruzione, un falegname qualificato cerca di sollevare, telecomandando una gru, una paletta di tegole sul tetto; nel tentativo di fermare la paletta che oscillava, l’operaio perde l’equilibrio e cade dal tetto spiovente da un’altezza di 5 m.

Le conseguenze riportate in seguito alla caduta sono un trauma cranico e lesioni di media gravità al torace e alla schiena.

La Suva analizza le cause dell’infortunio e individua le seguenti criticità:

  • la protezione laterale del ponte da lattoniere era stata in parte rimossa per consentire alla gru di manovrare
  • il lavoratore non era in possesso della patente da gruista

 

Le 9 regole vitali per lavorare in sicurezza

Il documento propone, inoltre, una serie di utili indicazioni sulla sicurezza dei lavori in quota, tra cui le 9 regole vitali:

  1. realizzare accessi sicuri
  2. mettere in sicurezza le zone con rischio caduta
  3. impedire le cadute verso l’interno dell’edificio
  4. mettere in sicurezza le aperture nel tetto
  5. garantire superfici di copertura resistenti alla rottura
  6. lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure
  7. ispezionare i ponteggi
  8. utilizzare correttamente le imbracature anticaduta
  9. proteggersi dalle polveri di amianto

 

09 giugno 2016

Permesso di costruire: la crisi economica non giustifica la mancata ultimazione dei lavori

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto da un Comune nei confronti di un’impresa edile relativamente alla scadenza dei termini del permesso di costruire per mancata ultimazione di lavori edili.

In particolare, l’impresa edile, proprietaria di alcuni terreni, non aveva ultimato nei tempi stabiliti dal permesso di costruire i lavori per la costruzione di alcune villette, facendo così decadere i 2 permessi di costruire concessi dal Comune rispettivamente nel 2005 e nel 2007.

Il Comune nel 2011 aveva approvato il nuovo Prg (piano regolatore generale), secondo il quale i terreni dell’impresa ricadevano in parte in zona agricola e in parte in area soggetta a vincolo idrogeologico (vincolo PAI).

Il Comune ordinava, quindi, la demolizione delle opere già realizzate ma non ancora ultimate e rigettava la SCIA presentata dall’impresa per ultimare i lavori.

A seguito dell’ordinanza di demolizione, l’impresa oltre a presentare ricorso sull’ irregolarità del Prg, motivava al Tar l’omessa ultimazione dei lavori a causa della crisi economica edilizia in atto.

Il Tar Abruzzo accoglieva il ricorso dell’impresa.

Conseguentemente il Comune ricorreva al Consiglio di Stato che, con la sentenza 1520/2016, accoglieva il ricorso.

In particolare, relativamente alla questione relativa alla crisi economica che ha afflitto il settore dell’edilizia, il CdS sostiene che non è un motivo valido per chiedere una proroga: secondo l’art. 15 comma 2 del Dpr 380/2001, “i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Pdc, o in considerazione della mole dell’opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive”.

Il Cds sottolinea che la crisi congiunturale dell’edilizia non è una valida ragione opponibile all’inutile decorso dei termini predetti e non può giustificare l’inerzia del titolare del pdc, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all’obbligo di osservare i tempi d’inizio e completamento dei lavori. 

 

01 giugno 2016

Super ammortamento per professionisti e imprese: come scaricare il 140% delle spese sostenute

Al fine di incentivare gli investimenti per professionisti e imprese, la legge di Stabilità 2016 ha previsto una particolare agevolazione consistente nell’ammortamento del 140% dei beni strumentali nuovi, il cosiddetto super ammortamento.

Si tratta di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto per i beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 26 maggio 2016, fornisce le indicazioni relative alle modalità di applicazione del super ammortamento e chiarisce i dubbi interpretativi posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

In particolare il documento illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del super ammortamento e chiarisce una serie di casi particolari (es. beni acquisiti in leasing).

 

Beneficiari

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono:

  • tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore economico in cui operano
  • i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata
  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata
  • le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi
  • coloro che rientrano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
  • i lavoratori in mobilità

Sono, invece, esclusi imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfettario e le imprese marittime.

 

Beni agevolabili

L’Agenzia chiarisce che la maggiorazione del 40% riguarda solo i beni strumentali:

  • materiali, non spetta per beni immateriali
  • nuovi, non è consentita per l’acquisizione di beni a qualunque titolo già utilizzati
  • strumentali, se caratterizzati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione

Sono invece esclusi:

  • i beni immateriali
  • i beni merci
  • i beni già utilizzati
  • i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita
  • i materiali di consumo
  • i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio
  • beni materiali strumentali per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni indicati nella tabella allegata alla legge di Stabilità 2016 (Allegato 3)

 

Mezzi di trasporto a motore

La circolare chiarisce, inoltre, che il super ammortamento riguarda anche l’acquisto di mezzi di trasporto a motore. In particolare:

  • i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico
  • i mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
  • i mezzi utilizzati per scopi diversi (per i quali è previsto un limite massimo di deducibilità)

 

Investimenti

Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto; sono, invece, esclusi i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.

 

Ambito temporale

Sotto il profilo temporale, il comma 91 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 dispone che la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

 

Beni acquisiti in proprietà

La circolare chiarisce che in caso di beni acquisiti in proprietà, la maggiorazione deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal dm 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio.

 

Beni acquisiti tramite leasing

In base a quanto ribadito dalle Entrate la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è consentita per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal dm 31 dicembre 1988. La durata del contratto di locazione finanziaria e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing, può essere uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale calcolata fiscalmente.

 

Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

Inoltre, per acquisti di beni con costo unitario inferiore a 516,46 euro, le spese possono essere dedotte integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute (anche nel caso in cui il costo del bene superi l’importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione).

 

Effetti delle disposizioni sul super ammortamento

Infine, ricorda la circolare, il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria; non incide su:

  • calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze
  • deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro
  • calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione
  • calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi
  • calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo
  • calcolo degli studi di settore

 

01 giugno 2016

Prevenzione rischio sismico, ecco gli interventi finanziabili 

E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2016 l’Ordinanza 9 maggio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal dl 39/2009 relativamente all’annualità 2015.

Si tratta del Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico che ha messo a disposizione 965 milioni di euro alle Regioni per una politica pluriennale di interventi per la mitigazione del rischio su edifici pubblici ed anche privati.

Per l’anno 2015 sono stanziati 145,1 milioni di euro per finanziare i seguenti interventi:

  • studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (16 milioni di euro)
  • interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (124 milioni di euro complessivi anche per gli interventi indicati al punto successivo)
  • altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (3,8 milioni di euro)

Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari:

  • gli edifici strategici
  • gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti
  • le opere infrastrutturali individuate dall’analisi della Condizione limite per l’emergenza approvata
  • edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico
  • opere appartenenti all’infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l’interferenza con essa

L’ordinanza contiene una serie di allegati relativi a:

  1. Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010
  2. Ripartizione delle risorse
  3. Criteri di priorità’ per interventi su edifici privati
  4. Modulo per la richiesta di contributo
  5. Condizioni per l’applicabilità’ del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)
  6. Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi
  7. Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione
  8. Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica
  9. Monitoraggio stato di attuazione

 

26 maggio 2016

Infografica “I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step!”

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 101 comma 1 individua i seguenti soggetti delle stazioni appaltanti:

  • il responsabile unico del procedimento (Rup)
  • il direttore dei lavori
  • il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
  • il collaudatore
  • il verificatore della conformità

In questo articolo parleremo del responsabile unico del procedimento (Rup), analizzando il ruolo, le funzioni ed i suoi compiti negli appalti e nelle concessioni, previsti dal nuovo Codice.

Il Rup svolge una funzione centrale nei contratti pubblici e ha autorità decisionale in tutte le fasi del procedimento. Esercita un’attività preliminare di controllo e verifica del progetto, si accerta in fase esecutiva del corretto svolgimento dei lavori (autorizzando anche eventuali varianti), collabora alle operazioni di verifica della conformità e di collaudo e rilascia i certificati di pagamento.

Nella seguente infografica (proposta anche in allegato in formato PDF vettoriale) sono riportati in sintesi i compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step.

 

Step 1: nomina del responsabile unico del procedimento

Secondo l’art. 31 comma 1, per ogni affidamento pubblico (concessione o appalto di lavori, forniture e servizi) la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento per le seguenti fasi:

  • programmazione
  • progettazione
  • affidamento
  • esecuzione

Per i lavori il Rup è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica economica; in caso di lavori non programmati è nominato nel momento stesso in cui vengono realizzati. Per servizi e forniture il Rup deve essere nominato contestualmente all’acquisto degli stessi.

Il Rup è nominato con atto formale del responsabile del settore tra i dipendenti di ruolo e deve essere dotato di competenze professionali adeguate ai compiti che deve rivestire. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il Rup è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La stazione appaltante in casi di particolare importanza può affiancare al Rup una struttura stabile, per ottenere migliori risultati sotto l’aspetto qualitativo della progettazione e della programmazione (art. 31 comma 9); inoltre deve provvedere all’opportuna attività di formazione dei soggetti che possono essere nominati responsabili del procedimento.

Il Rup ha i seguenti compiti specifici (art. 31 comma 4):

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per il programma triennale dei lavori pubblici e per gli altri atti di programmazione
  • cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
  • cura il corretto svolgimento delle procedure
  • segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
  • fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
  • sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento
  • propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
  • propone l’indizione della conferenza di servizi (quando necessario)
  • verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura, il Rup deve essere un tecnico; in caso contrario le competenze sono attribuite al responsabile del servizio relativo al lavoro da realizzare (art. 31 comma 6).

 

Step 2: controllo e verifica preliminare del progetto

Il primo compito del Rup è stabilire chi può partecipare alla gara d’appalto verificando la regolarità della documentazione amministrativa delle imprese.

Il responsabile unico del procedimento inoltre stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione(art. 23 comma 9).

Per contratti fino a un milione di euro (art. 26 comma 6), la verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento e in contraddittorio con il progettista (art. 26 comma 2).

La verifica accerta in particolare (art. 26 comma 4):

  • la completezza della progettazione
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
  • l’applicabilità della soluzione progettuale prescelta
  • i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
  • la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
  • l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Il Rup anche nelle fasi successive effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi sul luogo e verifiche (anche a sorpresa), per valutare il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana (art. 31 comma 12).

 

Step 3: esecuzione del contratto

L’ esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 101 comma 1), avvalendosi dei seguenti soggetti:

  • direttore dei lavori
  • direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • coordinatore in materia di salute e di sicurezza

Il Rup autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e si accerta dell’effettiva data di inizio, nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni. In caso contrario può stabilire penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

 

Step 4: autorizzazione e comunicazione delle varianti

Le varianti ai contratti di appalto in corso devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante (art. 106 comma 1).

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziale.

Il Rup in tale fase deve svolgere le seguenti attività:

  • redige una relazione relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni che hanno reso necessarie le varianti
  • quantifica, sentito il progettista, le operazioni previste dalla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e, in caso positivo, procede alla stipula di un apposito atto aggiuntivo
  • approva i nuovi prezzi determinati insieme al direttore dei lavori e all’esecutore, per lavori o materiali non previsti dal contratto

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal Rup all’Osservatorio, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente 10% dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal Rup all’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione), come previsto dall’art. 106 comma 14 del nuovo Codice.

 

Step 5: sospensione e risoluzione del contratto

Il Rup può disporre la sospensione dei lavori in caso di necessità o di pubblico interesse.

Se la durata della sospensione è superiore al 25% della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando è superiore a 6 mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso di opposizione della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione (art.107 comma 2).

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; successivamente il Rup dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 comma 3).

 

Step 6: attivazione del procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio della procedura stessa, nell’ambito di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione), qualunque sia l’importo delle riserve, il Rup attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, avvalendosi eventualmente della figura di un esperto (art. 205 comma 2).

Il direttore dei lavori deve avvisare il Rup relativamente a eventuali riserve iscritte; il Rup deve trasmettere nel più breve tempo possibile una propria relazione (art. 205 comma 3).

La proposta di accordo bonario viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti (art. 205 comma 6).

 

Step 7: collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Rup nella fase finale del procedimento si avvale delle seguenti figure (art. 101 comma 1):

  • collaudatore
  • verificatore della conformità

I contratti pubblici sono soggetti a:

  • collaudo, per i lavori
  • verifica di conformità, per i servizi e per le forniture

Lo scopo è quello di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L’art. 102 comma 2 prevede che per i contratti pubblici sotto soglia europea, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato:

per i lavori, dal direttore dei lavori
per servizi e forniture, dal Rup su richiesta del direttore dell’esecuzione (se nominato)

 

Step 8: rilascio del certificato di pagamento

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti (art. 102 comma 4). 

 

26 maggio 2016

Gestione amianto negli edifici, arrivano i chiarimenti dal Ministero

Confindustria, in riferimento ai nuovi interpelli di maggio 2016, ha avanzato alla Commissione un quesito relativo alla sicurezza e gestione dell’amianto negli edifici.

In particolare viene chiesto se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercitate, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al dm 6 settembre 1994.

Con Interpello n. 10 del 12 maggio 2016 la Commissione ha chiarito che la legge 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno e all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Quindi, al fine di garantire la salute dei lavoratori, la gestione dei materiali contenenti amianto deve avvenire mediante:

  • l’applicazione delle disposizioni del dm 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile
  • le previsioni normative del dlgs 81/2008 a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile

 

19 maggio 2016

Formazione per la sicurezza del lavoro: chi è il responsabile?

Con le nuove istanze di interpello di maggio 2016 la Commissione fornisce ulteriori chiarimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in risposta a quanto chiesto.

Con l’Interpello n. 7 del 12 maggio 2016 Federcoordinatori chiede quali siano le corrette modalità per assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100 comma 6-bis del dlgs 81/2008.

Nel dettaglio viene chiesto in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente, per lo svolgimento delle proprie attività, le seguenti figure:

  • il datore di lavoro
  • i dirigenti
  • i preposti

La Commissione ha chiarito che in relazione agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, l’art. 97 comma 3-ter dispone che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro dell’impresa, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione; tuttavia, il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.

Pertanto spetta al committente o al responsabile dei lavori acquisire i nominativi dei soggetti facente parte della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 e dovrà verificare l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 

 

19 maggio 2016

Sistemi di protezione individuale dalle cadute, dall’Inail il quaderno con immagini dettagliate

Come già visto nei precedenti articoli, l’Inail ha pubblicato la nuova serie di opuscoli Quaderni per immagini finalizzata alla riduzione degli infortuni nei cantieri edili.

In questo articolo proponiamo il quaderno tecnico sui DPI (dispositivi di protezione individuale) dalle cadute dall’alto.

Per acquisire velocemente il  maggior numero di informazioni, i testi sono stati eliminati e le immagini sono state disegnate con particolare attenzione ai dettagli, fornendo le indicazioni sul corretto utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuali).

I DPI proteggono il lavoratore da eventuali cadute dall’alto, evitando o arrestando la caduta libera; sono costituiti da un assemblaggio di componenti, comprendenti un’imbracatura ed un sistema di collegamento che deve essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro.

Nei lavori in quota, qualora l’adozione di misure di protezione collettiva non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici, èobbligatorio che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all’uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente.

Attraverso le immagini vengono ben descritti i seguenti sistemi:

  • sistema di trattenuta collegato a un ancoraggio lineare
  • sistema di posizionamento sul lavoro: a) fune di lavoro, b) fune di sicurezza, c) cordino regolabile di posizionamento sul lavoro, d) dispositivo anticaduta
  • sistema di posizionamento sul lavoro che include un sistema di arresto caduta collegati ad un sistema di ancoraggio lineare: a) ancoraggio lineare flessibile, b) cordino di arresto caduta, c) cordino di posizionamento sul lavoro, d) imbracatura
  • sistema di accesso su fune
  • sistema di arresto caduta che include un cordino ed un assorbitore di energia su linea di ancoraggio flessibile: a) punto di ancoraggio mobile su linea di ancoraggio flessibile, b) cordino, c) assorbitore di energia, d) imbracatura
  • sistema di arresto caduta collegato ad un sistema di ancoraggio lineare: a) ancoraggio lineare flessibile, b) dispositivo anticaduta di tipo retrattile, c) ancoraggio lineare flessibile antipendolo, d) cordino
  • sistema di arresto caduta collegato ad un sistema di ancoraggio lineare: a) ancoraggio lineare flessibile, b) dispositivo anticaduta di tipo retrattile; c) ancoraggio lineare flessibile antipendolo; d) cordino
  • sistema di arresto caduta collegato ad un sistema di ancoraggio puntuale: a) cordino anticaduta, b) cordino antipendolo
  • sistema di trattenuta collegato ad un sistema di ancoraggio lineare – accesso al tetto
  • sistema di arresto caduta che include un cordino ed un assorbitore di energia su linea di ancoraggio flessibile: a) punto di ancoraggio mobile su linea di ancoraggio flessibile, b) cordino, c) assorbitore di energia, d) imbracatura

 

19 maggio 2016

La guida alla sicurezza delle macchine da perforazione
Le attrezzature di perforazione

Le attività di perforazione propriamente dette e quelle classificabili come attività di fondazione o consolidamento del terreno possono essere realizzate con macchine specificatamente destinate a tal fine (drill rig) oppure con attrezzature intercambiabili che conferiscono tale funzione a macchine di base destinate ad altro uso.

Le attrezzature di perforazione nella loro totalità sono progettate per una o più delle seguenti applicazioni:

  • esecuzione di fori nel terreno e nella roccia per la costruzione, l’esplorazione e la realizzazione di pozzi d’acqua o indagini del suolo
  • realizzazione di pali di fondazione, muri di sostegno, berlinesi, pareti, miglioramento del terreno
  • realizzazione di diaframmi contigui per trattenere muri e pareti di cut-off
  • installazione di elementi per il miglioramento del suolo, come il drenaggio o l’iniezione
  • installazione di elementi per il consolidamento del suolo o chiodatura nella roccia

Le suddette attrezzature sono utilizzate nei più svariati settori: nell’industria delle costruzioni, nell’industria della perforazione di pozzi d’acqua, nell’industria mineraria ed estrattiva, sia per l’uso a livello del suolo che nel sottosuolo, e per la costruzione di gallerie.

I differenti impieghi determinano la scelta del metodo di perforazione e del tipo di macchina. Per questa ragione esistono molti modi possibili per classificare le macchine perforatrici in gruppi differenti, per esempio secondo:

  • l’impiego
  • il metodo di perforazione usato
  • il metodo di evacuazione del materiale scavato
  • il tipo di costruzione

I metodi usati per la perforazione possono essere fondamentalmente divisi in sistemi a percussione, a roto-percussione e in sistemi a rotazione.

La perforazione a percussione è un metodo con il quale il foro viene realizzato frantumando la terra o la roccia sul fondo del foro di perforazione, battendola con l’utensile di perforazione ed evacuando il materiale scavato fuori dal foro.

La perforazione a rotazione è un metodo in cui l’utensile di perforazione sul fondo del foro è rotante e, nello stesso momento, viene applicata una forza di avanzamento per mezzo di un dispositivo di avanzamento o di un appesantitore. La terra o la roccia sul fondo del foro di trivellazione viene frantumata o tagliata per pressione, per sforzo di taglio o di trazione esercitato dai differenti utensili di perforazione. Il materiale scavato viene rimosso saltuariamente o continuamente dal foro.

La perforazione a roto-percussione viene realizzata da un pistone che agisce direttamente sull’utensile (perforatori a martello di fondo foro) o mediante energia di percussione trasmessa all’utensile attraverso un sistema di aste. Il pistone viene azionato o da un fluido idraulico o da aria compressa. Nello stesso momento l’utensile di perforazione viene fatto ruotare continuamente oppure ad intermittenza. Il materiale scavato viene continuamente rimosso dal foro di trivellazione mediante un mezzo di lavaggio, aria o altro fluido, fatto giungere all’utensile.

 

La guida Inail alle macchine da perforazione

L’Inail ha pubblicato una guida dedicata alle macchine da perforazione, al loro utilizzo e alle procedure di sicurezza. Il documento analizza l’evoluzione dello stato dell’arte delle macchine da perorazione, anche a seguito delle nuove norme EN 16228 che introducono significative innovazioni dal punto di vista costruttivo.

Il testo descrive le situazioni nelle quali la tipologia d’intervento o le caratteristiche dell’ambiente impediscono l’adozione di protezioni per l’organo di perforazione, cercando di offrire indicazioni procedurali che possano conciliare le misure di sicurezza con le esigenze operative.

Il documento è così strutturato:

  • le attrezzature di perforazione
  • lo stato dell’arte
  • l’attività di sorveglianza del mercato
  • la pratica nell’utilizzo
  • l’OT24 per il miglioramento delle condizioni di sicurezza

 

31 marzo 2016

Come misurare il comfort acustico di un edificio e migliorare il benessere interno

Il comfort ambientale si identifica con il benessere delle persone che vivono in un determinato ambiente (casa oppure ufficio). E’ una sensazione che dipende non solo da adeguate condizioni termo-igrometriche e di luminosità (comfort termico e visivo), ma anche dal giusto isolamento acustico, un elemento spesso trascurato nella progettazione (v. art. “Come si misura il comfort termico e il benessere interno di un’abitazione?”).

Nei confronti della rumorosità all’interno degli organismi edilizi la progettazione deve prospettare le soluzioni tecnologiche ed architettoniche capaci di realizzare le condizioni per il benessere acustico degli individui.

Parleremo, quindi, del comfort acustico.

 

Comfort acustico, cos’è

Il comfort acustico può essere definito come la condizione in cui un soggetto non sia disturbato nella sua attività dalla presenza di altri suoni/rumori e non subisca danni all’apparato uditivo provocati da una esposizione a fonti di rumore.

In gran parte degli edifici lo scarso comfort acustico è la fonte di disturbo più comune ed immediata; per questo è importante assicurare il massimo comfort acustico durante la fase progettuale, costruttiva e di esercizio di un edificio nei confronti dei rumori provenienti dall’esterno, ma anche da quelli provenienti da appartamenti contigui.

Al progettista acustico è affidata la scelta di materiali, arredi, macchinari, infissi, rivestimenti ed altro ancora, che, inseriti all’interno dell’involucro edilizio, non siano causa di rumori e garantiscano il benessere acustico.

Nel caso di un ambiente confinato possiamo distinguere le fonti esterne all’edificio dalle fonti interne.

Le fonti esterne sono generalmente costituite dal traffico veicolare e dall’eventuale presenza, in prossimità dell’edificio, di attività produttive industriali. Il rumore prodotto da tali fonti si propaga per via aerea e poi penetra all’interno dell’edificio attraverso il suo involucro.

Le fonti di rumore interne, possono essere presenti sia nell’ambiente oggetto di studio che in altri ambienti dello stesso edificio ad esso attinenti; tali fonti sono:

  • gli impianti (ascensori, montacarichi, l’impianto idraulico, etc.)
  • gli elettrodomestici
  • le apparecchiature radio-televisive

In questo caso la propagazione avviene sia per via aerea che attraverso le parti solide della costruzione.

Ecco come ottenere l’adeguato comfort acustico in un edificio.

 

Comfort acustico, il livello sonoro
Il criterio di valutazione del comfort acustico fa riferimento al concetto di livello sonoro.

Il livello della pressione sonora (che si misura in decibel, dB) è inteso come l’incremento in scala logaritmica della pressione dell’aria rispetto ad una situazione di quiete nell’aria stessa.

Il decibel è la decima parte del bel; è un numero puro (senza unità di misura) ed è ottenuto come logaritmo del rapporto fra due grandezze omogenee (esprimibili cioè nella stessa unità di misura e tali, quindi, che il loro rapporto è un numero puro adimensionale).

Relativamente alla destinazione d’uso dell’ambiente oggetto di analisi e all’attività svolta al suo interno, viene definito un livello sonoro di normale tollerabilità e cioè una soglia massima di rumore ritenuta accettabile perché non provoca disagio all’utente. Il superamento di tale soglia porta alla perdita della condizione di benessere.

 

Comfort acustico, le soluzioni progettuali

Il controllo delle emissioni da parte delle sorgenti di rumore presenti nell’insediamento rappresenta la strategia fondamentale di riduzione dell’inquinamento acustico.

Per un insediamento urbano della tipologia in esame le emissioni di rumore sono dovute agli impianti e al traffico veicolare indotto. Tali emissioni possono propagarsi in taluni casi prevalentemente all’interno dell’edificio, causando quindi un disturbo agli occupanti, in altri casi prevalentemente all’esterno, determinando quindi un degrado della qualità dell’ambiente circostante.

Le categorie di impianto più significative dal punto di vista delle emissioni acustiche sono le seguenti:

centrali termiche e frigorigene: l’attenzione deve essere prestata alla loro localizzazione, alla posizione ed eventuale insonorizzazione delle prese d’aria, alle eventuali emissioni di rumore da parte di camini, alla trasmissione di vibrazioni e rumore per via solida attraverso i basamenti su cui poggiano caldaie, gruppi frigoriferi, pompe, etc.
centrali di condizionamento dell’aria: le sorgenti di rumore sono rappresentate dai ventilatori di mandata e ripresa delle unità di trattamento aria. Per questi locali tecnici valgono considerazioni analoghe a quelle formulate per le centrali termo-frigorigene; cura deve essere inoltre posta all’insonorizzazione dei condotti di distribuzione dell’aria
macchine frigorifere, torri evaporative, unità motocondensanti, unità di trattamento aria, etc. di cui è prevista l’installazione all’esterno; anche in questo caso l’emissione di rumore è prevalentemente dovuta a ventilatori. Particolare cura deve essere posta nella scelta di macchine caratterizzate da ridotte emissioni e nel loro posizionamento, che dovrà essere effettuato alla massima distanza dai ricettori sensibili, evitando se possibile la riflessione del suono da parte di pareti adiacenti e prevedendo nel caso adeguate schermature
impianti di distribuzione di fluidi (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, idrico-sanitari): le emissioni di rumore derivano da pompe e ventilatori, dalle reti di distribuzione e dai dispositivi di regolazione e terminali. Particolare cura deve essere posta nella scelta dei componenti, nel loro dimensionamento e nella realizzazione a regola d’arte dell’impianto
impianti meccanici di movimentazione (ascensori, montacarichi, scale mobili, etc.)

Al fine di migliorare le prestazioni ambientali è utile adottare le seguenti scelte progettuali:

  • scegliere componenti silenziosi o silenziabili
  • i problemi maggiori riguardano i componenti di impianto che devono essere installati all’esterno: gruppi frigoriferi condensati ad aria, unità motocondensati di impianti “split”, unità di trattamento aria, torri evaporative, etc. Per tali componenti, l’emissione di rumore è prevalentemente dovuta a ventilatori e ai compressori delle macchine frigorifere. Si raccomanda la scelta di componenti silenziosi (ad es. gruppi frigoriferi con compressori rotativi, unità raffreddate con ventilatori a basso numero di giri, etc.) o comunque debitamente silenziati
  • installare i componenti esterni in posizione schermata rispetto ai ricettori sensibili
  • il posizionamento dei componenti esterni dovrà essere scelto, compatibilmente con i vincoli funzionali e di sicurezza (accessibilità, manutenibilità, etc.) tenendo conto della presenza di ricettori potenzialmente disturbati (abitazioni, scuole, ospedali, etc.). Se è possibile, è opportuno evitare che il componente abbia alle spalle una parete riflettente. Qualora l’impianto risultasse eccessivo, sarà necessario prevedere la posa di schermi insonorizzanti attorno alla sorgente di rumore
  • curare l’insonorizzazione delle centrali tecnologiche
  • per gli impianti rumorosi installati in appositi locali tecnici (centrali termiche, termofrigorifere, di cogenerazione, di trattamento dell’aria, idriche, etc.) è necessario curare l’insonorizzazione degli elementi che comunicano con l’ambiente esterno: prese d’aria, camini, porte di accesso, serramenti, etc.

 

31 marzo 2016

Detrazione Iva 50% su acquisto nuova casa: i notai la pensano diversamente dall’Agenzia delle Entrate

La legge di stabilità 2016 ha previsto una nuova detrazione ai fini Irpef, ossia la possibilità di portare in detrazione il  50% dell’Iva applicata sull’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici, entro il 31 dicembre 2016 (v. art. “Detrazione Iva acquisto casa, in arrivo nuove agevolazioni fiscali“).

In questo articolo riproponiamo lo studio 7/2016 del Notariato che esamina le condizioni e l’applicabilità della detrazione, offrendo nuovi spunti di analisi.

L’approfondimento ha lo scopo di fornire informazioni utili in merito a presupposti soggettivi ed oggettivi dell’agevolazione fiscale, circa:

  • i soggetti beneficiari della nuova detrazione
  • le imprese che effettuano la cessione
  • la tipologia di immobili agevolabili
  • il requisito temporale e la richiesta di detrazione
  • il calcolo della detrazione, il principio di cassa e l’intrasferibilità del beneficio
  • il cumulo delle detrazioni

Il punto di vista del Notariato in merito ad alcuni requisiti soggettivi differisce rispetto a quello dell’Agenzie delle Entrate.

 

Il presupposto soggettivo del cedente: il parere dei notai è diverso da quello dell’Agenzia delle Entrate

Affinché si possa usufruire del beneficio la cessione deve essere effettuata da un’impresa costruttrice che:

  • applichi l’IVA all’atto di trasferimento
  • abbia effettivamente costruito l’immobile da trasferire (incluse le imprese che hanno realizzato l’immobile non direttamente, ma appaltando la costruzione ad un’altra impresa)

Relativamente alle imprese ristrutturatrici, i notai interpretano la norma diversamente da quanto fatto dalle Entrate in occasione di Telefisco 2016.

Infatti, secondo l’amministrazione finanziaria, non sono soggetti al beneficio gli immobili venduti da imprese di ripristino (ristrutturatrici), cioè da quelle imprese che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi elencati dall’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Secondo il Notariato, l’Agenzia ha fondato le ipotesi di non spettanza della detrazione principalmente su un’interpretazione letterale della norma. In particolare, è stato precisato che “dal tenore letterale della norma si desume che il presupposto agevolativo sia l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Restano pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio, per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del TUIR”.

Un’interpretazione più sistematica, suggerirebbe di valutare le reali intenzioni del legislatore: questi, infatti, con l’agevolazione della detrazione sull’Iva ha inteso “equilibrare” il costo degli oneri fiscali assolti dall’acquirente al momento del rogito, dovuti al versamento dell’Iva piuttosto che dell’imposta di registro. Infatti, nel regime Iva, la base imponibile è costituita dal corrispettivo e l’imposta è pari al 10% (4% se “prima casa”, 22% se “abitazione di lusso”).

Invece le medesime cessioni in regime di imposta di registro, ossia cedute da privati,  soggiacciono ad un prelievo meno oneroso, dovuto a 2 fattori:

  • la base imponibile è nella maggior parte dei casi costituita dal valore catastale, inferiore all’importo di compravendita
  • l’imposta risulta inferiore: 9% (2% per la “prima casa”)

Con l’agevolazione fiscale in rassegna, il legislatore ha inteso rendere più equilibrata la tassazione, consentendo agli acquirenti degli immobili, le cui cessioni sono soggette (imponibili) ad Iva, il “recupero”, sotto forma di detrazione Irpef, di una parte dell’imposta pagata.

La medesima esigenza si manifesterebbe anche per le cessioni di immobili poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici che, solitamente, sono imponibili ai fini Iva.

Pertanto, negare la detrazione per il solo fatto che la cessione dell’immobile è effettuata da un’impresa non costruttrice ma solo ristrutturatrice risulterebbe in contrasto con la ratio dell’intervento normativo.

Per tale ragione, superando un’interpretazione rigorosamente letterale, i notai ritengono che si possa affermare che “il diritto alla detrazione dall’Irpef del 50 per cento dell’Iva riguarda anche le cessioni di immobili residenziali poste in essere dalle predette imprese di ripristino“.

Inoltre, secondo i notai la detrazione del 50% sull’Iva è cumulabile con quella prevista dall’art. 16-bis, comma 3 del TUIR, a differenza di come la pensa l’Agenzia delle Entrate.

Si tratta della detrazione spettante per l’acquisto di unità immobiliari dopo che l’impresa di ripristino abbia effettuato interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati. In tale ipotesi il beneficio fiscale non è commisurato all’Iva, ma al 50% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo pagato, entro l’importo massimo di 96.000 euro.

I notai precisano che la circostanza che l’acquirente possa già fruire di questa ulteriore detrazione non vale ad escludere che il medesimo soggetto possa fruire anche della detrazione commisurata all’Iva corrisposta all’impresa cedente.

Le due detrazioni operano su piani diversi e se il legislatore avesse voluto escludere il “concorso” dei due benefici avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

È possibile che l’Agenzia delle Entrate abbia negato il beneficio della detrazione relativamente alle cessioni poste in essere dalle imprese “ristrutturatrici” con l’unico intento di impedire un “raddoppio” del beneficio.

In ogni caso, seppure si ritenesse fondata l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate circa gli interventi di ristrutturazione, in ogni caso si dovrebbero ricondurre nell’ambito applicativo della detrazione gli atti traslativi di porzioni immobiliari oggetto di interventi di ampliamento di manufatti già esistenti eseguiti all’esterno della sagoma esistente, in quanto questi sono espressamente qualificati come interventi di nuova costruzione dal Testo unico (dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e).

 

Presupposto soggettivo dell’acquirente

La legge non effettua alcun riferimento ai soggetti che possono applicare la nuova detrazione, ma si limita a prevedere che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, …”.

Di conseguenza, sono escluse dal beneficio, in linea di principio, le società di capitali e gli enti non commerciali. Infatti tali enti, anche se determinano il reddito complessivo con modalità pressoché simili (anche se non completamente coincidenti) ad una persona fisica, sono assoggettati ad IRES.

La nuova detrazione dovrebbe essere applicabile anche dai soci, persone fisiche, di società di persone, nell’ipotesi in cui l’acquisto “agevolato” dell’immobile sia effettuato nell’anno 2016 dalla società partecipata. Ciò in quanto l’oggetto dell’agevolazione non è limitato alle sole unità immobiliari utilizzate quali abitazioni principali, ma può riguardare anche le “seconde case” o gli immobili aventi caratteristiche di lusso.

Con riferimento alla possibilità di usufruire del beneficio da parte di soci, l’Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente a proposito della detrazione relativa alle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.

 

Presupposti oggettivi

L’agevolazione è concessa in relazione all’acquisto di immobili:

  • nuovi (per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio)
  • destinazione residenziale (categoria A escluso A/10)
  • classe energetica A o B

L’immobile può essere anche di lusso (categoria catastale A/7 A/8 A/9): in tal caso il beneficio sarà ancora maggiore in quanto l’Iva è pari al 22%.

L’agevolazione vale anche per seconde case o immobili non destinati ad abitazione principale (esempio seconde case al mare o case concesse in locazione).

L’agevolazione è concessa anche in relazione all’acquisto di pertinenze, che può avvenire anche separatamente dall’acquisto dell’immobile principale, purché il vincolo pertinenziale risulti nell’atto di acquisto.

 

Calcolo della detrazione

Il beneficio segue il principio di cassa, per cui è detraibile ai fini Irpef il 50% dell’IVA versata entro il 31 dicembre 2016. Non sono agevolabili quindi gli acconti eventualmente versati nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta ed è suddivisa in dieci quote annuali di pari importo. Sembra che l’Iva debba essere corrisposta dal medesimo soggetto che effettua l’acquisto ma si attendono chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia.

In particolare in base ad un’interpretazione del Notariato alla disposizione emerge che i soggetti beneficiari della nuova detrazione sono le persone fisiche, con l’esclusione delle società di capitali e degli enti non commerciali.

 

Il requisito temporale e la richiesta di detrazione

La nuova disposizione limita espressamente la possibilità di fruire della nuova detrazione agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Pertanto, fa fede la data del rogito, che deve avvenire nell’arco del 2016.

Inoltre, non è necessario che l’acquirente manifesti l’intenzione di voler fruire della nuova detrazione nell’atto di acquisto. Ciò in quanto la disposizione non prevede, a pena di decadenza, tale esigenza.

 

31 marzo 2016

Quando è possibile realizzare un manufatto su un cortile condominiale?

Il cortile condominiale ha la funzione di fornire aria e luce alle unità abitative che vi si affacciano: lo spazio aereo sovrastante non può essere occupato dai singoli condòmini con costruzioni proprie.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5551/2016.

Il caso in esame riguarda la realizzazione da parte di un condòmino negli anni ’70 di un manufatto nel cortile comune, ancorato al suolo mediante tre pilastri e appoggiato al muro perimetrale posteriore del fabbricato condominiale.

Inizialmente il Tribunale rigetta la domanda di demolizione richiesta da alcuni condòmini e condanna solo al risarcimento dei danni: secondo i giudici l’opera posta in essere dal padre del convenuto, anche se illegittima, era stata tollerata per oltre 19 anni.

La Corte di Appello stabilisce invece la rimozione del manufatto.

Viene dunque proposto ricorso in Cassazione.

Secondo i giudici di Cassazione, il manufatto occupa una parte della colonna d’aria sovrastante la relativa area, con conseguente alterazione della normale destinazione del cortile, che è principalmente quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti.

I giudici di Cassazione, dunque, accolgono il ricorso e ordinano la demolizione e il ripristino della situazione preesistente. 

 

31 marzo 2016

Sicurezza antincendio caldaie domestiche, la guida dei VV.F.

Tra i vari incidenti domestici di particolare gravità sono quelli dovuti ad incendio e/o esplosione provocati dal malfunzionamento dei camini e dei condotti fumari, incidenti che nella gran parte dei casi coinvolgono donne che lavorano in casa.

Quali sono le cause e soprattutto cosa fare per diminuire tali incidenti?

“Le cause d’incendio e/o di esplosione nelle caldaie e generatori di calore in ambienti domestici” questo il titolo della recente guida pubblicata dai Vigili del Fuoco.

La guida illustra i rischi legati ad installazioni non corrette delle caldaie domestiche, le misure di prevenzione e le norme di riferimento.
La pubblicazione, grazie all’esperienza operativa dei Vigili del Fuoco, fornisce alcuni dati tecnici sui gas più comuni utilizzati negli ambienti domestici, i tipi di impianto, le cause di incendio e di esplosione e mostra, attraverso una serie di immagini commentate, numerose situazioni potenzialmente pericolose dovute ad errori di installazione o a cattive manutenzioni.

In particolare gli argomenti trattati sono:

  • le caratteristiche chimico/fisiche dei gas impiegati in ambienti domestici
  • le cose da sapere su revisione e controllo dei fumi della caldaia
  • la sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
  • il rischio incendio connesso ai camini, ai condotti e alle canne fumarie
  • la corretta ventilazione
  • le installazioni pericolose
  • le caldaie a condensazione, stufe a pellets, impianti senza rete di distribuzione

 

25 febbraio 2016

Rilascio permesso di costruire, non basta il parere reso dalla commissione edilizia 

Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo che si può dire formalmente perfezionato al momento della materiale consegna del titolo; pertanto, il semplice parere favorevole sul progetto reso dalla commissione edilizia non equivale al rilascio del titolo edilizio ma è un atto meramente preparatorio.

Questo quanto affermato dal Tar Campania (sentenza del 4 febbraio 2016, n. 666) chiamato a pronunciarsi in merito all’annullamento di un provvedimento comunale con cui era stato negato il rilascio del permesso di costruire.

Il caso in esame riguarda l’istanza di rilascio di un PdC da parte di una società, proprietaria di un’area ricadente in zona “B1” del Piano regolatore regionale, PRG, (area per cui era previsto l’intervento diretto) che, non avendo notizie da parte dell’Amministrazione, chiede lo stato del procedimento.

La società apprende, così, che il Comune ha già rilasciato il titolo edilizio e che l’esito del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.

A questo punto, la proprietaria dell’area chiede la consegna materiale del PdC che viene, però negata dal Comune motivando che, nelle more del procedimento, è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, PUC, e sono quindi divenute operative le misure di salvaguardia previste dall’art. 12 del D.P.R. 380/2001.

La società impugna il provvedimento di diniego e ne chiede l’annullamento.

Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici partenopei hanno chiarito, in sentenza, che non può dirsi perfezionato il relativo procedimento amministrativo se è stato espresso soltanto il parere favorevole della Commissione edilizia comunale, pubblicato sull’Albo pretorio e non siano stati versati gli oneri concessori.

Il permesso di costruire, infatti, deve necessariamente contenere alcuni requisiti formali quali: la fissazione dei termini di inizio e fine lavori; la quantificazione del contributo di costruzione.

Nel caso in esame il Comune ha ravvisato un contrasto tra il programma edilizio e le previsioni urbanistiche del P.U.C. per cui, legittimamente a detta dei giudici, ha applicato le misure di salvaguardia previste dall’art. 12 D.P.R. 380/2001.Sulla base di tali considerazioni, è considerato legittimo il provvedimento del Comune che ha applicato le misure di salvaguardia (art. 12 del D.P.R. 380/2001) che determinano il “congelamento” delle situazioni onde evitare che vengano rilasciati titoli abilitativi in contrasto con lo strumento in itinere.

 

25 febbraio 2016

Quali documenti conservare per non perdere le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia?

La detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Nel provvedimento si prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50% (per tutto il 2016) delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro (per tutto il 2016) per unità immobiliare, sostenute sulla base di un titolo idoneo, per i seguenti interventi:

  1. interventi previsti dall’art. 3 lett. a) b), c) e d) del dpr 380/2001 (testo unico edilizia) effettuati sulle parti comuni, ossia interventi di
  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  1. interventi previsti dall’art. 3  lettere b), c) e d) del dpr 380/2001 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, ossia interventi di
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  1. interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  2. interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  3. interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
  4. interventi relativi alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  5. interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico
  6. interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia
  7. interventi relativi all’adozione di misure antisismiche 
  8. interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

Sono detraibili anche le spese di progettazione e quelle per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Da sottolineare, inoltre, che fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione del 65% (in luogo di quella del 50%) per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Ma qual’è la documentazione da conservare ed esibire in caso di accertamento da parte dell’Agenzie delle Entrate?

 

Detrazione 50%, adempimenti e documentazione da conservare

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti rispetto al passato.

In particolare, dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di indicare esplicitamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi:

  • i dati catastali identificativi dell’immobile
  • gli estremi di registrazione del contratto di affitto, se i lavori sono effettuati dall’inquilino

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti (2 novembre 2011):

  • fatture relative agli interventi
  • ricevute dei bonifici (bancari o postali), da cui risultino:
    • numero della fattura di riferimento
    • causale del versamento contenente la norma per le agevolazioni, ossia art.16-bis dpr 917/1986
    • codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione
    • codice fiscale o numero di partita Iva del destinatario del pagamento
  • comunicazione all’ASL, se necessaria, con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione, contenente le seguenti informazioni:
    • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
    • natura dell’intervento da realizzare
    • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
    • data di inizio dell’intervento di recupero
  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
  • ricevute di pagamento delle imposte comunali (ICI – IMU – TASI), se dovute
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi su parti comuni e  tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • titoli abilitativi necessari per l’intervento (permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL, CILA) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrino tra quelli agevolabili

Questi documenti potrebbero essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e verifiche.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

 

Quando si perde la detrazione del 50%

La detrazione non è riconosciuta e di conseguenza l’importo fruito viene recuperato dall’Agenzia delle Entrare, nei seguenti casi:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste
  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori

 

25 febbraio 2016

Depositi gas naturale e biogas, la nuova regola tecnica di prevenzione incendi

Al fine di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio, il Ministero dell’interno ha approvato il decreto 3 febbraio 2016 contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di gas naturale e biogas.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi sia di nuova realizzazione che esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto), quali:

  • depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
  • depositi di biogas (anche con densità superiore a 0,8)

Per garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i suddetti depositi devono, quindi, essere realizzati e gestiti in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Nel provvedimento vengono indicati i prodotti che devono essere commercializzati ed impiegati, ovvero quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie.

Il decreto entrerà in vigore il 90° giorno dalla pubblicazione, ossia il 12 maggio 2016. 

 

18 febbraio 2016

Regolamento edilizio unico, sta per arrivare il testo definitivo

Sono ormai passati quasi 2 anni, da quando lo Sblocca Italia aveva previsto che il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione,  avrebbero dovuto concludere un accordo in sede di Conferenza unificata per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti su tutto il territorio italiano.

Il regolamento edilizio costituisce uno strumento fondamentale per dare attuazione alla tanto desiderata “semplificazione” delle procedure edilizie, che comunque è almeno già iniziata grazie  ai moduli unificati per CIL, CILA, SCIA e Permesso di costruire.

Nel frattempo, il Mit (Ministero infrastrutture e trasporti) sta spingendo sull’acceleratore per giungere allo schema definitivo, che negli ultimi tempi aveva trovato una serie di ostacoli a causa di alcune Regioni che non erano concordi su alcune questioni, tipo le definizioni standardizzate.

Ad esempio, uno dei nodi da sciogliere era quello della definizione di “superficie”:  il problema sarebbe legato al fatto di includere o meno le parti comuni (androne e scale) nelle cubature assentite: se ad esempio si includessero nella definizione di superficie le scale e gli androni, si otterrebbero abitazioni con scale e androni ridotti al minimo, per massimizzare invece le volumetrie residenziali.

Intanto si apprende che finalmente che è stato raggiunto un accordo tra il Mit e gli enti locali, che avrebbero risolto i principali problemi posti dagli enti locali, tra cui la definizione di superficie.

Nel nuovo regolamento edilizio unico sarebbero presenti 4 definizioni di superficie, rilevanti ai fini del calcolo della volumetrie:

  • superficie totale: include tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
  • superficie lorda: la superficie totale senza le superfici accessorie e incluse le murature
  • superficie utile: la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre
  • superficie accessoria: comprende  tutti gli spazi non abitabili (portici, ballatoi, balconi, cantine, sottotetti, vani scala, depositi, garage, androni)

Manca dunque davvero poco per ottenere il testo definitivo del regolamento unico edilizio, che metterà fine alle notevoli disparità che oggi si manifestano tra Regione e Regione  e tra Comune e Comune. 

 

18 febbraio 2016

Detrazione 65 e riqualificazione energetica, tutte le novità nella nuova guida delle Entrate

L’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste nella detrazione fiscale del 65% da applicare a Irpef o Ires per le spese sostenute in merito ad interventi su edifici esistenti che ne aumentino il livello di efficienza energetica.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli incentivi per la riqualificazione energetica a tutto il 2016; dal 1° gennaio 201 7, salvo ulteriori proroghe, l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l’agevolazione:

  • all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
  • agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Un’altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico con le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

Nella guida vengono illustrate oltre alle modalità operative per usufruire delle detrazioni anche tutte le novità relative al 2016. 

 

18 febbraio 2016

Esenzione Imu imbullonati, occorre rideterminare la rendita catastale

A partire dal primo gennaio 2016 i cosiddetti “imbullonati”, ossia le componenti impiantistiche ancorate al suolo, verranno esclusi dal calcolo della rendita catastale ai fini Imu, come previsto dalla legge di Stabilità 2016.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E) ha fornito i primi chiarimenti in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (categoria D ed E).

In particolare ha individuato quali sono le componenti degli immobili da prendere in considerazione nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale:

  • il suolo, ossia il terreno su cui ricade l’immobile (aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità immobiliare e aree scoperte, accessorie e pertinenziali)
  • le costruzioni, ossia qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo, realizzata con qualunque mezzo di unione e indipendentemente dal materiale di realizzazione (ad esempio fabbricati, tettoie, pontili, gallerie, dighe, canali, serbatoi, cisterne, vasche, torri, ciminiere, pozzi, etc.)
  • gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, ossia quelle componenti che, fissate con qualsiasi mezzo di unione, si caratterizzano per una utilità (ad esempio impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, ascensori, montacarichi, scale, rampe, tappeti mobili, pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura/parete cui sono connessi)

Non sono, invece, da prendere in considerazione nel processo estimativo gli elementi di natura espressamente impiantistica, quali macchinari, congegni, attrezzature, etc.

Ad esempio, nel processo estimativo di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi:

  • le turbine
  • gli aerogeneratori
  • i grandi trasformatori
  • gli altoforni
  • tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare (indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione)
  • i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura)

Inoltre, prosegue l’Agenzia, la stessa legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di presentare, relativamente agli immobili già accatastati, entro il 15 giugno 2016 la domanda di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita catastale, scorporando gli elementi che non costituiscono più oggetto di stima.

Se la dichiarazione di variazione catastale viene presentata correttamente in catasto, la nuova rendita avrà valore fiscale fin dal primo gennaio 2016 per la determinazione dell’Imu.

Inoltre, l’Agenzia ha adeguato la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto edilizio urbano, obbligatoria dal primo febbraio 2016 per l’aggiornamento degli atti catastali relativi alla rideterminazione della rendita catastale con eliminazione delle componenti impiantistiche. 

 

04 febbraio 2016

Isolamento termico delle pareti: tipologie, vantaggi e svantaggi

Un sistema di isolamento esterno o interno riduce certamente i costi di riscaldamento e consente di avere ottime condizioni climatiche interne, assicurando un comfort costante per tutto l’anno.

Le prestazioni energetiche dell’intero organismo edilizio dipendono dall’efficienza dell’involucro edilizio che lo circoscrive; se le componenti di chiusura (verticali, orizzontali, trasparenti, opache) non sono state progettate e realizzate in maniera consona alle prestazioni energetiche dell’edificio, le dispersioni dei flussi di calore passanti attraverso le stesse ne comprometteranno i consumi energetici finali e il comfort abitativo.

In sede di progettazione, sia in caso di nuova costruzione che di ristrutturazione, occorre studiare approfonditamente i sistemi di isolamento termico (esterno o interno), analizzando vantaggi e svantaggi di ciascuno di essi. Lo scopo principale è quello di isolare ed evitare la formazione dei ponti termici.

In commercio si trovano molte tipologie di materiali isolanti per le pareti opache; in generale si possono avere 3 tipologie di materiali isolanti:

  • materiali naturali
  • materiali sintetici
  • materiali minerali

I materiali isolanti naturali più utilizzati in edilizia sono i pannelli in fibra di legno; esistono però sul mercato diversi prodotti isolanti di origine naturale: cotone, sughero, calce espansa, perlite, cellulosa e perfino lana di pecora.

I materiali isolanti sintetici sono:

  • il polistirene espanso sinterizzato o EPS
  • il polistirene estruso
  • il poliuretano

I materiali isolanti minerali sono costituiti da lana di roccia e lana di vetro.

Gli isolanti si distinguono in base a diverse proprietà tecniche, in primo luogo alla loro capacità isolante che si esprime con il valore della resistenza termica R (ove R=d/λ , ove d rappresenta lo spessore dello strato omogeneo e λ è la conduttività termica, ossia la capacità di un materiale di condurre il calore); al riguardo, rinviamo il lettore all’articolo “Calcolo trasmittanza e caratteristiche termiche dei materiali isolanti, la nuova guida di Biblus-net“.

In generale l’isolamento termico può avvenire sia dall’esterno che dall’interno.

 

Isolamento termico esterno

L’isolamento esterno dell’edificio, sviluppato uniformemente su tutta la superficie e senza interruzioni, è in grado di creare una barriera continua al passaggio del calore e di controllare la formazione di umidità all’interno della parete.

Ecco le soluzioni possibili per l’isolamento esterno:

  • sistemi di isolamento termico a cappotto
  • intonaco termoisolante esterno
  • sistemi di facciata ventilata

 

Isolamento a cappotto

L’isolamento a cappotto consiste nell’applicare pannelli isolanti su tutta la parete ricoperti da uno spessore di finitura protettivo realizzato con particolari intonaci.

Gli svantaggi dell’isolamento a cappotto sono pochi; tra essi segnaliamo:

  • alterazione dei prospetti esterni dell’edificio
  • interazione con il comportamento igrometrico dell’edificio

I vantaggi dell’isolamento a cappotto sono numerosi:

  • rivestimento uniforme della superficie esterna
  • buon controllo (eliminazione) dei ponti termici
  • limitazione delle dispersioni termiche e della formazione di condensa superficiale, umidità o muffe
  • mancata riduzione degli spazi interni
  • sfruttamento dell’inerzia termica delle pareti sul lato interno dell’edificio

 

Intonaco termoisolante esterno

L’intonaco termoisolante rappresenta un’alternativa all’isolamento a cappotto.

Può essere applicato nei casi in cui l’isolamento non sia compatibile con i caratteri estetici e tecnologici delle facciate.

L’applicazione di un intonaco termoisolante in sostituzione dell’intonaco esterno, garantisce comunque una buona riduzione dei ponti termici.

Il materiale è costituito da una malta premiscelata a base di inerti leggeri, leganti idraulici e speciali resine additivanti che migliorano le proprietà termiche dell’intonaco tradizionale.

I vantaggi dell’intonaco termoisolante sono:

  • ottimizzazione dei materiali tradizionali
  • mancata alterazione del comportamento igrometrico delle murature, evitando la formazione di condensa interstiziale
  • rapidità e facilità di posa

L’unico svantaggio dell’intonaco termoisolante è il fatto di avere un potere isolante inferiore rispetto ad altri sistemi, come ad esempio l’isolamento a cappotto, a causa della maggiore conducibilità termica dei materiali impiegati che per i ridotti spessori. Risulta comunque necessario applicare strati di intonaco con spessori pari ad almeno 4-6 cm.

 

Facciata ventilata

La facciata ventilata (o parete ventilata) è un particolare tipo di rivestimento delle pareti che prevede l’applicazione sulla superficie esterna dell’edificio di pannelli distaccati dalla struttura.

Lo strato di rivestimento esterno quindi non aderisce alla parete di tamponamento ma ne risulta distanziato per formare un’intercapedine; in questo modo si ottiene la circolazione naturale dell’aria nello spazio dell’intercapedine, per effetto del moto convettivo prodotto dalla presenza di aperture disposte alla base e alla sommità della facciata.

I sistemi di facciata ventilata consentono di coniugare al massimo funzionalità e libertà di configurazione estetica.

L’ampia varietà di rivestimenti finali li rende particolarmente adatti per supporti irregolari o non portanti, rivelandosi una tecnologia insostituibile negli interventi di ristrutturazione più complessi.

Gli svantaggi di questa soluzione solo legati prevalentemente ai costi a allo spazio necessario per la realizzazione.

 

Isolamento interno
La realizzazione dell’isolamento interno viene preferito quando non è possibile operare in facciata o quando la morfologia dell’edificio presenta un numero notevole di volumi sporgenti come balconi o logge. L’isolamento sulle pareti interne dell’edificio consente di migliorare la coibentazione dell’involucro, ma non garantisce l’eliminazione completa di tutti i ponti termici.

In particolare,  permette di eliminare i ponti termici relativi agli spigoli verticali e al giunto tra serramento e parete, mentre l’eliminazione dei ponti termici strutturali tra chiusura verticale e struttura orizzontale richiederebbe il risvolto dello strato isolante verso l’interno.

Dal momento che l’intervento determina una diminuzione del volume utile dell’edificio, è preferibile scegliere materiali isolanti con alte prestazioni anche in presenza di spessori ridotti, come gli isolanti termoriflettenti o sottovuoto (v. articolo sui materiali termoriflettenti).

Gli svantaggi dell’isolamento termico interno possono essere così riassunti:

  • minore efficienza rispetto all’isolamento esterno
  • riduzione del volume utile interno
  • maggiori discontinuità con possibilità di formazione dei ponti termici
  • diminuzione dell’inerzia termica rispetto al cappotto esterno

Il vantaggio da tener presente è la semplicità di posa in opera. Se deve essere risvoltato sugli orizzontamenti, l’operazione può diventare più complessa.

 

Caratteristiche termiche

La conduttività termica rappresenta la capacità di un materiale di condurre il calore. In particolare, la conduttività termica è il rapporto fra il flusso di calore (cioè la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo attraverso l’unità di superficie) e il gradiente di temperatura che provoca il passaggio del calore nel caso della conduzione termica (ovvero quando i contributi al trasferimento di calore per convezione e per irraggiamento termico siano trascurabili). Essa dipende solo dalla natura del materiale, non dalla sua forma. La conduttività termica viene misurata come quantità di calore, espressa in Watt per ora, che attraversa uno strato di spessore pari a 1 metro con un’area di 1 m², quando la differenza di temperatura agli estremi del materiale è di un grado. Questa grandezza viene rappresentata con la lettera greca λ (lambda) e può essere calcolata mediante la formula:

λ = W • h • m / (h • m² • K) – espressa in W/mK

dove:

  • W = quantità di calore per ora
  • h = tempo
  • m = spessore
  • m² = area
  • K = differenza di temperatura misurata in gradi Kelvin
  • Kelvin è l’unità di misura della temperatura, basata sui gradi Celsius; 0 gradi Kelvin, ossia lo zero assoluto ( -273,15º C), corrispondono alla temperatura più fredda possibile; K = °C + 273,15

Quanto più il valore di λ è basso, tanto migliore è il potere isolante del materiale. I materiali isolanti tipici hanno all’incirca valori di λ= 0,01 ÷ 0,06 W/m K. Nel grafico successivo si può osservare il contributo dei singoli effetti al trasferimento di calore totale attraverso un materiale isolante. Alle basse densità prevale il contributo radiativo e quello convettivo, mentre con l’aumentare della densità tali contributi diminuiscono e aumenta quello conduttivo della fase solida.

 

Trasmittanza termica

La trasmittanza termica U rappresenta la quantità di calore che attraversa una struttura di un edificio (ad esempio una parete esterna) a causa della differenza di temperatura esistente tra i due estremi (interno ed esterno) di tale struttura. Essa è legata alle caratteristiche del materiale che costituisce la struttura e alle condizioni di scambio termico; si assume pari a:

U = 1/Rt (espressa in W/m²K)

ove:

  • Rt= resistenza termica totale (Rsi+ R1 + R2 +…+ Rn + Rse)
  • Rsi = resistenza termica superficiale interna
  • Rse = resistenza superficiale esterna
  • R1 , R2 , Rn = resistenza superficiale dei vari strati

 

 

04 febbraio 2016

 

Ristrutturazione edilizia, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 1 comma 74 della legge di Stabilità 2016 ha riconfermato gli incentivi fiscali in edilizia prorogando a tutto il 2016 il riconoscimento della detrazione spettante per gli interventi in edilizia finalizzati a:

  • risparmio energetico, con detrazione del 65%
  • adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici, con detrazione del 65%
  • recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 50%

Le vere novità introdotte dalla legge di Stabilità sono:

  • la possibilità per i condòmini “incapienti” (cioè con un’Irpef inferiore alle detrazioni spettanti) di cedere la propria quota di credito d’imposta a chi esegue i lavori di risparmio energetico
  • la possibilità di fruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative

 

Ristrutturazione edilizia, l’evoluzione normativa

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi).

Dal primo gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal dl 201/2011 (decreto Monti) e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Nel corso degli anni la normativa in materia di ristrutturazione edilizia ha subito svariate integrazioni e modifiche; ecco la sintesi dei principali provvedimenti:

  • il dl 83/2012 ha elevato la detrazione al 50% per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro)
  • il dl 63/2013 ha esteso la detrazione al 50% e il limite a 96.000 euro alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
  • la legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare
  • la legge di Stabilità 2016 ha prorogato tali interventi fino al 31 dicembre 2016

Tra le principali regole ed i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnalano, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • l’obbligo da parte di banche e poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza

 

Detrazioni Irpef

È possibile detrarre dall’Irpef parte delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 , con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
  • 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale o professionale, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

 

Beneficiari della detrazione

  • Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati a Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta, oltre ai proprietari degli immobili, anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del dpr 917/86 (Tuir) che producono redditi in forma associata

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. 

 

04 febbraio 2016

Isolamento termico delle coperture: tipologie, vantaggi e svantaggi

Un edificio per essere ben isolato deve prevedere l’uso di materiali isolanti di idoneo spessore nei seguenti elementi che caratterizzano l’abitazione, al fine di migliorarne le caratteristiche isolanti:

  • coperture
  • pareti perimetrali
  • pareti divisorie tra unità abitative
  • sottotetti
  • basamenti

In particolare, l’isolamento delle coperture serve a migliorare il comfort abitativo, legato all’isolamento termico e acustico, a ridurre il consumo energetico ed economico e a garantire maggiore sicurezza in caso di incendio.

 

Isolamento termico delle coperture

Le dispersioni che avvengono attraverso la copertura (specialmente negli edifici di piccole dimensioni), possono incidere fino al 30-40% rispetto alle dispersioni globali.

La copertura deve contribuire, quindi, a mantenere condizioni di comfort termoigrometrico sia nel periodo invernale che estivo. Le dispersioni termiche attraverso il tetto, nel periodo invernale, devono essere contenute e il flusso termico entrante, nel periodo estivo, deve essere il più ridotto possibile, così da limitare il contributo dell’impianto di riscaldamento e il ricorso ad impianti di climatizzazione.

Coibentare la copertura consente di distribuire il calore in modo uniforme.

Al riguardo, le tecniche maggiormente utilizzate per isolare questo elemento costitutivo dell’abitazione sono 3:

  • isolamento dall’esterno (estradosso)
  • isolamento dall’interno (intradosso)
  • isolamento sul sottotetto (estradosso dell’ultima soletta)

 

Isolamento dall’esterno per le copertura a falde

Nel caso dell’isolamento dall’esterno, il materiale isolante è posto direttamente sotto le tegole, i coppi o le lastre della copertura, sostenuto dalle falde inclinate del tetto, senza l’ausilio dei consueti listelli di legno. Se ci sono forti pendenze il fissaggio dei pannelli e delle tegole deve essere meccanico.

Dal punto di vista tecnologico, nelle solette piene in c.a. o laterocemento, l’isolante va posto sull’estradosso della falda, tra listelli di legno posati longitudinalmente nel senso della pendenza e a distanza di 50/60 cm l’uno dall’altro, con spessore uguale o maggiore a quello dello strato isolante stesso. Al di sopra deve essere poi fissata una seconda orditura di listelli in senso normale alla prima, per l’appoggio del manto impermeabile.

È opportuno, inoltre, che gli isolanti siano dotati sulla faccia inferiore di un foglio con funzioni di barriera al vapore.

Le coperture a falde inclinate, con isolante in estradosso, generalmente sono di due tipi:

  • coperture ventilate
  • coperture non ventilate

 

Isolamento all’estradosso della copertura ventilato

L’isolamento all’estradosso della copertura ventilato consente di migliorare la coibentazione dell’involucro, di ridurre i ponti termici di forma e di struttura.

Le coperture ventilate sono caratterizzate da un’intercapedine d’aria al di sotto del manto di tegole dove si crea una corrente d’aria continua che favorisce lo smaltimento di quantità eccessiva di vapore acqueo. La ventilazione è attivata attraverso la realizzazione di 2 aperture sottotegola: una in gronda e una in colmo.

L’intervento prevede l’applicazione di uno strato continuo di pannelli isolanti e la realizzazione di un’intercapedine ventilata a ridosso dell’isolamento. Lo strato di ventilazione evita la formazione di condensa e, durante la stagione estiva, facilita la formazione di moti convettivi che dissipano il calore delle strutture, contribuendo al raffrescamento passivo degli ambienti sottotetto.

Le condizioni ideali per la ventilazione di una copertura inclinata sono l’inclinazione della falda di 30° e uno spessore dello strato d’aria di 8-10 cm.

I vantaggi offerti dal tetto ventilato sono i seguenti:

  • si favorisce la cessione all’ambiente esterno dell’eccesso di vapore acqueo che, in situazione di saturazione, provoca fenomeni di condensa
  • si riduce il carico termico durante il periodo estivo grazie alla continua ventilazione naturale

 

Isolamento all’estradosso della copertura non ventilato

L’isolamento all’estradosso della copertura non ventilato consente di migliorare la coibentazione dell’involucro attraverso l’applicazione di uno strato continuo di pannelli isolanti protetti all’esterno da uno strato di finitura (tegole, ghiaia o pavimento).

La copertura non ventilata è realizzata senza l’interposizione dello strato d’aria tra l’isolante e la tegola.

 

Isolamento all’intradosso della copertura a falde

La soluzione con l’isolamento all’intradosso è la soluzione maggiormente utilizzata per gli edifici con tetti a falde inclinate, dotati di sottotetto abitabile e nelle coperture in legno delle abitazioni civili durante la ristrutturazione degli stessi.

La coibentazione, in questo caso, consiste nell’applicare il materiale isolante dall’interno.

Il sistema prevede la posa in opera dell’isolante direttamente sulla struttura della falda (che può essere in listelli di legno, ferro o travetti prefabbricati, laterocemento), mediante l’utilizzo di pannelli di materiale coibente o anche di elementi contenenti l’isolante, prefiniti a gesso che si prestano ad essere ulteriormente trattati.
Affinché il materiale coibente conservi nel tempo le sue caratteristiche, e soprattutto per evitare la formazione di condensa interstiziale, è utile che esso sia sempre protetto verso l’interno da un’adeguata barriera al vapore che deve essere continua, senza interruzioni.
Inoltre, al fine di garantire buone prestazioni anche nei mesi più caldi, si utilizzano materiali coibenti con un’alta inerzia termica, ovvero con un’alta massa volumica e superficiale, in modo da rallentare l’ingresso del calore dall’esterno (sfasamento dell’onda termica).

Il materiale viene fissato ad una struttura e, se l’ambiente è abitato, viene apposta una finitura interna, ad esempio pannelli in cartongesso, perlinatura, ecc.

Oltre a garantire prestazioni termiche adeguate, il materiale isolante, dovrà garantire una buona caratteristica di resistenza al fuoco.

Il principale vantaggio offerto da questa soluzione è la facilità di posa.

 

Isolamento sottotetto nella copertura a falde

Vediamo ora l’isolamento termico dell’ultima soletta all’estradosso, dotati di sottotetto che può essere praticabile o non praticabile.

L’intervento di isolamento consiste nella posa sulla parte superiore del solaio di uno strato di materiale isolante ed eventualmente di un ulteriore strato di materiale vario che renda praticabile il solaio per la manutenzione del tetto.

Infine, la finitura superficiale può essere costituita da uno strato di imboiaccatura, da lastre in legno-cemento posate a secco direttamente sull’isolante, da una cappa in sabbia e cemento, da piastrelle.

Nel caso in cui il sottotetto sia non praticabile, il sistema consiste nella posa in opera “a secco” sull’estradosso della soletta, pulita e priva di asperità, di uno strato di barriera al vapore, costituita da fogli di polietilene, di peso non inferiore a 0,35 Kg/m²; è quella con il miglior rapporto prezzo-prestazioni.

I fogli di polietilene dovranno essere connessi mediante sovrapposizione ed uniti tra loro mediante nastro biadesivo. Successivamente, dovrà essere collocato il materiale isolante, senza alcuna protezione superiore.

È consigliabile, inoltre, mantenere il sottotetto adeguatamente ventilato, per conservare sempre asciutto il materiale isolante nel periodo invernale e nello stesso tempo disperdere il calore dovuto all’irraggiamento in estate.

Nel caso di sottotetto praticabile dovrà essere predisposto un massetto di rinforzo ed adeguata pavimentazione.

 

Isolamento dall’esterno di una copertura piana

L’isolamento dall’esterno di una copertura piana è la soluzione particolarmente adatta ad eliminare i ponti termici e il conseguente rischio di condense.

Dal punto di vista tecnologico, il sistema comporta l’applicazione al di sopra della struttura esistente di uno strato isolante, di un nuovo manto impermeabile ed infine, di una protezione del manto in base all’uso a cui la copertura è destinata: ghiaia ed argilla espansa se non praticabile, massetto di rinforzo e pavimentazione se praticabile.

 

Isolamento dall’interno di una copertura piana

La tecnica consiste nella coibentazione del solaio dall’interno, utile in quei casi in cui sia impossibile eseguire la coibentazione sull’estradosso del solaio.
La tecnica comporta la posa in opera di pannelli isolanti, in genere già finiti e solo da tinteggiare, da incollare sull’intradosso della soletta.

Lo spessore dei pannelli è funzione delle dispersioni termiche della copertura, ma comunque non inferiore a 3 cm.
Nel dettaglio, la tecnica consiste nella pulizia del supporto con eventuale asportazione delle tinteggiature (nei casi in cui si vada ad intervenire in edifici esistenti), nell’incollaggio dei pannelli con apposito collante, nella listatura con garza dei punti di aderenza tra pannelli e loro stuccatura con gesso, ed infine nella finitura con idropittura.

In altri casi si utilizza un pacchetto costituito da componente isolante e gesso rivestito con alluminio.

 

28 gennaio 2016

Terre e rocce da scavo, il nuovo testo unico

Il 15 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato in secondo esame preliminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica su terre e rocce da scavo.

Il provvedimento, integrato e modificato a seguito della consultazione pubblica e del parere della Conferenza Unificata, raccoglie in untesto unico tutte le disposizioni oggi vigenti sulla gestione dei materiali provenienti dai cantieri.

Il nuovo regolamento disciplinerà:

  • il riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti
  • il deposito temporaneo
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica

L’obiettivo principale del decreto è facilitare la gestione dello smaltimento delle terre e rocce da scavo.

 

Terre e rocce da scavo, le novità dello schema di decreto

Tra le principali novità contenute nello schema di decreto:

  • procedure più semplici per riutilizzare le rocce e terre da scavo prodotte anche nei grandi cantieri
  • tempi certi per la definizione delle procedure
  • rafforzamento del sistema dei controlli
  • allineamento della normativa italiana a quella europea e raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale
  • possibilità di eseguire la validazione preliminare del piano di utilizzo da parte dell’ARPA
  • disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti

Il provvedimento passerà ora all’esame del Consiglio di Stato. 

 

21 gennaio 2016

Chi è il responsabile dei lavori negli appalti pubblici?

L’Anac (autorità anticorruzione), a seguito di un’istanza di interpello avanzata dall’Ance, ha chiarito con il parere 223/2015 che ilresponsabile dei lavori negli appalti pubblici è il Rup (Responsabile unico del procedimento).

Nel caso specifico, l’Ance chiede se è legittimo che l’appaltatore assuma la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori, in riferimento a quanto chiesto nella lettera di invito alla gara per i lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza di una torre.

Al riguardo, l’Anac spiega che il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) definisce il responsabile dei lavori come “il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto“.

Negli appalti pubblici, disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e dal Dpr 207/2010, il responsabile unico del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori con una posizione di garanzia ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, sia nella fase generica dei lavori che durante il loro svolgimento, con un’attività di sorveglianza del loro rispetto.

Pertanto, il ruolo di garanzia non può essere assunto dall’appaltatore e la clausola contenuta nella lettera d’invito viola quanto disciplinato dal D.Lgs. 163/2006. 

 

21 gennaio 2016

Le distanze tra costruzioni non si applicano per l’ascensore esterno

Molto spesso la realizzazione di un ascensore esterno è l’unica soluzione tecnica possibile per consentire l’accesso ai piani alti e per rendere più vivibile un fabbricato, soprattutto alle persone disabili.

L’ascensore si pone sempre più come un impianto necessario al godimento di un immobile, al pari dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico o di quello di riscaldamento.

Numerosi sono stati gli interventi della giurisprudenza al riguardo, sia dei tribunali civili che di quelli amministrativi, con sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione.

L’ultimo intervento in ordine cronologico è quello del Tar Liguria, che con la sentenza 1002 del 3 dicembre 2015 ha respinto il ricorso di un confinante nei confronti del Comune che aveva assentito la realizzazione di un ascensore esterno.

I giudici liguri hanno evidenziato la natura di volume tecnico del manufatto e hanno quindi escluso la violazione delle norme in tema di vedute e di distanze tra costruzioni (artt. 837 e 907 del Codice civile).

 

Ascensore esterno e distanza tra costruzioni

Gli ascensori non possono essere qualificati come costruzioni e quindi non sono soggetti alle norme sulla distanza tra edifici contenute nel Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia).

Il Tar Liguria, con la sentenza 1002/2015, ribadisce che gli ascensori devono essere considerati come impianti, rientranti tra i volumi tecnici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell’immobile.

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da alcuni condomini in merito al rilascio da parte del Comune del permesso di costruire per la realizzazione di un ascensore esterno ad un edificio di 5 piani, senza possibilità di installarlo all’interno.

In particolare i condomini sostenevano che non c’era la distanza necessaria tra la parete finestrata del condominio e la cabina dell’ascensore dell’edificio posto alle spalle del proprio immobile.

Il Tar respinge il ricorso: secondo i giudici amministrativi per volume tecnico si intende un’opera edilizia priva di un’autonomia funzionale destinata a contenere gli impianti al servizio di una costruzione, al fine di soddisfarne le esigenze tecniche. In questa nozione rientrano anche gli impianti che non possono essere ubicati all’interno della costruzione, ma che devono considerarsi necessari per il pieno utilizzo dell’abitazione, tra cui va considerato anche l’ascensore.

La decisione riprende l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 2566/2011) secondo cui, considerando l’evoluzione dei tempi, l’ascensore costituisce ormai “un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche”.

In definitiva, essendo l’ascensore un volume tecnico, non è necessario rispettare le distanze tra costruzioni. 

 

21 gennaio 2016

Piano Casa Piemonte, approvata la proroga a tutto il 2016

La giunta regionale del Piemonte ha approvato, con pubblicazione su Bollettino ufficiale, la legge regionale 26/2015 che proroga al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la presentazione delle istanze relative al Piano Casa Piemonte, in modifica della precedente l.r. 20/2009.

In base a quanto previsto dalla nuova legge, ancora per tutto il 2016 saranno consentiti interventi edilizi finalizzati all’ampliamento o alla demolizione e successiva ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva.

Gli ampliamenti, però, come precisato all’art. 29, saranno consentiti solo se l’intervento determina il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, come dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo:

  • miglioramento sismico dell’intero edificio
  • miglioramento energetico dell’intero edificio

Con deliberazione 8 – 2696 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha definito i parametri tecnici necessari alla determinazione dei requisiti finalizzati al miglioramento sismico o al miglioramento energetico dell’intero edificio prima dell’intervento in deroga.

Viene inoltre precisato che la porzione in ampliamento è comunque sottoposta alle vigenti norme in materia edilizia e alle norme in materia di costruzione in zona sismica. 

 

14 gennaio 2016

Appalti inferiori a 40.000 euro: anche i piccoli comuni possono procedere autonomamente

Appalti inferiori a 40mila euro: dal primo gennaio 2016 anche i Comuni con meno di 10.000 abitanti potranno ottenere i CIG per bandire gare in autonomia fino a 40.000 euro, senza bisogno del soggetto aggregatore.

Lo spiega l’Anac nel comunicato dell’8 gennaio 2016: per effetto di quanto espressamente previsto dall’art. 1 comma 501 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.

 

14 gennaio 2016

SCIA o permesso di costruire: quale titolo occorre per un muro di cinta?

La sentenza 10/2016 del Consiglio di Stato chiarisce quali sono i criteri per stabilire se un’opera non espressamente prevista dal testo unico sull’edilizia necessita o meno di permesso di costruire.

Il caso in esame riguarda la costruzione di un semplice muretto di recinzione in cemento armato, a supporto della rete metallica posta a divisione di 2 lotti in un’area industriale.

Ritenuta l’opera abusiva, l’Amministrazione emana provvedimento di demolizione nei confronti dell’interessato che, a sua volta, presenta ricorso al TAR.

I giudici di primo grado, ritenendo che il muro divisorio non potesse qualificarsi come semplice muro di contenimento del terreno ma come “nuova costruzione”, respingono il ricorso presentato.

Avverso a tale sentenza il ricorrente propone ricorso al Consiglio di Stato che ribalta quanto stabilito dal TAR.

Il Testo Unico dell’edilizia non contiene indicazioni precise circa il titolo edilizio richiesto per la realizzazione del muro di cinta pertanto, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, più che alla tipologia di intervento edilizio occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio.

In pratica l’intervento edilizio va qualificato quale nuova costruzione (con relativo rilascio dei necessari titoli abilitativi) se è in grado di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.

Il muretto in esame, come evidenziato da foto e perizie tecniche, supera di poco il piano di campagna e comporta un impatto di scarsa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Sulla base di quanto espresso dai giudizi di Palazzo Spada, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza, che non superano la soglia della “trasformazione urbanistico-edilizia”, non richiede il permesso di costruire ma è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA. 

 

14 gennaio 2016

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